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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
P.U. 285 / 2025
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Francesco Paolo Feo Giudice dott. Edmondo Cacace Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 giugno 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
domanda all'Autorità Giudiziaria Parte_1
di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
.
[...]
A fondamento di tale richiesta la società ricorrente rappresenta di essere titolare nei confronti della
[...]
, di un diritto di Controparte_1
credito di natura pecuniaria pari ad euro 195.765,66 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 407,00 per anticipazioni ed euro 2.242,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa.
La parte ricorrente evidenzia, infatti, che tale credito è stato accertato con decreto ingiuntivo n. 3261/2024 emesso dal Tribunale di Palermo, divenuto definitivamente esecutivo in data 26.11.2024, e, inoltre, che la società resistente versa in stato di insolvenza.
Preliminarmente, va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale sia in ragione della correttezza del procedimento di notifica del ricorso introduttivo sia perché la parte convenuta si è costituita in giudizio.
La società resistente, che in un primo momento si era costituita chiedendo il rigetto della domanda, all'udienza del 26.06.2025 ha poi rappresentato di essersi
formalmente posta in stato di liquidazione e, per mezzo
del suo l.r., ha dichiarato di non si oppone all'apertura della liquidazione giudiziale.
Nel merito la domanda è fondata e merita l'accoglimento.
La ricorrente ha fornito dimostrazione della propria legittimazione attiva, nonché del fatto che il proprio diritto di credito integri la condizione di procedibilità sancita dall'art. 49 ult. co. c.c.i.i., mediante la produzione del provvedimento monitorio e del decreto ingiuntivo in seguito emanato ai sensi dell'art. 647 c.p.c. dal Tribunale di Palermo (cfr. allegati n. 3 e n. 5 all'atto introduttivo).
Dall'esame della visura camerale la società convenuta risulta inattiva e dall'ultimo bilancio disponibile depositato presso il registro delle imprese tenuto presso la
Camera di Commercio, relativo all'annualità 2023 emerge la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) c.c.i.i., tali da escludere che la convenuta possa essere qualificata come “impresa minore”.
Il perdurante inadempimento del non modesto diritto di credito di cui è titolare la parte ricorrente, unitamente all'ingente debitoria della resistente nei confronti dell'Inps
(cfr. la certificazione depositata in giudizio) sono elementi rivelatori del prospettato stato di insolvenza.
Per le esposte ragioni la domanda è fondata e va quindi accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
, in persona del suo liquidatore
[...] CP_2
, codice fiscale con sede in Napoli
[...] P.IVA_1
(NA) alla Via Reggia di Portici n. 69, cap 80146;
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina Giudice delegato alla procedura il dott. Marco Pugliese;
Curatore l'avv. Francesca Guindani, in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213
c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.1. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e
succ. mod.;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.; Fissa il giorno 30 ottobre 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in
PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in
Cancelleria i titoli di credito in originale;
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore
soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i.
Si prenoti a debito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice estensore dott. Edmondo Cacace
Il Presidente
dott. Gian Piero Scoppa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
P.U. 285 / 2025
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Francesco Paolo Feo Giudice dott. Edmondo Cacace Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 giugno 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
domanda all'Autorità Giudiziaria Parte_1
di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
.
[...]
A fondamento di tale richiesta la società ricorrente rappresenta di essere titolare nei confronti della
[...]
, di un diritto di Controparte_1
credito di natura pecuniaria pari ad euro 195.765,66 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 407,00 per anticipazioni ed euro 2.242,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa.
La parte ricorrente evidenzia, infatti, che tale credito è stato accertato con decreto ingiuntivo n. 3261/2024 emesso dal Tribunale di Palermo, divenuto definitivamente esecutivo in data 26.11.2024, e, inoltre, che la società resistente versa in stato di insolvenza.
Preliminarmente, va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale sia in ragione della correttezza del procedimento di notifica del ricorso introduttivo sia perché la parte convenuta si è costituita in giudizio.
La società resistente, che in un primo momento si era costituita chiedendo il rigetto della domanda, all'udienza del 26.06.2025 ha poi rappresentato di essersi
formalmente posta in stato di liquidazione e, per mezzo
del suo l.r., ha dichiarato di non si oppone all'apertura della liquidazione giudiziale.
Nel merito la domanda è fondata e merita l'accoglimento.
La ricorrente ha fornito dimostrazione della propria legittimazione attiva, nonché del fatto che il proprio diritto di credito integri la condizione di procedibilità sancita dall'art. 49 ult. co. c.c.i.i., mediante la produzione del provvedimento monitorio e del decreto ingiuntivo in seguito emanato ai sensi dell'art. 647 c.p.c. dal Tribunale di Palermo (cfr. allegati n. 3 e n. 5 all'atto introduttivo).
Dall'esame della visura camerale la società convenuta risulta inattiva e dall'ultimo bilancio disponibile depositato presso il registro delle imprese tenuto presso la
Camera di Commercio, relativo all'annualità 2023 emerge la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) c.c.i.i., tali da escludere che la convenuta possa essere qualificata come “impresa minore”.
Il perdurante inadempimento del non modesto diritto di credito di cui è titolare la parte ricorrente, unitamente all'ingente debitoria della resistente nei confronti dell'Inps
(cfr. la certificazione depositata in giudizio) sono elementi rivelatori del prospettato stato di insolvenza.
Per le esposte ragioni la domanda è fondata e va quindi accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
, in persona del suo liquidatore
[...] CP_2
, codice fiscale con sede in Napoli
[...] P.IVA_1
(NA) alla Via Reggia di Portici n. 69, cap 80146;
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina Giudice delegato alla procedura il dott. Marco Pugliese;
Curatore l'avv. Francesca Guindani, in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213
c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.1. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e
succ. mod.;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.; Fissa il giorno 30 ottobre 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in
PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in
Cancelleria i titoli di credito in originale;
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore
soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i.
Si prenoti a debito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice estensore dott. Edmondo Cacace
Il Presidente
dott. Gian Piero Scoppa