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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2810/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2810/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi al dott. Alice Croci, sono comparsi:
Avv. NISINI DANIELE per Parte_1
Avv. ESPOSITO MARIA LUCIA oggi sostituita dall'Avv. LUCCHESI LUCA per
[...]
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi agli atti, verbali e preverbali del giudizio.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Alice Croci
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Croci, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2810/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, con il patrocinio dell'Avv. NISINI DANIELE e dell'Avv. VANNUCCI
ZAULI ELISA, presso il cui studio ha eletto domicilio a Viareggio, via Roma 24, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
ESPOSITO MARIA LUCIA, presso il cui studio ha eletto domicilio a Lucca, via Idelfonso
Nieri 84, come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti a verbale di udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso ex art. 281-decies ss c.p.c. nei confronti di Parte_1
deducendo che: la stessa è una società a capitale misto Controparte_1 pubblico-privato, che gestisce il servizio di depurazione delle acque reflue urbane provenienti dai Comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari e da frazioni del Comune di
Lucca; essa aderisce al , la cui funzione è quella di svolgere e Controparte_1 coordinare l'attività dei consorziati in ordine all'approvvigionamento dell'energia elettrica ad uso industriale, con lo scopo di reperire sul mercato prezzi migliori per l'energia, acquistata a un maggiore livello di aggregazione;
in data 15.03.2010 la ricorrente ha stipulato un contratto pagina 2 di 12 Cont di fornitura di energia elettrica con il con previsione di un pagamento mensile a fronte di Cont fattura;
nell'importo fatturato, ha incluso la c.d. “addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica”, disciplinata dall'art. 6 d.l. 28 novembre 1988 n. 511, sostituito, a decorrere dal 10 giugno 2007, dall'art. 5 d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, nonché dagli artt. 52, 53,
53-bis e 54 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, con conseguente onere a carico del di CP_1 versarla direttamente all'amministrazione finanziaria;
successivamente, tale addizionale è stata dichiarata illegittima e quindi non dovuta, essendo stata abrogata dal legislatore – nelle more di una procedura di infrazione instaurata dalla Commissione Europea - con i d.l. n. 23/2011 e n.
68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con il d.l. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, nonché disapplicata dalla Suprema Corte in relazione alle annualità precedenti;
in particolare, a tale ultimo riguardo, la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (cfr. sent. n. 27099 del 23 ottobre 2019 e successive conformi), ha rilevato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica prevista dall'articolo 6 del d.l. n. 511/1988 è incompatibile con l'art. 1 della direttiva n. 2008/118/CE, non potendosi ravvisare una “finalità specifica” di tale tributo, ovvero uno scopo che non sia puramente di bilancio;
segnatamente, secondo il diritto dell'Unione, presupposto necessario affinché le imposte addizionali siano considerate legittime “è, la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio” (Corte di Giustizia UE, 24 febbraio
2000, C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2000, C-
437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C-82/12,
Transportes Jordi Besora, cit., punto 23), ma sia rivolta a “ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione" (Corte di
Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 - 39; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41); pertanto, la Suprema Corte, tenuto conto della giurisprudenza europea sopra richiamata, ha concluso nel senso che non può essere ritenuta finalità specifica – distinta dalla generica finalità di bilancio - la destinazione, evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988, delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, addivenendo alla disapplicazione dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 in quanto in contrasto col diritto europeo (Cass., sentenza del 23 ottobre 2019, n. 27101); in tale contesto, la Suprema Corte nonché la giurisprudenza di merito, rilevando il contrasto con il diritto europeo, hanno reiteratamente e conformemente disapplicato la norma istitutiva dell'addizionale in relazione ad annualità precedenti all'intervenuta abrogazione di legge, affermando la conseguente natura indebita del versamento dell'imposta in questione, che
“discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale
l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il Giudice ha il
pagina 3 di 12 potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo.”; ne deriva che il relativo versamento, ove effettuato, è ripetibile da parte del consumatore, atteso che “La illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette quindi sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore” (Corte d'Appello di Milano, sez. III, n.1815 del 01/06/2023); pertanto, ha interesse a Parte_1 Cont recuperare gli importi versati ma illegittimamente richiesti dal nei cui confronti è legittimata ad agire, in quanto, come affermato a più riprese dalla Suprema Corte, nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore;
con PEC del 31.01.2020 ha richiesto al la restituzione di complessivi € Controparte_1
54.528,00, oltre interessi di legge e svalutazione monetaria, versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per le annualità 2010 e 2011, come da allegate Cont fatture;
ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali, attesa l'indubbia buona fede del decorrono dalla domanda e quindi dal 01.04.2020, considerando che la prima richiesta è stata formulata con pec del 31.01.2020 e che con la stessa è stato concesso un termine di pagamento Cont di 60 giorni;
ad oggi, tuttavia, il non ha ancora provveduto alla restituzione dell'importo richiesto.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto della direttiva comunitaria n. 2008/118/CE, con conseguente disapplicazione nella sua versione, vigente ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, e comunque, in ogni caso, per tutti i motivi espressi, accertare e dichiarare l'illegittimità del pagamento relativo all'importo delle c.d. “addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica” in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti di causa ed in particolare, per l'anno 2010, in ordine alle fatture: n. 31/2010, n. 94/2010,
n. 155/2010, n. 217/2010, n. 284/2010, n. 347/2010, n. 444/2010, n. 501/2010, n. 558/2010, n.
622/2010, n. 681/2010, n. 740/2010; per l'anno 2011, in ordine alle fatture n. 28/2011, n.
86/2011, n. 145/2011, n. 202/2011, n. 258/2011, n. 317/2011, n. 409/2011, n. 467/2011, n.
523/2011, n. 587/2011, n. 643/2011, n. 698/2011; con condanna di parte convenuta ex art. 2033 c.c. al pagamento dell'importo di € 54.528,00, oltre interessi legali dal 01.04.2020 e rivalutazione monetaria, o di quella somma maggiore o minore secondo giustizia e all'esito dell'istruttoria.
Si è costituito il deducendo in fatto che: nel corso delle Controparte_3 annualità 2010 e 2011 la società in qualità di consorziata, ha Parte_1 stipulato con il medesimo contratti per la fornitura dell'energia elettrica;
con il d.lgs. CP_1
2 febbraio 2007, n. 26, art. 5, che modificava il d.l. 28/11/1988 n. 511, art. 6, lo Stato italiano aveva introdotto un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni e delle pagina 4 di 12 Province, che il , in qualità di soggetto fornitore di energia elettrica, applicava in CP_1 rivalsa ai consorziati sulle rispettive forniture, esponendone il relativo addebito nelle corrispondenti fatture;
pertanto, era il , secondo lo schema di riscossione delle accise, CP_1
a versare all'Erario l'addizionale provinciale, recuperandola attraverso il legittimo esercizio, a valle, della rivalsa sui clienti con l'addebito in fattura;
in seguito, le addizionali sulle accise sono state abrogate con l'entrata in vigore del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (art. 18, comma 5) a decorrere dall'anno 2012, senza effetto retroattivo ma con contestuale aumento dell'aliquota dell'accisa; in qualità di soggetto obbligato nei confronti dell'Erario al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 lett. a) del TUA (Testo
Unico Accise), nel corso degli anni 2010 e 2011 il ha effettuato i relativi pagamenti CP_1 anche per conto della ricorrente, addebitandone a quest'ultima il costo nelle relative fatture a titolo di rivalsa;
in proposito, il non ha trattenuto alcuna somma, né addebitato alcun CP_1 costo alla società ricorrente, se non in misura pari a quanto anticipato all'amministrazione finanziaria in relazione al rapporto contrattuale con quest'ultima intercorso ed in legittima applicazione della normativa all'epoca vigente;
peraltro, a tale ultimo riguardo, la ricorrente si
è limitata ad indicare che l'importo di cui asserisce l'indebito pagamento è stato calcolato sulla base delle fatture emesse dal , senza adempiere all'onere di fornire la prova di avere CP_1 corrisposto integralmente gli importi fatturati;
inoltre, risalendo la missiva citata dalla ricorrente al 31.01.2020, dovrà essere dichiarato prescritto il diritto alla ripetizione delle somme che, all'esito dell'istruttoria, dovessero risultare essere state corrisposte oltre 10 anni prima della ricezione.
In diritto, parte convenuta ha esposto che: la domanda oggi avanzata dalla ricorrente interviene all'esito di una serie di recenti pronunce della Corte di Cassazione – tutte aventi ad oggetto fattispecie in cui i clienti finali avevano agito direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria – nelle quali è stato affermato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica prevista dall'art. 6 del d.l. 511/1988 (nella versione ratione temporis applicabile) sia in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE e che, conseguentemente, il Giudice debba disapplicare la normativa del 2007 che ha introdotto detto tributo nell'ordinamento italiano;
tuttavia, la predetta giurisprudenza non è condivisibile, essendo in particolare censurabile il principio espresso dalla Suprema Corte, laddove ha qualificato l'addizionale provinciale sulle accise come imposta indiretta, conseguentemente rilevando la necessità di una finalità specifica anche per la previsione delle stesse;
invero, l'addizionale provinciale sulle accise è piuttosto assimilabile ad una maggiorazione percentuale sull'aliquota applicabile all'accisa, di cui, in sostanza, costituisce un accessorio o, comunque, rientra nel campo dell'accisa armonizzata: difatti, successivamente all'abolizione dell'addizionale sull'accisa, è seguito l'inasprimento dell'aliquota (cfr. d.lgs 68/2011) al fine di garantire l'equivalenza del gettito erariale;
pertanto, deve ritenersi che, fino alla formale abrogazione nel 2012, l'addizionale provinciale sulle accise fosse legittima e compatibile anche con la Direttiva 2008/118/CE proprio in quanto, non essendo assimilabile ad un autonomo tributo, non sottostava alla condizione della necessaria pagina 5 di 12 finalità specifica;
inoltre, vale a determinare l'infondatezza della domanda anche la non estensibilità alla fattispecie in questione dei principi recentemente enunciati dalla Corte di
Cassazione nelle sentenze nn. 27101/2019 e 27099/2019, secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al d.l.. n. 511 del 1988, art. 6 andrebbe disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE; infatti, nella controversia di cui si discute il giudicante non potrà mai disapplicare la normativa interna, in quanto l'efficacia, anche diretta, delle Direttive dell'Unione Europea c.d. self executing non può estendersi alle controversie tra privati (c.d. “efficacia orizzontale”), ma deve limitarsi alle controversie tra cittadino e Stato (c.d. “efficacia verticale”), secondo un principio già storicamente affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Marshall del 1986, recentemente ribadito nelle sentenze
Farrel del 2017 (Corte Giustizia UE, 10/10/2017, Farrel, C-413/15, EU:C:2017:745), Smith del
2018 (Corte Giustizia UE, 7/08/2018, s n. 2008/118/Smith, C-122/2017, EU:C:2018:631) e
Poplawski del 2019 (Corte Giustizia UE, 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17,
EU:C:2019:530); pertanto, le pronunce citate dalla società ricorrente, emesse nell'ambito di contenziosi tributari, in cui gli utenti finali avevano avanzato la domanda di ripetizione dell'addizionale sulle accise direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello
Stato, non possono avere alcun rilievo nella fattispecie in questione; tali argomentazioni sono state affermate anche da recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino, ordinanza
20/04/2021, proc n. 17768/2020 RG;
Tribunale di Milano, Sez XI, 10/06/2021); né può ritenersi che, a prescindere dalla questione relativa al carattere self-executing della direttiva
2008/112/CE, la norma nazionale debba essere disapplicata per contrarietà all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE nelle proprie decisioni, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno (cfr. anche Cass. 22343/2020), in quanto la “loro applicabilità e vincolatività per il giudice di casi diversi da quello da cui la pronunzia
è scaturita, può variare a seconda delle circostanze di fatto e di diritto nazionale a cui ciascuna specifica decisione si riferisce, con particolare riferimento alle decisioni su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale” (Tribunale di Milano, Sez XI, 10/06/2021); infatti, i principi di diritto enucleati dalla Corte di Giustizia dell'Unione nella sentenza del 5.03.2015 resa nella causa C-553/13, e nella sentenza del 25.07.2018, resa nella causa C-103/17, essendo stati pronunciati in controversie pendenti tra Stato e cittadini, in cui opera l'efficacia verticale delle direttive self-executing, non sono suscettibili di essere estesi a controversie pendenti tra soggetti privati;
peraltro, l'eventuale riconoscimento dell'efficacia diretta della direttiva europea in questione nell'ordinamento nazionale comporterebbe un inammissibile pregiudizio per la convenuta, che in ogni caso, anche qualora avesse rilevato il contrasto dell'emanata direttiva comunitaria con il diritto interno vigente, non avrebbe potuto disapplicare autonomamente la vigente normativa interna nei rapporti con il consumatore senza sottrarsi agli obblighi imposti dalla legge;
anche altri Tribunali di merito si sono pronunciati su casi analoghi a quello in questione, sposando l'argomentazione di cui sopra (cfr. Tribunale di
Udine, ord. 30.12.2021; Tribunale di Firenze, 15.09.2021; Tribunale di Milano, ord.
pagina 6 di 12 15.04.2022; Tribunale di Milano, ord. 16.04.2022; Tribunale di Marsala, ord. 2 febbraio 2022;
Tribunale di Roma, ord. 5.5.2022; Tribunale di Firenze, sent. 4.05.2022; Tribunale di Palermo, sent. 17.01.2022).
In via pregiudiziale, ha chiesto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per l'illegittimità dell'art. 14 del d.lgs. 26/10/1995 n. 504 (TUA), per contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., nonché con le libertà costituzionali di iniziativa economica, tutelata dall'art. 41 Cost., e con l'art 117 Cost., in via mediata, per violazione degli articoli 16 e 52 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
ciò in quanto, dando la suddetta norma la possibilità al consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito delle accise e della relativa addizionale nei confronti del fornitore, il Cont
società a scopo consortile e non di lucro, avendo l'onere di sostenere un procedimento giurisdizionale con ogni consorziato, corre il rischio di dover appostare in bilancio un fondo per oneri di lite futuri che comprenda anche un importo non inferiore ad alcune decine di migliaia di euro, oltre alle ulteriori somme eventualmente dovute per oneri di soccombenza;
onere, questo, non fronteggiabile se non ricorrendo a misure di politica aziendale e di bilancio straordinarie che comporterebbero lo stravolgimento della politica consortile e il pericolo di non essere in grado di gestire la normale e ordinaria attività, con conseguente rischio di insolvenza e di apertura di una procedura di messa in liquidazione;
inoltre, l'onere imposto al fornitore di energia appare illegittimo anche perché sproporzionato, in violazione del principio fondamentale di uguaglianza sostanziale sancito dall'art 3 Cost., in quanto si traduce in un inammissibile sbilanciamento dei diritti e degli interessi del fornitore a vantaggio degli interessi dell'Erario, atteso che l'art. 14 del TUA appare disciplinare in modo identico due fattispecie tra loro diverse, ossia l'indebito causato dall'errata applicazione dell'accisa e/o dell'addizionale da parte del fornitore per sua esclusiva responsabilità, e l'indebito per violazione della normativa comunitaria, avente portata generale e non derivante da una condotta censurabile del fornitore, anzi attribuibile esclusivamente al legislatore nazionale.
In via di ipotesi, ha dedotto che, nelle disposizioni transitorie e finali, la direttiva 2008/118/CE ha previsto espressamente non solo, all'art. 47, l'abrogazione della previgente direttiva
92/12/CEE con efficacia dal 1° aprile 2010, ma anche, nelle more, una disciplina della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità previste dalla previgente direttiva;
pertanto, le addizionali provinciali sull'accisa per l'energia elettrica richieste fino al
31 marzo 2010 risultano in ogni caso legittime, perché applicate in virtù di una normativa interna del tutto compatibile con la disciplina comunitaria (la Direttiva 92/12/CEE); difatti, nell'ambito dei ricorsi avanzati ex art 14 comma 4 TUA da parte dei fornitori che si siano visti condannare in sede civile a ripetere le somme indebitamente percepite dal consumatore finale, le amministrazioni doganali competenti – nel verificare la sussistenza dei presupposti per il rimborso – hanno uniformemente adottato la prassi di riconoscere ai fornitori il diritto al rimborso alle addizionali delle accise versate limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° aprile 2010 e il 31 dicembre 2011. Ciò detto, nel denegato caso di accoglimento della domanda pagina 7 di 12 di parte ricorrente, ha chiesto che la condanna sia limitata alla restituzione delle addizionali versate dal consumatore nel periodo intercorso tra il 1° aprile 2010 e il 31 dicembre 2011, con esclusione degli importi corrisposti nel periodo gennaio-marzo 2010, corrispondenti a quelli indicati nelle fatture nn. 31/2010, 94/2010, 155/2010 e 217/2010, per complessivi € 9.088,00.
Quanto al pagamento degli interessi, ha eccepito che il convenuto non solo non ha CP_1 trattenuto alcuna delle somme per cui oggi la ricorrente agisce in ripetizione, ma anche che i pagamenti sono comunque antecedenti alle sopra richiamate sentenze della Corte di Giustizia
UE e alle pronunce della Corte di Cassazione in tema di disapplicazione dell'art. 6, comma 2,
d.l. n. 511/1988; pertanto, gli unici interessi eventualmente applicabili al caso di specie potranno essere quelli al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c., decorrenti dalla data di deposito del ricorso.
Ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale ed in tesi, di rigettare la domanda di parte ricorrente, previa disapplicazione diretta della normativa nazionale di cui all'art. 14 d.lgs. n.
504/1995 per contrasto con l'art. 16 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;
in ipotesi, accertare e dichiarare che la questione di incompatibilità dell'art. 14 d.lgs. n.
504/1995 con gli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, come sollevata in atti, è rilevante e non manifestamente infondata e, previa sospensione del presente giudizio, rimettere gli atti alla
Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità in via incidentale. Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dalla e per l'effetto, Parte_1 di dichiarare che niente è dovuto da Parte_2
All'udienza del 19.01.2024 parte ricorrente ha contestato la comparsa di costituzione avversaria ed entrambe le parti si sono riportate agli scritti difensivi;
il Giudice ha rinviato la decisione della causa all'udienza del 8.05.2024, successivamente rinviata d'ufficio al
25.10.2024. A tale udienza parte convenuta ha esibito, con riserva di deposito telematico, giurisprudenza che, mutando il precedente orientamento, chiarisce l'inapplicabilità alle controversie tra privati dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
27101/2019 e nelle successive pronunce conformi;
parte ricorrente, in considerazione di ciò, ha chiesto un breve rinvio per valutare il mutamento della giurisprudenza;
il Giudice ha rinviato all'udienza del 4.12.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte. Con le note depositate il 02.12.2024 parte ricorrente, prendendo atto dell'intervenuto sovvertimento, nel corso del giudizio, della giurisprudenza posta alla base della domanda, ha chiesto di trattenere la causa in decisione, con rinuncia ai termini per memorie conclusive, se non richieste dalla controparte, con compensazione delle spese legali, attesa l'imprevedibilità del cambio di orientamento della giurisprudenza. Parte convenuta, con le note depositate il
03.12.2024, ha precisato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza dell'11/04/2024, si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como (causa C-
316/22), di fatto confermando la fondatezza delle tesi dalla medesima esposte in comparsa, chiarendo definitivamente l'inapplicabilità, alle controversie tra privati, dei principi espressi pagina 8 di 12 dalla Suprema Corte con la sentenza. n. 27101/2019 e nelle successive conformi in punto di disapplicazione della norma nazionale per contrarietà al diritto comunitario, stante l'efficacia solo verticale della direttiva europea;
inoltre, la Corte di Giustizia UE ha anche stigmatizzato il procedimento di rimborso delle accise previsto dall'art. 14 TUA, nella misura in cui – sul presupposto che il consumatore finale sia impossibilitato a far valere l'illegittimità della norma nazionale contrastante con una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta in una controversia tra privati con il fornitore – non dà la possibilità al consumatore finale di agire direttamente nei confronti dello Stato per la richiesta di ripetizione dell'indebito, affermando che tale impostazione viola il principio di effettività. Ha altresì rappresentato che tale pronuncia ha visto l'adeguamento della giurisprudenza nazionale, sia di merito che di legittimità, con affermazione la legittimazione degli utenti ad agire direttamente nei confronti dello Stato e rigetto, conseguentemente, di tutte le domande avanzate nei confronti dei fornitori di energia. Ha concluso riportandosi ai precedenti scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta e chiedendo il trattenimento in decisione della causa. Il Giudice, viste le note scritte depositate dai procuratori delle parti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. per il giorno 7/02/2025.
***
La domanda avanzata da parte ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Occorre innanzitutto premettere che, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, deve ritenersi pacifica “l'incompatibilità delle imposte addizionali all'accisa sull'energia elettrica - già disciplinate dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con l. n. 20 del 1989, nonché dagli artt. 52, 56 e 60 del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificati dal d.lgs. n. 26 del 2007 - con l'art.
1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, per il periodo dall'entrata in vigore di quest'ultima (15 gennaio 2009) fino all'abrogazione delle imposte addizionali all'accisa, trattandosi di imposte prive di una finalità specifica diversa da quella generica, connessa a mere esigenze di bilancio (ex plurimis, Cass. n. 27101 del 23/10/2019; n. 15198 del
4/06/2019; Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.)” (Cass. sent. n. 21749/2024 pubblicata il 01.08.2024).
Ciò posto, riveste carattere dirimente, nel caso di specie, la risoluzione della questione di diritto sollevata inter alia da parte convenuta, in merito all'inidoneità della direttiva 2008/118/CE ad esplicare efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia diretta orizzontale), quale è quello in questione;
di talché, essa deve essere logicamente trattata in via prioritaria.
Al riguardo, deve prendersi atto della recente pronuncia resa l'11.04.2024 con cui la Corte di
Giustizia dell'Unione Europa, nella causa C-316/22, ha dichiarato che “l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta
pagina 9 di 12 indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Trattasi di una clausola, quella che fa salva una diversa disposizione del diritto interno dello
Stato membro che consenta al giudice di disapplicare una disposizione del diritto nazionale in contrasto con una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto, che non trova spazio nel nostro ordinamento;
con la conseguenza che il giudice nazionale non può procedere, in una controversia tra privati, alla disapplicazione dell'art. 6 d.l. n.511/1988, stante l'efficacia solo verticale della direttiva 2008/118/CE. Né ricorrono le altre ipotesi fatte salve dalla Corte.
Partendo dal suddetto assunto, la Corte di Giustizia ha conseguentemente osservato l'impossibilità, per il privato consumatore finale, di far valere il contrasto della disposizione nazionale introduttiva dell'imposta addizionale con la direttiva in questione nei confronti (non dello Stato ma) di un altro privato, ovvero il fornitore, passando con ciò a censurare la normativa attualmente in vigore in riferimento al diritto del consumatore al rimborso dell'imposta indebitamente versata (art. 14 TUA), ed in particolare rilevando che, in tale cornice, “i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana” (CGUE, C-316/22, cit., punto 36); normativa che “viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro” (CGUE, C-316/22, cit., punto 37).
Sul punto, per inciso, risulta condivisibile l'osservazione svolta dal Tribunale di Milano, laddove evidenzia che, nel rispondere alla questione pregiudiziale sollevata, la Corte di
Giustizia dell'U.E. non sia ricorsa all'interpretazione della Direttiva 2008/118/CE data dalla
Corte medesima, di portata precettiva quale fonte di diritto europeo c.d. derivato, argomentando solo in relazione all'esclusione dell'efficacia della direttiva medesima nel rapporto tra privati (Tribunale di Milano, sentenza del 24.05.2024 resa nella causa R.G.
41998/2023).
Peraltro, la stessa Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in seguito alla sentenza della
Corte di Giustizia in parola e, partendo dai principi in quest'ultima enunciati, ha affermato che pagina 10 di 12 “l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore. Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa”, precisando inoltre che “La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore. L'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata
o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. CP_4
La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n.
25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. n.
21154/2024)”.
In conclusione, sul punto, la Suprema Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: «In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell . (Cassazione, sent. n. 24373 Parte_3 dell'11.09.2024). Più specificatamente, relativamente alla natura e alle modalità di esercizio dell'azione cui è legittimato il consumatore finale, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di tornare a pronunciarsi sull'argomento, precisando che, in tale scenario, “il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per ottenere la restituzione di una quota indebita del corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere nei confronti di un soggetto (ADM), che
pagina 11 di 12 ha incamerato quella quota di corrispettivo a titolo di imposta e che diviene legittimato passivo dell'azione proposta dal consumatore in forza del principio di effettività. La natura indebita dell'imposta discende dall'avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore, quale quota di corrispettivo, le addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l.
28 novembre 1988, n. 511, nonostante le stesse si ponessero in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con l'art. 48 della direttiva 2008/118/CE, che ha imposto agli
Stati membri il tempestivo adeguamento delle norme di diritto interno, tardivamente attuate dallo Stato italiano solo con il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.” (Cass., sent. n. 21749/2024 del
01.08.2024).
In ogni caso, indipendentemente dalla possibilità, per il consumatore finale, di rivolgere altrove le proprie pretese, la domanda formulata nei confronti del fornitore è infondata, attesa l'impossibilità giudica di far valere in questa sede il contrasto dell'art. 6, comma 4, d.l. n. 511 del 1988 con una disposizione chiara, precisa e incondizionata della direttiva 2008/118/CE non correttamente trasposta (ovvero trasposta solo tardivamente, con i decreti legge del 2011 abrogativi dell'addizionale in questione), in quanto avente effetti diretti solo verticali.
Considerata la natura controversa della questione al momento dell'introduzione del giudizio e l'assestamento giurisprudenziale intervenuto nelle more del relativo svolgimento, sussistono i presupposti per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- Rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente per le causali di cui in motivazione;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lucca, 07.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2810/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi al dott. Alice Croci, sono comparsi:
Avv. NISINI DANIELE per Parte_1
Avv. ESPOSITO MARIA LUCIA oggi sostituita dall'Avv. LUCCHESI LUCA per
[...]
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi agli atti, verbali e preverbali del giudizio.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Alice Croci
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Croci, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2810/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, con il patrocinio dell'Avv. NISINI DANIELE e dell'Avv. VANNUCCI
ZAULI ELISA, presso il cui studio ha eletto domicilio a Viareggio, via Roma 24, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
ESPOSITO MARIA LUCIA, presso il cui studio ha eletto domicilio a Lucca, via Idelfonso
Nieri 84, come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti a verbale di udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso ex art. 281-decies ss c.p.c. nei confronti di Parte_1
deducendo che: la stessa è una società a capitale misto Controparte_1 pubblico-privato, che gestisce il servizio di depurazione delle acque reflue urbane provenienti dai Comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari e da frazioni del Comune di
Lucca; essa aderisce al , la cui funzione è quella di svolgere e Controparte_1 coordinare l'attività dei consorziati in ordine all'approvvigionamento dell'energia elettrica ad uso industriale, con lo scopo di reperire sul mercato prezzi migliori per l'energia, acquistata a un maggiore livello di aggregazione;
in data 15.03.2010 la ricorrente ha stipulato un contratto pagina 2 di 12 Cont di fornitura di energia elettrica con il con previsione di un pagamento mensile a fronte di Cont fattura;
nell'importo fatturato, ha incluso la c.d. “addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica”, disciplinata dall'art. 6 d.l. 28 novembre 1988 n. 511, sostituito, a decorrere dal 10 giugno 2007, dall'art. 5 d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, nonché dagli artt. 52, 53,
53-bis e 54 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, con conseguente onere a carico del di CP_1 versarla direttamente all'amministrazione finanziaria;
successivamente, tale addizionale è stata dichiarata illegittima e quindi non dovuta, essendo stata abrogata dal legislatore – nelle more di una procedura di infrazione instaurata dalla Commissione Europea - con i d.l. n. 23/2011 e n.
68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con il d.l. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, nonché disapplicata dalla Suprema Corte in relazione alle annualità precedenti;
in particolare, a tale ultimo riguardo, la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (cfr. sent. n. 27099 del 23 ottobre 2019 e successive conformi), ha rilevato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica prevista dall'articolo 6 del d.l. n. 511/1988 è incompatibile con l'art. 1 della direttiva n. 2008/118/CE, non potendosi ravvisare una “finalità specifica” di tale tributo, ovvero uno scopo che non sia puramente di bilancio;
segnatamente, secondo il diritto dell'Unione, presupposto necessario affinché le imposte addizionali siano considerate legittime “è, la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio” (Corte di Giustizia UE, 24 febbraio
2000, C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2000, C-
437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C-82/12,
Transportes Jordi Besora, cit., punto 23), ma sia rivolta a “ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione" (Corte di
Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 - 39; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41); pertanto, la Suprema Corte, tenuto conto della giurisprudenza europea sopra richiamata, ha concluso nel senso che non può essere ritenuta finalità specifica – distinta dalla generica finalità di bilancio - la destinazione, evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988, delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, addivenendo alla disapplicazione dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 in quanto in contrasto col diritto europeo (Cass., sentenza del 23 ottobre 2019, n. 27101); in tale contesto, la Suprema Corte nonché la giurisprudenza di merito, rilevando il contrasto con il diritto europeo, hanno reiteratamente e conformemente disapplicato la norma istitutiva dell'addizionale in relazione ad annualità precedenti all'intervenuta abrogazione di legge, affermando la conseguente natura indebita del versamento dell'imposta in questione, che
“discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale
l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il Giudice ha il
pagina 3 di 12 potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo.”; ne deriva che il relativo versamento, ove effettuato, è ripetibile da parte del consumatore, atteso che “La illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette quindi sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore” (Corte d'Appello di Milano, sez. III, n.1815 del 01/06/2023); pertanto, ha interesse a Parte_1 Cont recuperare gli importi versati ma illegittimamente richiesti dal nei cui confronti è legittimata ad agire, in quanto, come affermato a più riprese dalla Suprema Corte, nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore;
con PEC del 31.01.2020 ha richiesto al la restituzione di complessivi € Controparte_1
54.528,00, oltre interessi di legge e svalutazione monetaria, versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per le annualità 2010 e 2011, come da allegate Cont fatture;
ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali, attesa l'indubbia buona fede del decorrono dalla domanda e quindi dal 01.04.2020, considerando che la prima richiesta è stata formulata con pec del 31.01.2020 e che con la stessa è stato concesso un termine di pagamento Cont di 60 giorni;
ad oggi, tuttavia, il non ha ancora provveduto alla restituzione dell'importo richiesto.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto della direttiva comunitaria n. 2008/118/CE, con conseguente disapplicazione nella sua versione, vigente ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, e comunque, in ogni caso, per tutti i motivi espressi, accertare e dichiarare l'illegittimità del pagamento relativo all'importo delle c.d. “addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica” in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti di causa ed in particolare, per l'anno 2010, in ordine alle fatture: n. 31/2010, n. 94/2010,
n. 155/2010, n. 217/2010, n. 284/2010, n. 347/2010, n. 444/2010, n. 501/2010, n. 558/2010, n.
622/2010, n. 681/2010, n. 740/2010; per l'anno 2011, in ordine alle fatture n. 28/2011, n.
86/2011, n. 145/2011, n. 202/2011, n. 258/2011, n. 317/2011, n. 409/2011, n. 467/2011, n.
523/2011, n. 587/2011, n. 643/2011, n. 698/2011; con condanna di parte convenuta ex art. 2033 c.c. al pagamento dell'importo di € 54.528,00, oltre interessi legali dal 01.04.2020 e rivalutazione monetaria, o di quella somma maggiore o minore secondo giustizia e all'esito dell'istruttoria.
Si è costituito il deducendo in fatto che: nel corso delle Controparte_3 annualità 2010 e 2011 la società in qualità di consorziata, ha Parte_1 stipulato con il medesimo contratti per la fornitura dell'energia elettrica;
con il d.lgs. CP_1
2 febbraio 2007, n. 26, art. 5, che modificava il d.l. 28/11/1988 n. 511, art. 6, lo Stato italiano aveva introdotto un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni e delle pagina 4 di 12 Province, che il , in qualità di soggetto fornitore di energia elettrica, applicava in CP_1 rivalsa ai consorziati sulle rispettive forniture, esponendone il relativo addebito nelle corrispondenti fatture;
pertanto, era il , secondo lo schema di riscossione delle accise, CP_1
a versare all'Erario l'addizionale provinciale, recuperandola attraverso il legittimo esercizio, a valle, della rivalsa sui clienti con l'addebito in fattura;
in seguito, le addizionali sulle accise sono state abrogate con l'entrata in vigore del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (art. 18, comma 5) a decorrere dall'anno 2012, senza effetto retroattivo ma con contestuale aumento dell'aliquota dell'accisa; in qualità di soggetto obbligato nei confronti dell'Erario al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 lett. a) del TUA (Testo
Unico Accise), nel corso degli anni 2010 e 2011 il ha effettuato i relativi pagamenti CP_1 anche per conto della ricorrente, addebitandone a quest'ultima il costo nelle relative fatture a titolo di rivalsa;
in proposito, il non ha trattenuto alcuna somma, né addebitato alcun CP_1 costo alla società ricorrente, se non in misura pari a quanto anticipato all'amministrazione finanziaria in relazione al rapporto contrattuale con quest'ultima intercorso ed in legittima applicazione della normativa all'epoca vigente;
peraltro, a tale ultimo riguardo, la ricorrente si
è limitata ad indicare che l'importo di cui asserisce l'indebito pagamento è stato calcolato sulla base delle fatture emesse dal , senza adempiere all'onere di fornire la prova di avere CP_1 corrisposto integralmente gli importi fatturati;
inoltre, risalendo la missiva citata dalla ricorrente al 31.01.2020, dovrà essere dichiarato prescritto il diritto alla ripetizione delle somme che, all'esito dell'istruttoria, dovessero risultare essere state corrisposte oltre 10 anni prima della ricezione.
In diritto, parte convenuta ha esposto che: la domanda oggi avanzata dalla ricorrente interviene all'esito di una serie di recenti pronunce della Corte di Cassazione – tutte aventi ad oggetto fattispecie in cui i clienti finali avevano agito direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria – nelle quali è stato affermato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica prevista dall'art. 6 del d.l. 511/1988 (nella versione ratione temporis applicabile) sia in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE e che, conseguentemente, il Giudice debba disapplicare la normativa del 2007 che ha introdotto detto tributo nell'ordinamento italiano;
tuttavia, la predetta giurisprudenza non è condivisibile, essendo in particolare censurabile il principio espresso dalla Suprema Corte, laddove ha qualificato l'addizionale provinciale sulle accise come imposta indiretta, conseguentemente rilevando la necessità di una finalità specifica anche per la previsione delle stesse;
invero, l'addizionale provinciale sulle accise è piuttosto assimilabile ad una maggiorazione percentuale sull'aliquota applicabile all'accisa, di cui, in sostanza, costituisce un accessorio o, comunque, rientra nel campo dell'accisa armonizzata: difatti, successivamente all'abolizione dell'addizionale sull'accisa, è seguito l'inasprimento dell'aliquota (cfr. d.lgs 68/2011) al fine di garantire l'equivalenza del gettito erariale;
pertanto, deve ritenersi che, fino alla formale abrogazione nel 2012, l'addizionale provinciale sulle accise fosse legittima e compatibile anche con la Direttiva 2008/118/CE proprio in quanto, non essendo assimilabile ad un autonomo tributo, non sottostava alla condizione della necessaria pagina 5 di 12 finalità specifica;
inoltre, vale a determinare l'infondatezza della domanda anche la non estensibilità alla fattispecie in questione dei principi recentemente enunciati dalla Corte di
Cassazione nelle sentenze nn. 27101/2019 e 27099/2019, secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al d.l.. n. 511 del 1988, art. 6 andrebbe disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE; infatti, nella controversia di cui si discute il giudicante non potrà mai disapplicare la normativa interna, in quanto l'efficacia, anche diretta, delle Direttive dell'Unione Europea c.d. self executing non può estendersi alle controversie tra privati (c.d. “efficacia orizzontale”), ma deve limitarsi alle controversie tra cittadino e Stato (c.d. “efficacia verticale”), secondo un principio già storicamente affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Marshall del 1986, recentemente ribadito nelle sentenze
Farrel del 2017 (Corte Giustizia UE, 10/10/2017, Farrel, C-413/15, EU:C:2017:745), Smith del
2018 (Corte Giustizia UE, 7/08/2018, s n. 2008/118/Smith, C-122/2017, EU:C:2018:631) e
Poplawski del 2019 (Corte Giustizia UE, 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17,
EU:C:2019:530); pertanto, le pronunce citate dalla società ricorrente, emesse nell'ambito di contenziosi tributari, in cui gli utenti finali avevano avanzato la domanda di ripetizione dell'addizionale sulle accise direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello
Stato, non possono avere alcun rilievo nella fattispecie in questione; tali argomentazioni sono state affermate anche da recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino, ordinanza
20/04/2021, proc n. 17768/2020 RG;
Tribunale di Milano, Sez XI, 10/06/2021); né può ritenersi che, a prescindere dalla questione relativa al carattere self-executing della direttiva
2008/112/CE, la norma nazionale debba essere disapplicata per contrarietà all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE nelle proprie decisioni, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno (cfr. anche Cass. 22343/2020), in quanto la “loro applicabilità e vincolatività per il giudice di casi diversi da quello da cui la pronunzia
è scaturita, può variare a seconda delle circostanze di fatto e di diritto nazionale a cui ciascuna specifica decisione si riferisce, con particolare riferimento alle decisioni su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale” (Tribunale di Milano, Sez XI, 10/06/2021); infatti, i principi di diritto enucleati dalla Corte di Giustizia dell'Unione nella sentenza del 5.03.2015 resa nella causa C-553/13, e nella sentenza del 25.07.2018, resa nella causa C-103/17, essendo stati pronunciati in controversie pendenti tra Stato e cittadini, in cui opera l'efficacia verticale delle direttive self-executing, non sono suscettibili di essere estesi a controversie pendenti tra soggetti privati;
peraltro, l'eventuale riconoscimento dell'efficacia diretta della direttiva europea in questione nell'ordinamento nazionale comporterebbe un inammissibile pregiudizio per la convenuta, che in ogni caso, anche qualora avesse rilevato il contrasto dell'emanata direttiva comunitaria con il diritto interno vigente, non avrebbe potuto disapplicare autonomamente la vigente normativa interna nei rapporti con il consumatore senza sottrarsi agli obblighi imposti dalla legge;
anche altri Tribunali di merito si sono pronunciati su casi analoghi a quello in questione, sposando l'argomentazione di cui sopra (cfr. Tribunale di
Udine, ord. 30.12.2021; Tribunale di Firenze, 15.09.2021; Tribunale di Milano, ord.
pagina 6 di 12 15.04.2022; Tribunale di Milano, ord. 16.04.2022; Tribunale di Marsala, ord. 2 febbraio 2022;
Tribunale di Roma, ord. 5.5.2022; Tribunale di Firenze, sent. 4.05.2022; Tribunale di Palermo, sent. 17.01.2022).
In via pregiudiziale, ha chiesto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per l'illegittimità dell'art. 14 del d.lgs. 26/10/1995 n. 504 (TUA), per contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., nonché con le libertà costituzionali di iniziativa economica, tutelata dall'art. 41 Cost., e con l'art 117 Cost., in via mediata, per violazione degli articoli 16 e 52 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
ciò in quanto, dando la suddetta norma la possibilità al consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito delle accise e della relativa addizionale nei confronti del fornitore, il Cont
società a scopo consortile e non di lucro, avendo l'onere di sostenere un procedimento giurisdizionale con ogni consorziato, corre il rischio di dover appostare in bilancio un fondo per oneri di lite futuri che comprenda anche un importo non inferiore ad alcune decine di migliaia di euro, oltre alle ulteriori somme eventualmente dovute per oneri di soccombenza;
onere, questo, non fronteggiabile se non ricorrendo a misure di politica aziendale e di bilancio straordinarie che comporterebbero lo stravolgimento della politica consortile e il pericolo di non essere in grado di gestire la normale e ordinaria attività, con conseguente rischio di insolvenza e di apertura di una procedura di messa in liquidazione;
inoltre, l'onere imposto al fornitore di energia appare illegittimo anche perché sproporzionato, in violazione del principio fondamentale di uguaglianza sostanziale sancito dall'art 3 Cost., in quanto si traduce in un inammissibile sbilanciamento dei diritti e degli interessi del fornitore a vantaggio degli interessi dell'Erario, atteso che l'art. 14 del TUA appare disciplinare in modo identico due fattispecie tra loro diverse, ossia l'indebito causato dall'errata applicazione dell'accisa e/o dell'addizionale da parte del fornitore per sua esclusiva responsabilità, e l'indebito per violazione della normativa comunitaria, avente portata generale e non derivante da una condotta censurabile del fornitore, anzi attribuibile esclusivamente al legislatore nazionale.
In via di ipotesi, ha dedotto che, nelle disposizioni transitorie e finali, la direttiva 2008/118/CE ha previsto espressamente non solo, all'art. 47, l'abrogazione della previgente direttiva
92/12/CEE con efficacia dal 1° aprile 2010, ma anche, nelle more, una disciplina della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità previste dalla previgente direttiva;
pertanto, le addizionali provinciali sull'accisa per l'energia elettrica richieste fino al
31 marzo 2010 risultano in ogni caso legittime, perché applicate in virtù di una normativa interna del tutto compatibile con la disciplina comunitaria (la Direttiva 92/12/CEE); difatti, nell'ambito dei ricorsi avanzati ex art 14 comma 4 TUA da parte dei fornitori che si siano visti condannare in sede civile a ripetere le somme indebitamente percepite dal consumatore finale, le amministrazioni doganali competenti – nel verificare la sussistenza dei presupposti per il rimborso – hanno uniformemente adottato la prassi di riconoscere ai fornitori il diritto al rimborso alle addizionali delle accise versate limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° aprile 2010 e il 31 dicembre 2011. Ciò detto, nel denegato caso di accoglimento della domanda pagina 7 di 12 di parte ricorrente, ha chiesto che la condanna sia limitata alla restituzione delle addizionali versate dal consumatore nel periodo intercorso tra il 1° aprile 2010 e il 31 dicembre 2011, con esclusione degli importi corrisposti nel periodo gennaio-marzo 2010, corrispondenti a quelli indicati nelle fatture nn. 31/2010, 94/2010, 155/2010 e 217/2010, per complessivi € 9.088,00.
Quanto al pagamento degli interessi, ha eccepito che il convenuto non solo non ha CP_1 trattenuto alcuna delle somme per cui oggi la ricorrente agisce in ripetizione, ma anche che i pagamenti sono comunque antecedenti alle sopra richiamate sentenze della Corte di Giustizia
UE e alle pronunce della Corte di Cassazione in tema di disapplicazione dell'art. 6, comma 2,
d.l. n. 511/1988; pertanto, gli unici interessi eventualmente applicabili al caso di specie potranno essere quelli al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c., decorrenti dalla data di deposito del ricorso.
Ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale ed in tesi, di rigettare la domanda di parte ricorrente, previa disapplicazione diretta della normativa nazionale di cui all'art. 14 d.lgs. n.
504/1995 per contrasto con l'art. 16 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;
in ipotesi, accertare e dichiarare che la questione di incompatibilità dell'art. 14 d.lgs. n.
504/1995 con gli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, come sollevata in atti, è rilevante e non manifestamente infondata e, previa sospensione del presente giudizio, rimettere gli atti alla
Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità in via incidentale. Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dalla e per l'effetto, Parte_1 di dichiarare che niente è dovuto da Parte_2
All'udienza del 19.01.2024 parte ricorrente ha contestato la comparsa di costituzione avversaria ed entrambe le parti si sono riportate agli scritti difensivi;
il Giudice ha rinviato la decisione della causa all'udienza del 8.05.2024, successivamente rinviata d'ufficio al
25.10.2024. A tale udienza parte convenuta ha esibito, con riserva di deposito telematico, giurisprudenza che, mutando il precedente orientamento, chiarisce l'inapplicabilità alle controversie tra privati dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
27101/2019 e nelle successive pronunce conformi;
parte ricorrente, in considerazione di ciò, ha chiesto un breve rinvio per valutare il mutamento della giurisprudenza;
il Giudice ha rinviato all'udienza del 4.12.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte. Con le note depositate il 02.12.2024 parte ricorrente, prendendo atto dell'intervenuto sovvertimento, nel corso del giudizio, della giurisprudenza posta alla base della domanda, ha chiesto di trattenere la causa in decisione, con rinuncia ai termini per memorie conclusive, se non richieste dalla controparte, con compensazione delle spese legali, attesa l'imprevedibilità del cambio di orientamento della giurisprudenza. Parte convenuta, con le note depositate il
03.12.2024, ha precisato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza dell'11/04/2024, si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como (causa C-
316/22), di fatto confermando la fondatezza delle tesi dalla medesima esposte in comparsa, chiarendo definitivamente l'inapplicabilità, alle controversie tra privati, dei principi espressi pagina 8 di 12 dalla Suprema Corte con la sentenza. n. 27101/2019 e nelle successive conformi in punto di disapplicazione della norma nazionale per contrarietà al diritto comunitario, stante l'efficacia solo verticale della direttiva europea;
inoltre, la Corte di Giustizia UE ha anche stigmatizzato il procedimento di rimborso delle accise previsto dall'art. 14 TUA, nella misura in cui – sul presupposto che il consumatore finale sia impossibilitato a far valere l'illegittimità della norma nazionale contrastante con una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta in una controversia tra privati con il fornitore – non dà la possibilità al consumatore finale di agire direttamente nei confronti dello Stato per la richiesta di ripetizione dell'indebito, affermando che tale impostazione viola il principio di effettività. Ha altresì rappresentato che tale pronuncia ha visto l'adeguamento della giurisprudenza nazionale, sia di merito che di legittimità, con affermazione la legittimazione degli utenti ad agire direttamente nei confronti dello Stato e rigetto, conseguentemente, di tutte le domande avanzate nei confronti dei fornitori di energia. Ha concluso riportandosi ai precedenti scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta e chiedendo il trattenimento in decisione della causa. Il Giudice, viste le note scritte depositate dai procuratori delle parti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. per il giorno 7/02/2025.
***
La domanda avanzata da parte ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Occorre innanzitutto premettere che, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, deve ritenersi pacifica “l'incompatibilità delle imposte addizionali all'accisa sull'energia elettrica - già disciplinate dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con l. n. 20 del 1989, nonché dagli artt. 52, 56 e 60 del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificati dal d.lgs. n. 26 del 2007 - con l'art.
1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, per il periodo dall'entrata in vigore di quest'ultima (15 gennaio 2009) fino all'abrogazione delle imposte addizionali all'accisa, trattandosi di imposte prive di una finalità specifica diversa da quella generica, connessa a mere esigenze di bilancio (ex plurimis, Cass. n. 27101 del 23/10/2019; n. 15198 del
4/06/2019; Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.)” (Cass. sent. n. 21749/2024 pubblicata il 01.08.2024).
Ciò posto, riveste carattere dirimente, nel caso di specie, la risoluzione della questione di diritto sollevata inter alia da parte convenuta, in merito all'inidoneità della direttiva 2008/118/CE ad esplicare efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia diretta orizzontale), quale è quello in questione;
di talché, essa deve essere logicamente trattata in via prioritaria.
Al riguardo, deve prendersi atto della recente pronuncia resa l'11.04.2024 con cui la Corte di
Giustizia dell'Unione Europa, nella causa C-316/22, ha dichiarato che “l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta
pagina 9 di 12 indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Trattasi di una clausola, quella che fa salva una diversa disposizione del diritto interno dello
Stato membro che consenta al giudice di disapplicare una disposizione del diritto nazionale in contrasto con una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto, che non trova spazio nel nostro ordinamento;
con la conseguenza che il giudice nazionale non può procedere, in una controversia tra privati, alla disapplicazione dell'art. 6 d.l. n.511/1988, stante l'efficacia solo verticale della direttiva 2008/118/CE. Né ricorrono le altre ipotesi fatte salve dalla Corte.
Partendo dal suddetto assunto, la Corte di Giustizia ha conseguentemente osservato l'impossibilità, per il privato consumatore finale, di far valere il contrasto della disposizione nazionale introduttiva dell'imposta addizionale con la direttiva in questione nei confronti (non dello Stato ma) di un altro privato, ovvero il fornitore, passando con ciò a censurare la normativa attualmente in vigore in riferimento al diritto del consumatore al rimborso dell'imposta indebitamente versata (art. 14 TUA), ed in particolare rilevando che, in tale cornice, “i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana” (CGUE, C-316/22, cit., punto 36); normativa che “viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro” (CGUE, C-316/22, cit., punto 37).
Sul punto, per inciso, risulta condivisibile l'osservazione svolta dal Tribunale di Milano, laddove evidenzia che, nel rispondere alla questione pregiudiziale sollevata, la Corte di
Giustizia dell'U.E. non sia ricorsa all'interpretazione della Direttiva 2008/118/CE data dalla
Corte medesima, di portata precettiva quale fonte di diritto europeo c.d. derivato, argomentando solo in relazione all'esclusione dell'efficacia della direttiva medesima nel rapporto tra privati (Tribunale di Milano, sentenza del 24.05.2024 resa nella causa R.G.
41998/2023).
Peraltro, la stessa Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in seguito alla sentenza della
Corte di Giustizia in parola e, partendo dai principi in quest'ultima enunciati, ha affermato che pagina 10 di 12 “l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore. Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa”, precisando inoltre che “La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore. L'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata
o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. CP_4
La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n.
25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. n.
21154/2024)”.
In conclusione, sul punto, la Suprema Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: «In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell . (Cassazione, sent. n. 24373 Parte_3 dell'11.09.2024). Più specificatamente, relativamente alla natura e alle modalità di esercizio dell'azione cui è legittimato il consumatore finale, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di tornare a pronunciarsi sull'argomento, precisando che, in tale scenario, “il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per ottenere la restituzione di una quota indebita del corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere nei confronti di un soggetto (ADM), che
pagina 11 di 12 ha incamerato quella quota di corrispettivo a titolo di imposta e che diviene legittimato passivo dell'azione proposta dal consumatore in forza del principio di effettività. La natura indebita dell'imposta discende dall'avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore, quale quota di corrispettivo, le addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l.
28 novembre 1988, n. 511, nonostante le stesse si ponessero in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con l'art. 48 della direttiva 2008/118/CE, che ha imposto agli
Stati membri il tempestivo adeguamento delle norme di diritto interno, tardivamente attuate dallo Stato italiano solo con il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.” (Cass., sent. n. 21749/2024 del
01.08.2024).
In ogni caso, indipendentemente dalla possibilità, per il consumatore finale, di rivolgere altrove le proprie pretese, la domanda formulata nei confronti del fornitore è infondata, attesa l'impossibilità giudica di far valere in questa sede il contrasto dell'art. 6, comma 4, d.l. n. 511 del 1988 con una disposizione chiara, precisa e incondizionata della direttiva 2008/118/CE non correttamente trasposta (ovvero trasposta solo tardivamente, con i decreti legge del 2011 abrogativi dell'addizionale in questione), in quanto avente effetti diretti solo verticali.
Considerata la natura controversa della questione al momento dell'introduzione del giudizio e l'assestamento giurisprudenziale intervenuto nelle more del relativo svolgimento, sussistono i presupposti per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- Rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente per le causali di cui in motivazione;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lucca, 07.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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