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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2025, n. 5799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5799 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL MO EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/,e~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 5799 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/01/2025 Letta la requisitoria del dott. Marco Patarnello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo (-impugnazione) presentato nell'interesse di SS FO LI avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano con cui veniva rigettato il reclamo (-istanza) ai sensi dell'art. 35-ter (e 35-bis) I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.), con cui era stato chiesto un rimedio risarcitorio per trattamento intramurario degradante limitatamente al periodo compreso tra il 20 ottobre 2022 e il 20 aprile 2023 sofferto presso il carcere di Milano San VI. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione LI, tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si rileva violazione degli artt. 35-bis Ord. pen., 666, comma 3, 678, 124 cod. proc. pen., per difetto di contraddittorio con l'Amministrazione penitenziaria. Lamenta la difesa la mancata integrazione del contraddittorio con il DAP, che era parte interessata con specifico riferimento alla richiesta di disapplicazione della circolare sul Circuito di media sicurezza, e l'erronea valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto non ricorrere una nullità assoluta, nonostante la violazione del diritto di difesa costituzionalmente sancito. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 666, comma 2, e 185 disp. att. cod. proc. pen. per mancata assunzione di prova e vizio di motivazione sul punto. Ci si duole che, a fronte delle doglianze di cui al reclamo circa la non veridicità delle informazioni contenute nella nota della Direzione del carcere di San VI acquisita dal Magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianza non abbia fatto uso dei propri poteri istruttori, liquidando la richiesta difensiva di istruttoria con una motivazione stringatissima. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione degli artt. 35-bis, 35-ter, 6 Ord. pen., 3 Cedu e 27 Cost., e vizio di motivazione. Si rileva che è certamente diritto costituzionalmente e convenzionalmente garantito il diritto all'espiazione della pena in condizioni non contrarie al senso di umanità e che, pertanto, non può dirsi che le doglianze difensive relative ai disagi sofferti da chi, come il ricorrente, era in una cella di poco superiore ai 3 mq. non attengano a violazioni di diritto soggettivo, come appunto la riduzione del tempo di permanenza all'esterno della camera di pernottamento disposto con circolare che si chiedeva di disapplicare. La difesa insiste, alla luce di detti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 Cedu il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (applicandosi la disciplina del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis Ord. pen., tra cui il comma 4-bis di detto articolo). 1.1. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, reiterativo e assolutamente generico è il primo motivo di ricorso. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano evidenzia che l'obbligo, invocato dalla difesa, di doppia notifica all'Istituto penitenziario e al DAP, doveroso nel caso di specie, non risulta posto a pena di nullità dell'ordinanza, non essendo, invero, prevista una sanzione così radicale dalla legge e vigendo in tema di nullità un principio di tassatività desumibile dalla norma di principio di cui all'art. 177 cod. proc. pen. E a tale riguardo richiama, in senso contrario, un principio traibile da una pronuncia di questa Corte, secondo cui persino l'omessa notifica dell'avviso di udienza all'Istituto Penitenziario nel reclamo di cui all'art. 35-ter Ord. pen. non è considerabile causa di nullità; e, quindi, lo stesso varrebbe per il DAP. E osserva che nel caso in esame l'Istituto penitenziario interessato ha avuto contezza della procedura ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ed ha trasmesso una relazione che può definirsi esaustiva, sicché — anche da un punto di vista sostanziale — una nuova interlocuzione con l'Istituto e con il DAP non appare indispensabile. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza di legittimità che lo interpreta (vedi Sez. 1, n. 18553 del 17/11/2016, dep. 2017, Casa Circondariale Di Sassari, Rv. 269867), il motivo di ricorso insiste sul difetto di contraddittorio e sul conseguente pregiudizio del diritto di difesa, senza specificare in che cosa sarebbe consistito il pregiudizio per l'omessa notifica al DAP in aggiunta a quella all'Istituto penitenziario. 1.2. Inammissibile, per genericità, è anche il secondo motivo di ricorso, in cui ci si duole di un'omessa istruttoria non meglio specificata, peraltro a fronte di un'ordinanza che evidenzia che le molteplici irregolarità lamentate e patite da LI — orari più corti di permanenza al di fuori della camera di pernottamento, salette affollate, visuale - che si sarebbero verificate e si verificherebbero ancora per altri detenuti, costituiscono probabilmente disagi non indifferenti, ma che non oltrepassano la soglia della non conformità all'art. 3 Cedu per compressione grave e inaccettabile dei diritti fondamentali del detenuto. 1.3. Inammissibile, in quanto in fatto, manifestamente infondato e generico è il terzo motivo di impugnazione. L Il provvedimento impugnato è conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza n. 6551 del 24/09/2020 - dep. 2021, ricorrente Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Rv. 280433 - 02, secondo cui in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter Ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Il Tribunale di sorveglianza di Milano rileva che il primo Giudice aveva evidenziato come LI fosse stato sempre ristretto in cella sufficientemente ampia e senza dubbio superiore al valore soglia di tre metri quadrati (netti pro capite) e avesse fruito, per tutto il periodo detentivo, sempre di acqua calda, di docce, di assistenza sanitaria e di ogni altro diritto, svolgendo attività lavorativa di scrivano almeno nel primo periodo e potendo trascorrere parte della giornata fuori dalla cella, e come la sola vetustà del Carcere non fosse sufficiente a integrare violazione di diritto soggettivo, neppure precisato dal reclamante. Osserva che per ritenere una condotta non conforme all'art. 3 Cedu deve concretizzarsi, secondo la giurisprudenza di legittimità, un fatto denotante un livello di gravità da non potersi recuperare ed un afflittività assolutamente ingiustificabile impattante su una condizione civile/umana del detenuto, comunque non tollerabile dal comune sentire. Aggiunge che nel caso in esame gli orari più corti, le salette affollate, la visuale inadeguata e via dicendo integrino puri e semplici disagi non forieri di violazioni rilevanti ai sensi del suddetto articolo. Rileva che nel caso in oggetto LI e i suoi difensori a ben vedere hanno contestato un andamento generale del carcere, una violazione di atti regolamentari e circolari di livello più elevato delle linee operative applicate e non lesioni di diritti specifici, unici e personalizzati di LI;
che ciò allontana ulteriormente dall'effettiva portata dell'art. 35-bis Ord. pen.; e che non si ritiene che sussistano gli estremi per ipotizzare un'eventuale disapplicazione di atti amministrativi, posto che la stessa postulerebbe, comunque, sempre situazioni che denotino un'afflittività assolutamente ingiustificabile e impattante sulla condizione umana dei detenuti. Ritiene, quindi, di condividere col primo Giudice la considerazione che le problematiche del carcere di Milano San VI, che non rappresenta una realtà penitenziaria virtuosa, non comportino violazione dei diritti ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., peraltro in presenza di una presunzione di regolarità e, quindi, di conformità alla normativa Cedu derivante dal rispetto del criterio dei tre metri quadrati netti pro capite. A tali argomentazioni, che si fondano su specifica relazione dell'Istituto di restrizione e sono conformi al dato normativo che si assume violato e all'interpretazione che ne viene (_,Tà1 offerta da questa Corte, il ricorrente oppone rilievi — quali quelli sopra riportati - assolutamente generici e in violazione del principio di autosufficienza, oltre che aspecifici. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025.
lette/,e~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 5799 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/01/2025 Letta la requisitoria del dott. Marco Patarnello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo (-impugnazione) presentato nell'interesse di SS FO LI avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano con cui veniva rigettato il reclamo (-istanza) ai sensi dell'art. 35-ter (e 35-bis) I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.), con cui era stato chiesto un rimedio risarcitorio per trattamento intramurario degradante limitatamente al periodo compreso tra il 20 ottobre 2022 e il 20 aprile 2023 sofferto presso il carcere di Milano San VI. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione LI, tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si rileva violazione degli artt. 35-bis Ord. pen., 666, comma 3, 678, 124 cod. proc. pen., per difetto di contraddittorio con l'Amministrazione penitenziaria. Lamenta la difesa la mancata integrazione del contraddittorio con il DAP, che era parte interessata con specifico riferimento alla richiesta di disapplicazione della circolare sul Circuito di media sicurezza, e l'erronea valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto non ricorrere una nullità assoluta, nonostante la violazione del diritto di difesa costituzionalmente sancito. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 666, comma 2, e 185 disp. att. cod. proc. pen. per mancata assunzione di prova e vizio di motivazione sul punto. Ci si duole che, a fronte delle doglianze di cui al reclamo circa la non veridicità delle informazioni contenute nella nota della Direzione del carcere di San VI acquisita dal Magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianza non abbia fatto uso dei propri poteri istruttori, liquidando la richiesta difensiva di istruttoria con una motivazione stringatissima. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione degli artt. 35-bis, 35-ter, 6 Ord. pen., 3 Cedu e 27 Cost., e vizio di motivazione. Si rileva che è certamente diritto costituzionalmente e convenzionalmente garantito il diritto all'espiazione della pena in condizioni non contrarie al senso di umanità e che, pertanto, non può dirsi che le doglianze difensive relative ai disagi sofferti da chi, come il ricorrente, era in una cella di poco superiore ai 3 mq. non attengano a violazioni di diritto soggettivo, come appunto la riduzione del tempo di permanenza all'esterno della camera di pernottamento disposto con circolare che si chiedeva di disapplicare. La difesa insiste, alla luce di detti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 Cedu il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (applicandosi la disciplina del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis Ord. pen., tra cui il comma 4-bis di detto articolo). 1.1. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, reiterativo e assolutamente generico è il primo motivo di ricorso. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Milano evidenzia che l'obbligo, invocato dalla difesa, di doppia notifica all'Istituto penitenziario e al DAP, doveroso nel caso di specie, non risulta posto a pena di nullità dell'ordinanza, non essendo, invero, prevista una sanzione così radicale dalla legge e vigendo in tema di nullità un principio di tassatività desumibile dalla norma di principio di cui all'art. 177 cod. proc. pen. E a tale riguardo richiama, in senso contrario, un principio traibile da una pronuncia di questa Corte, secondo cui persino l'omessa notifica dell'avviso di udienza all'Istituto Penitenziario nel reclamo di cui all'art. 35-ter Ord. pen. non è considerabile causa di nullità; e, quindi, lo stesso varrebbe per il DAP. E osserva che nel caso in esame l'Istituto penitenziario interessato ha avuto contezza della procedura ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ed ha trasmesso una relazione che può definirsi esaustiva, sicché — anche da un punto di vista sostanziale — una nuova interlocuzione con l'Istituto e con il DAP non appare indispensabile. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza di legittimità che lo interpreta (vedi Sez. 1, n. 18553 del 17/11/2016, dep. 2017, Casa Circondariale Di Sassari, Rv. 269867), il motivo di ricorso insiste sul difetto di contraddittorio e sul conseguente pregiudizio del diritto di difesa, senza specificare in che cosa sarebbe consistito il pregiudizio per l'omessa notifica al DAP in aggiunta a quella all'Istituto penitenziario. 1.2. Inammissibile, per genericità, è anche il secondo motivo di ricorso, in cui ci si duole di un'omessa istruttoria non meglio specificata, peraltro a fronte di un'ordinanza che evidenzia che le molteplici irregolarità lamentate e patite da LI — orari più corti di permanenza al di fuori della camera di pernottamento, salette affollate, visuale - che si sarebbero verificate e si verificherebbero ancora per altri detenuti, costituiscono probabilmente disagi non indifferenti, ma che non oltrepassano la soglia della non conformità all'art. 3 Cedu per compressione grave e inaccettabile dei diritti fondamentali del detenuto. 1.3. Inammissibile, in quanto in fatto, manifestamente infondato e generico è il terzo motivo di impugnazione. L Il provvedimento impugnato è conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza n. 6551 del 24/09/2020 - dep. 2021, ricorrente Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Rv. 280433 - 02, secondo cui in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter Ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Il Tribunale di sorveglianza di Milano rileva che il primo Giudice aveva evidenziato come LI fosse stato sempre ristretto in cella sufficientemente ampia e senza dubbio superiore al valore soglia di tre metri quadrati (netti pro capite) e avesse fruito, per tutto il periodo detentivo, sempre di acqua calda, di docce, di assistenza sanitaria e di ogni altro diritto, svolgendo attività lavorativa di scrivano almeno nel primo periodo e potendo trascorrere parte della giornata fuori dalla cella, e come la sola vetustà del Carcere non fosse sufficiente a integrare violazione di diritto soggettivo, neppure precisato dal reclamante. Osserva che per ritenere una condotta non conforme all'art. 3 Cedu deve concretizzarsi, secondo la giurisprudenza di legittimità, un fatto denotante un livello di gravità da non potersi recuperare ed un afflittività assolutamente ingiustificabile impattante su una condizione civile/umana del detenuto, comunque non tollerabile dal comune sentire. Aggiunge che nel caso in esame gli orari più corti, le salette affollate, la visuale inadeguata e via dicendo integrino puri e semplici disagi non forieri di violazioni rilevanti ai sensi del suddetto articolo. Rileva che nel caso in oggetto LI e i suoi difensori a ben vedere hanno contestato un andamento generale del carcere, una violazione di atti regolamentari e circolari di livello più elevato delle linee operative applicate e non lesioni di diritti specifici, unici e personalizzati di LI;
che ciò allontana ulteriormente dall'effettiva portata dell'art. 35-bis Ord. pen.; e che non si ritiene che sussistano gli estremi per ipotizzare un'eventuale disapplicazione di atti amministrativi, posto che la stessa postulerebbe, comunque, sempre situazioni che denotino un'afflittività assolutamente ingiustificabile e impattante sulla condizione umana dei detenuti. Ritiene, quindi, di condividere col primo Giudice la considerazione che le problematiche del carcere di Milano San VI, che non rappresenta una realtà penitenziaria virtuosa, non comportino violazione dei diritti ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., peraltro in presenza di una presunzione di regolarità e, quindi, di conformità alla normativa Cedu derivante dal rispetto del criterio dei tre metri quadrati netti pro capite. A tali argomentazioni, che si fondano su specifica relazione dell'Istituto di restrizione e sono conformi al dato normativo che si assume violato e all'interpretazione che ne viene (_,Tà1 offerta da questa Corte, il ricorrente oppone rilievi — quali quelli sopra riportati - assolutamente generici e in violazione del principio di autosufficienza, oltre che aspecifici. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025.