Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 348
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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    Istanza di sospensione dell'atto impugnato

    La materia del contendere è cessata poiché l'amministrazione ha riconosciuto la cessazione dell'utenza e ritirato l'atto impugnato. Le spese di lite sono compensate in quanto la richiesta di sospensione sarebbe stata probabilmente respinta per assenza del pregiudizio grave ed irreparabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 348
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 348
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo