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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 946/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6990/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003904407000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Insussistenti vizi formali, va rilevato che l'atto presupposto risulta debitamente notificato e non opposto.
Né risultano intervenuti successivamente fatti estintivi o modificativi della pretesa.
Da ciò la pronuncia in dispositivo.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento in favore degli enti convenuti costituiti delle spese di lite, liquidate per ciascuno di essi in €250,00 oltre accessori
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6990/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003904407000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Insussistenti vizi formali, va rilevato che l'atto presupposto risulta debitamente notificato e non opposto.
Né risultano intervenuti successivamente fatti estintivi o modificativi della pretesa.
Da ciò la pronuncia in dispositivo.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento in favore degli enti convenuti costituiti delle spese di lite, liquidate per ciascuno di essi in €250,00 oltre accessori