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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 28/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3081/2020 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ERROI ALBERTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha proposto opposizione “avverso il decreto ingiuntivo n. 75/2020 emesso il
20.01.2020 dal Tribunale di Lecce Sezione Lavoro, nel procedimento n° 14481/19 RG, in persona del
G.U. DO De OR notificato in data 30.01.2020, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 127.236,01 oltre interessi e spese liquidate in € 1.500,00 oltre il CP_1
15% per rimborso spese forfettario e accessori di legge”, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “revocare il Decreto Ingiuntivo n. 75/2020, emesso nei confronti dell'Arch.
[...]
in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare trattandosi di contributi ormai Parte_1 prescritti;
- in via subordinata accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n.
75/2020, come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa”.
La parte resistente ha chiesto: “Rigettare l'opposizione perché generica, pretestuosa, temeraria, infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
ovvero – subordinatamente – in caso di (totale o parziale) accoglimento dell'avversa domanda, revocare il decreto ingiuntivo ed all'uopo condannare in sentenza l'opponente al pagamento in favore del creditore opposto di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, ovvero che l'On.le Tribunale adito riterrà equa e giusta”.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Con l'unico motivo di ricorso, l'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi per cui è causa, deducendo che “L' ha potuto regolarmente acquisire tutte le dichiarazioni CP_1 reddituali del ricorrente dando avvio al decorso del termine di prescrizione quinquennale. (V. art. 11 del Regolamento della Inarcassa allegato 2 al fascicolo monitorio). È dalla data della ricezione dei dati reddituali (sia esso attraverso autoliquidazione, che tramite l'accesso alla anagrafe tributaria) che decorre il termine di prescrizione. Al riguardo si rileva come il primo atto interruttivo della prescrizione risalga al 25/10/2019 (all.to 10 fascicolo ricorso per ingiunzione), anno in cui CP_1 diffida per la prima volta il Ricorrente al pagamento dei contributi dal 1998 al 2018, che pertanto erano ormai prescritti. Difatti, tutte le raccomandate precedenti non riguardano i suddetti contributi e non sono atti idonei ad interrompere la prescrizione poiché mancano della diffida al pagamento e delle caratteristiche proprie della “messa in mora” trattandosi solo di semplici riepiloghi della posizione contributiva. Dunque, non vi è alcuna prova di atti interruttivi con riferimento ai crediti contributivi dal 1998 al 2018 prima della raccomandata del 2019”.
L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata e deve essere accolta in relazione agli anni dal 1998 al 2007, mentre è infondata e deve essere rigettata per gli anni successivi.
Al riguardo, si deve rilevare che ha dedotto che “con lettera racc.ta A/R del 29/05/2002 CP_1
(prot. 366/B5), ricevuta il 31/05/2002, informava l'opponente di aver effettuato un CP_1 accertamento sulle dichiarazioni presentate per gli anni fiscali 1999 e 2000 e di aver riscontrato delle irregolarità, sollecitava pertanto, il professionista a sanare la morosità contributiva in relazione agli anni in contestazione, con tabella riassuntiva degli addebiti (cfr. All.4)”.
Tale missiva non risulta inserita tra gli allegati, per cui non vi è prova di tale atto interruttivo.
Il documento di cui all'allegato n. 4 del fascicolo della fase monitoria è infatti un estratto conto previdenziale del 21.01.2019 e nell'indice non vi sono riferimenti ad una lettera del 29.05.2022.
In ogni caso, si deve rilevare che i crediti in questione sarebbero comunque prescritti, in quanto non vi è comunque prova dell'esistenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo.
Contrariamente a quanto dedotto da , infatti, la con lettera racc.ta A/R del 26/07/2004 CP_1
(All.5 fasc. monitorio) contiene solo la richiesta di pagamento dell'importo di € 628,75 a titolo di contributo integrativo per l'anno 2000, senza richieste di pagamento in relazione ad ulteriori debiti scaduti, indicati solo come eventuali;
con la successiva lettera racc.ta A/R del 17/12/2007
(All.6 fasc. monitorio) veniva poi comunicato al ricorrente che gli accertamenti effettuati non avevano evidenziato ulteriori saldi a debito, per cui essa non costituisce atto interruttivo.
2 Anche in questo caso, ulteriori debiti già scaduti vengono indicati come eventuali, non vengono quantificati (a parte un generico riferimento alle risultanze dell'estratto conto allegato) e non vi sono richieste di pagamento, ma solo l'avvertimento che tali debiti saranno oggetto di specifica attività di recupero;
tale missiva non vale quindi a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. e, pertanto, non costituisce atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c..
ha poi dedotto che “con lettera racc.ta A/R del 19/10/2010 (prot. 0496844), ricevuta il CP_1
02/11/2010, l'Ente informava l'arch. i aver affidato il recupero delle somme scadute e non Pt_1 regolarizzate risultanti dall'esame della sua posizione previdenziale, per la complessiva somma di
€.16.483,20 in relazione agli anni 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2005-2008 ad una società di recupero crediti;
sollecitava il professionista a sanare la relativa morosità contributiva. Avvertiva, infine, che la predetta comunicazione doveva intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione (cfr. All.7 fasc. monitorio)”. Dall'esame di tale missiva e del prospetto allegato, risulta però che diverse somme si riferiscono ad anni estranei al presente giudizio, tra cui il 1993-1994-1995-1996-1997; con riferimento agli anni 1998-1999-2000-2001-2002, alla data di notifica della lettera in questione i crediti relativi a tali anni si erano già estinti per intervenuta prescrizione, per mancanza di validi atti interruttivi nel precedente quinquennio.
Dei crediti indicati nell'allegato n. 7, rimanevano quindi soltanto quelli relativi agli anni 2005
(pari € 85,13 a titolo di sanzioni) e 2008 (pari a complessivi € 3710,74 a titolo di contributi).
I crediti contributivi anteriori al 2008 devono quindi ritenersi prescritti.
L'opposta ha poi dedotto che “con lettera racc.ta A/R del 26/05/2014 (prot. 0466421) CP_1 informava l'architetto di aver effettuato un aggiornamento della sua posizione contributiva fino all'anno fiscale 2013 compreso e di aver rilevato importi a debito per la complessiva somma di
€.61.297,37 (di cui €.33.554,16 per contributi soggettivi, €.8.911,66 per contributi integrativi,
€.1.038,33 per contributi maternità ed €.17.793,22 per sanzioni), risultanti dall'estratto conto contabile allegato;
sollecitava pertanto, il professionista a sanare la morosità, avvertendolo che la predetta comunicazione doveva intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione, ex art. 2943, 4° comma c.c. e dell'art. 38 dello Statuto di (cfr. All.8 fasc. monitorio)”. CP_1
• con lettera racc.ta A/R del 24/05/2017 (prot. 0534053), restituita al mittente per compiuta giacenza, comunicava un aggiornamento contributivo, il provvedimento sanzionatorio e CP_1 la possibilità di avvalersi del beneficio dell''accertamento con adesione sollecitando il pagamento dei contributi e delle sanzioni per le annualità dal 1998 al 2016 per la complessiva somma
€.100.700,32 come da prospetto allegato;
sollecitava il professionista al pagamento, avvertendolo che la predetta comunicazione doveva intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione, ex art. 2943, 4° comma c.c. e dell'art. 38 dello Statuto di ) (cfr. All.9 fasc. monitorio); CP_1
3 • con lettera racc.ta A/R del 25/10/2019 ricevuta il 30/10/2019 l'Ente sollecitava il pagamento della somma di €. 127.236,01, dovuta a titolo di contributi, interessi e sanzioni in relazione agli anni 1998-
2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018; comunicava altresì, la possibilità di presentare un “piano di rientro” dei debiti oggetto di recupero forzoso, accettando le condizioni generali stabilite dal Consiglio di Amministrazione di . CP_1
Avvertiva, infine, che la predetta comunicazione doveva intendersi quale atto interruttivo della prescrizione (All.10 fasc. monitorio).
Tali atti valgono a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c., in quanto contengono l'indicazione delle somme dovute anno per anno, l'invito a pagarle, l'indicazione delle relative modalità (bonifico bancario) e il termine per provvedere;
essi costituiscono atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c., tempestivi in relazione agli anni successivi al 2007.
L'opposizione deve essere quindi accolta per i debiti anteriori al 2008.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
09/03/2020 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione in relazione ai crediti anteriori al 2008.
2. Rigetta per il resto l'opposizione.
3. Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 75/2020.
4. Condanna il ricorrente al pagamento delle somme dovute per gli anni a partire dal 2008.
5. Spese compensate.
Lecce, lì 28/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 28/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3081/2020 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ERROI ALBERTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha proposto opposizione “avverso il decreto ingiuntivo n. 75/2020 emesso il
20.01.2020 dal Tribunale di Lecce Sezione Lavoro, nel procedimento n° 14481/19 RG, in persona del
G.U. DO De OR notificato in data 30.01.2020, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 127.236,01 oltre interessi e spese liquidate in € 1.500,00 oltre il CP_1
15% per rimborso spese forfettario e accessori di legge”, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “revocare il Decreto Ingiuntivo n. 75/2020, emesso nei confronti dell'Arch.
[...]
in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare trattandosi di contributi ormai Parte_1 prescritti;
- in via subordinata accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n.
75/2020, come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa”.
La parte resistente ha chiesto: “Rigettare l'opposizione perché generica, pretestuosa, temeraria, infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
ovvero – subordinatamente – in caso di (totale o parziale) accoglimento dell'avversa domanda, revocare il decreto ingiuntivo ed all'uopo condannare in sentenza l'opponente al pagamento in favore del creditore opposto di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, ovvero che l'On.le Tribunale adito riterrà equa e giusta”.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Con l'unico motivo di ricorso, l'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi per cui è causa, deducendo che “L' ha potuto regolarmente acquisire tutte le dichiarazioni CP_1 reddituali del ricorrente dando avvio al decorso del termine di prescrizione quinquennale. (V. art. 11 del Regolamento della Inarcassa allegato 2 al fascicolo monitorio). È dalla data della ricezione dei dati reddituali (sia esso attraverso autoliquidazione, che tramite l'accesso alla anagrafe tributaria) che decorre il termine di prescrizione. Al riguardo si rileva come il primo atto interruttivo della prescrizione risalga al 25/10/2019 (all.to 10 fascicolo ricorso per ingiunzione), anno in cui CP_1 diffida per la prima volta il Ricorrente al pagamento dei contributi dal 1998 al 2018, che pertanto erano ormai prescritti. Difatti, tutte le raccomandate precedenti non riguardano i suddetti contributi e non sono atti idonei ad interrompere la prescrizione poiché mancano della diffida al pagamento e delle caratteristiche proprie della “messa in mora” trattandosi solo di semplici riepiloghi della posizione contributiva. Dunque, non vi è alcuna prova di atti interruttivi con riferimento ai crediti contributivi dal 1998 al 2018 prima della raccomandata del 2019”.
L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata e deve essere accolta in relazione agli anni dal 1998 al 2007, mentre è infondata e deve essere rigettata per gli anni successivi.
Al riguardo, si deve rilevare che ha dedotto che “con lettera racc.ta A/R del 29/05/2002 CP_1
(prot. 366/B5), ricevuta il 31/05/2002, informava l'opponente di aver effettuato un CP_1 accertamento sulle dichiarazioni presentate per gli anni fiscali 1999 e 2000 e di aver riscontrato delle irregolarità, sollecitava pertanto, il professionista a sanare la morosità contributiva in relazione agli anni in contestazione, con tabella riassuntiva degli addebiti (cfr. All.4)”.
Tale missiva non risulta inserita tra gli allegati, per cui non vi è prova di tale atto interruttivo.
Il documento di cui all'allegato n. 4 del fascicolo della fase monitoria è infatti un estratto conto previdenziale del 21.01.2019 e nell'indice non vi sono riferimenti ad una lettera del 29.05.2022.
In ogni caso, si deve rilevare che i crediti in questione sarebbero comunque prescritti, in quanto non vi è comunque prova dell'esistenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo.
Contrariamente a quanto dedotto da , infatti, la con lettera racc.ta A/R del 26/07/2004 CP_1
(All.5 fasc. monitorio) contiene solo la richiesta di pagamento dell'importo di € 628,75 a titolo di contributo integrativo per l'anno 2000, senza richieste di pagamento in relazione ad ulteriori debiti scaduti, indicati solo come eventuali;
con la successiva lettera racc.ta A/R del 17/12/2007
(All.6 fasc. monitorio) veniva poi comunicato al ricorrente che gli accertamenti effettuati non avevano evidenziato ulteriori saldi a debito, per cui essa non costituisce atto interruttivo.
2 Anche in questo caso, ulteriori debiti già scaduti vengono indicati come eventuali, non vengono quantificati (a parte un generico riferimento alle risultanze dell'estratto conto allegato) e non vi sono richieste di pagamento, ma solo l'avvertimento che tali debiti saranno oggetto di specifica attività di recupero;
tale missiva non vale quindi a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. e, pertanto, non costituisce atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c..
ha poi dedotto che “con lettera racc.ta A/R del 19/10/2010 (prot. 0496844), ricevuta il CP_1
02/11/2010, l'Ente informava l'arch. i aver affidato il recupero delle somme scadute e non Pt_1 regolarizzate risultanti dall'esame della sua posizione previdenziale, per la complessiva somma di
€.16.483,20 in relazione agli anni 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2005-2008 ad una società di recupero crediti;
sollecitava il professionista a sanare la relativa morosità contributiva. Avvertiva, infine, che la predetta comunicazione doveva intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione (cfr. All.7 fasc. monitorio)”. Dall'esame di tale missiva e del prospetto allegato, risulta però che diverse somme si riferiscono ad anni estranei al presente giudizio, tra cui il 1993-1994-1995-1996-1997; con riferimento agli anni 1998-1999-2000-2001-2002, alla data di notifica della lettera in questione i crediti relativi a tali anni si erano già estinti per intervenuta prescrizione, per mancanza di validi atti interruttivi nel precedente quinquennio.
Dei crediti indicati nell'allegato n. 7, rimanevano quindi soltanto quelli relativi agli anni 2005
(pari € 85,13 a titolo di sanzioni) e 2008 (pari a complessivi € 3710,74 a titolo di contributi).
I crediti contributivi anteriori al 2008 devono quindi ritenersi prescritti.
L'opposta ha poi dedotto che “con lettera racc.ta A/R del 26/05/2014 (prot. 0466421) CP_1 informava l'architetto di aver effettuato un aggiornamento della sua posizione contributiva fino all'anno fiscale 2013 compreso e di aver rilevato importi a debito per la complessiva somma di
€.61.297,37 (di cui €.33.554,16 per contributi soggettivi, €.8.911,66 per contributi integrativi,
€.1.038,33 per contributi maternità ed €.17.793,22 per sanzioni), risultanti dall'estratto conto contabile allegato;
sollecitava pertanto, il professionista a sanare la morosità, avvertendolo che la predetta comunicazione doveva intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione, ex art. 2943, 4° comma c.c. e dell'art. 38 dello Statuto di (cfr. All.8 fasc. monitorio)”. CP_1
• con lettera racc.ta A/R del 24/05/2017 (prot. 0534053), restituita al mittente per compiuta giacenza, comunicava un aggiornamento contributivo, il provvedimento sanzionatorio e CP_1 la possibilità di avvalersi del beneficio dell''accertamento con adesione sollecitando il pagamento dei contributi e delle sanzioni per le annualità dal 1998 al 2016 per la complessiva somma
€.100.700,32 come da prospetto allegato;
sollecitava il professionista al pagamento, avvertendolo che la predetta comunicazione doveva intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione, ex art. 2943, 4° comma c.c. e dell'art. 38 dello Statuto di ) (cfr. All.9 fasc. monitorio); CP_1
3 • con lettera racc.ta A/R del 25/10/2019 ricevuta il 30/10/2019 l'Ente sollecitava il pagamento della somma di €. 127.236,01, dovuta a titolo di contributi, interessi e sanzioni in relazione agli anni 1998-
2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018; comunicava altresì, la possibilità di presentare un “piano di rientro” dei debiti oggetto di recupero forzoso, accettando le condizioni generali stabilite dal Consiglio di Amministrazione di . CP_1
Avvertiva, infine, che la predetta comunicazione doveva intendersi quale atto interruttivo della prescrizione (All.10 fasc. monitorio).
Tali atti valgono a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c., in quanto contengono l'indicazione delle somme dovute anno per anno, l'invito a pagarle, l'indicazione delle relative modalità (bonifico bancario) e il termine per provvedere;
essi costituiscono atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c., tempestivi in relazione agli anni successivi al 2007.
L'opposizione deve essere quindi accolta per i debiti anteriori al 2008.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
09/03/2020 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione in relazione ai crediti anteriori al 2008.
2. Rigetta per il resto l'opposizione.
3. Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 75/2020.
4. Condanna il ricorrente al pagamento delle somme dovute per gli anni a partire dal 2008.
5. Spese compensate.
Lecce, lì 28/10/2025
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