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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
OR AN RO IA, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 00275650604
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Valle Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 20251019700042921 CONTRIB CONSORT 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: La parte si riporta a quanto dedotto in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Atina ha proposto ricorso contro il Consorzio_3 del Liri e contro la GEFIL srl, concessionaria per la riscossione, avverso l'avviso di pagamento n. 20251019700042921 emesso dal
Consorzio e notificato a mezzo pec in data 24.02.2025, per il pagamento del contributo consortile per l'anno
2025 in relazione ad una serie di immobili comunali inseriti nel perimetro di contribuenza, per un importo pari ad € 31.517,15.
L'Ente ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica a mezzo pec in quanto l'atto, sebbene emesso dal Consorzio_3 del Liri trattandosi di avviso di pagamento, era stato trasmesso al Comune da un indirizzo riferibile a tutt'altro soggetto, la Società_1, ossia la concessionaria alla riscossione;
tale diversità di enti e la presenza di un indirizzo pec non presente nei registri IPA, REGINDE e INIPEC, avrebbe reso totalmente invalida la notificazione.
L'atto poi non riporterebbe l'indicazione della Commissione Tributaria cui potersi rivolgere per impugnarlo, con integrata violazione dell'art.19, comma 2, D.Lvo 546/1992.
Sostiene il ricorrente che si sarebbe in presenza anche di una carenza di potere in capo al Consorzio di
Bonifica, privato da anni del potere di riscuotere mediante iscrizione a ruolo a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Ha eccepito ancora la non debenza del contributo consortile in quanto il Comune di Atina, già a partire da una delibera di consiglio comunale del 2019, aveva manifestato l'intenzione di fuoriuscire dal perimetro di contribuenza.
L'atto impugnato sarebbe inoltre nullo per difetto di motivazione perché mancante dell'indicazione circa i criteri di riparto della spesa tra consorziati e privo di indicazione circa i presupposti del tributo.
Nel merito, infine, il Comune ha affermato di non dover versare alcun contributo al Consorzio atteso che da anni esso non aveva avuto alcun beneficio né diretto né indiretto per i propri beni immobili stante l'assenza di opere da parte del Consorzio per il miglioramento e la tutela dei fondi inseriti nel perimetro di contribuenza.
Si è costituito il Consorzio di Bonifica convenuto il quale ha controdedotto su tutte le eccezioni di parte ed ha depositato documentazione a supporto delle proprie tesi concludendo con una richiesta di rigetto dell'impugnazione.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 19.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Comune di Atina non può trovare accoglimento.
In primo luogo, non appaiono fondate le eccezioni formali proposte dal ricorrente.
Quanto al vizio di inesistenza della notifica si osserva che in tema di notifica di un atto impositivo tributario avvenuta a mezzo di un indirizzo pec del mittente non inserito nei pubblici registri, non si sia è in presenza di tale patologia.
Ciò deriva da un orientamento ormai costante della Corte di Cassazione, che questa Corte sposa da tempo, che ritiene debba prevalere più l'indirizzo sostanzialistico che quello meramente formalistico. Ossia si debba guardare al raggiungimento dello scopo dell'atto ed alla eventuale sussistenza di una lesione al diritto di difesa della parte (cfr sul punto la recente ordinanza della S.C. n.15710, del giugno 2025).
L'essere pervenuta alla parte ricorrente -nel caso di specie- la notifica dell'avviso di pagamento intestato al Consorzio_3 del Liri a mezzo di indirizzo riferibile alla Società_1, concessionaria alla riscossione per conto di quello, rende comunque immediatamente riconoscibile tale invio come una notificazione proveniente da un ente qualificato, e comunque non certamente priva di quegli elementi essenziali di forma idonei a portare a conoscenza del destinatario il contenuto delle pretese del soggetto impositore.
L'utilizzo di un indirizzo pec differente rispetto a quelli indicati nei pubblici registri costituisce allora esclusivamente un'irregolarità sanabile, come è avvenuto, con il raggiungimento dello scopo dell'atto in quanto non solo il Comune di Atina ha potuto svolgere compiutamente tutte le sue difese, argomentando dettagliatamente su ogni eccezione proposta, ma non ha neppure prospettato le ragioni per le quali la notifica irregolare le possa aver pregiudicato -e perché o come- il diritto di difesa.
Tali principi sono stati più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione affermando l'assenza di specifica lesione dei diritti difensivi in presenza di notifica proveniente comunque da un indirizzo pec che non lasci dubbi sul mittente dell'atto e, soprattutto, che abbia consentito alla parte una piena difesa senza che alcun pregiudizio concreto venga indicato o comunque sia effettivamente subito dal contribuente.
Del tutto priva di fondamento è poi l'eccezione relativa la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria cui potersi rivolgere per impugnare l'atto atteso che l'avviso di pagamento impugnato riporta esattamente l'indicazione della Corte Tributaria di I Grado di Frosinone nella parte relativa alle “Modalità di Ricorso”.
Va disattesa quindi l'eccezione avente ad oggetto la carenza di potere impositivo in capo ai Consorzio_2 a seguito dell'abrogazione dell'art.21 RD 215/1933.
Più volte, e da tempo, la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto stabilendo che i Consorzi di Bonifica hanno conservato il loro potere di riscuotere mediante ruolo i contributi consortili grazie a una clausola di continuità normativa dettata dall'art. 17, comma 3, D.Lgs. 46/1999 che ha salvaguardato questa procedura di riscossione coattiva preesistente: “continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. La riscossione ad opera dei Consorzi è dunque ancora pienamente legittima (cfr sul punto la precisa ricostruzione da parte della S.C., Sez.5 n.8080/2020).
Vanno a questo punto respinte tutte le eccezioni relative sia al difetto di motivazione dell'atto impugnato sia quelle di merito.
L'avviso di pagamento appare infatti indicare compiutamente tutti gli immobili oggetto di contribuzione;
inoltre, nel quadro comunicazioni, sono ben evincibili le ragioni della richiesta, la natura del contributo, il Consorzio richiedente, l'indicazione degli atti presupposti, ossia l'esistenza del Piano di Classifica e del Perimetro di contribuenza adottati da delibere della Regione Lazio (indicati nel dettaglio); vengono poi attestati l'avvenuto deposito del bilancio e del Piano di gestione ed indicate le modalità di loro consultazione, anche informatica.
E' dunque evidente che non vi sia stato alcun difetto di motivazione in quanto i criteri di riparto della spesa ed il quantum dovuto dai consorziati, sono esaminabili dalla lettura di atti conosciuti o conoscibili da ogni singolo contribuente rientrante nel perimetro di contribuenza ed ai quali l'avviso fa rinvio.
Perimetro di contribuenza dal quale il Comune di Atina non è affatto fuoriuscito non bastando una semplice motivazione di intenti votata in consiglio comunale a modificare strumenti tecnici, quale il piano di classifica, adottati dalla Regione e contro i quali il Comune avrebbe dovuto semmai opporsi in via amministrativa impugnandoli davanti al TAR.
Ciò detto, il Comune di Atina si duole del fatto che nessun beneficio diretto ai propri immobili sarebbe stato conseguito dalle opere di bonifica.
La questione va risolta in punto di prova.
Alla luce delle norme del codice civile (art.860, 862 c.c.) e del R.D. 215/1933 (artt.10, 55, 56 e 59), è possibile affermare che requisiti necessari e sufficienti affinché sorga l'obbligo contributivo per cui è causa sono: a) la proprietà di un immobile sito nel Comprensorio di bonifica o, più nel dettaglio, nel perimetro di contribuenza che è l'atto che individua la porzione del comprensorio in cui insistono gli immobili che vengono beneficiati dalle attività e dalle opere consortili e che sono, dunque, onerati dalla contribuenza. b) Il beneficio derivante all'immobile dall'attività di bonifica.
Il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una qualità del fondo.
Si comprende allora come la prova della fondatezza o meno della pretesa impostiva del Consorzio_3
del Liri nei confronti degli immobili di proprietà comunale passa da una parte, dalla dimostrazione che tali immobili siano inseriti nel cosiddetto perimetro di contribuenza, dall'altra dalla prova circa l'esistenza del beneficio ricevuto dalle opere di bonifica nei termini poc'anzi spiegati.
Ora, nel processo tributario, è di fondamentale importanza stabilire a chi spetti, a questo punto, l'onere di dimostrazione.
Ebbene, dopo diverse oscillazioni giurisprudenziali, si è venuto consolidando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso in cui il Consorzio di Bonifica abbia regolarmente adottato un
Piano di Classifica ed un Riparto della Contribuenza, e tale Piano sia stato approvato dalla Regione e sia richiamato nell'avviso impugnato (come nel caso di specie è avvenuto), opererà una presunzione di sussistenza del beneficio di bonifica in favore del fondo e, conseguentemente, l'inversione in capo al contribuente-ricorrente dell'onere della prova che tale beneficio non vi è stato.
Le ragioni di tale indirizzo risiedono nel fatto che il beneficio fondiario è provato ed individuato nel Piano di
Classifica, la cui complessa procedura di adozione, di approvazione e di esecuzione offre ampie garanzie di partecipazione (e di eventuale reazione, sia in sede amministrativa, che giurisdizionale) di tutti i soggetti interessati e coinvolti.
Ebbene, nel caso del Comune di Atina è un dato pacifico che gli immobili siano inseriti nel perimetro di contribuenza del Consorzio e che non vi sia stata alcuna impugnazione degli atti amministrativi regionali che lo stabilivano.
Per superare, allora, in presenza di tali presupposti, la presunzione del beneficio conseguente all'adozione del Piano di Classifica, il contribuente dovrà dimostrare se e in che termini non vi sia stato alcun beneficio in favore del suddetto immobile.
La prova in questione fornita dal Comune è, sul punto, insufficiente ed insoddisfacente. L'Ente ricorrente ha infatti prodotto relazioni teciche non attuali, attinenti valutazioni compiute anni orsono e relative a stati dei luoghi certamente modificati nel corso di questi ultimi anni.
Esse appaiono quindi non solo inattuali perchè non aggiornate, ma perchè in contrasto con le opere compiute e progettate che il Consorzio ha invece a sua volta indicato depositando altra relazione tecnica allegata alle controdeduzioni e riguardanti proprio le aree dove insistono gli immobili comunali per quali è stata avanzata richiesta del pagamento del contributo.
Si tratta di opere che, come sempre accade, hanno un generale beneficio su tutti i terreni ed i fabbricati inseriti nel perimetro di contribuenza attesa la loro funzione generale di tutela del territorio e di prevenzione dal dissesto idrogeologico.
Per le ragioni di cui sopra la contribuzione consortile richiesta al Comune di Atina deve ritenersi dovuta e per l'effetto legittimo l'atto impugnato.
Il ricorso è pertanto respinto ed il Comune è condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del
Consorzio costituito che si liquidano in € 1000,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 1000,00 a favore del Consorzio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
OR AN RO IA, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 00275650604
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Valle Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 20251019700042921 CONTRIB CONSORT 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: La parte si riporta a quanto dedotto in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Atina ha proposto ricorso contro il Consorzio_3 del Liri e contro la GEFIL srl, concessionaria per la riscossione, avverso l'avviso di pagamento n. 20251019700042921 emesso dal
Consorzio e notificato a mezzo pec in data 24.02.2025, per il pagamento del contributo consortile per l'anno
2025 in relazione ad una serie di immobili comunali inseriti nel perimetro di contribuenza, per un importo pari ad € 31.517,15.
L'Ente ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica a mezzo pec in quanto l'atto, sebbene emesso dal Consorzio_3 del Liri trattandosi di avviso di pagamento, era stato trasmesso al Comune da un indirizzo riferibile a tutt'altro soggetto, la Società_1, ossia la concessionaria alla riscossione;
tale diversità di enti e la presenza di un indirizzo pec non presente nei registri IPA, REGINDE e INIPEC, avrebbe reso totalmente invalida la notificazione.
L'atto poi non riporterebbe l'indicazione della Commissione Tributaria cui potersi rivolgere per impugnarlo, con integrata violazione dell'art.19, comma 2, D.Lvo 546/1992.
Sostiene il ricorrente che si sarebbe in presenza anche di una carenza di potere in capo al Consorzio di
Bonifica, privato da anni del potere di riscuotere mediante iscrizione a ruolo a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Ha eccepito ancora la non debenza del contributo consortile in quanto il Comune di Atina, già a partire da una delibera di consiglio comunale del 2019, aveva manifestato l'intenzione di fuoriuscire dal perimetro di contribuenza.
L'atto impugnato sarebbe inoltre nullo per difetto di motivazione perché mancante dell'indicazione circa i criteri di riparto della spesa tra consorziati e privo di indicazione circa i presupposti del tributo.
Nel merito, infine, il Comune ha affermato di non dover versare alcun contributo al Consorzio atteso che da anni esso non aveva avuto alcun beneficio né diretto né indiretto per i propri beni immobili stante l'assenza di opere da parte del Consorzio per il miglioramento e la tutela dei fondi inseriti nel perimetro di contribuenza.
Si è costituito il Consorzio di Bonifica convenuto il quale ha controdedotto su tutte le eccezioni di parte ed ha depositato documentazione a supporto delle proprie tesi concludendo con una richiesta di rigetto dell'impugnazione.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 19.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Comune di Atina non può trovare accoglimento.
In primo luogo, non appaiono fondate le eccezioni formali proposte dal ricorrente.
Quanto al vizio di inesistenza della notifica si osserva che in tema di notifica di un atto impositivo tributario avvenuta a mezzo di un indirizzo pec del mittente non inserito nei pubblici registri, non si sia è in presenza di tale patologia.
Ciò deriva da un orientamento ormai costante della Corte di Cassazione, che questa Corte sposa da tempo, che ritiene debba prevalere più l'indirizzo sostanzialistico che quello meramente formalistico. Ossia si debba guardare al raggiungimento dello scopo dell'atto ed alla eventuale sussistenza di una lesione al diritto di difesa della parte (cfr sul punto la recente ordinanza della S.C. n.15710, del giugno 2025).
L'essere pervenuta alla parte ricorrente -nel caso di specie- la notifica dell'avviso di pagamento intestato al Consorzio_3 del Liri a mezzo di indirizzo riferibile alla Società_1, concessionaria alla riscossione per conto di quello, rende comunque immediatamente riconoscibile tale invio come una notificazione proveniente da un ente qualificato, e comunque non certamente priva di quegli elementi essenziali di forma idonei a portare a conoscenza del destinatario il contenuto delle pretese del soggetto impositore.
L'utilizzo di un indirizzo pec differente rispetto a quelli indicati nei pubblici registri costituisce allora esclusivamente un'irregolarità sanabile, come è avvenuto, con il raggiungimento dello scopo dell'atto in quanto non solo il Comune di Atina ha potuto svolgere compiutamente tutte le sue difese, argomentando dettagliatamente su ogni eccezione proposta, ma non ha neppure prospettato le ragioni per le quali la notifica irregolare le possa aver pregiudicato -e perché o come- il diritto di difesa.
Tali principi sono stati più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione affermando l'assenza di specifica lesione dei diritti difensivi in presenza di notifica proveniente comunque da un indirizzo pec che non lasci dubbi sul mittente dell'atto e, soprattutto, che abbia consentito alla parte una piena difesa senza che alcun pregiudizio concreto venga indicato o comunque sia effettivamente subito dal contribuente.
Del tutto priva di fondamento è poi l'eccezione relativa la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria cui potersi rivolgere per impugnare l'atto atteso che l'avviso di pagamento impugnato riporta esattamente l'indicazione della Corte Tributaria di I Grado di Frosinone nella parte relativa alle “Modalità di Ricorso”.
Va disattesa quindi l'eccezione avente ad oggetto la carenza di potere impositivo in capo ai Consorzio_2 a seguito dell'abrogazione dell'art.21 RD 215/1933.
Più volte, e da tempo, la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto stabilendo che i Consorzi di Bonifica hanno conservato il loro potere di riscuotere mediante ruolo i contributi consortili grazie a una clausola di continuità normativa dettata dall'art. 17, comma 3, D.Lgs. 46/1999 che ha salvaguardato questa procedura di riscossione coattiva preesistente: “continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. La riscossione ad opera dei Consorzi è dunque ancora pienamente legittima (cfr sul punto la precisa ricostruzione da parte della S.C., Sez.5 n.8080/2020).
Vanno a questo punto respinte tutte le eccezioni relative sia al difetto di motivazione dell'atto impugnato sia quelle di merito.
L'avviso di pagamento appare infatti indicare compiutamente tutti gli immobili oggetto di contribuzione;
inoltre, nel quadro comunicazioni, sono ben evincibili le ragioni della richiesta, la natura del contributo, il Consorzio richiedente, l'indicazione degli atti presupposti, ossia l'esistenza del Piano di Classifica e del Perimetro di contribuenza adottati da delibere della Regione Lazio (indicati nel dettaglio); vengono poi attestati l'avvenuto deposito del bilancio e del Piano di gestione ed indicate le modalità di loro consultazione, anche informatica.
E' dunque evidente che non vi sia stato alcun difetto di motivazione in quanto i criteri di riparto della spesa ed il quantum dovuto dai consorziati, sono esaminabili dalla lettura di atti conosciuti o conoscibili da ogni singolo contribuente rientrante nel perimetro di contribuenza ed ai quali l'avviso fa rinvio.
Perimetro di contribuenza dal quale il Comune di Atina non è affatto fuoriuscito non bastando una semplice motivazione di intenti votata in consiglio comunale a modificare strumenti tecnici, quale il piano di classifica, adottati dalla Regione e contro i quali il Comune avrebbe dovuto semmai opporsi in via amministrativa impugnandoli davanti al TAR.
Ciò detto, il Comune di Atina si duole del fatto che nessun beneficio diretto ai propri immobili sarebbe stato conseguito dalle opere di bonifica.
La questione va risolta in punto di prova.
Alla luce delle norme del codice civile (art.860, 862 c.c.) e del R.D. 215/1933 (artt.10, 55, 56 e 59), è possibile affermare che requisiti necessari e sufficienti affinché sorga l'obbligo contributivo per cui è causa sono: a) la proprietà di un immobile sito nel Comprensorio di bonifica o, più nel dettaglio, nel perimetro di contribuenza che è l'atto che individua la porzione del comprensorio in cui insistono gli immobili che vengono beneficiati dalle attività e dalle opere consortili e che sono, dunque, onerati dalla contribuenza. b) Il beneficio derivante all'immobile dall'attività di bonifica.
Il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una qualità del fondo.
Si comprende allora come la prova della fondatezza o meno della pretesa impostiva del Consorzio_3
del Liri nei confronti degli immobili di proprietà comunale passa da una parte, dalla dimostrazione che tali immobili siano inseriti nel cosiddetto perimetro di contribuenza, dall'altra dalla prova circa l'esistenza del beneficio ricevuto dalle opere di bonifica nei termini poc'anzi spiegati.
Ora, nel processo tributario, è di fondamentale importanza stabilire a chi spetti, a questo punto, l'onere di dimostrazione.
Ebbene, dopo diverse oscillazioni giurisprudenziali, si è venuto consolidando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso in cui il Consorzio di Bonifica abbia regolarmente adottato un
Piano di Classifica ed un Riparto della Contribuenza, e tale Piano sia stato approvato dalla Regione e sia richiamato nell'avviso impugnato (come nel caso di specie è avvenuto), opererà una presunzione di sussistenza del beneficio di bonifica in favore del fondo e, conseguentemente, l'inversione in capo al contribuente-ricorrente dell'onere della prova che tale beneficio non vi è stato.
Le ragioni di tale indirizzo risiedono nel fatto che il beneficio fondiario è provato ed individuato nel Piano di
Classifica, la cui complessa procedura di adozione, di approvazione e di esecuzione offre ampie garanzie di partecipazione (e di eventuale reazione, sia in sede amministrativa, che giurisdizionale) di tutti i soggetti interessati e coinvolti.
Ebbene, nel caso del Comune di Atina è un dato pacifico che gli immobili siano inseriti nel perimetro di contribuenza del Consorzio e che non vi sia stata alcuna impugnazione degli atti amministrativi regionali che lo stabilivano.
Per superare, allora, in presenza di tali presupposti, la presunzione del beneficio conseguente all'adozione del Piano di Classifica, il contribuente dovrà dimostrare se e in che termini non vi sia stato alcun beneficio in favore del suddetto immobile.
La prova in questione fornita dal Comune è, sul punto, insufficiente ed insoddisfacente. L'Ente ricorrente ha infatti prodotto relazioni teciche non attuali, attinenti valutazioni compiute anni orsono e relative a stati dei luoghi certamente modificati nel corso di questi ultimi anni.
Esse appaiono quindi non solo inattuali perchè non aggiornate, ma perchè in contrasto con le opere compiute e progettate che il Consorzio ha invece a sua volta indicato depositando altra relazione tecnica allegata alle controdeduzioni e riguardanti proprio le aree dove insistono gli immobili comunali per quali è stata avanzata richiesta del pagamento del contributo.
Si tratta di opere che, come sempre accade, hanno un generale beneficio su tutti i terreni ed i fabbricati inseriti nel perimetro di contribuenza attesa la loro funzione generale di tutela del territorio e di prevenzione dal dissesto idrogeologico.
Per le ragioni di cui sopra la contribuzione consortile richiesta al Comune di Atina deve ritenersi dovuta e per l'effetto legittimo l'atto impugnato.
Il ricorso è pertanto respinto ed il Comune è condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del
Consorzio costituito che si liquidano in € 1000,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 1000,00 a favore del Consorzio.