TAR Brescia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1211
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Altro
    Violazione del decreto del Ministro della Sanità del 28.4.1998

    Il motivo è assorbito dalla decisione sul terzo motivo.

  • Altro
    Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione di fatti

    Il motivo è assorbito dalla decisione sul terzo motivo.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990 (omessa comunicazione di avvio del procedimento)

    La revoca del porto d'armi è sorretta unicamente dal richiamo alla nota del Servizio di Medicina Legale che comunicava l'inidoneità per test psicodiagnostici ostativi. Tuttavia, dalla relazione sull'esito del test MMPI-2 non si comprende quali elementi facciano ritenere la presenza di disturbi ostativi. L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire tale specificazione e attivare il contraddittorio con l'interessato, ma non lo ha fatto, integrando un difetto di motivazione e l'illegittima omessa comunicazione di avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1211
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 1211
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo