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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/10/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1596/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale in epigrafe in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. LE CC, all'esito dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.R.G. 1596/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Federico LUCCI come da procura in atti Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora, Via Firenze n. 13
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Antonietta TUMINELLI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Cassino, Via Polledrera s.n.c.
- resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
Conclusioni: come rassegnate all'udienza di discussione del 22 ottobre 2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 10.6.2025 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto l' dinnanzi all'intestato Tribunale per sentirlo condannare alla corresponsione in proprio CP_1 favore dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222 del 1984 con decorrenza dal 1.6.2025.
Il ricorrente espone di essere titolare della predetta prestazione a far data dal gennaio 2020, data di decorrenza di cui al primo decreto di omologa del Tribunale di Cassino;
che, a seguito di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di revoca della prestazione, la prestazione veniva confermata con un secondo decreto di omologa del 22.4.2024, con decorrenza dalla visita del mese di ottobre 2022; che, senza alcuna ragione, a far data 1.5.2025, l' sospendeva arbitrariamente la prestazione. Tanto CP_1 premesso, e fatto rilevare che, ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità dell'invalidità accertata, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche dopo la data di scadenza del verbale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra indicate.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1 domanda. L'Istituto deduce che, a seguito del provvedimento di omologa del 18.4.2024 del Tribunale di
Cassino, è stato riliquidato l'assegno con decorrenza dal giugno 2019 (mese successivo alla presentazione della domanda), con scadenza nel secondo triennio al maggio 2025.
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 parte ricorrente ha dato atto che l' nelle more del CP_1 procedimento, ha riconosciuto la prestazione con la prestazione richiesta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese da distrarsi. L' si è associata alla richiesta di cessata CP_1 materia, chiedendo disporsi la compensazione delle spese processuali.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222 del 1984 con decorrenza dal 1.6.2025.
Come esposto in premessa, è pacifico per ammissione di entrambe le parti alla prima udienza di discussione che nelle more del giudizio l' ha ripristinato la prestazione per cui è causa con la CP_1 decorrenza richiesta. Tale fatto sopravvenuto determina il venir meno dell'interesse ex art. 100 c.p.c. alla ulteriore coltivazione del presente giudizio, atteso che l'avvenuta integrale soddisfazione della pretesa dell'attore rende priva di utilità giuridicamente apprezzabile la pronuncia giurisdizionale sul merito della domanda. Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
L' deve ritenersi parte virtualmente soccombente, in quanto ha arbitrariamente sospeso la CP_1 prestazione a far data dal 1.5.2025, ancorché il ricorrente ne avesse diritto, tenuto conto che quest'ultimo, come è documentato in atti, solo a far data dal gennaio 2020 è titolare della prestazione, e dunque il secondo triennio non poteva scadere nel giugno 2025.
Le spese processuali vanno quindi poste a carico dell' nella misura indicata in dispositivo ai sensi CP_1 dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, e liquidate in favore del difensore antistatario della ricorrente (parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, cause di previdenza e assistenza, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore del difensore antistatario del CP_1 ricorrente, liquidandole in euro 854,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
LE CC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale in epigrafe in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. LE CC, all'esito dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.R.G. 1596/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Federico LUCCI come da procura in atti Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora, Via Firenze n. 13
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Antonietta TUMINELLI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Cassino, Via Polledrera s.n.c.
- resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
Conclusioni: come rassegnate all'udienza di discussione del 22 ottobre 2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 10.6.2025 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto l' dinnanzi all'intestato Tribunale per sentirlo condannare alla corresponsione in proprio CP_1 favore dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222 del 1984 con decorrenza dal 1.6.2025.
Il ricorrente espone di essere titolare della predetta prestazione a far data dal gennaio 2020, data di decorrenza di cui al primo decreto di omologa del Tribunale di Cassino;
che, a seguito di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di revoca della prestazione, la prestazione veniva confermata con un secondo decreto di omologa del 22.4.2024, con decorrenza dalla visita del mese di ottobre 2022; che, senza alcuna ragione, a far data 1.5.2025, l' sospendeva arbitrariamente la prestazione. Tanto CP_1 premesso, e fatto rilevare che, ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità dell'invalidità accertata, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche dopo la data di scadenza del verbale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra indicate.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1 domanda. L'Istituto deduce che, a seguito del provvedimento di omologa del 18.4.2024 del Tribunale di
Cassino, è stato riliquidato l'assegno con decorrenza dal giugno 2019 (mese successivo alla presentazione della domanda), con scadenza nel secondo triennio al maggio 2025.
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 parte ricorrente ha dato atto che l' nelle more del CP_1 procedimento, ha riconosciuto la prestazione con la prestazione richiesta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese da distrarsi. L' si è associata alla richiesta di cessata CP_1 materia, chiedendo disporsi la compensazione delle spese processuali.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222 del 1984 con decorrenza dal 1.6.2025.
Come esposto in premessa, è pacifico per ammissione di entrambe le parti alla prima udienza di discussione che nelle more del giudizio l' ha ripristinato la prestazione per cui è causa con la CP_1 decorrenza richiesta. Tale fatto sopravvenuto determina il venir meno dell'interesse ex art. 100 c.p.c. alla ulteriore coltivazione del presente giudizio, atteso che l'avvenuta integrale soddisfazione della pretesa dell'attore rende priva di utilità giuridicamente apprezzabile la pronuncia giurisdizionale sul merito della domanda. Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
L' deve ritenersi parte virtualmente soccombente, in quanto ha arbitrariamente sospeso la CP_1 prestazione a far data dal 1.5.2025, ancorché il ricorrente ne avesse diritto, tenuto conto che quest'ultimo, come è documentato in atti, solo a far data dal gennaio 2020 è titolare della prestazione, e dunque il secondo triennio non poteva scadere nel giugno 2025.
Le spese processuali vanno quindi poste a carico dell' nella misura indicata in dispositivo ai sensi CP_1 dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, e liquidate in favore del difensore antistatario della ricorrente (parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, cause di previdenza e assistenza, valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore del difensore antistatario del CP_1 ricorrente, liquidandole in euro 854,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
LE CC