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14 novembre 1967
14 novembre 1967
Art. 2. (Deportazione a fine di genocidio)
Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e' punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.
Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e' punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.
Commentario • 1
- 1. Il partito fascista e le sue propaggini di fatto “tollerate” da una legislazione farraginosaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021 · 3.983417
[…] La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso. L'art. 2 della legge n. 962 del 1967 punisce la deportazione a fine di genocidio, che si realizza quando, con le medesime finalità dell'art. 1, sono deportate persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (reclusione da 15 a 24 anni). […]
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