TAR Milano, sez. III, sentenza breve 02/04/2026, n. 1562
TAR
Sentenza breve 2 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 D. Lgs. 286/98; eccesso di potere per difetto di motivazione e di adeguata attività istruttoria, inidoneità e travisamento dei fatti rappresentati per supportare il rigetto

    La condanna per omicidio integra un fatto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno. L'estinzione della pena non fa venir meno tale elemento ostativo in quanto il fatto storico della condanna dimostra la pericolosità dello straniero. L'Amministrazione ha considerato gli elementi favorevoli ma ha ritenuto prevalente la gravità del delitto commesso, anche in considerazione delle circostanze (vittima la moglie incinta).

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2 e 3 Cost.

    Le doglianze inerenti alla proporzionalità della decisione sono disattese in ragione del carattere vincolato del diniego e delle circostanze del delitto commesso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza breve 02/04/2026, n. 1562
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1562
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo