CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1032/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferentino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220022789179000 VIOLAZIONE CDS 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 561/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.10.2024, ritualmente notificato al solo Comune di Ferentino, e tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 543,63 notificata il 12/08/2024, in relazione alla Contravvenzione al codice della Strada rilevata dalla Polizia locale del Comune di Ferentino notificata in data 10/08/2019.
A motivo del gravame deduceva che era maturata estinzione per prescrizione della pretesa.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Il comune di Ferentino non si costituiva, e neppure la Agenzia delle Entrate Riscossione, si è detto non citata.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in favore di quella del giudice ordinario. Infatti, il ricorrente impugna una iscrizione a ruolo originata da una sanzione comminatagli dalla
PM di Ferentino per violazione del Codice della Strada. Ebbene, a norma dell' art. 22 Legge n. 689/81 la relativa impugnativa deve essere proposta al Giudice di Pace del luogo ove la violazione è stata commessa, entro 30 giorni, a pena di decadenza, decorrenti dalla data della notifica della cartella stessa.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in favore del giudice ordinario. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1032/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferentino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220022789179000 VIOLAZIONE CDS 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 561/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.10.2024, ritualmente notificato al solo Comune di Ferentino, e tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 543,63 notificata il 12/08/2024, in relazione alla Contravvenzione al codice della Strada rilevata dalla Polizia locale del Comune di Ferentino notificata in data 10/08/2019.
A motivo del gravame deduceva che era maturata estinzione per prescrizione della pretesa.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Il comune di Ferentino non si costituiva, e neppure la Agenzia delle Entrate Riscossione, si è detto non citata.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in favore di quella del giudice ordinario. Infatti, il ricorrente impugna una iscrizione a ruolo originata da una sanzione comminatagli dalla
PM di Ferentino per violazione del Codice della Strada. Ebbene, a norma dell' art. 22 Legge n. 689/81 la relativa impugnativa deve essere proposta al Giudice di Pace del luogo ove la violazione è stata commessa, entro 30 giorni, a pena di decadenza, decorrenti dalla data della notifica della cartella stessa.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in favore del giudice ordinario. Spese compensate.