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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2388/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2388/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MILANESI DAVIDE, elettivamente domiciliato in V. D. CAN. N. 3 47521 CESENA presso il difensore avv. MILANESI DAVIDE
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per parte RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione, istanza, deduzione:
- ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto,
per effetto di intervenuta usucapione, della proprietà esclusiva del terreno sito in Comune di
Cesena, Via Casalecchio di Lizzano e distinto al catasto terreni del Comune di Cesena al
foglio 156 con la particella n. 39, a favore di per avere quest'ultimo Parte_1
mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20
anni;
- ORDINARE al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alle
consequenziali trascrizioni e volturazioni della sentenza, con esonero da sua responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.09.2023, con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Parte_1
Tribunale, l'Altare del Santissimo Sacramento di , esponendo di avere posseduto CP_1
ininterrottamente per oltre venti anni una unità immobiliare sita in terreno sito in Comune di
Cesena, Via Casalecchio di Lizzano e distinto al catasto terreni del Comune di Cesena al foglio
156 con la particella n. 39, di cui chiedeva fosse dichiarata l'intervenuta usucapione.
Parte convenuta non si costituiva e deve pertanto essere dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni all'udienza del
25.09.2024, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024, senza concessione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
pagina 2 di 4 *****
Le domande spiegate dalla parte ricorrente sono fondate e devono, pertanto, trovare accoglimento.
La documentazione versata agli atti conferma quanto affermato dalla parte, così come le deposizioni rese dai testimoni all'udienza del 25.09.2024 (cfr. dichiarazioni rese dai testi
[...]
e ). Tes_1 Testimone_2
Le prove orali sopra menzionate hanno, infatti, fornito puntuale riscontro riguardo alla circostanza per cui dal 2000 a tutt'oggi parte ricorrente ha posseduto in via esclusiva e in modo continuo, pubblico, pacifico e non interrotto, terreno agricolo distinto al catasto terreni del
Comune di Cesena al foglio 156 con la particella n. 39, avendo peraltro provveduto alla coltivazione, alla raccolta dell'uva ivi presente ed al conseguente processo di vinificazione,
curandone le conseguenti pratiche burocratiche, nonché provvedendo sino ad oggi in via esclusiva ed ininterrotta, a propria cura e spese, a tutte le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto terreno (cfr. doc. n.
8-10 del fascicolo di parte ricorrente).
In definitiva, da quanto sopra accertato– tramite le prove sia documentali che testimoniali assunte nel corso del giudizio - si evince che, avendo parte ricorrente ha esercitato sull'immobile sopra identificato un potere corrispondente all'esercizio della facoltà del proprietario di godere e disporre dei propri beni ai sensi dell'art. 832 c.c., mediante la cura e lo sfruttamento dello stesso in modo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, deve, quindi,
dichiararsi che il possesso ad usucapionem esercitato nei modi sopra illustrati ha comportato l'acquisto in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della proprietà esclusiva del bene immobile sito in Comune di Cesena, Via Casalecchio di Lizzano e distinto al catasto terreni del
Comune di Cesena al foglio 156 con la particella n. 39.
pagina 3 di 4 Nulla è dovuto, infine, in ordine alle spese processuali relative al presente giudizio, stante la mancata opposizione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara che ha acquistato per usucapione ultraventennale la piena proprietà Parte_1
dell'immobile sito a Cesena, Via Casalecchio di Lizzano e distinto al catasto terreni del
Comune di Cesena al foglio 156 con la particella n. 39;
• Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza;
• Nulla sulle spese.
Forlì, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2388/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MILANESI DAVIDE, elettivamente domiciliato in V. D. CAN. N. 3 47521 CESENA presso il difensore avv. MILANESI DAVIDE
RICORRENTE
contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per parte RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione, istanza, deduzione:
- ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto,
per effetto di intervenuta usucapione, della proprietà esclusiva del terreno sito in Comune di
Cesena, Via Casalecchio di Lizzano e distinto al catasto terreni del Comune di Cesena al
foglio 156 con la particella n. 39, a favore di per avere quest'ultimo Parte_1
mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20
anni;
- ORDINARE al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alle
consequenziali trascrizioni e volturazioni della sentenza, con esonero da sua responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.09.2023, con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Parte_1
Tribunale, l'Altare del Santissimo Sacramento di , esponendo di avere posseduto CP_1
ininterrottamente per oltre venti anni una unità immobiliare sita in terreno sito in Comune di
Cesena, Via Casalecchio di Lizzano e distinto al catasto terreni del Comune di Cesena al foglio
156 con la particella n. 39, di cui chiedeva fosse dichiarata l'intervenuta usucapione.
Parte convenuta non si costituiva e deve pertanto essere dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni all'udienza del
25.09.2024, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024, senza concessione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
pagina 2 di 4 *****
Le domande spiegate dalla parte ricorrente sono fondate e devono, pertanto, trovare accoglimento.
La documentazione versata agli atti conferma quanto affermato dalla parte, così come le deposizioni rese dai testimoni all'udienza del 25.09.2024 (cfr. dichiarazioni rese dai testi
[...]
e ). Tes_1 Testimone_2
Le prove orali sopra menzionate hanno, infatti, fornito puntuale riscontro riguardo alla circostanza per cui dal 2000 a tutt'oggi parte ricorrente ha posseduto in via esclusiva e in modo continuo, pubblico, pacifico e non interrotto, terreno agricolo distinto al catasto terreni del
Comune di Cesena al foglio 156 con la particella n. 39, avendo peraltro provveduto alla coltivazione, alla raccolta dell'uva ivi presente ed al conseguente processo di vinificazione,
curandone le conseguenti pratiche burocratiche, nonché provvedendo sino ad oggi in via esclusiva ed ininterrotta, a propria cura e spese, a tutte le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto terreno (cfr. doc. n.
8-10 del fascicolo di parte ricorrente).
In definitiva, da quanto sopra accertato– tramite le prove sia documentali che testimoniali assunte nel corso del giudizio - si evince che, avendo parte ricorrente ha esercitato sull'immobile sopra identificato un potere corrispondente all'esercizio della facoltà del proprietario di godere e disporre dei propri beni ai sensi dell'art. 832 c.c., mediante la cura e lo sfruttamento dello stesso in modo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, deve, quindi,
dichiararsi che il possesso ad usucapionem esercitato nei modi sopra illustrati ha comportato l'acquisto in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della proprietà esclusiva del bene immobile sito in Comune di Cesena, Via Casalecchio di Lizzano e distinto al catasto terreni del
Comune di Cesena al foglio 156 con la particella n. 39.
pagina 3 di 4 Nulla è dovuto, infine, in ordine alle spese processuali relative al presente giudizio, stante la mancata opposizione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara che ha acquistato per usucapione ultraventennale la piena proprietà Parte_1
dell'immobile sito a Cesena, Via Casalecchio di Lizzano e distinto al catasto terreni del
Comune di Cesena al foglio 156 con la particella n. 39;
• Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza;
• Nulla sulle spese.
Forlì, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 4 di 4