Sentenza 6 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2018, n. 15479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15479 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC PE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/10/2016 del GIUDICE DI AC di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per Il PG chiede l'annullamento con rinvio per inapplicabilità dell'art. 131 bis ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace. Udito il difensore Il difensore presente insiste sui motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Catania ha assolto il predetto imputato dal reato di cui all'art. 594 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha assolto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. per tenuità del fatto, in relazione al residuo reato di cui all'art. 612 cod. pen.. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, personalmente, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, vizio argomentativo.
1.1.1 Lamenta la parte ricorrente omessa motivazione in punto di accertamento della sua responsabilità penale la cui ricorrenza era stata giudizialmente contestata dalla sua difesa per l'inattendibilità intrinseca della persona offesa che nutriva ragioni di rancore nei suoi confronti.
1.1.2 Ebbene, si duole il ricorrente che il giudice impugnato aveva ritenuto per presupposta ed accertata la sua responsabilità, senza spendere alcuna argomentazione sul punto, salvo poi assolverlo per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. 1.2 Con il secondo motivo si denunzia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. e all'art. 34 d.lgs. 274/2000 perché il primo istituto richiamato non sarebbe applicabile al rito celebrato innanzi al Giudice di pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi di doglianza proposti.
2.1 Già il primo motivo di censura è fondato. Si assiste nella motivazione impugnata ad una integrale omissione di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato il cui accertamento era comunque pregiudiziale per l'applicazione dell'istituto premiale di cui all'art. 131 bis cod. pen., che comunque non poteva essere applicato al rito celebrato innanzi al Giudice di pace.
2.2 Sotto quest'ultimo profilo e venendo dunque a trattare il secondo motivo di doglianza, occorre ricordare che la giurisprudenza di vertice di questa Corte ha statuito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace ( Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017 Ud. (dep. 28/11/2017 ), rv. 271587 in motivazione, questa Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa ). Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio innanzi al giudice competente per un nuovo esame della vicenda processuale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Catania. Così