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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA ND,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25.11.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 884/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
30/05/1964, rappresentata e difesa dagli avv.ti Costantino Francesco e Giacomo
Alberto Irrera, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CAMMAROTO MARIA giusta P.IVA_1 procura in atti
1 Resistente
OGGETTO: intervento fondo di garanzia ultime tre mensilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 adiva questo giudice Parte_1 del lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 2 aprile al 15 novembre 2014 Controparte_2 con qualifica di assistente scolastico, liv. C1 del CCNL cooperative socio- sanitarie e di essere rimasto creditore del tfr e delle mensilità maturate da Giugno
2014 al licenziamento, deduceva di aver presentato in data 6 agosto 2015 richiesta di intervento ispettivo al Dipartimento Regionale Lavoro – Servizio
Ispettorato Lavoro di Messina, che emetteva diffida accertativa in data 26 novembre 2019 per un importo pari a complessivi € € 3.083,64 , di cui €
1.432,80 per stipendio maturato nell'ultimo mese di lavoro di novembre 2014, notificata il 13 dicembre 2019 e divenuta esecutiva il 5 febbraio 2020; che sia la notifica dell'atto di precetto effettuata in data 24 luglio 2020 che la successiva richiesta di pignoramento mobiliare rimanevano infruttuosi;
che pertanto in data
9 marzo 2021 egli presentava istanza di ammissione al passivo nei confronti della società dichiarata nel frattempo fallita giusta sentenza n. 8/2021 del
Tribunale di Catania, venendovi ammesso per l'importo di € 3.228,58; che quindi il 13 dicembre 2021 avanzava domanda di accesso al Fondo di Garanzia dell' per la liquidazione del tfr e dello stipendio maturato nell'ultimo mese CP_3
di lavoro (novembre 2014), quantificato nella suddetta diffida accertativa in €
1432,80 e 459,00. Lamentava, però, che l' gli aveva riconosciuto solo il CP_1
tfr ritenendo gli altri crediti di lavoro non rientranti nel periodo coperto dalla garanzia, ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992.
Stante il rigetto del ricorso proposto in via amministrativa, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione da parte del CP_4 delle somme relative all'ultima mensilità e, per l'effetto, la condanna dell' CP_5
2
[...] al pagamento in proprio favore della complessiva somma di 1432,80 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 25.11.2025 dal deposito CP_1 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza, richiamando le motivazioni, ex art. 118 disp.att.c.p.c. dei precedenti adottati in Sezione.
2.- La pretesa della sig.ra trae fondamento dall'art. 1 d.lgs. n. 80/1992 a Pt_1
norma del quale “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”.
In particolare, ai sensi dell'art. 2 il pagamento effettuato dal Fondo è relativo ai crediti di lavoro, diversi a quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto,
“inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
La norma individua, dunque, l'ambito temporale di copertura del credito retributivo non soddisfatto, limitando il corrispondente obbligo del Fondo di garanzia alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro (vale a dire i tre mesi
3 antecedenti la data di cessazione dello stesso), purché rientranti nell'arco temporale di dodici mesi precedenti il provvedimento che determina l'apertura, a seconda dei casi, del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa o dell'amministrazione straordinaria.
Essa, come già rilevato da questo ufficio in fattispecie analoga (cfr. sentenza n.
322/2024 del 21 febbraio 2024) va interpretata, in un'ottica di maggior tutela del lavoratore e al fine di non far gravare su quest'ultimo i tempi di adozione del provvedimento, nel senso di considerare quale dies a quo per l'individuazione dei dodici mesi antecedenti “la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazioni di fallimento, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposto”.
Ciò posto, nel caso in esame l' ha rigettato l'istanza avanzata dal la sig.ra CP_1
sul presupposto che i crediti richiesti non rientrassero nel periodo coperto Pt_1 dalla garanzia del Fondo, ex art. 2 d.lgs. n. 80/1992, sostenendo che nel caso in cui il titolo esecutivo posto a presupposto dell'azione esecutiva del lavoratore nei confronti del datore sia una diffida accertativa ex art. 12, comma 3, d.lgs. n.
124/2004, il dies a quo per l'individuazione del periodo coperto dalla garanzia del
Fondo è la data della notifica del precetto al datore di lavoro (qui avvenuta il 24 luglio 2020), mentre la sola richiesta di intervento ispettivo al Dipartimento regionale Lavoro non può valere ai fini della retrodatazione dei termini.
In effetti sulla questione si è pronunciata di recente la Suprema Corte affermando che “non potendo andare in danno dell'assicurato i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, questa Corte ha da tempo chiarito che, all'uopo, deve tenersi conto della data in cui viene proposta la domanda giudiziale volta all'apertura della procedura concorsuale ovvero quella della domanda volta a far valere in giudizio il credito nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente (così da ult. Cass. n. 33550 del 2022, sulla scorta di CGUE, 10.7.1997, C-373/95).” Ma ha precisato che “… ciò non
4 consente di attribuire efficacia altrettanto dilatoria all'iniziativa dell'assicurato volta a richiedere l'intervento ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro: rispetto all'avvio di quest'ultimo, infatti, l'amministrazione mantiene ovviamente ferma la propria potestà discrezionale (così Cass. n. 34370 del 2022), solo l'adito giurisdizionale obbligando la pubblica autorità a pronunciarsi sulla domanda
(artt. 2907 c.c. e 112 c.p.c.); e sostenere che il tempo occorrente agli organi ispettivi per decidere se effettuare o meno gli accertamenti propedeutici all'adozione della diffida giovi ai fini del computo del termine a ritroso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 80/1992, recherebbe con sé il rischio di prolungare sine die il tempo necessario all'assicurato per procacciarsi un ipotetico titolo esecutivo, frustrando in tal modo le ovvie esigenze di certezza sottese all'intervento del Fondo di garanzia.” (v. Cass. n. 34283/2024).
La domanda va dunque respinta.
3.- La controvertibilità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
disattesa ogni altra eccezione e difesa:
[...]
-Rigetta il ricorso,
-compensa le spese di lite.
Messina, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
TA ND
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA ND,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25.11.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 884/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
30/05/1964, rappresentata e difesa dagli avv.ti Costantino Francesco e Giacomo
Alberto Irrera, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CAMMAROTO MARIA giusta P.IVA_1 procura in atti
1 Resistente
OGGETTO: intervento fondo di garanzia ultime tre mensilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 adiva questo giudice Parte_1 del lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 2 aprile al 15 novembre 2014 Controparte_2 con qualifica di assistente scolastico, liv. C1 del CCNL cooperative socio- sanitarie e di essere rimasto creditore del tfr e delle mensilità maturate da Giugno
2014 al licenziamento, deduceva di aver presentato in data 6 agosto 2015 richiesta di intervento ispettivo al Dipartimento Regionale Lavoro – Servizio
Ispettorato Lavoro di Messina, che emetteva diffida accertativa in data 26 novembre 2019 per un importo pari a complessivi € € 3.083,64 , di cui €
1.432,80 per stipendio maturato nell'ultimo mese di lavoro di novembre 2014, notificata il 13 dicembre 2019 e divenuta esecutiva il 5 febbraio 2020; che sia la notifica dell'atto di precetto effettuata in data 24 luglio 2020 che la successiva richiesta di pignoramento mobiliare rimanevano infruttuosi;
che pertanto in data
9 marzo 2021 egli presentava istanza di ammissione al passivo nei confronti della società dichiarata nel frattempo fallita giusta sentenza n. 8/2021 del
Tribunale di Catania, venendovi ammesso per l'importo di € 3.228,58; che quindi il 13 dicembre 2021 avanzava domanda di accesso al Fondo di Garanzia dell' per la liquidazione del tfr e dello stipendio maturato nell'ultimo mese CP_3
di lavoro (novembre 2014), quantificato nella suddetta diffida accertativa in €
1432,80 e 459,00. Lamentava, però, che l' gli aveva riconosciuto solo il CP_1
tfr ritenendo gli altri crediti di lavoro non rientranti nel periodo coperto dalla garanzia, ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992.
Stante il rigetto del ricorso proposto in via amministrativa, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione da parte del CP_4 delle somme relative all'ultima mensilità e, per l'effetto, la condanna dell' CP_5
2
[...] al pagamento in proprio favore della complessiva somma di 1432,80 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 25.11.2025 dal deposito CP_1 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza, richiamando le motivazioni, ex art. 118 disp.att.c.p.c. dei precedenti adottati in Sezione.
2.- La pretesa della sig.ra trae fondamento dall'art. 1 d.lgs. n. 80/1992 a Pt_1
norma del quale “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”.
In particolare, ai sensi dell'art. 2 il pagamento effettuato dal Fondo è relativo ai crediti di lavoro, diversi a quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto,
“inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
La norma individua, dunque, l'ambito temporale di copertura del credito retributivo non soddisfatto, limitando il corrispondente obbligo del Fondo di garanzia alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro (vale a dire i tre mesi
3 antecedenti la data di cessazione dello stesso), purché rientranti nell'arco temporale di dodici mesi precedenti il provvedimento che determina l'apertura, a seconda dei casi, del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa o dell'amministrazione straordinaria.
Essa, come già rilevato da questo ufficio in fattispecie analoga (cfr. sentenza n.
322/2024 del 21 febbraio 2024) va interpretata, in un'ottica di maggior tutela del lavoratore e al fine di non far gravare su quest'ultimo i tempi di adozione del provvedimento, nel senso di considerare quale dies a quo per l'individuazione dei dodici mesi antecedenti “la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazioni di fallimento, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposto”.
Ciò posto, nel caso in esame l' ha rigettato l'istanza avanzata dal la sig.ra CP_1
sul presupposto che i crediti richiesti non rientrassero nel periodo coperto Pt_1 dalla garanzia del Fondo, ex art. 2 d.lgs. n. 80/1992, sostenendo che nel caso in cui il titolo esecutivo posto a presupposto dell'azione esecutiva del lavoratore nei confronti del datore sia una diffida accertativa ex art. 12, comma 3, d.lgs. n.
124/2004, il dies a quo per l'individuazione del periodo coperto dalla garanzia del
Fondo è la data della notifica del precetto al datore di lavoro (qui avvenuta il 24 luglio 2020), mentre la sola richiesta di intervento ispettivo al Dipartimento regionale Lavoro non può valere ai fini della retrodatazione dei termini.
In effetti sulla questione si è pronunciata di recente la Suprema Corte affermando che “non potendo andare in danno dell'assicurato i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, questa Corte ha da tempo chiarito che, all'uopo, deve tenersi conto della data in cui viene proposta la domanda giudiziale volta all'apertura della procedura concorsuale ovvero quella della domanda volta a far valere in giudizio il credito nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente (così da ult. Cass. n. 33550 del 2022, sulla scorta di CGUE, 10.7.1997, C-373/95).” Ma ha precisato che “… ciò non
4 consente di attribuire efficacia altrettanto dilatoria all'iniziativa dell'assicurato volta a richiedere l'intervento ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro: rispetto all'avvio di quest'ultimo, infatti, l'amministrazione mantiene ovviamente ferma la propria potestà discrezionale (così Cass. n. 34370 del 2022), solo l'adito giurisdizionale obbligando la pubblica autorità a pronunciarsi sulla domanda
(artt. 2907 c.c. e 112 c.p.c.); e sostenere che il tempo occorrente agli organi ispettivi per decidere se effettuare o meno gli accertamenti propedeutici all'adozione della diffida giovi ai fini del computo del termine a ritroso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 80/1992, recherebbe con sé il rischio di prolungare sine die il tempo necessario all'assicurato per procacciarsi un ipotetico titolo esecutivo, frustrando in tal modo le ovvie esigenze di certezza sottese all'intervento del Fondo di garanzia.” (v. Cass. n. 34283/2024).
La domanda va dunque respinta.
3.- La controvertibilità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
disattesa ogni altra eccezione e difesa:
[...]
-Rigetta il ricorso,
-compensa le spese di lite.
Messina, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
TA ND
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