Sentenza breve 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 02/04/2026, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01562/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Pontini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS-II° Sez., con il quale veniva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato e comunque connesso a quello gravato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. RD SO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino indiano, impugna il provvedimento con cui il Questore di -OMISSIS- ha respinto la sua istanza, presentata il 31 agosto 2024, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, peraltro scaduto il 10 luglio 2008. La motivazione dell’atto evidenzia l’esistenza di una condanna c.d. ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno in quanto, con sentenza penale definitiva, lo straniero è stato condannato alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione per i reati di omicidio e occultamento di cadavere.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 D. Lgs. 286/98; eccesso di potere per difetto di motivazione e di adeguata attività istruttoria, inidoneità e travisamento dei fatti rappresentati per supportare il rigetto”.
Anzitutto, l’esito positivo dell’affidamento in prova avrebbe fatto venir meno il precedente penale ostativo; in secondo luogo, l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto di elementi favorevoli al ricorrente quali la cessazione della pericolosità sociale dichiarata dal magistrato di sorveglianza e il reperimento di un’attività lavorativa come aiuto cuoco.
II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2 e 3 Cost.”.
La contestata decisione non rispetterebbe il principio di proporzionalità.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e, con successiva memoria, si è opposto all’accoglimento del ricorso siccome infondato.
All’udienza in camera di consiglio del 19 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori delle parti.
Premesso che la condanna per il delitto di omicidio ex art. 575 c.p. integra pacificamente un fatto che impedisce il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, si rileva come per consolidato orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, l’estinzione del reato o della pena non facciano venir meno detto elemento ostativo ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 29 novembre 2023, n. 3618; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 25 novembre 2022, n. 2630; Cons. Stato, sez. III, 24 luglio 2018, n. 4521; T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 11 settembre 2020, n. 1660).
L’estinzione della pena, infatti, non cancella il fatto storico dell’intervenuta condanna, unico elemento che dimostra concretamente la pericolosità dello straniero e, comunque, la non meritevolezza dello stesso a permanere e soggiornare nel territorio nazionale.
Peraltro, qualora si volesse ammettere che sia venuto meno l’automatismo connesso alla condanna, resta il fatto che l’Amministrazione, sia pure con motivazione succinta e non particolarmente perspicua, ha fatto riferimento anche agli elementi eventualmente favorevoli allo straniero, quali la durata del soggiorno sul territorio nazionale e l’inserimento lavorativo, ma, con valutazione del tutto equilibrata (tanto più ove si consideri che la vittima dell’omicidio era la moglie in stato di gravidanza), ha ritenuto prevalente la “assoluta gravità” del delitto commesso.
Infine, le doglianze inerenti alla proporzionalità della decisione vanno disattese in ragione del carattere vincolato del diniego e, comunque, delle circostanze del delitto commesso.
Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Tenuto conto delle complessive condizioni di vita del ricorrente, si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.