TAR Torino, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 236
TAR
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
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Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 3, 7, 10 l. n. 241/90 e 9 d. lgs. n. 286/98; eccesso di potere

    Il Giudice ritiene che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia revocabile quando vengono meno le condizioni per il suo rilascio, inclusa la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tenendo conto di condanne, durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso specifico, il bilanciamento effettuato dalla Questura tra i vari interessi ha correttamente ritenuto prevalente la gravità dei reati attribuiti al ricorrente, in particolare quello di terrorismo internazionale (artt. 270 bis e 302 c.p.) per cui è intervenuto un avviso ex art. 415 bis c.p.p. Tale circostanza è corroborata dal rapporto di parentela con il figlio condannato per lo stesso reato. La mancata applicazione di misure cautelari è irrilevante. La presenza di figli minori e moglie è stata valutata come elemento negativo, poiché il ricorrente ha mantenuto condotte pericolose nonostante i legami familiari. La carenza della comunicazione ex art. 7 l. n. 241/90 non ha valenza caducante, applicandosi l'art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90.

  • Rigettato
    Conseguenza della revoca del permesso di soggiorno

    Il provvedimento di respingimento alla frontiera è stato emesso a seguito della revoca del permesso di soggiorno, ritenuta legittima dal Tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 236
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 236
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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