Art. 5.
Alle merci ammesse alla importazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i calibri metallici o di altra materia, di ogni tipo o dimensione, da impiegare in lavori di costruzione di rifinitura e di qualsiasi altra specie dei prodotti meccanici, metallurgici, ecc., destinati all'esportazione.
La riesportazione dei calibri introdotti dovra' aver luogo entro un anno dall'importazione temporanea.
Alle merci ammesse alla importazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i calibri metallici o di altra materia, di ogni tipo o dimensione, da impiegare in lavori di costruzione di rifinitura e di qualsiasi altra specie dei prodotti meccanici, metallurgici, ecc., destinati all'esportazione.
La riesportazione dei calibri introdotti dovra' aver luogo entro un anno dall'importazione temporanea.