CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI ES, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO ES, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4167/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5619/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20181T018380000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava dinanzi la C. G.T. di primo grado di
ROMA l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 20181T018380000, notificato il
25/11/2022, chiedendo l'annullamento con vittoria di spese, con il quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA revocava le agevolazioni per mancato trasferimento della propria residenza anagrafica nel comune di Roma entro i 18 mesi dall'acquisto dell'appartamento recuperando a tassazione l'IVA con aliquota ordinaria del 10% (per un importo pari ad euro
23.100,00) con relativi interessi annesse sanzioni dovute come per legge pari ad euro 6.930,00).
Il contribuente sosteneva l'illegittimità della pretesa tributaria in ragione della spettanza dell'agevolazione prima casa in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di Roma al momento dell'acquisto dell'immobile (25/06/2018) in quanto dipendente (prima a tempo determinato e poi indeterminato) della società Società_1 s.p.a. con sede in
Indirizzo_1Roma alla , presupposto alternativo alla residenza anagrafica, invocando l'atto integrativo notarile dd. 16/01/2023 con il quale riteneva di aver sanato l'incompletezza dell'originario rogito di acquisto ed ascrivibile a dimenticanza non senza precisare come -pur essendo anagraficamente residente a [...]- avesse comunque
Indirizzo_2alla data dell'acquisto (25/06/2018) il domicilio fiscale in Roma alla ed anche il medico di base.
Si costituiva nel giudizio di primo grado l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA, controdeducendo, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese evidenziando l'inammissibilità di un rogito integrativo effettuato dopo che l'Amministrazione avesse già proceduto all'operazione di liquidazione, del tutto incompatibile con l'esigenza di tutela dell'interesse dell'Amministrazione alla definitività e certezza del tributo specie se rapportato ad un'ipotesi agevolativa differente (quella del
Comune -ROMA- in cui svolgeva l'attività lavorativa) rispetto a quella invocata nel rogito in cui si impegnava a trasferire la propria residenza nel Comune di Roma entro diciotto mesi.
La C.G.T. di primo grado di ROMA, con la sentenza qui gravata, accoglieva il ricorso e compensava le spese, ritenendo che l'interpretazione del quadro normativo consentisse l'integrazione dell'originario atto di compravendita per esplicitare l'esistenza dei presupposti agevolativi sin da quest'ultimo momento.
L'A.F., quindi, ha impugnato la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, tariffa Prima parte, Nota II bis allegata al D.P.R. 131/86, per avere la Corte di
Giustizia Tributaria affermato la spettanza del beneficio nonostante fosse pacifico il mancato trasferimento della residenza (senza esimente alcuna) nel termine di diciotto mesi attribuendo illegittimamente rilievo alla circostanza della sede lavorativa del contribuente presupposto non dichiarato nell'atto di acquisto quale titolo per l'agevolazione richiesta”.
Si costituiva in questo grado di giudizio il sig. Resistente_1, controdeducendo, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese in ragione dell'esistenza dell'atto integrativo dd. 16/01/2023 dell'originaria compravendita che è tempestivamente intervenuto entro i termini di decadenza concessi all'A.F., ricognitivo di una situazione esistente ab origine che non poteva originare alcuna evasione d'imposta.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello erariale è fondato e va accolto.
2. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte concerne la possibilità per il contribuente di invocare, successivamente alla notifica dell'avviso di liquidazione, un requisito agevolativo alternativo (svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune) rispetto a quello originariamente dichiarato nell'atto di acquisto (trasferimento della residenza), alla quale deve darsi risposta negativa.
2.1 La disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa è contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 131/1986, nota II-bis, il quale prevede due criteri alternativi per la fruizione del beneficio: la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile (da stabilire entro diciotto mesi dall'acquisto) ovvero lo svolgimento della propria attività lavorativa nel medesimo Comune. 2.2 La Suprema Corte (sez. V, 03/11/2025, n. 29069) ha avuto modo di ribadire che
“l'agevolazione cd. “prima casa” è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell'atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune dove è ubicato l'immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), perché le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell'avente diritto di avvalersene e l'amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto (cfr.
Cass. 20583/2021: nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione per il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica da parte del contribuente, nonostante quest'ultimo avesse dimostrato, successivamente all'acquisto, di avere comunque diritto all'agevolazione, svolgendo la propria attività lavorativa nel medesimo comune;
n. 6212/2020; n. 6501/2018; n. 13850/2017; n. 2777/2016, non massimata)”.
2.3 La ratio di tale orientamento risiede nella natura delle dichiarazioni richieste per l'agevolazione prima casa, che non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, ma vere e proprie dichiarazioni di volontà orientate all'esercizio di un diritto soggettivo;
infatti la dichiarazione prescritta dalla Nota II-bis relativa all'art. 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con cui il contribuente manifesta l'intendimento di fruire del beneficio sulla base di uno specifico requisito tra quelli alternativamente previsti dalla norma, ha natura di dichiarazione di volontà in quanto orientata all'esercizio di un diritto soggettivo e tale dichiarazione, che deve essere resa nell'atto di acquisto a pena di decadenza, non è emendabile secondo i principi applicabili alle dichiarazioni di scienza nè consente la successiva sostituzione del requisito originariamente invocato con un diverso requisito alternativo previsto dalla legge anche perchè comporterebbe la modifica del presupposto fattuale dell'accertamento, sovvertendo l'oggetto della verifica compiuta dall'Amministrazione finanziaria e introducendo nel giudizio termini di indagine nuovi e diversi rispetto a quelli determinati dal contenuto della dichiarazione resa nell'atto sottoposto a registrazione (Cass. civ., sez. V, 30/07/2024, n. 21380).
2.4 E' incontestato in giudizio che il contribuente, nell'atto di acquisto, abbia invocato esclusivamente il criterio della residenza e non anche quello della sede di lavoro in quanto si
è assunto l'obbligo di trasferire la residenza entro diciotto mesi nel Comune di Roma, non essendo ancora ivi residente al momento della compravendita (bensì nel diverso Comune di Latiano -BR-), sicché, con questa dichiarazione, si è vincolato a realizzare solo tale presupposto.
2.5 Di conseguenza, a fronte del mancato trasferimento della residenza nel Comune di Roma, non assume rilievo la circostanza che, nel momento dell'acquisto, il contribuente potesse valersi anche del requisito alternativo della sede lavorativa, dovendo tale circostanza essere dichiarata all'atto di stipula della compravendita, data la natura provvisoria del riconoscimento dei benefici fiscali la quale implica la necessità che l'Amministrazione finanziaria sia posta in condizione di verificare sin dall'origine la sussistenza dei presupposti agevolativi, sulla base delle dichiarazioni rese nell'atto di acquisto.
2.6 Neppure idonea per paralizzare la decadenza dall'agevolazione richiesta si appalesa la circostanza relativa all'avvenuta stipula dell'atto integrativo dd. 16/01/2023 non sussistendo le condizioni per riconoscergli rilevanza in quanto lo stesso è intervenuto non solo a distanza di oltre diciotto mesi dalla compravendita, ma anche dopo la notifica dell'atto impositivo qui impugnato;
infatti, qualora il contribuente abbia dichiarato nell'atto di acquisto di volersi avvalere dell'agevolazione in ragione di uno specifico presupposto, non può successivamente, in sede contenziosa, invocare un diverso requisito alternativo per conservare il beneficio fiscale, anche se ne dimostri l'effettiva sussistenza (Cass. civ., sez. VI, 26/06/2019, n. 17200).
3. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore dell'appellante, tenuto conto dello scaglione di riferimento sulla base dell'effettivo valore della controversia e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi ottenuti, anche non economici, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, conferma la legittimità dell'impugnato avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni;
- condanna Resistente_1 alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA che liquida in Euro
8.200,00 (di cui Euro 3.800,00 per il primo grado) oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI ES, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO ES, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4167/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5619/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20181T018380000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava dinanzi la C. G.T. di primo grado di
ROMA l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 20181T018380000, notificato il
25/11/2022, chiedendo l'annullamento con vittoria di spese, con il quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA revocava le agevolazioni per mancato trasferimento della propria residenza anagrafica nel comune di Roma entro i 18 mesi dall'acquisto dell'appartamento recuperando a tassazione l'IVA con aliquota ordinaria del 10% (per un importo pari ad euro
23.100,00) con relativi interessi annesse sanzioni dovute come per legge pari ad euro 6.930,00).
Il contribuente sosteneva l'illegittimità della pretesa tributaria in ragione della spettanza dell'agevolazione prima casa in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di Roma al momento dell'acquisto dell'immobile (25/06/2018) in quanto dipendente (prima a tempo determinato e poi indeterminato) della società Società_1 s.p.a. con sede in
Indirizzo_1Roma alla , presupposto alternativo alla residenza anagrafica, invocando l'atto integrativo notarile dd. 16/01/2023 con il quale riteneva di aver sanato l'incompletezza dell'originario rogito di acquisto ed ascrivibile a dimenticanza non senza precisare come -pur essendo anagraficamente residente a [...]- avesse comunque
Indirizzo_2alla data dell'acquisto (25/06/2018) il domicilio fiscale in Roma alla ed anche il medico di base.
Si costituiva nel giudizio di primo grado l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA, controdeducendo, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese evidenziando l'inammissibilità di un rogito integrativo effettuato dopo che l'Amministrazione avesse già proceduto all'operazione di liquidazione, del tutto incompatibile con l'esigenza di tutela dell'interesse dell'Amministrazione alla definitività e certezza del tributo specie se rapportato ad un'ipotesi agevolativa differente (quella del
Comune -ROMA- in cui svolgeva l'attività lavorativa) rispetto a quella invocata nel rogito in cui si impegnava a trasferire la propria residenza nel Comune di Roma entro diciotto mesi.
La C.G.T. di primo grado di ROMA, con la sentenza qui gravata, accoglieva il ricorso e compensava le spese, ritenendo che l'interpretazione del quadro normativo consentisse l'integrazione dell'originario atto di compravendita per esplicitare l'esistenza dei presupposti agevolativi sin da quest'ultimo momento.
L'A.F., quindi, ha impugnato la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, tariffa Prima parte, Nota II bis allegata al D.P.R. 131/86, per avere la Corte di
Giustizia Tributaria affermato la spettanza del beneficio nonostante fosse pacifico il mancato trasferimento della residenza (senza esimente alcuna) nel termine di diciotto mesi attribuendo illegittimamente rilievo alla circostanza della sede lavorativa del contribuente presupposto non dichiarato nell'atto di acquisto quale titolo per l'agevolazione richiesta”.
Si costituiva in questo grado di giudizio il sig. Resistente_1, controdeducendo, concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese in ragione dell'esistenza dell'atto integrativo dd. 16/01/2023 dell'originaria compravendita che è tempestivamente intervenuto entro i termini di decadenza concessi all'A.F., ricognitivo di una situazione esistente ab origine che non poteva originare alcuna evasione d'imposta.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello erariale è fondato e va accolto.
2. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte concerne la possibilità per il contribuente di invocare, successivamente alla notifica dell'avviso di liquidazione, un requisito agevolativo alternativo (svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune) rispetto a quello originariamente dichiarato nell'atto di acquisto (trasferimento della residenza), alla quale deve darsi risposta negativa.
2.1 La disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa è contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 131/1986, nota II-bis, il quale prevede due criteri alternativi per la fruizione del beneficio: la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile (da stabilire entro diciotto mesi dall'acquisto) ovvero lo svolgimento della propria attività lavorativa nel medesimo Comune. 2.2 La Suprema Corte (sez. V, 03/11/2025, n. 29069) ha avuto modo di ribadire che
“l'agevolazione cd. “prima casa” è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell'atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune dove è ubicato l'immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), perché le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell'avente diritto di avvalersene e l'amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto (cfr.
Cass. 20583/2021: nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione per il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica da parte del contribuente, nonostante quest'ultimo avesse dimostrato, successivamente all'acquisto, di avere comunque diritto all'agevolazione, svolgendo la propria attività lavorativa nel medesimo comune;
n. 6212/2020; n. 6501/2018; n. 13850/2017; n. 2777/2016, non massimata)”.
2.3 La ratio di tale orientamento risiede nella natura delle dichiarazioni richieste per l'agevolazione prima casa, che non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, ma vere e proprie dichiarazioni di volontà orientate all'esercizio di un diritto soggettivo;
infatti la dichiarazione prescritta dalla Nota II-bis relativa all'art. 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con cui il contribuente manifesta l'intendimento di fruire del beneficio sulla base di uno specifico requisito tra quelli alternativamente previsti dalla norma, ha natura di dichiarazione di volontà in quanto orientata all'esercizio di un diritto soggettivo e tale dichiarazione, che deve essere resa nell'atto di acquisto a pena di decadenza, non è emendabile secondo i principi applicabili alle dichiarazioni di scienza nè consente la successiva sostituzione del requisito originariamente invocato con un diverso requisito alternativo previsto dalla legge anche perchè comporterebbe la modifica del presupposto fattuale dell'accertamento, sovvertendo l'oggetto della verifica compiuta dall'Amministrazione finanziaria e introducendo nel giudizio termini di indagine nuovi e diversi rispetto a quelli determinati dal contenuto della dichiarazione resa nell'atto sottoposto a registrazione (Cass. civ., sez. V, 30/07/2024, n. 21380).
2.4 E' incontestato in giudizio che il contribuente, nell'atto di acquisto, abbia invocato esclusivamente il criterio della residenza e non anche quello della sede di lavoro in quanto si
è assunto l'obbligo di trasferire la residenza entro diciotto mesi nel Comune di Roma, non essendo ancora ivi residente al momento della compravendita (bensì nel diverso Comune di Latiano -BR-), sicché, con questa dichiarazione, si è vincolato a realizzare solo tale presupposto.
2.5 Di conseguenza, a fronte del mancato trasferimento della residenza nel Comune di Roma, non assume rilievo la circostanza che, nel momento dell'acquisto, il contribuente potesse valersi anche del requisito alternativo della sede lavorativa, dovendo tale circostanza essere dichiarata all'atto di stipula della compravendita, data la natura provvisoria del riconoscimento dei benefici fiscali la quale implica la necessità che l'Amministrazione finanziaria sia posta in condizione di verificare sin dall'origine la sussistenza dei presupposti agevolativi, sulla base delle dichiarazioni rese nell'atto di acquisto.
2.6 Neppure idonea per paralizzare la decadenza dall'agevolazione richiesta si appalesa la circostanza relativa all'avvenuta stipula dell'atto integrativo dd. 16/01/2023 non sussistendo le condizioni per riconoscergli rilevanza in quanto lo stesso è intervenuto non solo a distanza di oltre diciotto mesi dalla compravendita, ma anche dopo la notifica dell'atto impositivo qui impugnato;
infatti, qualora il contribuente abbia dichiarato nell'atto di acquisto di volersi avvalere dell'agevolazione in ragione di uno specifico presupposto, non può successivamente, in sede contenziosa, invocare un diverso requisito alternativo per conservare il beneficio fiscale, anche se ne dimostri l'effettiva sussistenza (Cass. civ., sez. VI, 26/06/2019, n. 17200).
3. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore dell'appellante, tenuto conto dello scaglione di riferimento sulla base dell'effettivo valore della controversia e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi ottenuti, anche non economici, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, conferma la legittimità dell'impugnato avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni;
- condanna Resistente_1 alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA che liquida in Euro
8.200,00 (di cui Euro 3.800,00 per il primo grado) oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI