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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1376/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 vv.
e
(C.F: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27.08.1957 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Cattaneo
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in VIGEVANO (PV) in data 15.12.2001, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di VIGEVANO, dell'anno 2001, al N. 83, Parte 1 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) il sig. si impegna a concorrere al mantenimento della figlia mediante il Parte_2 Per_1 versamento della somma mensile di € 350,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., entro il giorno 5 di ogni mese, ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima. Dal 1° agosto 2025, invece, nulla sarà dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_2
e , avendo la prima raggiunto l'indipendenza economica. Per quanto riguarda Per_3 Per_3 il dovere di concorso al mantenimento del predetto verrà meno in ragione del ricevimento da parte di quest'ultimo della nuda proprietà della quota indivisa del 10% dell'immobile sito in Tarquinia (VT), Loc. Selciatella snc, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Tarquinia al Foglio 10, Particella 176, Categoria A/7, Classe 1, Vani 7, R.C. C 903,80. Al mantenimento di , quindi, vi Per_3 provvederà direttamente e integralmente la sig.ra 2) Il sig. si im oncorrere Pt_1 Parte_2 alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia in misura pari al 50%, come Per_1 da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia che si intende lmente trascritto – SPESE MEDICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- SPESE MEDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
baby sitter;
viaggi e vacanze senza genitori. Il genitore che intende procedere alla spesa deve informare per iscritto (anche via mail o con altro mezzo telematico) l'altro genitore. Quest'ultimo, nel caso in cui voglia esprimere il proprio dissenso, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà motivarlo per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta;
in difetto o comunque trascorso tale termine, il suo silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa, legittimando pertanto il diritto al rimborso della quota eventualmente anticipata, documentando la spesa. Le spese straordinarie per il figlio saranno, invece, sostenute integralmente dalla sig.ra Per_3
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. 3) A far data dal 1° agosto Pt_1 ata del mutuo dell'ex casa coniugale sarà corrisposta integralmente dalla sig.ra la quale Pt_1
– quindi - per le rate maturate successivamente a tale periodo nulla avrà a che pretendere nei confronti del sig. .; 4) A fronte di quanto sopra, i signori e i impegnano a presentare Parte_2 Parte_2 Pt_1 all'Istituto di Credito ING BANK N.V. domanda di liberazione dal mutuo del signor , Parte_2 prestando la signora ampio consenso e disponibilità alla sottoscrizione della docu Pt_1 necessaria ai fini della liberazione sopra menzionata;
5) Laddove l'Istituto di Credito non dovesse liberare il signor entro e non oltre 80 giorni dalla firma della cessione gratuita della quota Parte_2 dell'immobile di cui in parola non potrà essere effettuata e pertanto le parti in accordo conferiranno incarico ad un'agenzia immobiliare scelta dalla sig.ra per mettere in vendita il cespite Parte_1 al prezzo di € 280.000,00; il ricavato della vendita andrà ripartito nelle seguenti percentuali: 20% all sig.ra 30%, in parti uguali, ai figli e - rinunciando il sig. Pt_1 Per_2 Per_3 Per_1 Parte_2
a qualsiasi utile ne possa derivare, ferme restando le condizioni in punto mantenimento figli e rinuncia all'assegno divorzile che si intendono qui integralmente ritrascritte. Le eventuali spese e provvigioni dell'agenzia immobiliare saranno interamente sostenute dalla signora 6) Il sig. si Pt_1 Parte_2 impegna a restituire alla sig.ra la somma di € 6.600,00= a titol parte (5 ta Pt_1 del mutuo dell'ex casa coniugale da quest'ultima sostenuta sino al mese di luglio 2025 e della multa irrogatale dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 518,01=, mediante il versamento della somma mensile di € 450,00= entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2025. 7) Impegno del sig. a trasferire, a titolo gratuito, in via tombale a fronte dello scioglimento Parte_2 della comunione legali dei beni previsto in sede di separazione ed in luogo degli arretrati delle spese straordinarie dei figli non versate a far data dall'omologa della separazione, il proprio 50% dell'ex casa coniugale sita in Tarquinia (Vt), Loc. Selciatella snc e identificata al Catasto dei fabbricati del Comune di Tarquinia come segue Foglio 10, Particella 176, Categoria A/7, Classe 1, Vani 7, superficie catastale 171mq (161mq escluso aree scoperte) e R.C. € 903,80, alla sig.ra e ai figli e Pt_1 Per_2 Per_3
I coniugi convengono sin d'ora che ai figli sarà attribuit ssivame tà Per_1 del 30% della quota di proprietà del sig. , mentre il restante 20% sarà attribuito in via esclusiva Parte_2 alla sig.ra la quale – quindi – a che il diritto di usufrutto sulla porzione di immobile Pt_1 di proprietà del marito. Il trasferimento definitivo avverrà mediante atto pubblico da stipularsi entro e non oltre il novantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, presso il Notaio dott. di Civitavecchia. Si precisa che il trasferimento verrà Persona_4 quietanzato dalla sig.ra la quale a fronte del menzionato trasferimento si accollerà Pt_1 integralmente il mutuo r l 01.07.2025 per l'importo residuo totale di € 68.264,79=. Tali condizioni devono intendersi funzionali ed essenziali ai fini della riuscita del ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio. 8) I coniugi convengono sin d'ora che la cessione della quota del 20% alla sig.ra non è da intendersi quale implicito riconoscimento in favore della stessa di una Pt_1 somma u a titolo di assegno divorzile. 9) Il sig. , previo accordo con la sig.ra Parte_2
avrà facoltà di accedere all'immobile per prelevare i propri beni personali (fra, i quali a titolo
Pt_1 io e senza pretesa di esaustività alcuna lo scooter acquistato dal predetto prima del matrimonio e del carrello appendice) rimasti all'interno dell'ex casa coniugale successivamente alla separazione dei coniugi. La sig.ra si dichiara sin d'ora disponibile a consentire al sig. di accedere
Pt_1 Parte_2 all'immobile per le ragioni sopra menzionate. 10) I coniugi dichiarano che con l'integrale versamento della somma di € 7.118,00= e del trasferimento della quota di proprietà del sig. dell'ex casa Parte_2 coniugale alla sig.ra nonché ai figli e avranno definito tutti i
Pt_1 Per_2 Per_3 Per_1 rapporti patrimoniali omici ancora pe l di essa e che nulla avranno l'un l'altro a che pretendere reciprocamente. La sig.ra dichiara, altresì, di nulla avere a che
Pt_1 pretendere nei confronti del sig. a titolo di arr .T.A.T. dell'assegno di mantenimento Parte_2 dei figli, maturati sino al 31 luglio 2025. 11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver diritto al versamento di alcun assegno. 12) Spese di causa interamente compensate fra le parti
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1376/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 vv.
e
(C.F: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27.08.1957 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Cattaneo
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in VIGEVANO (PV) in data 15.12.2001, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di VIGEVANO, dell'anno 2001, al N. 83, Parte 1 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) il sig. si impegna a concorrere al mantenimento della figlia mediante il Parte_2 Per_1 versamento della somma mensile di € 350,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., entro il giorno 5 di ogni mese, ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima. Dal 1° agosto 2025, invece, nulla sarà dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_2
e , avendo la prima raggiunto l'indipendenza economica. Per quanto riguarda Per_3 Per_3 il dovere di concorso al mantenimento del predetto verrà meno in ragione del ricevimento da parte di quest'ultimo della nuda proprietà della quota indivisa del 10% dell'immobile sito in Tarquinia (VT), Loc. Selciatella snc, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Tarquinia al Foglio 10, Particella 176, Categoria A/7, Classe 1, Vani 7, R.C. C 903,80. Al mantenimento di , quindi, vi Per_3 provvederà direttamente e integralmente la sig.ra 2) Il sig. si im oncorrere Pt_1 Parte_2 alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia in misura pari al 50%, come Per_1 da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia che si intende lmente trascritto – SPESE MEDICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- SPESE MEDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
baby sitter;
viaggi e vacanze senza genitori. Il genitore che intende procedere alla spesa deve informare per iscritto (anche via mail o con altro mezzo telematico) l'altro genitore. Quest'ultimo, nel caso in cui voglia esprimere il proprio dissenso, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà motivarlo per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta;
in difetto o comunque trascorso tale termine, il suo silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa, legittimando pertanto il diritto al rimborso della quota eventualmente anticipata, documentando la spesa. Le spese straordinarie per il figlio saranno, invece, sostenute integralmente dalla sig.ra Per_3
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. 3) A far data dal 1° agosto Pt_1 ata del mutuo dell'ex casa coniugale sarà corrisposta integralmente dalla sig.ra la quale Pt_1
– quindi - per le rate maturate successivamente a tale periodo nulla avrà a che pretendere nei confronti del sig. .; 4) A fronte di quanto sopra, i signori e i impegnano a presentare Parte_2 Parte_2 Pt_1 all'Istituto di Credito ING BANK N.V. domanda di liberazione dal mutuo del signor , Parte_2 prestando la signora ampio consenso e disponibilità alla sottoscrizione della docu Pt_1 necessaria ai fini della liberazione sopra menzionata;
5) Laddove l'Istituto di Credito non dovesse liberare il signor entro e non oltre 80 giorni dalla firma della cessione gratuita della quota Parte_2 dell'immobile di cui in parola non potrà essere effettuata e pertanto le parti in accordo conferiranno incarico ad un'agenzia immobiliare scelta dalla sig.ra per mettere in vendita il cespite Parte_1 al prezzo di € 280.000,00; il ricavato della vendita andrà ripartito nelle seguenti percentuali: 20% all sig.ra 30%, in parti uguali, ai figli e - rinunciando il sig. Pt_1 Per_2 Per_3 Per_1 Parte_2
a qualsiasi utile ne possa derivare, ferme restando le condizioni in punto mantenimento figli e rinuncia all'assegno divorzile che si intendono qui integralmente ritrascritte. Le eventuali spese e provvigioni dell'agenzia immobiliare saranno interamente sostenute dalla signora 6) Il sig. si Pt_1 Parte_2 impegna a restituire alla sig.ra la somma di € 6.600,00= a titol parte (5 ta Pt_1 del mutuo dell'ex casa coniugale da quest'ultima sostenuta sino al mese di luglio 2025 e della multa irrogatale dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 518,01=, mediante il versamento della somma mensile di € 450,00= entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2025. 7) Impegno del sig. a trasferire, a titolo gratuito, in via tombale a fronte dello scioglimento Parte_2 della comunione legali dei beni previsto in sede di separazione ed in luogo degli arretrati delle spese straordinarie dei figli non versate a far data dall'omologa della separazione, il proprio 50% dell'ex casa coniugale sita in Tarquinia (Vt), Loc. Selciatella snc e identificata al Catasto dei fabbricati del Comune di Tarquinia come segue Foglio 10, Particella 176, Categoria A/7, Classe 1, Vani 7, superficie catastale 171mq (161mq escluso aree scoperte) e R.C. € 903,80, alla sig.ra e ai figli e Pt_1 Per_2 Per_3
I coniugi convengono sin d'ora che ai figli sarà attribuit ssivame tà Per_1 del 30% della quota di proprietà del sig. , mentre il restante 20% sarà attribuito in via esclusiva Parte_2 alla sig.ra la quale – quindi – a che il diritto di usufrutto sulla porzione di immobile Pt_1 di proprietà del marito. Il trasferimento definitivo avverrà mediante atto pubblico da stipularsi entro e non oltre il novantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, presso il Notaio dott. di Civitavecchia. Si precisa che il trasferimento verrà Persona_4 quietanzato dalla sig.ra la quale a fronte del menzionato trasferimento si accollerà Pt_1 integralmente il mutuo r l 01.07.2025 per l'importo residuo totale di € 68.264,79=. Tali condizioni devono intendersi funzionali ed essenziali ai fini della riuscita del ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio. 8) I coniugi convengono sin d'ora che la cessione della quota del 20% alla sig.ra non è da intendersi quale implicito riconoscimento in favore della stessa di una Pt_1 somma u a titolo di assegno divorzile. 9) Il sig. , previo accordo con la sig.ra Parte_2
avrà facoltà di accedere all'immobile per prelevare i propri beni personali (fra, i quali a titolo
Pt_1 io e senza pretesa di esaustività alcuna lo scooter acquistato dal predetto prima del matrimonio e del carrello appendice) rimasti all'interno dell'ex casa coniugale successivamente alla separazione dei coniugi. La sig.ra si dichiara sin d'ora disponibile a consentire al sig. di accedere
Pt_1 Parte_2 all'immobile per le ragioni sopra menzionate. 10) I coniugi dichiarano che con l'integrale versamento della somma di € 7.118,00= e del trasferimento della quota di proprietà del sig. dell'ex casa Parte_2 coniugale alla sig.ra nonché ai figli e avranno definito tutti i
Pt_1 Per_2 Per_3 Per_1 rapporti patrimoniali omici ancora pe l di essa e che nulla avranno l'un l'altro a che pretendere reciprocamente. La sig.ra dichiara, altresì, di nulla avere a che
Pt_1 pretendere nei confronti del sig. a titolo di arr .T.A.T. dell'assegno di mantenimento Parte_2 dei figli, maturati sino al 31 luglio 2025. 11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver diritto al versamento di alcun assegno. 12) Spese di causa interamente compensate fra le parti
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone