Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/04/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12652/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 12652/2024 e promosso da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in AGRIGENTO, Via P. Mattarella 305/I, presso e nello studio degli Avv.ti TRIOLO GIACOMO (C.F. ) e SGARITO CARLA (C.F. C.F._2
) che la rappresentano e la difendono sia congiuntamente che C.F._3 disgiuntamente, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._4
JUGOSLAVIA) il 15/01/1967
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia l'ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nell'anno 2000 Comune di Genova iscritto al n. 196 Parte II Serie B;
disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore in capo alla sig.ra visto il Per_1 Pt_1 totale disinteresse e lo stato di abbandono nei confronti della mino a parte del resiste orre in capo al sig. la corresponsione mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di €. 1200,00 in CP_1 favore dell a titolo di mantenimento delle figlie o in subordine la somma già stabilita in Pt_1 precedenza dal tribunale di Forlì in fase di separazione giudiziale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “CHIEDE che il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
CHIEDE inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento esclusivo della minore alla madre e determini le condizioni del divorzio”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi, in primo luogo, osservare che la IG.ra , odierna ricorrente, ed il IG. Parte_1 in data 27/05/2000 hanno contratto matrimonio a OL (SV) Controparte_1
(matrimonio trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Genova dell'anno 2000, Atto n. 196, Parte II, Serie B, Uff. 1).
Dall'unione sono nate due figlie, (nata a [...] il [...] - C.F. Parte_2
) e (nata a [...] il [...] - C.F. C.F._5 Parte_3
. C.F._6
A seguito del ricorso per separazione giudiziale introdotto dalla IG.ra il Tribunale Pt_1 di Forlì in data 15/06/2022 mediante sentenza n. 613/2019 (R.G. 1316/2019) ha emesso i seguenti provvedimenti:
“- Pronunzia la separazione personale dei coniugi e ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 di Stato Civile del Comune di Genova di proceder n ente sentenza;
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ai genitori e Per_1 Parte_1 CP_1
con esercizio separato della responsabilità oriale limit d
[...] di ordinaria amministrazione quando la figlia si trova con ciascun genitore e collocazione abitativa stabile e prevalente presso la madre;
- Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con i tempi e secondo le modalità Per_1 illustrate nella parte motiva;
- Stabilisce in €. 500,00 ( 0 per ciascuna figlia), come già rivalutati a far data dall'ordinanza presidenziale e rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, l'importo dell'assegno mensile che il resistente padre deve corrispondere alla ricorrente madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, e della figlia minore Pt_2 Per_1
- Dispone che il padre e la madre provvedano al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie nella misura del 50% ciascuno, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di
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intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato”.
Mediante ricorso per cessazione degli effetti civili del 20/12/2024 la IG.ra ha adito Pt_1 il Tribunale di Genova evidenziando che:
- il IG. pur sapendo che la ricorrente percepisce uno stipendio di poco più di CP_1
1000,00 euro e che la figlia maggiorenne frequenta l'Università, si è completamente disinteressato alle figlie sia da un punto di vista educativo che economico abbandonandole totalmente;
- a seguito di denuncia sporta dalla stessa nei confronti del IG. il Tribunale di CP_1
Genova ha condannato quest'ultimo alla pena di reclusione di mesi 6 ed € 300 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della IG.ra (parte civile costituita), per Pt_1
l'importo di € 25.000,00 a titolo di provvisionale, pena sospesa e subordinata al pagamento della predetta provvisionale;
- anche a seguito della suindicata sentenza, il IG. ha continuato a violare gli CP_1 obblighi di assistenza familiare motivo per cui la stessa ha nuovamente sporto denuncia nei confronti del marito.
Alla luce dei fatti esposti, mediante il suddetto ricorso la IG.ra ha chiesto l'affido Pt_1 esclusivo della figlia minore nonché la corresponsione mensile da parte del IG. Per_1 dell'importo di € 1200,00 a titolo di mantenimento delle figlie o in subordine la CP_1 somma già stabilita in precedenza dal Tribunale di Forlì in fase di separazione.
All'udienza del 10/04/2025 davanti al dr. Domenico Pellegrini Giudice Delegato è comparsa personalmente la IG.ra la quale ha dichiarato: Pt_1
“Mi richiamo a quanto esposto in ricorso e alle domande nello stesso formulate. Il padre è sparito del tutto, non ha più sentito le figlie, non risponde al telefono. Io ho sempre avuto problemi per ogni pratica burocratica, scuola, vaccino, anche l'espatrio. Lui è sparito completamente non ha mai versato nulla. Ha avuto una condanna a 3 anni per non aver pagato. Non so nulla del suo lavoro. Vive a Cesena nella casa intestata per metà a me e a lui ed ha la residenza in questa casa. Per fortuna ho avuto i miei genitori che mi hanno dato una grossa mano”.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito.
La domanda della ricorrente va accolta. Ed invero il completo disinteresse per la figlia, la assenza dalla vita di quest'ultima, la necessità per la madre di gestire da sola tutti gli aspetti relativi alle pratiche amministrative (scolastiche, ludiche, sanitarie etc) per la figlia senza né il sostegno, né l'aiuto e soprattutto senza la collaborazione anche minima del padre nel condividere le scelte e prestare gli eventuali consensi, rendono necessario statuire l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla madre nella modalità rafforzata. Quanto alle frequentazioni va disposto che il padre prenda accordi diretti con la madre e con la figlia anche tenuto conto dell'età di quest'ultima.
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Vanno infine confermate le statuizioni economiche stabilite in sede di separazione: peraltro, stante le maggiori esigenze delle figlie (dalla separazione sono trascorsi 5 anni) il contributo al mantenimento va aumentato ad Euro 700,00. Spese straordinarie al 50% Il padre va condannato al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NOLI (SV) il 27/05/2000 (matrimonio trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Genova dell'anno 2000, Atto n. 196, Parte II, Serie B, Uff. 1)
da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/11/1973
e
, codice fiscale , nato a [...] Controparte_1 C.F._4
JUGOSLAVIA) il 15/01/1967
Affida la minore in modo esclusivo alla madre con Per_1 Parte_1 collocazione presso la stessa.
Dispone che la madre affidataria esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che la madre affidataria esclusiva possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
Il padre potrà vedere la figlia e frequentarla previ accordi con la madre e con la figlia stessa.
Dispone che il padre, sig. , codice fiscale Controparte_1
, versi a decorrere da maggio 2025 un assegno per C.F._4 contributo al mantenimento della figlia minorenne e della figlia Per_1 maggiorenne che determina in € 350,00 mensili per figlia per un totale Pt_2 di Euro 700,00 per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra , codice fiscale Parte_1
e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione C.F._1 dell'indice Istat a partire dal maggio 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per le figlie. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito
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dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, spese liquidate in Euro 2500,00 oltre IVA e CPA.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Così deciso in Genova il giorno 18/04/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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