Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2021, proposto da
-ricorrente- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Fabrizio Cardinali che lo rappresenta e difende in giudizio
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- QUESTURA DI NOVARA, in persona del Questore p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- decreto del -OMISSIS- Cat. - OMISSIS. , notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui il Questore di Novara ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato in data -OMISSIS- dalla Questura di Milano;
- provvedimento di respingimento alla frontiera del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. LO IL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16/11/21 e depositato in pari data -ricorrente- ha impugnato il decreto del -OMISSIS- Cat. - OMISSIS. , notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui il Questore di Novara ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato in data -OMISSIS- dalla Questura di Milano, e il provvedimento di respingimento alla frontiera del -OMISSIS-.
Il Ministero dell’interno e la Questura di Novara, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 18/11/21, hanno concluso per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 611/21 del 15/12/21, confermata dal Consiglio di Stato con successiva ordinanza n. 1083/22, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
All’udienza del 03/02/26, tenutasi in modalità da remoto come prescritto dall’art. 87 comma 4 bis cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
-ricorrente- impugna il decreto del -OMISSIS- Cat. - OMISSIS. , notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui il Questore di Novara ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato in data -OMISSIS- dalla Questura di Milano, e il provvedimento di respingimento alla frontiera del -OMISSIS-.
Il provvedimento di diniego del -OMISSIS- è stato emesso perché la Questura ha ritenuto socialmente pericoloso il ricorrente in quanto condannato per il reato di uso di pubblici sigilli contraffatti e falsità materiale commessa dal privato, indagato il -OMISSIS- per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e il -OMISSIS- per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi, ed, ancora, indagato per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al terrorismo internazionale ex artt. 302 e 270 bis c.p. nell’ambito di un procedimento penale presso il Tribunale di Torino in riferimento al quale il P.M. ha emesso avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.; a tal fine, l’atto impugnato valorizza anche il legame con il figlio del ricorrente condannato dal Tribunale di Palermo in data -OMISSIS- alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di istigazione a commettere atti di terrorismo internazionale di cui agli artt. 302 e 270 bis c.p..
Con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta la violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. n. 241/90 e 9 d. lgs. n. 286/98 nonché eccesso di potere sotto vari profili evidenziando che:
- il permesso di soggiorno UE per lungo periodo non sarebbe mai revocabile automaticamente per l’effetto di condanne penali ma solo all’esito di una delicata valutazione della situazione complessiva dell’interessato;
- in quest’ottica, il ricorrente sarebbe stato pregiudicato dal mancato invio della comunicazione ex art. 7 l. n. 241/90 che non gli avrebbe consentito di rappresentare all’amministrazione l’esistenza dei legami familiari, caratterizzati dalla presenza di quattro figli, di cui tre minori, e la sua situazione complessiva;
- in particolare, l’esponente sarebbe stato attinto da una sola condanna mentre gli altri due reati menzionati nel provvedimento impugnato non sarebbero mai sfociati in un procedimento penale;
- a ciò si aggiunga che il reato di terrorismo internazionale, che ha condotto all’emissione di un avviso ex art. 415 bis c.p.p., non sarebbe assistito da una consistente gravità indiziaria tanto che al ricorrente non sarebbe stata mai applicata alcuna misura cautelare personale;
- in definitiva, l’art. 9 d. lgs. n. 286/98 imporrebbe all’amministrazione di tenere nella debita considerazione i legami familiari mentre la Questura, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, avrebbe dato immotivatamente la prevalenza ai procedimenti penali indicati nell’atto impugnato.
I motivi sono infondati.
Secondo l’art. 9 comma 7 d. lgs. n. 286/98 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato quando vengano a mancare le condizioni per il suo rilascio e, quindi, anche quando lo straniero è pericoloso “ per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ”; ai fini di tale giudizio si tiene conto di eventuali condanne, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (comma 4 del citato art. 9).
Nella fattispecie il giudizio espresso dall’amministrazione risulta coerente con i parametri, a tal fine, indicati dall’art. 9 comma 4 d. lgs. n. 286/98.
In particolare, nel bilanciamento tra i vari interessi correttamente la Questura ha ritenuto prevalente l’eterogeneità e, soprattutto, la gravità dei vari reati attribuiti al ricorrente; in quest’ottica, significativa rilevanza deve essere riconosciuta alla fattispecie di cui all’art. 270 bis e 302 c.p. le cui indagini sono sfociate in un avviso ex art. 415 bis c.p.p..
La particolare valenza di tale circostanza è corroborata dal rapporto di parentela con il figlio maggiorenne il quale risulta condannato in relazione al medesimo titolo di reato attribuito al padre.
Né, in senso contrario, può essere valorizzata la mancata applicazione, al ricorrente, di misure cautelari nell’ambito del procedimento penale di cui all’avviso ex art. 415 bis c.p.p. la quale costituisce circostanza neutra e coerente con la discrezionalità investigativa del P.M..
Nello stesso senso la presenza di figli minori e di una moglie sul territorio nazionale sono stati correttamente valutati come minusvalenti nel bilanciamento complessivo operato dall’amministrazione dovendosi da tali legami familiari desumere un’ulteriore connotazione negativa del ricorrente che, nonostante la presenza di figli minori, non ha esitato a tenere reiterate e pericolose condotte non conformi a diritto.
A fronte della correttezza sostanziale del provvedimento impugnato non può riconoscersi valenza caducante alla prospettata carenza della comunicazione di cui all’art. 7 l. n. 241/90 dovendosi, comunque, applicare alla fattispecie la preclusione all’annullamento giurisdizionale prevista dall’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le altre persone fisiche menzionate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IL, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.