Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n.8092/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
SIDER TRA SRL, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
, e in qualità di ex amministratore p.t.
[...] Parte_2 della SIDER.TRA Srl, -con l'assistenza e difesa dell'avv. LOCONTE
GIOVANNI -c.f. ; C.F._1
-parte opponente-
e
(GIÀ Controparte_1 [...]
-con l'assistenza e difesa del Controparte_2 funzionario avv. PAPARELLA NICOLA -c.f. ; C.F._2
-parte opposta- all'udienza del 04/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione depositato in data 17/12/2021 la parte opponente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante, l'
[...]
(ora Controparte_2 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1
[...]
Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore corrente in alla Via F. Filzi n. 18, dichiarare non dovute le somme CP_1 richieste dall' con Controparte_2
l'ordinanza di ingiunzione n. 25794 prot. 72085 e, per l'effetto, voglia annullare la citata ordinanza, per le causali di cui in narrativa, ovvero annullarla relativamente ai capi ritenuti non dovuti
2) in via subordinata, salvo gravame, rideterminare le somme ingiunte in quanto assolutamente sproporzionate e non corrispondenti ai verbali redatti in occasione dell'ispezione, e rispetto alle presunte e pretese violazioni;
con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
II. - La spiegata opposizione ha ad oggetto l'ordinanza di ingiunzione n.25794 prot. 72085 (per il pagamento della somma complessiva pari ad Euro 3.770,90) notificata in data 18 novembre
2021 riguardante le seguenti violazioni (contestate a seguito del rapporto n.25794 redatto in data 25/09/2017 all'esito dell'ispezione condotta nel periodo dal 21 luglio 2016 al 03 marzo
2017):
A. Art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008, convertito in legge
133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5, DLGS
151/2015, per non aver elaborato per il lavoratore Persona_1 nato il [...] il LUL da ottobre 2015 a marzo 2016 determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali – la sanzione amministrativa è prevista dall'art. 39, comma 7 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008, come sostituito dall'art. 22, comma 5, DLGS 151/2015 nell'importo da euro 150,00 ad euro 1.500,00;
B. Art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008, convertito in legge
133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5, DLGS 151/2015 per aver infedelmente registrato sul LUL dal 21/09/2015 al
30/09/2016 per il lavoratore sopra citato le ore di assenza non
2 retribuita anziché ore di malattia, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali – la sanzione amministrativa è prevista dall'art. 39, comma 7 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008, come sostituito dall'art. 22, comma
5, DLGS 151/2015 nell'importo da euro 150,00 ad euro 1.500,00;
C. Art. 1 DL 663/1979 (convertito nella legge 33/1980), per non aver corrisposto al lavoratore sopra indicato l'indennità di malattia da settembre 2015 a marzo 2016 nei termini previsti dalla norma – la sanzione amministrativa è stabilita dall' art. 1, comma
12 del DL 633/1979 convertito nella legge 33/1980 nell'importo
(modificato dall'art. 1 comma 1177 della legge 296/2006) di euro
125,00 per ogni dipendente;
D. Art. 37 DPR 797/1955 salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69 del medesimo DPR, gli assegni familiari, di cui all'art. 33, sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione. Per non aver corrisposto al lavoratore di cui sopra gli ANF da settembre 2015 a marzo 2016 - la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 82, comma 2, DPR 797/1955, come sostituito dall'art. 22, comma 6, DLGS 151/2015 nell'importo da euro 500,00 ad euro 5.000,00;
E. Art. 4, comma 4, del DL 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella
Legge 4 agosto 1978, n. 467, per non aver consegnato al lavoratore sopra menzionato la Certificazione Unica 2016 relativa all'anno
2015 – la sanzione amministrativa è stabilita dall' art. 4, comma
5, DL 352/1978, convertito, con modificazioni, nella Legge
n°467/1978, e quintuplicata dall'art. 1, comma 1177, Legge
n°296/2006, nell'importo da euro 10,00 ad euro 125,00.
III. - L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle seguenti motivazioni.
III.1. - L'ordinanza-ingiunzione impugnata si fonda su un accertamento ispettivo condotto presso SIDER TRA SRL a seguito della richiesta di intervento presentata in data 21/07/2016 dal difensore di fiducia dell'ex lavoratore dipendente . Persona_1
3 III.2. - Al riguardo, occorre rimarcare che le violazioni riscontrate all'esito dell'accesso ispettivo sono relative all'omessa registrazione nel Libro Unico di Lavoro delle scritture riguardanti l'ex lavoratore nel periodo ottobre Persona_1
2015 – marzo 2016 e all'omessa consegna delle buste paga e della
CU riguardanti lo stesso periodo.
III.3. - Tuttavia, la società ex datrice di lavoro, odierna opponente, ha dedotto e provato che le omissioni riscontrate dagli ispettori del lavoro era riconducibili alla vicenda lavorativa, che aveva portato in data 21/09/2015 alla contestazione disciplinare a carico del dell'abbandono ingiustificato Per_1 del posto di lavoro e, successivamente, al suo licenziamento, all'esito del procedimento disciplinare, in quanto non era stato ritenuto plausibile il suo allontanamento a causa dell'asserito ed indimostrato infortunio sul lavoro. Tale licenziamento venne impugnato dal dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Per_1
Lavoro e in pendenza del giudizio di impugnativa di licenziamento, la società licenziò (anche per superamento del periodo di comporto) il , il quale impugnò anche il secondo Per_1 licenziamento.
III.4. - I testimoni ( e escussi Testimone_1 Testimone_2 nel corso della fase istruttoria – a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato nel periodo in contestazione presso la SIDER TRA
SRL – hanno riferito che avevano visto in data 21/09/2015 il che, con andatura regolare senza zoppicare, si dirigeva Per_1 verso la sua autovettura e poi a bordo della stessa si allontanava dal posto di lavoro;
che il non aveva comunicato niente a Per_1 nessuno in merito alle ragioni del suo allontanamento dal posto di lavoro.
Inoltre, il testimone – a conoscenza dei fatti di Testimone_3 causa in quanto all'epoca dei fatti era già consulente del lavoro della SIDER TRA SRL – ha confermato di aver inviato: a) al Per_1
i telegrammi del 21/09/2015 (contenente la comunicazione della contestazione disciplinare dell'abbandono ingiustificato del posto di lavoro) e dell'08/10/2015 (contenente la comunicazione del
4 licenziamento per giusta causa); b) all'ispettrice le Pt_3 mail del 10/10/2016 e dell'08/11/2016 con gli allegati;
c) all'avv. Coratella la Certificazione Unica del a mezzo pec Per_1 dell'11/05/2017; d) al lavoratore e all'INAIL le buste paga da ottobre 2015 a marzo 2016.
Dalle risultanze delle dichiarazioni testimoniali emergerebbe effettivamente l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro in data 21/09/2015 da parte del , nonostante lo stesso avesse Per_1 giustificato il suo allontanamento con un asserito infortunio sul lavoro.
III.5. - Inoltre, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge che, dopo l'impugnativa giudiziale del primo licenziamento da parte del , è stato possibile procedere agli adempimenti Per_1 fiscali ed amministrativi (la cui omissione era stata riscontrata dagli ispettori) solo all'esito della conciliazione siglata in sede sindacale in data 09/08/2017 dalla SIDER TRA SRL e dell'ex lavoratore . Per_1
Invero, nel verbale di conciliazione si stabilì che:
“2)-La Società, come in epigrafe rappresentata, preso atto di quanto sopra e intendendo addivenire al bonario componimento dell'insorta controversia, pur disconoscendo l'infortunio accaduto al lavoratore in data 21.09.2015, offre a tacitazione di ogni avversa richiesta della quale disconosce i presupposti, la somma complessiva di € 9.000,00, comprensiva di spese e competenze legali, al netto dei contributi e di ogni ritenuta di legge, comprensiva di quanto dovuto a titolo di indennità di malattia, di assegni familiari e di T.F.R.
3) in persona dell'Amministratore Unico, sig. Parte_4
si impegna, altresì, alla corresponsione in favore Parte_2 dell' dei contributi dovuti per il lavoratore, pari ad € CP_4
2.761,00, al fine della regolarizzazione della sua posizione previdenziale”.
Il lavoratore accettò l'offerta della società ex datrice di lavoro, rinunciando all'impugnativa di entrambi i licenziamenti, al decreto di convalida della diffida accertativa e ad ogni
5 diritto derivante dal richiamato rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
III.6. - Non c'è dubbio che le omissioni riscontrate dagli ispettori (e verbalizzate in data 10/04/2017 all'esito del controllo ispettivo condotto presso la sede della società opponente e iniziato in data 21/07/2016) fossero una conseguenza della incertezza dell'esito dei giudizi pendenti dinanzi alla
Sezione Lavoro del Tribunale di Trani e che, soltanto all'esito della definizione della vicenda processuale con la conciliazione sottoscritta in sede sindacale in data 09/08/2017, la società ex datrice di lavoro aveva potuto ottemperare in conformità agli obblighi di natura fiscale, contributiva e amministrativa, sanando anche le omissioni riscontrate dagli ispettori del lavoro con riferimento alla tenuta del LUL ed alla redazione e consegna delle buste paga e della CU relative al periodo in contestazione.
III.7. - Per le ragioni innanzi esposte, l'opposizione deve essere accolta con la conseguente revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 5.200,00) secondo valori prossimi ai minimi tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate con espletamento di attività istruttoria – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opposta con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 25794 del 10/11/2021;
-condanna la parte opposta a rifondere in favore della SIDER TRA
SRL le spese processuali, che liquida complessivamente in Euro
1.312,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per
6 legge, oltre Euro 49,00 per esborsi, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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