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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 29.09.2023 al n. 5082/2023 R.G. avente ad oggetto:
Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) promosso da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. FELICIANA SODANO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti ARDITO ANTONELLA
e CARDITO ORESTE, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interventore ex lege-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.09.2023, la ricorrente, sig.ra , Parte_1
premesso che con sentenza n. 2288/2022 del 17.11.2022 il Tribunale di Nola era stata pronunciata la separazione personale tra la stessa e il sig. CP_1
, lamentava la mancata ottemperanza degli accordi ivi contenuti da
[...]
parte dell'odierno resistente, specialmente in merito alla regolamentazione del diritto di visita e, in particolare, non incontrava i figli secondo il calendario di visite stabilito e non versava l'importo pattuito a titolo di mantenimento per i minori;
pertanto, chiedeva la modifica degli accordi di cui alla sentenza di separazione, instando per un affido esclusivo dei minori e la corresponsione dell'intero assegno unico a suo favore nonché chiedeva disporsi una ctu al fine di vagliare la capacità genitoriale del resistente e un percorso di mediazione familiare preso i Servizi Sociali territorialmente competenti.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio ed eccepiva l'infondatezza del ricorso, affermando, di contro, la sua volontà di frequentare i minori, resa infattibile a causa dell'atteggiamento ostile degli stessi ed enunciava le difficoltà economiche che gli impedivano di ottemperare agli impegni cristallizzati nella sentenza di separazione;
non si opponeva, invece, alla richiesta di una ctu e di percorsi di mediazione familiari.
All'udienza presidenziale del 10.01.2024, a seguito di contraddittorio delle parti, il Giudice invitava le stesse ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso i Servizi Sociali del Comune di Brusciano (NA) e rinviava per gli opportuni aggiornamenti fissando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
Nel corso dell'istruttoria veniva acquisita telematicamente la relazione dei Servizi
Sociali in merito al percorso di mediazione intrapreso e, a seguito di istanza presentata da parte ricorrente in data 05.02.2025, veniva disposta la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato dal Collegio.
2 Pertanto, all'udienza presidenziale del 05.11.2025, comparivano il sig. CP_1
e la sig.ra che, a mezzo dei propri procuratori, rappresentavano di aver Pt_1
raggiunto un equilibrio familiare e di essere addivenuti ad un accordo che ivi testualmente si riporta:
“I procuratori delle parti rappresentano che nelle more del presente giudizio il Controparte_2
[... è divenuto maggiorenne in data 16.05.2024 pertanto si pone la sola questione del diritto di visita del padre verso la minore di anni 13 rispetto al quale i procuratori rappresentano Persona_1 un avvicinamento del padre, le parti presenti personalmente confermano ciò, nel senso che da maggio
2025 il padre ha iniziato a rivedere la figlia perché tutti i giorni la va a prendere a scuola, due pomeriggi
a settimana poi resta con me la porto a casa pranziamo insieme facciamo i compiti e la riporto al negozio dalla madre verso le 20.00, a settembre 2025 abbiamo fatto un viaggio insieme in Puglia di
6 giorni, il padre dichiara che è disponibile a tenere con sé la figlia a week end alternati al mese con pernotto dal sabato al termine dell'orario scolastico sino alle 20.00 della domenica dove la riaccompagnerà a casa dalla madre .
I procuratori delle parti e le parti personalmente addivengono pertanto all'accordo sul diritto di visita nei termini sopra indicati e chiedono riservarsi la causa in decisione.”
Orbene, ritiene il Collegio che le condizioni pattuite possano essere recepite dal
Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, modifica la sentenza di separazione n. 2288/2022 emessa dal Tribunale di Nola in data 10.11.2022 e relativa alla procedura recante r.g.n. 7287/2020 e così dispone:
1) disciplina il diritto di visita del padre con la minore in conformità Per_1
alla parte motiva;
2) spese compensate.
3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Camera di Consiglio del 06.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 29.09.2023 al n. 5082/2023 R.G. avente ad oggetto:
Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) promosso da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. FELICIANA SODANO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti ARDITO ANTONELLA
e CARDITO ORESTE, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interventore ex lege-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.09.2023, la ricorrente, sig.ra , Parte_1
premesso che con sentenza n. 2288/2022 del 17.11.2022 il Tribunale di Nola era stata pronunciata la separazione personale tra la stessa e il sig. CP_1
, lamentava la mancata ottemperanza degli accordi ivi contenuti da
[...]
parte dell'odierno resistente, specialmente in merito alla regolamentazione del diritto di visita e, in particolare, non incontrava i figli secondo il calendario di visite stabilito e non versava l'importo pattuito a titolo di mantenimento per i minori;
pertanto, chiedeva la modifica degli accordi di cui alla sentenza di separazione, instando per un affido esclusivo dei minori e la corresponsione dell'intero assegno unico a suo favore nonché chiedeva disporsi una ctu al fine di vagliare la capacità genitoriale del resistente e un percorso di mediazione familiare preso i Servizi Sociali territorialmente competenti.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio ed eccepiva l'infondatezza del ricorso, affermando, di contro, la sua volontà di frequentare i minori, resa infattibile a causa dell'atteggiamento ostile degli stessi ed enunciava le difficoltà economiche che gli impedivano di ottemperare agli impegni cristallizzati nella sentenza di separazione;
non si opponeva, invece, alla richiesta di una ctu e di percorsi di mediazione familiari.
All'udienza presidenziale del 10.01.2024, a seguito di contraddittorio delle parti, il Giudice invitava le stesse ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso i Servizi Sociali del Comune di Brusciano (NA) e rinviava per gli opportuni aggiornamenti fissando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
Nel corso dell'istruttoria veniva acquisita telematicamente la relazione dei Servizi
Sociali in merito al percorso di mediazione intrapreso e, a seguito di istanza presentata da parte ricorrente in data 05.02.2025, veniva disposta la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato dal Collegio.
2 Pertanto, all'udienza presidenziale del 05.11.2025, comparivano il sig. CP_1
e la sig.ra che, a mezzo dei propri procuratori, rappresentavano di aver Pt_1
raggiunto un equilibrio familiare e di essere addivenuti ad un accordo che ivi testualmente si riporta:
“I procuratori delle parti rappresentano che nelle more del presente giudizio il Controparte_2
[... è divenuto maggiorenne in data 16.05.2024 pertanto si pone la sola questione del diritto di visita del padre verso la minore di anni 13 rispetto al quale i procuratori rappresentano Persona_1 un avvicinamento del padre, le parti presenti personalmente confermano ciò, nel senso che da maggio
2025 il padre ha iniziato a rivedere la figlia perché tutti i giorni la va a prendere a scuola, due pomeriggi
a settimana poi resta con me la porto a casa pranziamo insieme facciamo i compiti e la riporto al negozio dalla madre verso le 20.00, a settembre 2025 abbiamo fatto un viaggio insieme in Puglia di
6 giorni, il padre dichiara che è disponibile a tenere con sé la figlia a week end alternati al mese con pernotto dal sabato al termine dell'orario scolastico sino alle 20.00 della domenica dove la riaccompagnerà a casa dalla madre .
I procuratori delle parti e le parti personalmente addivengono pertanto all'accordo sul diritto di visita nei termini sopra indicati e chiedono riservarsi la causa in decisione.”
Orbene, ritiene il Collegio che le condizioni pattuite possano essere recepite dal
Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, modifica la sentenza di separazione n. 2288/2022 emessa dal Tribunale di Nola in data 10.11.2022 e relativa alla procedura recante r.g.n. 7287/2020 e così dispone:
1) disciplina il diritto di visita del padre con la minore in conformità Per_1
alla parte motiva;
2) spese compensate.
3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Camera di Consiglio del 06.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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