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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IE LO Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, CP_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Piane Katjuscka, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in CANALE il 18/04/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANALE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 17/10/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 03.05.2024, pubblicata l'08.05.2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANALE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_2 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre in via Murisengo 7 a Torino. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale Per_1 della minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che il sig. corrisponda alla signora un contributo al mantenimento della figlia Parte_1 CP_1 minore nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00 euro) mensili, somma suscettibile di Per_1 adeguamento ISTAT. Detto importo verrà corrisposto entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dalla sig.ra CP_1
DISPONE che il sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche non Parte_1 coperte dal S.S.N., ludico–sportive, scolastiche (retta e tasse comprese), necessarie ed urgenti ovvero previamente concordate relative alla figlia e del restante 50% se ne farà carico la signora Le parti CP_1 dichiarano di fare espresso riferimento al Protocollo spese Straordinarie del Tribunale di Torino del pagina 2 di 3 15.3.2016.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che quando è presso l'abitazione materna, è seguita per tre Per_1 giorni infrasettimanali da una baby sitter per circa 4-5 ore al giorno con un costo mensile pari a circa € 600,00 che le parti si impegnano a sostenere al 50% a fronte della trasmissione da parte della signora al sig. di copia della ricevuta delle somme pagate. CP_1 Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico o qualsiasi altro contributo che dovesse sostituirlo verrà percepito al 100% dalla signora CP_1
DISPONE che il sig. tenga con sé la figlia con le seguenti modalità, salvo diversi accordi Parte_1 intervenuti tra le parti che tengano conto del preminente interesse della minore:
- a fine settimana alternati, dalle ore 21:00 del venerdì fino alle ore 18:00 di domenica
- una o due settimane anche consecutive a luglio o ad agosto. Tali settimane dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno
- ad anni alterni, una settimana dal 26 al 31 dicembre e una dal 1° dicembre al 6 gennaio, con alternanza 24/25 dicembre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta
- altre festività scolastiche e ponti vari alternati nell'anno.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere pendenze patrimoniali reciproche per il pregresso.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
IE LO ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IE LO Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, CP_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Piane Katjuscka, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in CANALE il 18/04/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANALE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 17/10/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 03.05.2024, pubblicata l'08.05.2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANALE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_2 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre in via Murisengo 7 a Torino. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale Per_1 della minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che il sig. corrisponda alla signora un contributo al mantenimento della figlia Parte_1 CP_1 minore nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00 euro) mensili, somma suscettibile di Per_1 adeguamento ISTAT. Detto importo verrà corrisposto entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dalla sig.ra CP_1
DISPONE che il sig. contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche non Parte_1 coperte dal S.S.N., ludico–sportive, scolastiche (retta e tasse comprese), necessarie ed urgenti ovvero previamente concordate relative alla figlia e del restante 50% se ne farà carico la signora Le parti CP_1 dichiarano di fare espresso riferimento al Protocollo spese Straordinarie del Tribunale di Torino del pagina 2 di 3 15.3.2016.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che quando è presso l'abitazione materna, è seguita per tre Per_1 giorni infrasettimanali da una baby sitter per circa 4-5 ore al giorno con un costo mensile pari a circa € 600,00 che le parti si impegnano a sostenere al 50% a fronte della trasmissione da parte della signora al sig. di copia della ricevuta delle somme pagate. CP_1 Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico o qualsiasi altro contributo che dovesse sostituirlo verrà percepito al 100% dalla signora CP_1
DISPONE che il sig. tenga con sé la figlia con le seguenti modalità, salvo diversi accordi Parte_1 intervenuti tra le parti che tengano conto del preminente interesse della minore:
- a fine settimana alternati, dalle ore 21:00 del venerdì fino alle ore 18:00 di domenica
- una o due settimane anche consecutive a luglio o ad agosto. Tali settimane dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno
- ad anni alterni, una settimana dal 26 al 31 dicembre e una dal 1° dicembre al 6 gennaio, con alternanza 24/25 dicembre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta
- altre festività scolastiche e ponti vari alternati nell'anno.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere pendenze patrimoniali reciproche per il pregresso.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
IE LO ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3