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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RIZZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14640/2025 spedito il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo Ricorrente 1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501384099 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12176/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI La materia del contendere deve ritenersi cessata, avendo Roma Capitale riconosciuto la cessazione per l'utenza di Indirizzo_2 e provveduto al ritiro dell'atto di accertamento esecutivo impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, atteso la probabile soccombenza del ricorrente sulla domanda di sospensione avanzata dal ricorrente, stante l'assenza del pregiudizio grave ed irreparabile richiesto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RIZZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14640/2025 spedito il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo Ricorrente 1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501384099 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12176/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI La materia del contendere deve ritenersi cessata, avendo Roma Capitale riconosciuto la cessazione per l'utenza di Indirizzo_2 e provveduto al ritiro dell'atto di accertamento esecutivo impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, atteso la probabile soccombenza del ricorrente sulla domanda di sospensione avanzata dal ricorrente, stante l'assenza del pregiudizio grave ed irreparabile richiesto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.