CASS
Sentenza 14 luglio 2022
Sentenza 14 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2022, n. 27375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27375 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RLIAB BADR n. in Marocco il 4/4/2000 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 16/9/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. D.L. 137/2020; -udita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Alessandro Cinnmino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
-lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv.Alessandra Orecchia CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Livorno, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina impropria, condannandolo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3.11 ricorso è per più versi inammissibile. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27375 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 01/07/2022 3.1 Infatti deve preliminarmente rilevarsi che a fronte della sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Livorno il 22/1/2019 mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, il difensore ha depositato l'atto d'appello presso la cancelleria del giudice emittente solo il 20 giugno 2019, ben oltre i termini di cui all'art. 585, comma 1 lett. a), cod.proc.pen. con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. 3.2 Peraltro le censure proposte sono, comunque, manifestamente infondate. Con il cennato atto d'appello il difensore del ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Livorno n. 116/19, contestando il giudizio di responsabilità formulato nei confronti del LI e censurando l'eccessività della pena" anche per effetto della mancata concessione delle attenuanti generiche". Assumeva in particolare (pag.3) che il primo giudice non avesse svolto alcuna motivazione a sostegno del diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. Di detta doglianza la Corte territoriale dava atto a pag. 3, rubricandola quale motivo inerente "la eccessività del trattamento sanzionatorio", evaso al punto 5 della motivazione con un giudizio di congruità, senza riferimento alcuno all'espressa richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. Osserva la Corte che, contrariamente all'assunto difensivo, il primo giudice aveva espressamente argomentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di un positivo contegno processuale e di segni di resipiscenza. Le deduzioni dell'appellante non si rapportano criticamente alla motivazione resa, negandone la materiale sussistenza. Pertanto il motivo d'appello che si assume indebitamente pretermesso era geneticamente inammissibile in quanto privo del coefficiente di specificità richiesto ex art. 581, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. e insuscettibile di attivare l'onere motivazionale in capo alla Corte territoriale in difetto di un'efficace devoluzione. 3.3 Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio secondo cui in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157; in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve emettersi declaratoria d'inammissibilità del ricorso con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 1 luglio 2022 Il consigliere estensore Il President
-lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv.Alessandra Orecchia CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Livorno, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina impropria, condannandolo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3.11 ricorso è per più versi inammissibile. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27375 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 01/07/2022 3.1 Infatti deve preliminarmente rilevarsi che a fronte della sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Livorno il 22/1/2019 mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, il difensore ha depositato l'atto d'appello presso la cancelleria del giudice emittente solo il 20 giugno 2019, ben oltre i termini di cui all'art. 585, comma 1 lett. a), cod.proc.pen. con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. 3.2 Peraltro le censure proposte sono, comunque, manifestamente infondate. Con il cennato atto d'appello il difensore del ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Livorno n. 116/19, contestando il giudizio di responsabilità formulato nei confronti del LI e censurando l'eccessività della pena" anche per effetto della mancata concessione delle attenuanti generiche". Assumeva in particolare (pag.3) che il primo giudice non avesse svolto alcuna motivazione a sostegno del diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. Di detta doglianza la Corte territoriale dava atto a pag. 3, rubricandola quale motivo inerente "la eccessività del trattamento sanzionatorio", evaso al punto 5 della motivazione con un giudizio di congruità, senza riferimento alcuno all'espressa richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. Osserva la Corte che, contrariamente all'assunto difensivo, il primo giudice aveva espressamente argomentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di un positivo contegno processuale e di segni di resipiscenza. Le deduzioni dell'appellante non si rapportano criticamente alla motivazione resa, negandone la materiale sussistenza. Pertanto il motivo d'appello che si assume indebitamente pretermesso era geneticamente inammissibile in quanto privo del coefficiente di specificità richiesto ex art. 581, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. e insuscettibile di attivare l'onere motivazionale in capo alla Corte territoriale in difetto di un'efficace devoluzione. 3.3 Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio secondo cui in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157; in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve emettersi declaratoria d'inammissibilità del ricorso con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 1 luglio 2022 Il consigliere estensore Il President