TAR
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01211 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00039/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Antonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del 19.10.2024, notificato il 21.10.2024, con il quale il Questore di Cremona ha revocato al ricorrente la licenza di porto d'armi per uso venatorio, e di N. 00039/2025 REG.RIC.
ogni atto presupposto e conseguente, compreso in particolare il verbale del Collegio medico provinciale per il porto d'armi dell'ASST di Cremona del 17.10.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AL ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente, nato nel 1973, docente di chimica in una scuola secondaria superiore, era titolare di porto d'armi per uso venatorio da molti anni.
2.- L'8.5.2024 è stato coinvolto in un incidente automobilistico e gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,04 g/l, sicché la Questura ha deciso di sottoporlo a revisione dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d'armi.
3.- Il 6.9.2024 (prot. -OMISSIS- del 9.9.2024) il SERT di Casalmaggiore dell'ASST di Cremona ha così refertato: “si certifica che il sig. -OMISSIS- si è presentato presso lo scrivente Sert inviato dalla medicina legale ASST Cremona in data 27/06/2024 per valutazione. Con la persona si è concordato il rilascio di campioni urinari per la ricerca di metaboliti delle varie sostanze psicoattive legali e illegali nei mesi di Luglio
e Agosto c.a. e sino alla data odierna i risultati sono tutti negativi. Sottoposto ad esame ematici di controllo il referto evidenzia risultati tutti in range. Il sig. -OMISSIS- si è presentato in modo regolare e sempre rispettoso. Non si evidenziano attualmente segnali di tossico e alcoldipendenza”.
4.- Il 18.9.2024 il ricorrente è stato visitato da uno psichiatra del Centro Psico Sociale di Casalmaggiore dell'ASST di Cremona, che ha emesso il seguente referto: “Al N. 00039/2025 REG.RIC.
colloquio vigile, lucido, collaborante, orientato nel T/S, umore in asse tendenzialmente eutimico, non dispercezioni, non idee auto o etero lesive, riposa la notte, buone progettualità. (…) Riferisce di aver sofferto in passato per una sintomatologia ansiosa attualmente sotto controllo”.
5.- Il 29.9.2024 gli è stato somministrato il test MMPI-2 e, sui relativi esiti, è stata redatta una relazione in data 9.10.2024 dalla dr.ssa -OMISSIS-, psicologa e psicoterapeuta del Centro Psico Sociale di Cremona dell'ASST di Cremona, il cui contenuto si riporta di seguito integralmente:
«In data 29.9.2024 è stato somministrato al signor -OMISSIS- il questionario MMPi-
2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2) al fine di meglio indagare le caratteristiche strutturali di personalità del soggetto.
Il numero di item omessi o a cui ha dato una doppia risposta è ridotto e pertanto non influenza l'interpretazione della prova.
Dalle risposte fornite al questionario emerge il profilo di una persona con un alto livello di istruzione, disposta a riconoscere i propri errori con sincerità, aperta ai cambiamenti e disposta a correggersi.
Le sue risposte alla prova danno l'immagine di una persona indipendente e sicura di sé, con le capacità per affrontare adeguatamente i problemi quotidiani.
Il soggetto nega di soffrire di qualsiasi tipo di disagio o debolezza fisica e non vuole che gli altri lo considerino ipocondriaco. Per la stessa ragione tende a non cercare aiuto medico negli stadi iniziali di un disagio.
Mostra astio verso le norme e le abitudini sociali e riconosce di aver avuto problemi con le figure d'autorità. Segue i propri criteri di correttezza e tende a difendere le proprie credenze, non lasciandosi influenzare dai valori e dalle norme degli altri.
Il signore possiede una vasta gamma di interessi, come questioni estetiche e culturali.
La sua flessibilità fa sì che usualmente sia descritto come una persona interessante, N. 00039/2025 REG.RIC.
complessa, intuitiva e tollerante. Non è necessariamente una personalità passiva, ma non approva nessun tipo di violenza, in particolare quella fisica.
Emerge la tendenza al sospetto e al risentimento. Non mostra fiducia negli altri e sembra avere difficoltà nell'affrontare e gestire le proprie emozioni in modo adeguato: oscilla tra la disforia e la depressione, l'inibizione dell'ostilità e
l'aggressività manifesta. Può presentare difficoltà di concentrazione e disturbi del pensiero.
Il soggetto ha un buon adattamento e non si sono riscontrati problemi degni di menzione.
Non ci sono indicazioni che possano far pensare ad un consumo o abuso di sostanze in questo momento.
Non si riscontrano reazioni a possibili eventi traumatici.
Le risposte date non rivelano sintomi significativi che indichino una forte ostilità al trattamento».
6.- L'11.10.2024 il ricorrente è stato sottoposto a un'altra visita psichiatrica da parte di un medico del citato Centro Psico Sociale di Cremona, che non ha riscontrato elementi negativi.
7.- A conclusione di questo iter, con atto del 17.10.2024, il Collegio medico provinciale per il porto d'armi presso l'Unità Operativa di Medicina Legale dell'ASST di Cremona ha giudicato il ricorrente non idoneo al porto e alla detenzione di armi, indicando, nel campo “Osservazioni”, la seguente laconica motivazione: “test psicodiagnostici 09-10-2024 ostativi”, riferendosi con ciò al test MMPI-2 refertato in quella data.
8.- Il Questore di Cremona ha pertanto revocato al ricorrente il porto d'armi con provvedimento del 19.10.2024, notificato il 21.10.2024; ha anche proposto alla
Prefettura di Cremona l'emissione di un divieto di detenzione armi, che però non risulta essere stato adottato. N. 00039/2025 REG.RIC.
Il 19.10.2024 i Carabinieri hanno provveduto al ritiro cautelare delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente.
9.- Questi ha impugnato il provvedimento di revoca del porto d'armi con ricorso notificato il 18.12.2024 e depositato il 13.1.2025.
10.- La Questura si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
11.- Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 14.2.2025 è stato fissato un termine perentorio per la regolarizzazione della procura alle liti del ricorrente, alla quale questi ha tempestivamente provveduto.
12.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 14.3.2025 la domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora.
13.- Il 7.5.2025 l'Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una comunicazione con la quale la Questura le ha riferito che il Medico Capo della Polizia, essendo membro della Commissione Medica Locale Patenti della Medicina Legale di
Cremona, ha appreso che, nel corso di visita collegiale in data 28.4.2025, il sig. -
OMISSIS- è stato giudicato non idoneo alla guida, a causa di esami tossicologici ostativi, e che dall'attività istruttoria della citata Commissione Medica è emerso che all'interessato è stata prescritta una terapia farmacologica incompatibile con l'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione di armi.
Di tutto ciò, tuttavia, non è stata prodotta alcuna documentazione.
14.- Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 73 c.p.a. e all'udienza pubblica del
19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del decreto del Ministro della Sanità del 28.4.1998 (in G.U. Serie Generale n. 143 del 22.6.1998), che fissa i
“Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale”, tra i quali, N. 00039/2025 REG.RIC.
all'art. 1, comma 5, la “assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali”.
Sostiene di essere in possesso di questo requisito, come emerge dalle visite psichiatriche alle quali è stato sottoposto, nonché dalla relazione medica di parte del
14.12.2024 che egli ha prodotto in giudizio; sostiene inoltre che il test MMPI-2 sia stato valutato in modo errato e comunque non sia stato confermato da un referto clinico di patologia da parte di medico psichiatra, necessario perché quel tipo di test, da solo, non è attendibile.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta un eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione di fatti, perché il provvedimento è stato emanato sulla supposta esistenza di una patologia che, in realtà, dagli atti (relazioni psichiatriche) risulta insussistente; inoltre il provvedimento dichiara che il ricorrente è stato giudicato non idoneo a seguito di visita psichiatrica e relazione del SERT, mentre le visite psichiatriche hanno escluso la sussistenza di patologia e la relazione del SERT ha escluso il consumo di sostanze stupefacenti e l'abuso di sostanze alcoliche.
3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990, rectius
l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, negando che vi fossero ragioni d'urgenza che potessero giustificare tale omissione, perché tra l'incidente stradale
(8.5.2024) e la revoca del porto d'armi (19.10.2024) sono passati molti mesi, e negando altresì che il provvedimento avesse contenuto vincolato.
Alla fine del motivo viene anche prospettata una censura di difetto di motivazione, perché il provvedimento “si limita a richiamare la valutazione della commissione medica con una motivazione in sostanza stereotipata senza alcuna specifica valutazione delle singole condotte, senza alcun esame delle considerazioni cliniche e dei referti operate dagli psichiatri”.
4.- Il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo, con assorbimento dei primi due.
La revoca del porto d'armi è sorretta, sotto il profilo motivazionale, unicamente dal richiamo alla nota del 18.10.2024 con la quale il Servizio di Medicina Legale N. 00039/2025 REG.RIC.
dell'ASST di Cremona ha comunicato che il ricorrente, sottoposto a visita collegiale il giorno precedente, è stato giudicato non idoneo al porto e alla detenzione di armi per test psicodiagnostici ostativi: quindi l'esito del test MMPI-2 è l'unico elemento addotto a fondamento della revoca.
Tuttavia, dalla lettura della relazione sull'esito di quel test, redatta in data 9.10.2024 dalla dr.ssa -OMISSIS-, psicologa e psicoterapeuta del Centro Psico Sociale di
Cremona dell'ASST di Cremona (relazione riportata integralmente sopra nell'esposizione dei fatti), non si comprende quali elementi, emersi da quel test, sarebbero tali da far ritenere che il ricorrente presenti “disturbi mentali, di personalità
o comportamentali” (condizione ostativa al rilascio del porto d'armi ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.m. 28.4.1998 cit.).
L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire tale specificazione, ma non lo ha fatto, e l'omissione integra un difetto di motivazione.
Inoltre l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il contraddittorio con l'interessato sulle ragioni per le quali ha ravvisato la suddetta condizione ostativa al mantenimento del porto d'armi, ma anche questo adempimento è stato illegittimamente omesso.
5.- In conseguenza di quanto esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, e la Questura di Cremona è tenuta a rideterminarsi sulla revoca del porto d'armi del ricorrente entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riesaminando la posizione del ricorrente nel contraddittorio con il medesimo, e concludendo il riesame con un provvedimento motivato in conformità a quanto statuito con la presente sentenza.
Il riesame naturalmente dovrà essere compiuto sulla base della situazione attuale, come necessario nella materia delle licenze di porto d'armi, e quindi si potrà eventualmente tenere conto, ove effettivamente esistenti, degli elementi sopravvenuti che la Questura ha allegato in giudizio con la nota del 7.5.2025 all'Avvocatura dello
Stato (esami tossicologici ostativi e terapia farmacologica incompatibile con l'idoneità N. 00039/2025 REG.RIC.
psicofisica al porto d'armi), con allegazione de relato – il funzionario che ha redatto la nota ha avuto di notizia quegli elementi da un altro funzionario – che va qui stigmatizzata, giacché la Questura aveva il dovere di acquisire la relativa documentazione e di depositarla in giudizio, e aveva tutto il tempo necessario per farlo dal 7.5.2025 al 9.10.2025, quando è scaduto il termine per il deposito di documenti di cui all'art. 73, 1° comma, c.p.a.; per non dire poi che la Questura aveva anche la possibilità e il tempo di avviare d'ufficio un riesame sulla base dei nuovi elementi di cui aveva acquisito notizia.
6.- La necessità di un riesame nel contraddittorio sulla base della situazione attuale, e previa verifica delle riferite sopravvenienze, giustifica, per evidenti ragioni di economia processuale, la decisione di assorbire i primi due motivi di ricorso, per decidere i quali si dovrebbe accertare, con l'ausilio di una verificazione, se all'epoca del provvedimento impugnato il ricorrente presentasse “disturbi mentali, di personalità o comportamentali”.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del N. 00039/2025 REG.RIC.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE RI, Presidente
AL ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL ED GE RI
IL SEGRETARIO N. 00039/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01211 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00039/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Antonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del 19.10.2024, notificato il 21.10.2024, con il quale il Questore di Cremona ha revocato al ricorrente la licenza di porto d'armi per uso venatorio, e di N. 00039/2025 REG.RIC.
ogni atto presupposto e conseguente, compreso in particolare il verbale del Collegio medico provinciale per il porto d'armi dell'ASST di Cremona del 17.10.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AL ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente, nato nel 1973, docente di chimica in una scuola secondaria superiore, era titolare di porto d'armi per uso venatorio da molti anni.
2.- L'8.5.2024 è stato coinvolto in un incidente automobilistico e gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,04 g/l, sicché la Questura ha deciso di sottoporlo a revisione dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d'armi.
3.- Il 6.9.2024 (prot. -OMISSIS- del 9.9.2024) il SERT di Casalmaggiore dell'ASST di Cremona ha così refertato: “si certifica che il sig. -OMISSIS- si è presentato presso lo scrivente Sert inviato dalla medicina legale ASST Cremona in data 27/06/2024 per valutazione. Con la persona si è concordato il rilascio di campioni urinari per la ricerca di metaboliti delle varie sostanze psicoattive legali e illegali nei mesi di Luglio
e Agosto c.a. e sino alla data odierna i risultati sono tutti negativi. Sottoposto ad esame ematici di controllo il referto evidenzia risultati tutti in range. Il sig. -OMISSIS- si è presentato in modo regolare e sempre rispettoso. Non si evidenziano attualmente segnali di tossico e alcoldipendenza”.
4.- Il 18.9.2024 il ricorrente è stato visitato da uno psichiatra del Centro Psico Sociale di Casalmaggiore dell'ASST di Cremona, che ha emesso il seguente referto: “Al N. 00039/2025 REG.RIC.
colloquio vigile, lucido, collaborante, orientato nel T/S, umore in asse tendenzialmente eutimico, non dispercezioni, non idee auto o etero lesive, riposa la notte, buone progettualità. (…) Riferisce di aver sofferto in passato per una sintomatologia ansiosa attualmente sotto controllo”.
5.- Il 29.9.2024 gli è stato somministrato il test MMPI-2 e, sui relativi esiti, è stata redatta una relazione in data 9.10.2024 dalla dr.ssa -OMISSIS-, psicologa e psicoterapeuta del Centro Psico Sociale di Cremona dell'ASST di Cremona, il cui contenuto si riporta di seguito integralmente:
«In data 29.9.2024 è stato somministrato al signor -OMISSIS- il questionario MMPi-
2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2) al fine di meglio indagare le caratteristiche strutturali di personalità del soggetto.
Il numero di item omessi o a cui ha dato una doppia risposta è ridotto e pertanto non influenza l'interpretazione della prova.
Dalle risposte fornite al questionario emerge il profilo di una persona con un alto livello di istruzione, disposta a riconoscere i propri errori con sincerità, aperta ai cambiamenti e disposta a correggersi.
Le sue risposte alla prova danno l'immagine di una persona indipendente e sicura di sé, con le capacità per affrontare adeguatamente i problemi quotidiani.
Il soggetto nega di soffrire di qualsiasi tipo di disagio o debolezza fisica e non vuole che gli altri lo considerino ipocondriaco. Per la stessa ragione tende a non cercare aiuto medico negli stadi iniziali di un disagio.
Mostra astio verso le norme e le abitudini sociali e riconosce di aver avuto problemi con le figure d'autorità. Segue i propri criteri di correttezza e tende a difendere le proprie credenze, non lasciandosi influenzare dai valori e dalle norme degli altri.
Il signore possiede una vasta gamma di interessi, come questioni estetiche e culturali.
La sua flessibilità fa sì che usualmente sia descritto come una persona interessante, N. 00039/2025 REG.RIC.
complessa, intuitiva e tollerante. Non è necessariamente una personalità passiva, ma non approva nessun tipo di violenza, in particolare quella fisica.
Emerge la tendenza al sospetto e al risentimento. Non mostra fiducia negli altri e sembra avere difficoltà nell'affrontare e gestire le proprie emozioni in modo adeguato: oscilla tra la disforia e la depressione, l'inibizione dell'ostilità e
l'aggressività manifesta. Può presentare difficoltà di concentrazione e disturbi del pensiero.
Il soggetto ha un buon adattamento e non si sono riscontrati problemi degni di menzione.
Non ci sono indicazioni che possano far pensare ad un consumo o abuso di sostanze in questo momento.
Non si riscontrano reazioni a possibili eventi traumatici.
Le risposte date non rivelano sintomi significativi che indichino una forte ostilità al trattamento».
6.- L'11.10.2024 il ricorrente è stato sottoposto a un'altra visita psichiatrica da parte di un medico del citato Centro Psico Sociale di Cremona, che non ha riscontrato elementi negativi.
7.- A conclusione di questo iter, con atto del 17.10.2024, il Collegio medico provinciale per il porto d'armi presso l'Unità Operativa di Medicina Legale dell'ASST di Cremona ha giudicato il ricorrente non idoneo al porto e alla detenzione di armi, indicando, nel campo “Osservazioni”, la seguente laconica motivazione: “test psicodiagnostici 09-10-2024 ostativi”, riferendosi con ciò al test MMPI-2 refertato in quella data.
8.- Il Questore di Cremona ha pertanto revocato al ricorrente il porto d'armi con provvedimento del 19.10.2024, notificato il 21.10.2024; ha anche proposto alla
Prefettura di Cremona l'emissione di un divieto di detenzione armi, che però non risulta essere stato adottato. N. 00039/2025 REG.RIC.
Il 19.10.2024 i Carabinieri hanno provveduto al ritiro cautelare delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente.
9.- Questi ha impugnato il provvedimento di revoca del porto d'armi con ricorso notificato il 18.12.2024 e depositato il 13.1.2025.
10.- La Questura si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
11.- Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 14.2.2025 è stato fissato un termine perentorio per la regolarizzazione della procura alle liti del ricorrente, alla quale questi ha tempestivamente provveduto.
12.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 14.3.2025 la domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora.
13.- Il 7.5.2025 l'Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una comunicazione con la quale la Questura le ha riferito che il Medico Capo della Polizia, essendo membro della Commissione Medica Locale Patenti della Medicina Legale di
Cremona, ha appreso che, nel corso di visita collegiale in data 28.4.2025, il sig. -
OMISSIS- è stato giudicato non idoneo alla guida, a causa di esami tossicologici ostativi, e che dall'attività istruttoria della citata Commissione Medica è emerso che all'interessato è stata prescritta una terapia farmacologica incompatibile con l'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione di armi.
Di tutto ciò, tuttavia, non è stata prodotta alcuna documentazione.
14.- Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 73 c.p.a. e all'udienza pubblica del
19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del decreto del Ministro della Sanità del 28.4.1998 (in G.U. Serie Generale n. 143 del 22.6.1998), che fissa i
“Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale”, tra i quali, N. 00039/2025 REG.RIC.
all'art. 1, comma 5, la “assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali”.
Sostiene di essere in possesso di questo requisito, come emerge dalle visite psichiatriche alle quali è stato sottoposto, nonché dalla relazione medica di parte del
14.12.2024 che egli ha prodotto in giudizio; sostiene inoltre che il test MMPI-2 sia stato valutato in modo errato e comunque non sia stato confermato da un referto clinico di patologia da parte di medico psichiatra, necessario perché quel tipo di test, da solo, non è attendibile.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta un eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione di fatti, perché il provvedimento è stato emanato sulla supposta esistenza di una patologia che, in realtà, dagli atti (relazioni psichiatriche) risulta insussistente; inoltre il provvedimento dichiara che il ricorrente è stato giudicato non idoneo a seguito di visita psichiatrica e relazione del SERT, mentre le visite psichiatriche hanno escluso la sussistenza di patologia e la relazione del SERT ha escluso il consumo di sostanze stupefacenti e l'abuso di sostanze alcoliche.
3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990, rectius
l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, negando che vi fossero ragioni d'urgenza che potessero giustificare tale omissione, perché tra l'incidente stradale
(8.5.2024) e la revoca del porto d'armi (19.10.2024) sono passati molti mesi, e negando altresì che il provvedimento avesse contenuto vincolato.
Alla fine del motivo viene anche prospettata una censura di difetto di motivazione, perché il provvedimento “si limita a richiamare la valutazione della commissione medica con una motivazione in sostanza stereotipata senza alcuna specifica valutazione delle singole condotte, senza alcun esame delle considerazioni cliniche e dei referti operate dagli psichiatri”.
4.- Il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo, con assorbimento dei primi due.
La revoca del porto d'armi è sorretta, sotto il profilo motivazionale, unicamente dal richiamo alla nota del 18.10.2024 con la quale il Servizio di Medicina Legale N. 00039/2025 REG.RIC.
dell'ASST di Cremona ha comunicato che il ricorrente, sottoposto a visita collegiale il giorno precedente, è stato giudicato non idoneo al porto e alla detenzione di armi per test psicodiagnostici ostativi: quindi l'esito del test MMPI-2 è l'unico elemento addotto a fondamento della revoca.
Tuttavia, dalla lettura della relazione sull'esito di quel test, redatta in data 9.10.2024 dalla dr.ssa -OMISSIS-, psicologa e psicoterapeuta del Centro Psico Sociale di
Cremona dell'ASST di Cremona (relazione riportata integralmente sopra nell'esposizione dei fatti), non si comprende quali elementi, emersi da quel test, sarebbero tali da far ritenere che il ricorrente presenti “disturbi mentali, di personalità
o comportamentali” (condizione ostativa al rilascio del porto d'armi ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.m. 28.4.1998 cit.).
L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire tale specificazione, ma non lo ha fatto, e l'omissione integra un difetto di motivazione.
Inoltre l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il contraddittorio con l'interessato sulle ragioni per le quali ha ravvisato la suddetta condizione ostativa al mantenimento del porto d'armi, ma anche questo adempimento è stato illegittimamente omesso.
5.- In conseguenza di quanto esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, e la Questura di Cremona è tenuta a rideterminarsi sulla revoca del porto d'armi del ricorrente entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riesaminando la posizione del ricorrente nel contraddittorio con il medesimo, e concludendo il riesame con un provvedimento motivato in conformità a quanto statuito con la presente sentenza.
Il riesame naturalmente dovrà essere compiuto sulla base della situazione attuale, come necessario nella materia delle licenze di porto d'armi, e quindi si potrà eventualmente tenere conto, ove effettivamente esistenti, degli elementi sopravvenuti che la Questura ha allegato in giudizio con la nota del 7.5.2025 all'Avvocatura dello
Stato (esami tossicologici ostativi e terapia farmacologica incompatibile con l'idoneità N. 00039/2025 REG.RIC.
psicofisica al porto d'armi), con allegazione de relato – il funzionario che ha redatto la nota ha avuto di notizia quegli elementi da un altro funzionario – che va qui stigmatizzata, giacché la Questura aveva il dovere di acquisire la relativa documentazione e di depositarla in giudizio, e aveva tutto il tempo necessario per farlo dal 7.5.2025 al 9.10.2025, quando è scaduto il termine per il deposito di documenti di cui all'art. 73, 1° comma, c.p.a.; per non dire poi che la Questura aveva anche la possibilità e il tempo di avviare d'ufficio un riesame sulla base dei nuovi elementi di cui aveva acquisito notizia.
6.- La necessità di un riesame nel contraddittorio sulla base della situazione attuale, e previa verifica delle riferite sopravvenienze, giustifica, per evidenti ragioni di economia processuale, la decisione di assorbire i primi due motivi di ricorso, per decidere i quali si dovrebbe accertare, con l'ausilio di una verificazione, se all'epoca del provvedimento impugnato il ricorrente presentasse “disturbi mentali, di personalità o comportamentali”.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del N. 00039/2025 REG.RIC.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE RI, Presidente
AL ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL ED GE RI
IL SEGRETARIO N. 00039/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.