CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2024, n. 34441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34441 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: IV FF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34441 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 15 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, ha confermato il precedente provvedimento del 26 ottobre 2023, di cui il Pubblico ministero, con richiesta del 6 novembre 2023, aveva chiesto la revoca adducendo la questione di erroneità di riconoscimento del presofferto nel periodo intercorso tra il 14.03.2019 e 1'1.04.2020. In virtù della prima ordinanza del 26 ottobre 2023, confermata da quella del 15 febbraio 2024, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di AE EV e ha computato come presofferto cautelare il periodo intercorso fra il 14.03.2019 e 1'1.04.2020, ritenuto trascorso dal condannato in custodia cautelare. Il giudice dell'esecuzione ha complessivamente osservato che, nel corso del precedente stato detentivo, EV dal 14.03.2019 all'1.04.2020 era stato detenuto nella sezione circondariale del carcere di Vasto, dove questi restava avvinto in forza di ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa nei suoi confronti, pur se - essendo stata applicata al medesimo una misura di sicurezza detentiva - l'esecuzione di quest'ultima avrebbe dovuto precedere l'applicazione dell'altra: avendo però, il condannato, trascorso il suddetto periodo in regime di custodia cautelare, di essa non avrebbe potuto non tenersi conto nel computo dell'esecuzione della pena detentiva residua. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui, reiterando la questione posta con la pregressa richiesta di revoca del primo provvedimento, ha lamentato la violazione di legge. Richiamando anche il contenuto del precedente provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza il 17.04.2023, il Pubblico ministero ricorrente ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia mancato di osservare la disciplina che regola il rapporto fra misura cautelare custodiale e misura di sicurezza detentiva, con particolare riferimento al disposto dell'art. 297, comma 5, cod. proc. pen., con la conseguenza che, non essendo compatibile lo stato di internamento derivante dall'assegnazione alla casa di lavoro, gli effetti della custodia cautelare non potevano che decorrere dalla cessazione del corrispondente status;
pertanto, il trasferimento di EV, al momento della notifica dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, presso il reparto detenuti era avvenuto in contrasto con la norma suddetta, come interpretata anche dall'elaborazione di legittimità; ove si fosse trattato, invece, di concomitanza fra ordine esecuzione di pena detentiva e l'esecuzione della misura di sicurezza, a mente dell'art. 212 cod. pen., era 2 zA- l'esecuzione della misura di sicurezza a dover restare sospesa fino alla cessazione dell'espiazione della pena detentiva;
l'esecuzione della pena detentiva era iniziata il 18.06.2021, quando l'Ufficio del Pubblico ministero aveva emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione, errando però la data iniziale, fissata al 14.03.2019; tuttavia, questo errore era stato emendato con il successivo ordine di esecuzione del 21.03.2022, nel quale la decorrenza era stata fissata al 17.02.2021, ossia il giorno successivo alla conclusione dell'esecuzione della misura di sicurezza, avvenuta il 16.02.2021, tutto il tempo successivo essendo stato ascritto all'esecuzione della pena detentiva, con la decorrenza fissata in accordo con il disposto dell'art. 657 cod. proc. pen. Posto ciò, secondo il Procuratore della Repubblica ricorrente, l'argomento esposto dal giudice dell'esecuzione, ossia che EV in concreto, essendo stato trasferito dal 14.03.2019 alla sezione detenuti, aveva trascorso il lasso fino al'1.04.2020 in custodia cautelare, integra un'argomentazione che contrasta con il dato normativo e mira a riparare un errore attraverso la commissione di un altro errore: il periodo trascorso da EV in regime detentivo, anziché di internamento per l'esecuzione della misura di sicurezza, avrebbe potuto costituire oggetto di doglianza ad altro titolo, ma non potrebbe legittimare il condannato a usufruire di istituti applicati in punto di fatto, in insanabile contrasto con il diritto sostanziale e processuale. 3. Il Procuratore generale, aderendo alle prospettazioni del ricorrente, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è priva di fondamento e non merita di essere accolta. 2. È opportuno considerare, anzitutto, il ragionamento espresso, con la puntualizzazione dei passaggi salienti, dal giudice dell'esecuzione in entrambi i provvedimenti indicati, quello del 26.10.2023, di modifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Pubblico ministero, e quello in data 15.02.2024, confermativo della precedente ordinanza. Il 16.02.2019 veniva applicata a carico di EV la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro, misura eseguita con la sua associazione alla sezione internati del carcere di Vasto;
successivamente, il 14.03.2019, era stata eseguita nei confronti di EV altra ordinanza, stavolta applicativa della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, e, però, veniva data attuazione a tale provvedimento con il trasferimento di EV alla sezione circondariale del 3 carcere di Vasto, dove questi restava detenuto fino all'1.04.2020, allorquando la misura cautelare era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari;
a questo punto, EV era stato ritrasferito nella sezione internati del carcere di Vasto per la prosecuzione dell'esecuzione della misura di sicurezza. Il giudice dell'esecuzione ha avuto cura di precisare che sulla detenzione del soggetto nel suddetto periodo il direttore del carcere di Vasto, con nota del 15.09.2023, aveva confermato che effettivamente EV il 14.03.2019 era stato trasferito dalla sezione internati alla sezione circondariale del carcere di Vasto sino a essere di nuovo trasferito alla sezione internati in data 1.04.2020; di fatto, dunque, nonostante che, secondo diritto, egli avrebbe dovuto continuare ad essere assoggettato alla misura di sicurezza detentiva, nel periodo dal 14.03.2019 all'1.04.2020, EV era stato concretamente assoggettato a custodia cautelare, non a espiazione di misura di sicurezza;
di conseguenza, il periodo suddetto doveva essere scomputato dalla pena detentiva residua come presofferto cautelare. 3. Chiarito ciò, deve affrontarsi in via pregiudiziale la questione dell'ammissibilità e della stessa identificazione dell'atto di impugnazione. Si è già ricordato che il Pubblico ministero ha formulato la richiesta di revoca, depositata il 6.11.2023, dopo che gli era stata data comunicazione del primo provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso il 27.10.2023. A fronte di questo provvedimento l'atto del Pubblico ministero, pur contenendo l'oggetto e la ragione della critica avverso lo stesso, si è primariamente diretto a chiederne la modificazione al giudice emittente. Tuttavia, è da considerare che, reso dal giudice dell'esecuzione il provvedimento del 26.10.2023 che aveva modificato l'ordine di esecuzione per la carcerazione stabilendo il computo del periodo suindicato come custodia cautelare presofferta, il Pubblico ministero, che non condivideva quella statuizione, aveva l'onere di impugnare l'ordinanza onde impedire che il provvedimento amministrativo del suo Ufficio - una volta vagliato in sede giurisdizionale e modificato dal giudice dell'esecuzione - si cristallizzasse nei suoi effetti, non essendo poi sufficiente enucleare un elemento di fatto o di diritto (sussistente, ma) non considerato dal giudice dell'esecuzione per individuare il novum idoneo a superare la preclusione determinata dalla definitività dell'ordinanza esecutiva. Al riguardo va richiamato e riaffermato il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento di esecuzione, l'omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un novum suscettibile di determinare il 4 superamento della preclusione derivante dalla stabilità convenzionalmente definita come giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, a cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453 - 01). Il Pubblico ministero ha, dunque, formulato la richiesta di revoca. Tuttavia, ha proposto tale atto contestativo in data 6.11.2023, nel rispetto del termine per impugnare l'ordinanza, emessa il 26.10.2023, con lo strumento stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen., ossia con il ricorso per cassazione. Avendone tutti i requisiti di forma e di sostanza, siccome esponeva la ragione di critica avverso il primo provvedimento e ne chiedeva la rimozione, la richiesta di revoca andava e va qualificata come ricorso per cassazione, atto che, come tale, avrebbe dovuto essere trasmesso in questa sede (v. Sez. 3, n. 48032 del 25/10/2019, P., Rv. 278013 - 01, per l'affermazione del principio secondo cui la regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale, per il principio di conservazione degli atti, l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso una decisione impropriamente qualificato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen.). Pertanto, l'atto di impugnazione tempestivamente proposto va individuato in quello, così riqualificato, proposto dal Pubblico ministero il 6.11.2023 e il provvedimento effettivamente impugnato è da considerarsi il primo reso dal Tribunale il 26.10.2023, essendo da ritenersi meramente reiterativi entrambi i contrapposti atti susseguenti, il contenuto di quello che l'Autorità impugnante ha definito ricorso per cassazione essendo esaminabile alla stregua di una memoria rassegnata dalla parte. 4. Pur accertata nell'indicato senso la sua ammissibilità, l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero non merita condivisione. Invero, all'esito dell'accertamento nitidamente compiuto dal giudice dell'esecuzione, è stato acclarato il dato di fatto che EV, nell'ambito della situazione esecutiva qui rilevante, era stato assoggettato in data 16.02.2019 alla concreta applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro, posta in esecuzione con la sua collocazione nella corrispondente sezione internati della casa di lavoro del carcere di Vasto. Nel mentre era in esecuzione tale misura di sicurezza, era stata emessa ed eseguita nei confronti di EV il 14.03.2019 l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. È determinante sottolineare — come pure è pacifico dopo l'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione - che a tale ordinanza era stata data attuazione concreta nel senso che il destinatario era stato - erroneamente, come si puntualizzerà - assoggettato a trasferimento dal luogo di esecuzione della misura di sicurezza a quello di attuazione della misura cautelare, ossia nella sezione circondariale del carcere di Vasto, e lì era restato detenuto in regime cautelare fino alla data dell'1.04.2020; in quest'ultima data, avendo EV ottenuto l'attenuazione della misura cautelare con la concessione degli arresti domiciliari, l'autorità responsabile della relativa esecuzione aveva disposto il nuovo trasferimento di EV nella sezione internati del carcere di Vasto per la prosecuzione dell'esecuzione della misura di sicurezza. 4.1. Orbene, deve concordarsi con la comune valutazione alfine espressa dalle parti circa il rilievo per cui, quando era stata applicata all'internato la misura cautelare custodiale, l'esecuzione della misura di sicurezza in essere avrebbe dovuto continuare ad avere corso, ai sensi dell'art. 297, comma 5, cod. proc. pen.. In tal senso, del resto, l'organo competente per la sua esecuzione si era poi orientato in data 1.04.2020, quando a EV erano stati concessi gli arresti domiciliari, per effetto del corrispondente precetto di cui all'art. 284, comma 5, cod. proc. pen., da interpretarsi anche nel quadro del disposto dell'art. 212 cod. pen. e dell'art. 95 disp. att. cod. proc. pen. È quindi assodato e va riaffermato il condiviso principio di diritto secondo il quale la misura della custodia cautelare in carcere, anche nella forma degli arresti domiciliari (a norma dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen.), non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva (Sez. 1, n. 37034 del 27/05/2019, Puca, Rv. 276942 - 01; Sez. 1, n. 11495 del 20/01/2010, Sola, Rv. 246533 - 01). Nei casi citati i giudici del merito, sulla scorta dell'affermato principio di diritto, avevano orientato la corrispondente decisione facendo prevalere il titolo attuativo della misura di sicurezza detentiva. 