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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1178/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2281/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 A S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12742/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3713 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2309 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 771/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 "A" S.r.l. ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avvisi di accertamento n. 3713 per IMU anno 2018 e n. 2309 per TASI anno 2018 per un importo totale di € 62.987,83 emessi dal Comune di Roma Capitale per omesso pagamento.
La ricorrente si oppone, ritiene non dovute le imposte in quanto le unità immobiliari oggetto degli avvisi di accertamento site in Indirizzo_1 dal n. 19 al n. 55 sono state espropriate per fini di pubblico interesse;
rileva la carenza di motivazione degli atti impugnati.
L'Ente contesta le eccezioni sollevate dal ricorrente.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 12742/2024 accoglie il ricorso. Ritiene che la disponibilità del proprietario del bene immobile, nel caso di specie, trova un limite ove si sia verificata una trasformazione del fondo in modo irreversibile che trova conferma nella relazione tecnica del Geometra quale consulente di parte ricorrente.
I proprietari del terreno hanno perso la disponibilità dell'area; il fondo è stato trasformato a seguito della realizzazione dell'opera pubblica.
In tema di possesso è necessario che il possessore o detentore abbia la possibilità di riprendere il contatto materiale con la cosa;
il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso.
Avverso tale sentenza Il Comune di Roma Capitale propone appello.
Eccepisce:
- nullità/illegittimità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni esposte dell'Ente impositore in violazione dell'art. 112 del c.p.c.
Precisa che l'occupazione d'urgenza non priva il proprietario del possesso dell'immobile; il bene continua ad appartenergli fino a quando non interviene il decreto di esproprio;
l'occupante deve essere qualificato come mero detentore.
Solo il decreto di esproprio trasferisce la proprietà del bene dall'espropriato alla pubblica amministrazione.
Ritiene le argomentazioni poste dal tecnico di parte a dimostrazione della trasformazione irreversibile del fondo come causa di esclusione dal pagamento dell'IMU costituisca mezzo privo di forza istruttoria.
La perizia costituisce mezzo di prova se proveniente da parte terza, ma non da un professionista incaricato dalla parte.
Sulla richiesta di riduzione del 50% ai sensi dell'art. 8 Dlgs 504/92 per le imposte IMU e TASI nulla è stato stauito in primo grado.
Tale agevolazione è riconosciuta solo ove venga accertata l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario con allegazione di idonea documentazione alla dichiarazione.
Tali condizioni non possono essere accordate per l'inosservanza delle formalità previste dalla legge. Ricorda altro giudizio conclusosi in senso favorevole all'Ente per IMU e TASI anno 2016 con sentenza n.
4466/2022.
Rileva altresì l'illegittimità della sentenza per la condanna alle spese liquidate in € 1.500,00 oltre oneri.
Chiede l'accoglimento dell'appello; la riforma della sentenza impugnata;
spese del doppio grado del giudizio.
L'appellata società Società_1 "A" Srl controdeduce.
Si oppone alle eccezioni sollevate da parte appellante: Cita sentenze favorevoli relativamente agli anni di accertamento 2014 e 2015 delle CGT di " grado passate in giudicato non opposte in Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare
L'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile, in quanto il bene continua ad appartenergli finchè non interviene il decreto di esproprio, mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l'animus rem sibi habendi, sicchè lo stesso deve essere qualificato come mero detentore.
Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione già con sentenza del 20 maggio 2005, n. 10686 con la quale ha affermato che il proprietario di un bene soggetto ad occupazione d'urgenza da parte di una pubblica autorità resta soggetto passivo dell'imposta, in quanto l'occupazione non ne comporta la perdita del possesso (l'espropriato percepisce un'apposita indennità per l'occupazione) ma soltanto la privazione della detenzione del bene (orientamento confermato dalla Corte di Cassazione, sez. I, 12 ottobre 2007, n.
21433; Corte di Cassazione, sez. I, 3 gennaio 2008, n. 19; Corte di Cassazione, sez. V., 26 febbraio 2010,
n. 4753).
Tale principio si basa sul presupposto che solo con il decreto di esproprio si trasferisce la proprietà del bene dall'espropriato alla pubblica amministrazione.
Anche recentemente, la Corte di legittimità, con sentenza n. 2050 del 30/01/2020 e con sentenza n. 29658 del 22/10/2021, ribadendo i superiori principi, ha ritenuto persistente il requisito del possesso, quale presupposto impositivo, in capo al proprietario del bene, allorché vi sia stata occupazione temporanea d'urgenza da parte della P.A. e finché non sia intervenuto il decreto di esproprio (Cass. n. 29195 del 2017;
n. 21157 e n. 19041 del 2016).
