CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 4 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1908/2025 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2510/2025 emessa in data 28 febbraio 2025 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Caponetti Pietro PEC e Email_1 dall'Avv. Caponetti Luca PEC;
Email_2
-APPELLANTE-
E
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Generale dello
Stato PEC -APPELLATO- Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello depositato il giorno 23 luglio 2025
[...]
ha impugnato la sentenza n. 2510/2025 emessa, con decisione Parte_1 contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 28 febbraio 2025.
Con la decisione impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna del alla corresponsione dell'importo complessivo di € 1.105,13 a titolo di CP_1 differenze maturate sulle somme corrisposte dal a titolo di mercede per CP_1 il lavoro carcerario svolto nell'anno 2014 negli Istituti penitenziari di indicati nell'atto introduttivo.
Con l'appello è stato formulato un unico ed articolato motivo di impugnazione, di cui si dirà appresso.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Tribunale di Roma, Parte_1 deducendo di avere prestato attività lavorativa presso svariati Istituti penitenziari, ove era stato recluso nel tempo;
precisamente quello di Pistoia, di
Alessandria, Livorno e Volterra, venendogli affidate mansioni diverse (scopino, barbiere, cuciniere e aiuto cuciniere). Nella premessa di aver percepito nel 2014 gli importi indicati nei singoli prospetti paga corrispondenti a 2/3 del trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel 1993 senza alcun adeguamento agli incrementi contrattuali successivi, assumeva di aver maturato un credito in relazione all'anno 2014 per differenze retributive pari a € 1.105,13 ( <Anno 2014, differenza percepita in meno €.1.105,13; E così in totale €.1.105,13, percepiti in meno rispetto a quanto legalmente dovuto secondo quanto stabilito dal Ministero, per come univocamente documentato negli
Pag. 2 di 8 allegati forniti dalla stessa parte datoriale, come potrà agevolmente la stessa verificare e confermare>>).
Chiedeva conseguentemente la condanna del al pagamento del detto CP_1 ammontare, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la maturazione della prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 c.c. dell'annualità oggetto di domanda. In particolare, sosteneva l'interruzione del rapporto lavorativo inframurario di per effetto dell'applicazione degli Pt_1 arresti domiciliari al ricorrente in data 15 gennaio 2015 con l'uscita permanente dal carcere e la cesura del rapporto lavorativo. In ogni caso, osservava che il ricorrente era stato scarcerato il 30 maggio 2016 interrompendosi il rapporto di lavoro carcerario.
In relazione al quantum, eccepiva l'assenza di prova del lavoro straordinario svolto ed il difetto di compenso raddoppiato per il lavoro festivo perché non determinato dalla competente commissione prima del 2018.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda.
Nello specifico, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 2696/2015 nonché nell'ordinanza n. 27340/2019, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta, assumendo che i crediti vantati riferiti ad attività lavorativa svolta dal detenuto nel 2014 erano connessi al rapporto di lavoro inframurario che si era interrotto a far data del 30 maggio 2016, allorché il era stato scarcerato. Pt_1
Successivamente, probabilmente a seguito di nuovo provvedimento di restrizione, egli intratteneva con l'amministrazione penitenziaria un nuovo rapporto lavorativo a decorrere dal novembre 2019 al maggio 2024 comprovato dalle buste paga.
Ritenuto che la scarcerazione avvenuta nel maggio 2016, segnasse la fine del rapporto di lavoro intrapreso con l'amministrazione in precedenza, in difetto di atti interruttivi infraquinquennali successivi, dichiarava la prescrizione dei crediti sorti nella vigenza di tale rapporto (<Sennonchè, considerato che per
Pag. 3 di 8 ogni rapporto lavorativo instaurato con l'amministrazione della giustizia deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire relativi crediti e che dalla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore, deve ritenersi che, con riguardo al rapporto cessato ad ottobre 2015 in conseguenza del provvedimento di scarcerazione, il termine prescrizionale quinquennale è definitivamente spirato il 30.05.2021 in assenza di atti interruttivi intermedi.>>)
Avverso detta statuizione propone appello , criticando Parte_1
l'individuazione del decorso del termine quinquennale di prescrizione e l'assunto dell'esistenza di distinti rapporti di lavoro.
Richiamando gli arresti giurisprudenziali di cui alle sentenze n. 17484/2024,
17478/2024, 17476/2024, 2092/2024, l'appellante sottolinea l'unitarietà del rapporto lavorativo inter partes, in pendenza di detenzione, gravando sull'Amministrazione datoriale offrire la prova sia del dies a quo che dies ad quem, attesa la condizione del metus giustificativo della sospensione del termine prescrizionale. Assume inoltre che il rapporto di lavoro subordinato non può cessare che per le cause tassativamente previste dalla legge (ossia per dimissioni, licenziamento, mutuo dissenso o clausola del termine) Sul punto cfr. Cass.
10782/2000, 14882/2000, 3237/2003, 10527/2010. Nessuna di queste cause, è stata dedotta dalla controparte, successivamente al mese di ottobre/dicembre
2016. Sostiene, poi, che pur a voler individuare il dies a quo alla data del 30 maggio 2016, i cinque anni successivi non sarebbero mai decorsi, stante il perdurare della sospensione del termine, a far tempo dal 11 ottobre 2019, come da certificato di detenzione comprovante la nuova detenzione da tale data a seguire, o quantomeno dal mese di novembre o dicembre 2019, come da buste paga del 2019 prodotte in atti.
Si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed evidenziando che la scarcerazione determina l'interruzione del rapporto di lavoro carcerario in quanto estromette stabilmente il lavoratore dal contesto ambientale necessitato del lavoro penitenziario intramurario: ossia il carcere. Di conseguenza, anche se il rapporto di detenzione ed il rapporto di
Pag. 4 di 8 lavoro in carcere restano concettualmente distinti, è evidente che la stabile uscita dal carcere del lavoratore interrompa il rapporto di lavoro che può esplicarsi solo all'interno dell'istituto penitenziario, ponendo fine alla sua “messa a disposizione” nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria. Eccepisce la novità della difesa della efficacia sospensiva del nuovo rapporto di lavoro rispetto alle pretese oggetto di domanda trattandosi di rapporti distinti
L'appello è infondato.
Va al riguardo richiamato l'orientamento della Suprema Corte n.15310/2025 nella quale in riferimento al precedente ass. n. 5510/2025, richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è ribadito che nel <lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della “chiamata al lavoro”, con la conseguenza che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha
l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro, come ad esempio, l'età, lo stato di salute o l'inidoneità al lavoro dell'interessato.>>.
Nella sentenza 5510/2025 si legge anche: <Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro>>.
Ripetutamente la Cassazione ha affermato che l''estinzione dello status detentivo integra una causa di cessazione del rapporto di lavoro involontaria che giustifica anche l'erogazione della Naspi. L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva che, ancorché adottati su
Pag. 5 di 8 istanza di parte, salvo i casi di estinzione ex lege, sono concessi previa valutazione giudiziale dei presupposti di legge (Cass. n.13721/25)
Nel caso in esame, lo stesso appellante ammette che la fine dello stato di detenzione sia intervenuta nel maggio 2016 per effetto della scarcerazione e non deduce in sede di gravame alcunché che importi la riconsiderazione di tale dato di fatto, se non la circostanza che la continuità del rapporto di lavoro sarebbe confortata dalle buste paga relative alle annualità successive al 2016.
Ma quest'ultima allegazione è smentita documentalmente atteso che, per un verso, la scarcerazione è stata provata con la produzione del provvedimento giudiziale che l'ha determinata, e che, per altro verso, le buste paga documentano, dopo la scarcerazione, l'attività lavorativa solo dal novembre 2019. Trattasi dunque di documentazione, quella prodotta dall'appellante, perfettamente coerente con l'affermazione del Tribunale che vi sia stato un ulteriore e successivo periodo di carcerazione dall'ottobre 2019 ed un successivo nuovo rapporto di lavoro iniziato dal novembre 2019.
Va da sé che dal 30 maggio 2016 cominci a decorrere la prescrizione e che il termine fosse destinato a maturare alla data del 30 maggio 2021.
Quanto all'assunta efficacia sospensiva dovuta all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta, deve evidenziarsi che tale effetto non può operare in relazione ai crediti scaturenti dal primo rapporto in quanto se è vero che, nel corso del medesimo rapporto di lavoro, la prescrizione non decorre, non può affermarsi che la successiva instaurazione di un altro rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro determini una sospensione della prescrizione dei crediti retributivi relativi al precedente rapporto.
Invero, le cause di sospensione della prescrizione, in ambito civile, sono tassative e, quindi, insuscettibili di applicazione analogica o di interpretazione estensiva
(v. in termini Cass. 24208 /2025, n. 11004/2018) in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto. Una volta ritenuto che trattasi di rapporti di lavoro distinti va da sé che crediti scaturenti da ciascun contratto debbano essere considerati in modo
Pag. 6 di 8 autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri , senza che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e la sua protrazione nel tempo possano assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione, stante la tassatività dell'elenco delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., con la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie previste in via espressa.
L'appello va, pertanto, disatteso.
Al rigetto segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 23 luglio 2025 nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con riferimento
[...] alla sentenza n. 2510/2025 emessa il giorno 28 febbraio 2025 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2)Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in favore del appellato in euro 247,00 oltre spese generali. CP_1
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali da parte dell'appellante per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 4 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 4 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1908/2025 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2510/2025 emessa in data 28 febbraio 2025 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Caponetti Pietro PEC e Email_1 dall'Avv. Caponetti Luca PEC;
Email_2
-APPELLANTE-
E
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Generale dello
Stato PEC -APPELLATO- Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello depositato il giorno 23 luglio 2025
[...]
ha impugnato la sentenza n. 2510/2025 emessa, con decisione Parte_1 contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 28 febbraio 2025.
Con la decisione impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna del alla corresponsione dell'importo complessivo di € 1.105,13 a titolo di CP_1 differenze maturate sulle somme corrisposte dal a titolo di mercede per CP_1 il lavoro carcerario svolto nell'anno 2014 negli Istituti penitenziari di indicati nell'atto introduttivo.
Con l'appello è stato formulato un unico ed articolato motivo di impugnazione, di cui si dirà appresso.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Tribunale di Roma, Parte_1 deducendo di avere prestato attività lavorativa presso svariati Istituti penitenziari, ove era stato recluso nel tempo;
precisamente quello di Pistoia, di
Alessandria, Livorno e Volterra, venendogli affidate mansioni diverse (scopino, barbiere, cuciniere e aiuto cuciniere). Nella premessa di aver percepito nel 2014 gli importi indicati nei singoli prospetti paga corrispondenti a 2/3 del trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel 1993 senza alcun adeguamento agli incrementi contrattuali successivi, assumeva di aver maturato un credito in relazione all'anno 2014 per differenze retributive pari a € 1.105,13 ( <Anno 2014, differenza percepita in meno €.1.105,13; E così in totale €.1.105,13, percepiti in meno rispetto a quanto legalmente dovuto secondo quanto stabilito dal Ministero, per come univocamente documentato negli
Pag. 2 di 8 allegati forniti dalla stessa parte datoriale, come potrà agevolmente la stessa verificare e confermare>>).
Chiedeva conseguentemente la condanna del al pagamento del detto CP_1 ammontare, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la maturazione della prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 c.c. dell'annualità oggetto di domanda. In particolare, sosteneva l'interruzione del rapporto lavorativo inframurario di per effetto dell'applicazione degli Pt_1 arresti domiciliari al ricorrente in data 15 gennaio 2015 con l'uscita permanente dal carcere e la cesura del rapporto lavorativo. In ogni caso, osservava che il ricorrente era stato scarcerato il 30 maggio 2016 interrompendosi il rapporto di lavoro carcerario.
In relazione al quantum, eccepiva l'assenza di prova del lavoro straordinario svolto ed il difetto di compenso raddoppiato per il lavoro festivo perché non determinato dalla competente commissione prima del 2018.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda.
Nello specifico, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 2696/2015 nonché nell'ordinanza n. 27340/2019, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta, assumendo che i crediti vantati riferiti ad attività lavorativa svolta dal detenuto nel 2014 erano connessi al rapporto di lavoro inframurario che si era interrotto a far data del 30 maggio 2016, allorché il era stato scarcerato. Pt_1
Successivamente, probabilmente a seguito di nuovo provvedimento di restrizione, egli intratteneva con l'amministrazione penitenziaria un nuovo rapporto lavorativo a decorrere dal novembre 2019 al maggio 2024 comprovato dalle buste paga.
Ritenuto che la scarcerazione avvenuta nel maggio 2016, segnasse la fine del rapporto di lavoro intrapreso con l'amministrazione in precedenza, in difetto di atti interruttivi infraquinquennali successivi, dichiarava la prescrizione dei crediti sorti nella vigenza di tale rapporto (<Sennonchè, considerato che per
Pag. 3 di 8 ogni rapporto lavorativo instaurato con l'amministrazione della giustizia deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire relativi crediti e che dalla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore, deve ritenersi che, con riguardo al rapporto cessato ad ottobre 2015 in conseguenza del provvedimento di scarcerazione, il termine prescrizionale quinquennale è definitivamente spirato il 30.05.2021 in assenza di atti interruttivi intermedi.>>)
Avverso detta statuizione propone appello , criticando Parte_1
l'individuazione del decorso del termine quinquennale di prescrizione e l'assunto dell'esistenza di distinti rapporti di lavoro.
Richiamando gli arresti giurisprudenziali di cui alle sentenze n. 17484/2024,
17478/2024, 17476/2024, 2092/2024, l'appellante sottolinea l'unitarietà del rapporto lavorativo inter partes, in pendenza di detenzione, gravando sull'Amministrazione datoriale offrire la prova sia del dies a quo che dies ad quem, attesa la condizione del metus giustificativo della sospensione del termine prescrizionale. Assume inoltre che il rapporto di lavoro subordinato non può cessare che per le cause tassativamente previste dalla legge (ossia per dimissioni, licenziamento, mutuo dissenso o clausola del termine) Sul punto cfr. Cass.
10782/2000, 14882/2000, 3237/2003, 10527/2010. Nessuna di queste cause, è stata dedotta dalla controparte, successivamente al mese di ottobre/dicembre
2016. Sostiene, poi, che pur a voler individuare il dies a quo alla data del 30 maggio 2016, i cinque anni successivi non sarebbero mai decorsi, stante il perdurare della sospensione del termine, a far tempo dal 11 ottobre 2019, come da certificato di detenzione comprovante la nuova detenzione da tale data a seguire, o quantomeno dal mese di novembre o dicembre 2019, come da buste paga del 2019 prodotte in atti.
Si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed evidenziando che la scarcerazione determina l'interruzione del rapporto di lavoro carcerario in quanto estromette stabilmente il lavoratore dal contesto ambientale necessitato del lavoro penitenziario intramurario: ossia il carcere. Di conseguenza, anche se il rapporto di detenzione ed il rapporto di
Pag. 4 di 8 lavoro in carcere restano concettualmente distinti, è evidente che la stabile uscita dal carcere del lavoratore interrompa il rapporto di lavoro che può esplicarsi solo all'interno dell'istituto penitenziario, ponendo fine alla sua “messa a disposizione” nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria. Eccepisce la novità della difesa della efficacia sospensiva del nuovo rapporto di lavoro rispetto alle pretese oggetto di domanda trattandosi di rapporti distinti
L'appello è infondato.
Va al riguardo richiamato l'orientamento della Suprema Corte n.15310/2025 nella quale in riferimento al precedente ass. n. 5510/2025, richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è ribadito che nel <lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della “chiamata al lavoro”, con la conseguenza che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha
l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro, come ad esempio, l'età, lo stato di salute o l'inidoneità al lavoro dell'interessato.>>.
Nella sentenza 5510/2025 si legge anche: <Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro>>.
Ripetutamente la Cassazione ha affermato che l''estinzione dello status detentivo integra una causa di cessazione del rapporto di lavoro involontaria che giustifica anche l'erogazione della Naspi. L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva che, ancorché adottati su
Pag. 5 di 8 istanza di parte, salvo i casi di estinzione ex lege, sono concessi previa valutazione giudiziale dei presupposti di legge (Cass. n.13721/25)
Nel caso in esame, lo stesso appellante ammette che la fine dello stato di detenzione sia intervenuta nel maggio 2016 per effetto della scarcerazione e non deduce in sede di gravame alcunché che importi la riconsiderazione di tale dato di fatto, se non la circostanza che la continuità del rapporto di lavoro sarebbe confortata dalle buste paga relative alle annualità successive al 2016.
Ma quest'ultima allegazione è smentita documentalmente atteso che, per un verso, la scarcerazione è stata provata con la produzione del provvedimento giudiziale che l'ha determinata, e che, per altro verso, le buste paga documentano, dopo la scarcerazione, l'attività lavorativa solo dal novembre 2019. Trattasi dunque di documentazione, quella prodotta dall'appellante, perfettamente coerente con l'affermazione del Tribunale che vi sia stato un ulteriore e successivo periodo di carcerazione dall'ottobre 2019 ed un successivo nuovo rapporto di lavoro iniziato dal novembre 2019.
Va da sé che dal 30 maggio 2016 cominci a decorrere la prescrizione e che il termine fosse destinato a maturare alla data del 30 maggio 2021.
Quanto all'assunta efficacia sospensiva dovuta all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta, deve evidenziarsi che tale effetto non può operare in relazione ai crediti scaturenti dal primo rapporto in quanto se è vero che, nel corso del medesimo rapporto di lavoro, la prescrizione non decorre, non può affermarsi che la successiva instaurazione di un altro rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro determini una sospensione della prescrizione dei crediti retributivi relativi al precedente rapporto.
Invero, le cause di sospensione della prescrizione, in ambito civile, sono tassative e, quindi, insuscettibili di applicazione analogica o di interpretazione estensiva
(v. in termini Cass. 24208 /2025, n. 11004/2018) in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto. Una volta ritenuto che trattasi di rapporti di lavoro distinti va da sé che crediti scaturenti da ciascun contratto debbano essere considerati in modo
Pag. 6 di 8 autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri , senza che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e la sua protrazione nel tempo possano assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione, stante la tassatività dell'elenco delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., con la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie previste in via espressa.
L'appello va, pertanto, disatteso.
Al rigetto segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 23 luglio 2025 nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con riferimento
[...] alla sentenza n. 2510/2025 emessa il giorno 28 febbraio 2025 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2)Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in favore del appellato in euro 247,00 oltre spese generali. CP_1
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali da parte dell'appellante per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 4 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8