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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice
Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9310/2017 R.G., promossa
DA
TE
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Cosio;
- opponente -
CONTRO
E_
, in persona del direttore, rappresentato e difeso dal
[...]
funzionario Direttivo dott.ssa Trovato Rosa Maria;
- opposto -
Avente per oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 17/0875 prot. n. 450 del 19 aprile 2017.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'ente di TE
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Pt_1
n 450 del 19.3.2017 con cui il Dirigente Responsabile del Servizio 1 aveva ordinato all'opponente E_ di pagare la somma di €. 2.465.847,00 quale obbligato in solido ex art. 6 L689/81.
Ha resistito in giudizio l' E_
.
[...]
Ciò premesso va preso atto che, come documentato dall'opponente, il Tribunale di Catania, con sentenza del
09/11/2021 resa nella causa n. 9741/2017 R.G., in accoglimento dell'opposizione proposta dall'obbligato principale dott.
[...]
ha annullato l'ordinanza ingiunzione per cui è causa. Parte_2
Come è noto, in tema di sanzioni amministrative, dall'estinzione dell'obbligazione di colui che ha, in concreto, commesso la violazione amministrativa deriva anche l'estinzione dell'obbligazione a carico del condebitore solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all'obbligazione incombente sul primo dei due soggetti ed un rapporto di accessorietà e dipendenza alla posizione del secondo (v. Cass. Civ. 23871/11).
Per quanto esposto va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite anche in considerazione del comportamento processuale della parte opposta che, dopo l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'obbligato principale, non ha ulteriormente resistito in giudizio non comparendo in udienza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
9310/2017 R.G.;
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania in data 22/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu
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