Di diverso tenore è invece il caso quando il proprietario del terreno perde la disponibilità dell'area, con l'irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica.
In tali casi si verifica , contrariamente a quanto detto sopra, lo spossessamento del bene (e si perde, quindi, la soggettività passiva) a favore della pubblica amministrazione non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell'animus in quanto in tema di conservazione del possesso o della detenzione “solo animo”,
è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione). Sentenza n. 5626/2015, della Corte di Cassazione.
A seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica si verifica lo spossessamento del bene a favore della P.A. (cfr Cass., sez. 1, 27.3.2014, n. 7248) non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell'animus. Tale situazione di trasformazione irreversibile del fondo, precisa l'appellato, è peraltro documentata dalla perizia asseverata del tecnico della parte contribuente
Geom. Nominativo_3.
Di tale indirizzo si è espressa la CGT di 2 Grado del Lazio sezione 5 con sentenza n. 2742/2025. Favorevole al contribuente relativamente agli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2016, avente ad oggetto i medesimi immobili, sentenza per la quale non risulta ricorso in Cassazione che ha giudicato sull'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della CGT di I Grado di Roma n. 4466/2022
pubblicata il 12/04/2022 favorevole al Comune di Roma.
Da segnalare anche la sentenza n. 1653/2023 della CGT di “ grado del Lazio si è espressa in senso favorevole al contribuente relativamente agli avvisi di accertamento IMU e TASI anni 2014 e 2015.
La Corte pertanto ritiene, in linea generale, che a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, priva il proprietario del possesso del bene, con la conseguenza che lo stesso non è tenuto al pagamento dell'imposta”.
L'appellato ribadisce che, nel caso di specie, si è verificata l'irreversibile trasformazione degli immobili di Indirizzo_1 a seguito della occupazione d'urgenza iniziata in data 27 marzo 2008 finalizzata all'espropriazione per fini di pubblico interesse da parte di Indirizzo_2p.A. per la realizzazione della viabilità urbana complanare all'autostrada A24.
L'affermazione da parte dell'appellante che la perizia prodotta dal perito di parte costituisce mero indizio è inidonea a fornire argomenti di prova se connotata da una provenienza “terza” non trova pregio;
In via del tutto normale si ritiene che la consulenza tecnica, nelle sue condizioni essenziali e nel caso specifico sia tale da dimostrare la trasformazione irreversibile subita dal fondo stesso a seguito del lavori di ampliamento per la realizzazione della viabilità urbana da parte della Indirizzo_2 Spa e quindi sia sufficientemente completa e condivisibile quando espone in maniera analitica e puntuale la situazione del fondo, peraltro la perizia essendo anche giurata, è in grado di far sottostare il tecnico alle conseguenze dell'art. 483 del codice penale.
E' pur vero che sia nel giudizio di primo grado, che nella fase di gravame , l'ufficio non ha contestato, in modo analitico, le conclusioni cui perviene il tecnico di parte, in tal modo rendendo, di fatto, applicabile il principio di non contestazione previsto dall'articolo 115 del Codice di procedura civile, pacificamente applicabile anche al processo tributario come confermato dalla stessa agenzia delle entrate (circolare 17/
E/2010). ( CGT Campania sentenza n. 3596/25/2020) ma è anche vero che la perizia, nei suoi tratti essenziali, non costituisce prova del fenomeno di trasformazione del fondo come richiesto dal ricorrente riducendosi a documentare lo stato di fatiscenza degli immobili stessi.
Attraverso l'esame della documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte la Corte ritiene di concludere che gli immobili ivi segnalati presentano un elevato grado di abbandono;
le strutture si presentano decadenti e pericolanti caratteristiche li rendono ascrivibili, a livello catastale, alla categoria di unità collabenti anche se tale condizione, come affermato dallo stesso perito Geom. Nominativo_3, non è mai stato denunciata al Catasto, ma, nella sostanza, non viene rappresentata la condizione di trasformazione irreversibile degli immobili per la quale si rende applicabile l'esenzione dall'imposta IMU e Tasi per l'anno 2018.
Peraltro anche la perizia giurata eseguita dal Geom. Nominativo_4 per conto della società TOTO Spa esecutrice dei lavori sul compendio immobiliare di Indirizzo_1 si è limitata all'esclusivo accertamento dello stato di conservazione dei manufatti individuati come corpi di fabbricati A,B,C e D e non alle verifiche afferenti alla regolarità urbanistica. Gli avvisi di accertamento IMU e TASI per l'anno 2018 sono legittimi.
Pertanto alla luce di tali evidenze la Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello del Comune meritevole di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; liquida le spese in € 3.506,00 per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
II Relatore La Presidente
Dr. Alfredo BUCCARO Dr.ssa Fernanda FRAIOLI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2281/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 A S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12742/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3713 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2309 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 771/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 "A" S.r.l. ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avvisi di accertamento n. 3713 per IMU anno 2018 e n. 2309 per TASI anno 2018 per un importo totale di € 62.987,83 emessi dal Comune di Roma Capitale per omesso pagamento.
La ricorrente si oppone, ritiene non dovute le imposte in quanto le unità immobiliari oggetto degli avvisi di accertamento site in Indirizzo_1 dal n. 19 al n. 55 sono state espropriate per fini di pubblico interesse;
rileva la carenza di motivazione degli atti impugnati.
L'Ente contesta le eccezioni sollevate dal ricorrente.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 12742/2024 accoglie il ricorso. Ritiene che la disponibilità del proprietario del bene immobile, nel caso di specie, trova un limite ove si sia verificata una trasformazione del fondo in modo irreversibile che trova conferma nella relazione tecnica del Geometra quale consulente di parte ricorrente.
I proprietari del terreno hanno perso la disponibilità dell'area; il fondo è stato trasformato a seguito della realizzazione dell'opera pubblica.
In tema di possesso è necessario che il possessore o detentore abbia la possibilità di riprendere il contatto materiale con la cosa;
il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso.
Avverso tale sentenza Il Comune di Roma Capitale propone appello.
Eccepisce:
- nullità/illegittimità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni esposte dell'Ente impositore in violazione dell'art. 112 del c.p.c.
Precisa che l'occupazione d'urgenza non priva il proprietario del possesso dell'immobile; il bene continua ad appartenergli fino a quando non interviene il decreto di esproprio;
l'occupante deve essere qualificato come mero detentore.
Solo il decreto di esproprio trasferisce la proprietà del bene dall'espropriato alla pubblica amministrazione.
Ritiene le argomentazioni poste dal tecnico di parte a dimostrazione della trasformazione irreversibile del fondo come causa di esclusione dal pagamento dell'IMU costituisca mezzo privo di forza istruttoria.
La perizia costituisce mezzo di prova se proveniente da parte terza, ma non da un professionista incaricato dalla parte.
Sulla richiesta di riduzione del 50% ai sensi dell'art. 8 Dlgs 504/92 per le imposte IMU e TASI nulla è stato stauito in primo grado.
Tale agevolazione è riconosciuta solo ove venga accertata l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario con allegazione di idonea documentazione alla dichiarazione.
Tali condizioni non possono essere accordate per l'inosservanza delle formalità previste dalla legge. Ricorda altro giudizio conclusosi in senso favorevole all'Ente per IMU e TASI anno 2016 con sentenza n.
4466/2022.
Rileva altresì l'illegittimità della sentenza per la condanna alle spese liquidate in € 1.500,00 oltre oneri.
Chiede l'accoglimento dell'appello; la riforma della sentenza impugnata;
spese del doppio grado del giudizio.
L'appellata società Società_1 "A" Srl controdeduce.
Si oppone alle eccezioni sollevate da parte appellante: Cita sentenze favorevoli relativamente agli anni di accertamento 2014 e 2015 delle CGT di " grado passate in giudicato non opposte in Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare
L'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile, in quanto il bene continua ad appartenergli finchè non interviene il decreto di esproprio, mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l'animus rem sibi habendi, sicchè lo stesso deve essere qualificato come mero detentore.
Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione già con sentenza del 20 maggio 2005, n. 10686 con la quale ha affermato che il proprietario di un bene soggetto ad occupazione d'urgenza da parte di una pubblica autorità resta soggetto passivo dell'imposta, in quanto l'occupazione non ne comporta la perdita del possesso (l'espropriato percepisce un'apposita indennità per l'occupazione) ma soltanto la privazione della detenzione del bene (orientamento confermato dalla Corte di Cassazione, sez. I, 12 ottobre 2007, n.
21433; Corte di Cassazione, sez. I, 3 gennaio 2008, n. 19; Corte di Cassazione, sez. V., 26 febbraio 2010,
n. 4753).
Tale principio si basa sul presupposto che solo con il decreto di esproprio si trasferisce la proprietà del bene dall'espropriato alla pubblica amministrazione.
Anche recentemente, la Corte di legittimità, con sentenza n. 2050 del 30/01/2020 e con sentenza n. 29658 del 22/10/2021, ribadendo i superiori principi, ha ritenuto persistente il requisito del possesso, quale presupposto impositivo, in capo al proprietario del bene, allorché vi sia stata occupazione temporanea d'urgenza da parte della P.A. e finché non sia intervenuto il decreto di esproprio (Cass. n. 29195 del 2017;
n. 21157 e n. 19041 del 2016).
Di diverso tenore è invece il caso quando il proprietario del terreno perde la disponibilità dell'area, con l'irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica.
In tali casi si verifica , contrariamente a quanto detto sopra, lo spossessamento del bene (e si perde, quindi, la soggettività passiva) a favore della pubblica amministrazione non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell'animus in quanto in tema di conservazione del possesso o della detenzione “solo animo”,
è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione). Sentenza n. 5626/2015, della Corte di Cassazione.
A seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica si verifica lo spossessamento del bene a favore della P.A. (cfr Cass., sez. 1, 27.3.2014, n. 7248) non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell'animus. Tale situazione di trasformazione irreversibile del fondo, precisa l'appellato, è peraltro documentata dalla perizia asseverata del tecnico della parte contribuente
Geom. Nominativo_3.
Di tale indirizzo si è espressa la CGT di 2 Grado del Lazio sezione 5 con sentenza n. 2742/2025. Favorevole al contribuente relativamente agli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2016, avente ad oggetto i medesimi immobili, sentenza per la quale non risulta ricorso in Cassazione che ha giudicato sull'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della CGT di I Grado di Roma n. 4466/2022
pubblicata il 12/04/2022 favorevole al Comune di Roma.
Da segnalare anche la sentenza n. 1653/2023 della CGT di “ grado del Lazio si è espressa in senso favorevole al contribuente relativamente agli avvisi di accertamento IMU e TASI anni 2014 e 2015.
La Corte pertanto ritiene, in linea generale, che a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, priva il proprietario del possesso del bene, con la conseguenza che lo stesso non è tenuto al pagamento dell'imposta”.
L'appellato ribadisce che, nel caso di specie, si è verificata l'irreversibile trasformazione degli immobili di Indirizzo_1 a seguito della occupazione d'urgenza iniziata in data 27 marzo 2008 finalizzata all'espropriazione per fini di pubblico interesse da parte di Indirizzo_2p.A. per la realizzazione della viabilità urbana complanare all'autostrada A24.
L'affermazione da parte dell'appellante che la perizia prodotta dal perito di parte costituisce mero indizio è inidonea a fornire argomenti di prova se connotata da una provenienza “terza” non trova pregio;
In via del tutto normale si ritiene che la consulenza tecnica, nelle sue condizioni essenziali e nel caso specifico sia tale da dimostrare la trasformazione irreversibile subita dal fondo stesso a seguito del lavori di ampliamento per la realizzazione della viabilità urbana da parte della Indirizzo_2 Spa e quindi sia sufficientemente completa e condivisibile quando espone in maniera analitica e puntuale la situazione del fondo, peraltro la perizia essendo anche giurata, è in grado di far sottostare il tecnico alle conseguenze dell'art. 483 del codice penale.
E' pur vero che sia nel giudizio di primo grado, che nella fase di gravame , l'ufficio non ha contestato, in modo analitico, le conclusioni cui perviene il tecnico di parte, in tal modo rendendo, di fatto, applicabile il principio di non contestazione previsto dall'articolo 115 del Codice di procedura civile, pacificamente applicabile anche al processo tributario come confermato dalla stessa agenzia delle entrate (circolare 17/
E/2010). ( CGT Campania sentenza n. 3596/25/2020) ma è anche vero che la perizia, nei suoi tratti essenziali, non costituisce prova del fenomeno di trasformazione del fondo come richiesto dal ricorrente riducendosi a documentare lo stato di fatiscenza degli immobili stessi.
Attraverso l'esame della documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte la Corte ritiene di concludere che gli immobili ivi segnalati presentano un elevato grado di abbandono;
le strutture si presentano decadenti e pericolanti caratteristiche li rendono ascrivibili, a livello catastale, alla categoria di unità collabenti anche se tale condizione, come affermato dallo stesso perito Geom. Nominativo_3, non è mai stato denunciata al Catasto, ma, nella sostanza, non viene rappresentata la condizione di trasformazione irreversibile degli immobili per la quale si rende applicabile l'esenzione dall'imposta IMU e Tasi per l'anno 2018.
Peraltro anche la perizia giurata eseguita dal Geom. Nominativo_4 per conto della società TOTO Spa esecutrice dei lavori sul compendio immobiliare di Indirizzo_1 si è limitata all'esclusivo accertamento dello stato di conservazione dei manufatti individuati come corpi di fabbricati A,B,C e D e non alle verifiche afferenti alla regolarità urbanistica. Gli avvisi di accertamento IMU e TASI per l'anno 2018 sono legittimi.
Pertanto alla luce di tali evidenze la Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello del Comune meritevole di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; liquida le spese in € 3.506,00 per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
II Relatore La Presidente
Dr. Alfredo BUCCARO Dr.ssa Fernanda FRAIOLI