4.2. Viceversa, è certo - e in sede esecutiva non poteva non prendersene atto - che, in via di fatto e contrariamente a quanto stabilito dall'ordinamento, EV dal 14.03.2019 all'1.04.2020 era stato in concreto assoggettato al regime della custodia cautelare, non a quello dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. In definitiva, è risultato acclarato che, nel caso di specie, EV, contrariamente a quanto avrebbe dovuto farsi sulla scorta delle regole ora ribadite, nel periodo indicato, è stato dall'autorità competente assoggettato al regime della custodia cautelare, invece che al regime attuativo della misura di sicurezza della casa di lavoro: la norma di cui all'art. 297 cod. proc. pen. - interpretata evidentemente in maniera difforme - non ha, pertanto, impedito che 6 nel lasso suindicato EV sia stato detenuto in custodia cautelare, non internato. Appurato ciò, correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che - dovendo computarsi, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., la custodia cautelare subita al fine di determinare la pena detentiva eseguire - dovesse modificarsi in tal senso l'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica il 21.03.2022, che, a sua volta rettificando il precedente ordine di esecuzione de 18.06.2021, aveva escluso dal presofferto il lasso dal residuo di pena da espiare. L'avere effettivamente subìto, il condannato, la custodia cautelare dal 14.03.2019 all'1.04.2020 è un dato di fatto che non poteva, né può essere obliterato. 4.3. Pertanto, si rivela fallace l'argomentazione dell'Autorità ricorrente secondo cui l'opzione del giudice dell'esecuzione finirebbe per aggiungere errore a errore. Quella del Tribunale - che ha computato il periodo in questione quale custodia cautelare erroneamente ma effettivamente sofferta (salvo a dover ricomputare la misura di sicurezza in concreto eseguita, la cui durata andava e va corrispondentemente ridotta) - non si profila un'opzione applicativa erronea, in quanto riflette fedelmente la situazione detentiva effettiva a cui EV era stato in precedenza sottoposto. Erroneo sarebbe prescegliere l'opzione sollecitata dal ricorrente che prospetta di rivalutare ex post il periodo detentivo dal 14.03.2019 all'1.04.2020 quale tempo di esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro, quasi a presupporre che, alfine, EV comunque avrebbe dovuto permanere nel medesimo istituto, sia pure collocato nel reparto internati, laddove era stato trasferito nel reparto detenuti e, di conseguenza, assoggettato al corrispondente trattamento. Tale seconda opzione manifesta il limite di cancellare, in via retrospettiva e riparatoria, mediante l'astratto richiamo del principio di diritto, la situazione effettivamente determinatasi a seguito della scelta esecutiva, non modificabile a posteriori, di collocare EV in regime di custodia cautelare nel tempo suddetto;
determinazione che, invece, non era e non è modificabile, ma andava e va semplicemente rilevata e computata ai fini della determinazione della pena residua: come aveva fatto il Pubblico ministero nell'originario provvedimento di esecuzione per la carcerazione e come ha correttamente fatto il Tribunale nel primo provvedimento, poi replicato con il secondo, mera superfetazione del primo. Considerare, ex post, indifferente ai fini esecutivi l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva e l'attuazione della custodia cautelare implich rebbe, 7 dunque, una non consentita confusione dei corrispondenti regimi applicativi. Né fornisce elementi contrari il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli nel provvedimento del 17.04.2023, il quale, trattando la posizione di EV al fine di delibare la sua domanda di ammissione alle misure alternative alla detenzione, ha, in via generale, richiamato i suddetti precedenti di legittimità indicando con nettezza quale fosse l'ordine corretto di esecuzione della misura di sicurezza rispetto all'attuazione delle misure cautelari custodiali, senza però conoscere - o comunque tenere conto di - quella che era stata la situazione effettiva che, sulla base delle disposizioni date dall'organo competente, aveva contrassegnato la condizione detentiva pregressa del condannato, con precipuo riferimento al ridetto periodo intercorso dal 14.03.2019 all'1.04.2020. 5. Conclusivamente, l'impugnazione deve essere rigettata. La natura della parte ricorrente esclude statuizioni in merito alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 24 maggio 2024 Il 1 Consi iere e tensore Il Presiden e (
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34441 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 15 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, ha confermato il precedente provvedimento del 26 ottobre 2023, di cui il Pubblico ministero, con richiesta del 6 novembre 2023, aveva chiesto la revoca adducendo la questione di erroneità di riconoscimento del presofferto nel periodo intercorso tra il 14.03.2019 e 1'1.04.2020. In virtù della prima ordinanza del 26 ottobre 2023, confermata da quella del 15 febbraio 2024, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di AE EV e ha computato come presofferto cautelare il periodo intercorso fra il 14.03.2019 e 1'1.04.2020, ritenuto trascorso dal condannato in custodia cautelare. Il giudice dell'esecuzione ha complessivamente osservato che, nel corso del precedente stato detentivo, EV dal 14.03.2019 all'1.04.2020 era stato detenuto nella sezione circondariale del carcere di Vasto, dove questi restava avvinto in forza di ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa nei suoi confronti, pur se - essendo stata applicata al medesimo una misura di sicurezza detentiva - l'esecuzione di quest'ultima avrebbe dovuto precedere l'applicazione dell'altra: avendo però, il condannato, trascorso il suddetto periodo in regime di custodia cautelare, di essa non avrebbe potuto non tenersi conto nel computo dell'esecuzione della pena detentiva residua. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui, reiterando la questione posta con la pregressa richiesta di revoca del primo provvedimento, ha lamentato la violazione di legge. Richiamando anche il contenuto del precedente provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza il 17.04.2023, il Pubblico ministero ricorrente ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia mancato di osservare la disciplina che regola il rapporto fra misura cautelare custodiale e misura di sicurezza detentiva, con particolare riferimento al disposto dell'art. 297, comma 5, cod. proc. pen., con la conseguenza che, non essendo compatibile lo stato di internamento derivante dall'assegnazione alla casa di lavoro, gli effetti della custodia cautelare non potevano che decorrere dalla cessazione del corrispondente status;
pertanto, il trasferimento di EV, al momento della notifica dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, presso il reparto detenuti era avvenuto in contrasto con la norma suddetta, come interpretata anche dall'elaborazione di legittimità; ove si fosse trattato, invece, di concomitanza fra ordine esecuzione di pena detentiva e l'esecuzione della misura di sicurezza, a mente dell'art. 212 cod. pen., era 2 zA- l'esecuzione della misura di sicurezza a dover restare sospesa fino alla cessazione dell'espiazione della pena detentiva;
l'esecuzione della pena detentiva era iniziata il 18.06.2021, quando l'Ufficio del Pubblico ministero aveva emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione, errando però la data iniziale, fissata al 14.03.2019; tuttavia, questo errore era stato emendato con il successivo ordine di esecuzione del 21.03.2022, nel quale la decorrenza era stata fissata al 17.02.2021, ossia il giorno successivo alla conclusione dell'esecuzione della misura di sicurezza, avvenuta il 16.02.2021, tutto il tempo successivo essendo stato ascritto all'esecuzione della pena detentiva, con la decorrenza fissata in accordo con il disposto dell'art. 657 cod. proc. pen. Posto ciò, secondo il Procuratore della Repubblica ricorrente, l'argomento esposto dal giudice dell'esecuzione, ossia che EV in concreto, essendo stato trasferito dal 14.03.2019 alla sezione detenuti, aveva trascorso il lasso fino al'1.04.2020 in custodia cautelare, integra un'argomentazione che contrasta con il dato normativo e mira a riparare un errore attraverso la commissione di un altro errore: il periodo trascorso da EV in regime detentivo, anziché di internamento per l'esecuzione della misura di sicurezza, avrebbe potuto costituire oggetto di doglianza ad altro titolo, ma non potrebbe legittimare il condannato a usufruire di istituti applicati in punto di fatto, in insanabile contrasto con il diritto sostanziale e processuale. 3. Il Procuratore generale, aderendo alle prospettazioni del ricorrente, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è priva di fondamento e non merita di essere accolta. 2. È opportuno considerare, anzitutto, il ragionamento espresso, con la puntualizzazione dei passaggi salienti, dal giudice dell'esecuzione in entrambi i provvedimenti indicati, quello del 26.10.2023, di modifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Pubblico ministero, e quello in data 15.02.2024, confermativo della precedente ordinanza. Il 16.02.2019 veniva applicata a carico di EV la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro, misura eseguita con la sua associazione alla sezione internati del carcere di Vasto;
successivamente, il 14.03.2019, era stata eseguita nei confronti di EV altra ordinanza, stavolta applicativa della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, e, però, veniva data attuazione a tale provvedimento con il trasferimento di EV alla sezione circondariale del 3 carcere di Vasto, dove questi restava detenuto fino all'1.04.2020, allorquando la misura cautelare era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari;
a questo punto, EV era stato ritrasferito nella sezione internati del carcere di Vasto per la prosecuzione dell'esecuzione della misura di sicurezza. Il giudice dell'esecuzione ha avuto cura di precisare che sulla detenzione del soggetto nel suddetto periodo il direttore del carcere di Vasto, con nota del 15.09.2023, aveva confermato che effettivamente EV il 14.03.2019 era stato trasferito dalla sezione internati alla sezione circondariale del carcere di Vasto sino a essere di nuovo trasferito alla sezione internati in data 1.04.2020; di fatto, dunque, nonostante che, secondo diritto, egli avrebbe dovuto continuare ad essere assoggettato alla misura di sicurezza detentiva, nel periodo dal 14.03.2019 all'1.04.2020, EV era stato concretamente assoggettato a custodia cautelare, non a espiazione di misura di sicurezza;
di conseguenza, il periodo suddetto doveva essere scomputato dalla pena detentiva residua come presofferto cautelare. 3. Chiarito ciò, deve affrontarsi in via pregiudiziale la questione dell'ammissibilità e della stessa identificazione dell'atto di impugnazione. Si è già ricordato che il Pubblico ministero ha formulato la richiesta di revoca, depositata il 6.11.2023, dopo che gli era stata data comunicazione del primo provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso il 27.10.2023. A fronte di questo provvedimento l'atto del Pubblico ministero, pur contenendo l'oggetto e la ragione della critica avverso lo stesso, si è primariamente diretto a chiederne la modificazione al giudice emittente. Tuttavia, è da considerare che, reso dal giudice dell'esecuzione il provvedimento del 26.10.2023 che aveva modificato l'ordine di esecuzione per la carcerazione stabilendo il computo del periodo suindicato come custodia cautelare presofferta, il Pubblico ministero, che non condivideva quella statuizione, aveva l'onere di impugnare l'ordinanza onde impedire che il provvedimento amministrativo del suo Ufficio - una volta vagliato in sede giurisdizionale e modificato dal giudice dell'esecuzione - si cristallizzasse nei suoi effetti, non essendo poi sufficiente enucleare un elemento di fatto o di diritto (sussistente, ma) non considerato dal giudice dell'esecuzione per individuare il novum idoneo a superare la preclusione determinata dalla definitività dell'ordinanza esecutiva. Al riguardo va richiamato e riaffermato il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento di esecuzione, l'omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un novum suscettibile di determinare il 4 superamento della preclusione derivante dalla stabilità convenzionalmente definita come giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, a cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453 - 01). Il Pubblico ministero ha, dunque, formulato la richiesta di revoca. Tuttavia, ha proposto tale atto contestativo in data 6.11.2023, nel rispetto del termine per impugnare l'ordinanza, emessa il 26.10.2023, con lo strumento stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen., ossia con il ricorso per cassazione. Avendone tutti i requisiti di forma e di sostanza, siccome esponeva la ragione di critica avverso il primo provvedimento e ne chiedeva la rimozione, la richiesta di revoca andava e va qualificata come ricorso per cassazione, atto che, come tale, avrebbe dovuto essere trasmesso in questa sede (v. Sez. 3, n. 48032 del 25/10/2019, P., Rv. 278013 - 01, per l'affermazione del principio secondo cui la regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale, per il principio di conservazione degli atti, l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso una decisione impropriamente qualificato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen.). Pertanto, l'atto di impugnazione tempestivamente proposto va individuato in quello, così riqualificato, proposto dal Pubblico ministero il 6.11.2023 e il provvedimento effettivamente impugnato è da considerarsi il primo reso dal Tribunale il 26.10.2023, essendo da ritenersi meramente reiterativi entrambi i contrapposti atti susseguenti, il contenuto di quello che l'Autorità impugnante ha definito ricorso per cassazione essendo esaminabile alla stregua di una memoria rassegnata dalla parte. 4. Pur accertata nell'indicato senso la sua ammissibilità, l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero non merita condivisione. Invero, all'esito dell'accertamento nitidamente compiuto dal giudice dell'esecuzione, è stato acclarato il dato di fatto che EV, nell'ambito della situazione esecutiva qui rilevante, era stato assoggettato in data 16.02.2019 alla concreta applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro, posta in esecuzione con la sua collocazione nella corrispondente sezione internati della casa di lavoro del carcere di Vasto. Nel mentre era in esecuzione tale misura di sicurezza, era stata emessa ed eseguita nei confronti di EV il 14.03.2019 l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. È determinante sottolineare — come pure è pacifico dopo l'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione - che a tale ordinanza era stata data attuazione concreta nel senso che il destinatario era stato - erroneamente, come si puntualizzerà - assoggettato a trasferimento dal luogo di esecuzione della misura di sicurezza a quello di attuazione della misura cautelare, ossia nella sezione circondariale del carcere di Vasto, e lì era restato detenuto in regime cautelare fino alla data dell'1.04.2020; in quest'ultima data, avendo EV ottenuto l'attenuazione della misura cautelare con la concessione degli arresti domiciliari, l'autorità responsabile della relativa esecuzione aveva disposto il nuovo trasferimento di EV nella sezione internati del carcere di Vasto per la prosecuzione dell'esecuzione della misura di sicurezza. 4.1. Orbene, deve concordarsi con la comune valutazione alfine espressa dalle parti circa il rilievo per cui, quando era stata applicata all'internato la misura cautelare custodiale, l'esecuzione della misura di sicurezza in essere avrebbe dovuto continuare ad avere corso, ai sensi dell'art. 297, comma 5, cod. proc. pen.. In tal senso, del resto, l'organo competente per la sua esecuzione si era poi orientato in data 1.04.2020, quando a EV erano stati concessi gli arresti domiciliari, per effetto del corrispondente precetto di cui all'art. 284, comma 5, cod. proc. pen., da interpretarsi anche nel quadro del disposto dell'art. 212 cod. pen. e dell'art. 95 disp. att. cod. proc. pen. È quindi assodato e va riaffermato il condiviso principio di diritto secondo il quale la misura della custodia cautelare in carcere, anche nella forma degli arresti domiciliari (a norma dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen.), non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva (Sez. 1, n. 37034 del 27/05/2019, Puca, Rv. 276942 - 01; Sez. 1, n. 11495 del 20/01/2010, Sola, Rv. 246533 - 01). Nei casi citati i giudici del merito, sulla scorta dell'affermato principio di diritto, avevano orientato la corrispondente decisione facendo prevalere il titolo attuativo della misura di sicurezza detentiva. 4.2. Viceversa, è certo - e in sede esecutiva non poteva non prendersene atto - che, in via di fatto e contrariamente a quanto stabilito dall'ordinamento, EV dal 14.03.2019 all'1.04.2020 era stato in concreto assoggettato al regime della custodia cautelare, non a quello dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. In definitiva, è risultato acclarato che, nel caso di specie, EV, contrariamente a quanto avrebbe dovuto farsi sulla scorta delle regole ora ribadite, nel periodo indicato, è stato dall'autorità competente assoggettato al regime della custodia cautelare, invece che al regime attuativo della misura di sicurezza della casa di lavoro: la norma di cui all'art. 297 cod. proc. pen. - interpretata evidentemente in maniera difforme - non ha, pertanto, impedito che 6 nel lasso suindicato EV sia stato detenuto in custodia cautelare, non internato. Appurato ciò, correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che - dovendo computarsi, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., la custodia cautelare subita al fine di determinare la pena detentiva eseguire - dovesse modificarsi in tal senso l'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica il 21.03.2022, che, a sua volta rettificando il precedente ordine di esecuzione de 18.06.2021, aveva escluso dal presofferto il lasso dal residuo di pena da espiare. L'avere effettivamente subìto, il condannato, la custodia cautelare dal 14.03.2019 all'1.04.2020 è un dato di fatto che non poteva, né può essere obliterato. 4.3. Pertanto, si rivela fallace l'argomentazione dell'Autorità ricorrente secondo cui l'opzione del giudice dell'esecuzione finirebbe per aggiungere errore a errore. Quella del Tribunale - che ha computato il periodo in questione quale custodia cautelare erroneamente ma effettivamente sofferta (salvo a dover ricomputare la misura di sicurezza in concreto eseguita, la cui durata andava e va corrispondentemente ridotta) - non si profila un'opzione applicativa erronea, in quanto riflette fedelmente la situazione detentiva effettiva a cui EV era stato in precedenza sottoposto. Erroneo sarebbe prescegliere l'opzione sollecitata dal ricorrente che prospetta di rivalutare ex post il periodo detentivo dal 14.03.2019 all'1.04.2020 quale tempo di esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro, quasi a presupporre che, alfine, EV comunque avrebbe dovuto permanere nel medesimo istituto, sia pure collocato nel reparto internati, laddove era stato trasferito nel reparto detenuti e, di conseguenza, assoggettato al corrispondente trattamento. Tale seconda opzione manifesta il limite di cancellare, in via retrospettiva e riparatoria, mediante l'astratto richiamo del principio di diritto, la situazione effettivamente determinatasi a seguito della scelta esecutiva, non modificabile a posteriori, di collocare EV in regime di custodia cautelare nel tempo suddetto;
determinazione che, invece, non era e non è modificabile, ma andava e va semplicemente rilevata e computata ai fini della determinazione della pena residua: come aveva fatto il Pubblico ministero nell'originario provvedimento di esecuzione per la carcerazione e come ha correttamente fatto il Tribunale nel primo provvedimento, poi replicato con il secondo, mera superfetazione del primo. Considerare, ex post, indifferente ai fini esecutivi l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva e l'attuazione della custodia cautelare implich rebbe, 7 dunque, una non consentita confusione dei corrispondenti regimi applicativi. Né fornisce elementi contrari il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli nel provvedimento del 17.04.2023, il quale, trattando la posizione di EV al fine di delibare la sua domanda di ammissione alle misure alternative alla detenzione, ha, in via generale, richiamato i suddetti precedenti di legittimità indicando con nettezza quale fosse l'ordine corretto di esecuzione della misura di sicurezza rispetto all'attuazione delle misure cautelari custodiali, senza però conoscere - o comunque tenere conto di - quella che era stata la situazione effettiva che, sulla base delle disposizioni date dall'organo competente, aveva contrassegnato la condizione detentiva pregressa del condannato, con precipuo riferimento al ridetto periodo intercorso dal 14.03.2019 all'1.04.2020. 5. Conclusivamente, l'impugnazione deve essere rigettata. La natura della parte ricorrente esclude statuizioni in merito alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 24 maggio 2024 Il 1 Consi iere e tensore Il Presiden e (