Articolo 173 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 172Articolo 174
Versione
20 settembre 1975
Art. 173.
L' articolo 537 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 537 - Riserva a favore dei figli legittimi e naturali. - Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi e' riservata la meta' del patrimonio.
Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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