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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3152 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCA CAPUTO;
Parte_1
parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. SIMONE LABONIA;
Controparte_1
parte resistente
nonché contro
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2024, chiedeva che, a modifica della Parte_1 sentenza n.795/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, l'assegno di mantenimento per la prole fosse aumentato ad €. 1.000,00. All'uopo, rappresentava che – rispetto al momento del divorzio in cui il resistente era disoccupato – il resistente percepiva all'attualità la somma mensile di €. 2.000,00/2.500,00, avendo iniziato a lavorare come audioprotesista presso la società Udifon s.r.l. nonché per l'ASL di Salerno e poi presso un patronato.
Con memoria difensiva depositata in data 02.01.2025, si costituiva Controparte_1 in giudizio e chiedeva il rigetto dell'avverso dedotto, rappresentando di essere stato aiutato dai di lui zii nonché dalla sua attuale compagna per corrispondere la somma di €. 500,00 che si era obbligato a pagare con la sottoscrizione dell'accordo divorzile. Al contempo, rappresentava di percepire la retribuzione mensile di circa €. 1.213,00 per l'attività di audioprotesista, dalla quale andavano detratte le seguenti spese: €. 390,00 a titolo di rata per i finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze della famiglia;
€. 219,00 per le spese mensili dell'autovettura ed €. 400,00 per le spese di carburante oltre che per quelle di pedaggio autostradale;
inoltre, deduceva di non avere altri redditi, poiché non svolgeva nessun'altra attività lavorativa e che la ricorrente, dal canto suo, percepiva integralmente l'assegno unico per la prole nonché l'indennità di frequenza per il minore Infine, PE chiedeva regolamentarsi diversamente il diritto di visita della prole poiché la ricorrente ne aveva impedito l'esercizio e che l'assegno unico fosse ripartito tra le parti nella misura del
50%.
Tanto premesso in punto di fatto, va ribadita l'inammissibilità delle note depositate da parte ricorrente in data 30.01.2025, poiché – anziché contenere “le sole istanze e/o conclusioni” – si traducono in una memoria non autorizzata. Del pari, va ribadita l'inammissibilità degli audio depositati da parte resistente in allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
29.01.2025 nonché di quello depositato in data 30.01.2025, poiché si tratta di documentazione non autorizzata.
Ciò posto, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta nei limiti di seguito indicati.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi (cfr.
Cassazione civile sez. I, 03/02/2017, n.2953). Di conseguenza, la modifica delle condizioni resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulle condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia divorzio (cfr. Tribunale
Salerno, sez. I, 23/03/2013). Ciò perché i provvedimenti in questione nei procedimenti di separazione e divorzio sono quindi inidonei al giudicato e soggetti alla clausola rebus sic stantibus, con la conseguenza che sono modificabili se emergono nuove circostanze rispetto al momento in cui è stato adottato il provvedimento di cui si chiede la modifica.
Nel caso di specie, la domanda può essere accolta, poiché è pacifico che – rispetto al momento del divorzio in cui era disoccupato – il resistente ha successivamente iniziato a svolgere l'attività lavorativa di audioprotesista.
Non è infatti provata la circostanza secondo la quale il resistente avrebbe accettato di corrispondere in sede divorzile la somma di €. 550,00 per il mantenimento della prole poiché aiutato dalla sua famiglia di origine e dalla compagna.
Emerge dunque che, sicuramente, il resistente ha visto un aumento nella propria posizione reddituale rispetto a tale momento.
Nella determinazione di tale assegno, occorre però tenere in considerazione che il resistente ha contratto due finanziamenti e che, al contempo, ha chiesto che l'assegno unico sia ripartito nella misura del 50%; inoltre, occorre tenere conto che non vi è prova che l'indennità di frequenza sia percepita dalla ricorrente.
Pertanto, alla stregua di tali circostanze e dei redditi dell'obbligato, si reputa congruo aumentare l'assegno di mantenimento ad €. 700,00 (di cui €. 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Del pari, l'assegno unico andrà ripartito tra le parti nella misura della metà.
Non può invece essere accolta la richiesta formulata dal resistente di modifica degli orari di visita poiché non si apprezza l'utilità di tale modifica, soprattutto tenendo conto che la conflittualità tra le parti sorge per effetto della mancanza di comunicazione nella gestione della prole.
Il Tribunale pertanto reputa funzionale che le parti prendano parte ad una mediazione familiare, con onere per i Servizi Sociali di verificare l'effettiva partecipazione a tale percorso nonché i risultati raggiunti.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accoglimento parziale delle domande delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. a modifica della sentenza di divorzio n. 795/2021 del Tribunale di Nocera
Inferiore, dispone che corrisponda la somma di €. 700,00 Controparte_1
(di cui €. 350,00 per ogni figlio) a titolo di mantenimento della prole;
2. dispone che l'assegno unico sia ripartito tra le parti nella misura del 50%;
3. rigetta le ulteriori domande delle parti;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire