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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 912 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to BARANELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in in
Termoli, via Polonia n. 7, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to IACOVINO VINCENZO, dall'Avv.to FRANCESCO
BE e dall'Avv.to VI AF, con elezione di domicilio digitale casella pec giusta procura in atti;
Email_1
- OPPOSTO –
OGGETTO: pagamento somme
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “Accertare e dichiarare la avvenuta prescrizione dei crediti per cui si procede ai sensi e per gli effetti degli artt. 2955 e/o 29556 o comunque perché prescritti;
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla ditta per i motivi esposti Parte_1 Controparte_1 nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare privo di efficacia il Decreto
Ingiuntivo N. 290/2023 DEL 17.08.2023 RG N.420/2023 REPERT.N. 606/2023 DEL pagina 1 di 7 28.08.2023; - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”; per parte opposta: “In punto di merito, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, alla stregua di ogni argomentazione dedotta nel presente atto;
Con condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite, con distrazione a vantaggio dei sottoscritti legali antistatari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La “ ” chiedeva e otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Larino decreto ingiuntivo n. 290/2023, immediatamente esecutivo, nei confronti di allegando che la in qualità di genitore dei minori e Parte_1 Pt_1 Per_1
, ometteva di pagare le rette mensili scolastiche per le annualità 2013/14, Persona_2
2014/15 e 2015/16, nel corso delle quali i due minori avevano fruito dei servizi offerti dall'asilo full-time, dalle 07:30 alle 18:30 dal Lunedì al Venerdì, e il sabato dalle 07:30 alle
13:00, beneficiando anche del servizio mensa.
2. Avverso tale decreto ha proposto opposizione chiedendo la revoca del Parte_1 decreto opposto, previa sua sospensione.
A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito, in primo luogo, la prescrizione Pt_1 presuntiva ai sensi dell'art. 2955 n. 1 e 3 c.c. e, ad ogni modo, dell'art. 2956 n. 4 c.c., ritenendo comunque il credito prescritto “anche nella ipotesi (non ritenuta applicabile) della prescrizione quinquennale”. Nel merito, premesso il disconoscimento delle fatture prodotte in fase monitoria poché mai ricevute e disconosciute anche per le modalità di calcolo e negli importi,
l'opponente ha allegato il proprio puntuale adempimento, producendo copia delle ricevute di pagamento e di assegni con quietanze sottoscritte da parte dell'opposta, di talché, secondo l'opponente, l'ingiungente non avrebbe più alcuna ragione di credito nei propri confronti.
3. Si è costituita “ , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
In particolare, contestata la fondatezza dell'avversa richiesta di sospensione ex art. 649
c.p.c. nel fumus e nel periculum, l'opposta ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avversa, sostenendo che la fattispecie in esame soggiace alla prescrizione estintiva decennale. Nel merito, stante il disconoscimento delle fatture allegate al ricorso monitorio,
l'opposta ha fatto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., pur evidenziando la singolarità del disconoscimento avverso, in quanto non riguardante la sottoscrizione o la conformità del documento, ma la veridicità dello stesso, evidenziandone pertanto l'inammissibilità. Quanto invece alla documentazione prodotta dalla a sostegno del proprio adempimento, Pt_1 pagina 2 di 7 l'opposta ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la stessa, precisando che “come per controparte nel caso di specie non si disconosce una sottoscrizione ma la veridicità del documento prodotto, che la rappresentata riferisce essere artefatto e abilmente modificato dalla odierna opponente”, chiedendone comunque la produzione in originale, essendo stata depositata in copia, in ragione della divergenza rispetto alla medesima documentazione in suo possesso. Difatti, con riguardo alle quietanze depositate e, in particolare, la prima, recante la copia dell'assegno bancario n. 3714566958-11, sottoscritto dal l.r.p.t. della l'opposta ha evidenziato che tale titolo era stato emesso per il Parte_2 pagamento della prestazione lavorativa della e che la somma, quietanzata nel Pt_1 medesimo documento con sottoscrizione dell'opponente, doveva poi, secondo gli accordi assunti tra le parti, essere restituita alla per il pagamento delle rette dei minori, cosa CP_1 che invece non avvenne. Allo stesso modo, rispetto agli ulteriori due assegni prodotti dall'opponente, l'opposta ha evidenziato di aver prodotto l'originale della quietanza, divergente da quella prodotta dalla in quanto privo della dicitura “+ iscrizione”, così Pt_1 insistendo per il disconoscimento di quelli prodotti dall'opponente.
4. Disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposta, la causa è proseguita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti e rigetto delle richieste di prova orale. Pertanto, la causa è stata rinviata per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 3.10.2025 e così trattenuta in decisione.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
5. L'opponente, nel costituirsi, ha eccepito la prescrizione presuntiva annuale o triennale dell'avversa pretesa creditoria, non senza evidenziarne l'inesistenza, mediante contestazione delle fatture prodotte dall'opposta a fondamento del ricorso monitorio – così deve intendersi il
“disconoscimento” delle stesse- ; difatti, come meglio chiarisce la stessa opponente nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., “la sig.ra a sostegno delle proprie ragioni ha esibito i Parte_1 documenti contabili di pagamento al tempo emanati proprio dalla ditta per cui le fatture “oggi” CP_1 prodotte a sostegno del D.I. opposto appaiono come un illegittimo duplicato”, sostenendo così l'inesistenza del credito vantato con il decreto ingiuntivo, proprio perché duplicazione di quanto già a suo tempo regolarmente pagato.
Se così è, tale difesa è certamente incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, la quale invece presuppone l'avvenuto adempimento dell'obbligazione ed implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (ex plurimis v. Cassazione civile sez. II, 21/06/2022, n.20047), finendo così la difesa dell'opponente per pagina 3 di 7 ricadere nel disposto di cui all'art. 2959 c.c., così come inteso da consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante si veda Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, n.17595: “Il debitore che neghi
l'esistenza del credito ovvero lo svolgimento delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese sono incompatibili con la relativa ratio, fondata sulla presunzione che il debito sia stato pagato, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore”, ma anche Cassazione civile sez. II, 16/02/2016, n.2977: “Il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che
l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile”).
Non può invece essere esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva, stante la sua incompatibilità con quella presuntiva, quest'ultima prospettata dalla stessa parte come l'unica applicabile, con conseguente preferenza per essa (Cassazione civile sez. II, 11/12/2023,
n.34464: “La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi”) e inammissibilità – per incompatibilità logica e giuridica con la prima- dell'altra.
6. Nel merito, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'oggetto del processo non è costituito dal controllo sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, ma dalla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato;
ne consegue che grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, secondo la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c.
6.1. Nel caso in esame, l'opponente non ha contestato la frequenza, da parte dei propri figli minori, dell'asilo privato “ ” nei termini allegati dall'opposta e per il periodo CP_1 specificatamente indicato ai fini di causa, ovvero gli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e
2015/16.
Difatti, la ha esposto di aver provveduto al pagamento delle rette scolastiche per le Pt_1 tre annualità richieste, con importi perfettamente coincidenti con quelli riportati nelle fatture di cui al monitorio- ad eccezione dell'anno 2015/2016-, producendo la seguente documentazione: per l'anno scolastico 2013/2014: ricevute fiscali di pagamento n. 432 e 439 bis del
12.12.2014 per l'importo di € 1.680,00 ed € 2.660,00, nonché scrittura privata “saldo A.S. pagina 4 di 7 2013/2014 + corso di inglese (settembre 2013 – luglio 2014)”, sottoscritta in data 19.1.2016 dalla opponente e dalla rappresentante della ditta opposta;
per l'anno scolastico 2014/2015: ricevute fiscali n. 439 del 12.12.2014 per € 380,00 – n. 389 del 19.11.2014 per € 380,00 e n. 321 del 07.10.2014 per € 760,00; due pagamenti per €
2.170,00 ed €2.170,00 mediante emissione di due assegni postali nn. 7192887695-06 e
7192887694-05 del 9.2.2016, con quietanza sottoscritta recante la dicitura “Saldo A.S.
2014/2015 + iscrizione”; per l'anno scolastico 2015/2016: ricevute fiscali emesse dalla ditta opposta e mai consegnate alla opponente (N°391 del 22.09.2015 per €380,00- la N°434 del 31.10.2015 per
€380,00 -la N°496 del 15.12.2015 per €760,00 -la N°40 del 30.01.2016 per €380,00 -la N°76 del 10.02.20216 per €380,00 e la N°117 del 10.03.2016 per €380,00) per un totale di €2.660,00, importo pagato brevi manu in data 14.03.2016, come da estratto conto allegato in atti.
6.2. L'opposta, a fronte di tale documentazione, non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, ma ha allegato la non veridicità di quanto lì riportato per alterazione del contenuto, chiedendo la produzione dei relativi originali;
in particolare, quanto alla quietanza del 19.1.2016, l'opposta ha prodotto quella in suo possesso, indicata come conforme all'originale, priva della dicitura“+ corso inglese”, riportata invece su quella dell'opponente; parimenti, la quietanza resa in calce ai due assegni, ciascuno di importo pari ad euro 2.170,00
(nn. 7192887695-05 e 7192887695.06), non recherebbe la dicitura “+ iscrizione”, come da originale in suo possesso e prodotto in atti.
Orbene, deve rammentarsi che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (tra le tante Cass. 30/10/2018, n. 27633). Viceversa, il c.d. “diniego di originale” non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso pagina 5 di 7 altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 06/09/2024, n. 24029).
Nel caso di specie, il disconoscimento effettuato dall'opposta, da intendersi con riguardo alla conformità all'originale, è stato validamente proposto rispetto alle sole scritture per quietanza dalla stessa contestate, avendo l'oppostadato conto delle difformità tramite la produzione di quelle in suo possesso, indicate come conformi agli originali. Ciò nondimeno, assumendo come veritiere proprio quest'ultime, dovendosi ritenere le aggiunte presenti in quelle dell'opponente necessariamente un posterius, resta comunque ferma la circostanza che da tali documenti emerge che le odierne parti in causa riconoscevano, mediante sottoscrizione in calce a taluni assegni, l'avvenuto saldo per le annualità scolastiche lì riportate, evidentemente in favore della;
a fronte di ciò, non è stato provato quanto dedotto dall'opposta, CP_1 ovvero che l'assegno datato 4.2.2015, dalla stessa emesso, non le veniva riconsegnato, risultando piuttosto l'esatto opposto, come si desume dalla sottoscrizione apposta in calce a tale assegno, ovvero preso a saldo proprio per la retta annuale 2013/2014, e quasi un anno dopo la data di emissione riportata sul titolo.
Nessuna contestazione poi vi è stata da parte dell'opposta con riguardo all'allegazione della corresponsione dell'importo di euro 2.660,00, come da estratto conto e ricevute menzionate dall'opponente. Al riguardo, tuttavia, deve rilevarsi che, non avendo la contestato la Pt_1 frequenza annuale da parte dei minori anche per l'a.s. 2015-2016, per l'importo residuo di €
1.680,00 (quattro mensilità, da aprile a luglio, e quota d'iscrizione) l'opponente non ha dato prova di aver adempiuto al pagamento, di talché la pretesa creditoria è risultata fondata nei soli limiti di tale importo.
7. Il riconoscimento del credito nella limitata somma che precede, a fronte del credito complessivamente richiesto per € 13.020,00, giustifica la compensazione delle spese nella misura di 3/4, ponendo il residuo 1/4 in capo all'opponente, che si liquidano, secondo il criterio del decisum (Cass., Sez. Un., n. 19014 del 11/09/2007), nei valori medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 e succ. agg.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
290/2023, emesso dal Tribunale di Larino il 17.8.2023, e condanna Pt_1
pagina 6 di 7 a corrispondere a Pt_1 Controparte_1
la somma di € 1.680,00, oltre interessi legali;
[...]
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1 ed in favore di , delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 638,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti IACOVINO VINCENZO, FRANCESCO BE e
VI AF dichiaratisi anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ.; compensa nella restante parte (3/4) le spese.
Larino, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 912 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to BARANELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in in
Termoli, via Polonia n. 7, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to IACOVINO VINCENZO, dall'Avv.to FRANCESCO
BE e dall'Avv.to VI AF, con elezione di domicilio digitale casella pec giusta procura in atti;
Email_1
- OPPOSTO –
OGGETTO: pagamento somme
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “Accertare e dichiarare la avvenuta prescrizione dei crediti per cui si procede ai sensi e per gli effetti degli artt. 2955 e/o 29556 o comunque perché prescritti;
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla ditta per i motivi esposti Parte_1 Controparte_1 nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare privo di efficacia il Decreto
Ingiuntivo N. 290/2023 DEL 17.08.2023 RG N.420/2023 REPERT.N. 606/2023 DEL pagina 1 di 7 28.08.2023; - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”; per parte opposta: “In punto di merito, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, alla stregua di ogni argomentazione dedotta nel presente atto;
Con condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite, con distrazione a vantaggio dei sottoscritti legali antistatari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La “ ” chiedeva e otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Larino decreto ingiuntivo n. 290/2023, immediatamente esecutivo, nei confronti di allegando che la in qualità di genitore dei minori e Parte_1 Pt_1 Per_1
, ometteva di pagare le rette mensili scolastiche per le annualità 2013/14, Persona_2
2014/15 e 2015/16, nel corso delle quali i due minori avevano fruito dei servizi offerti dall'asilo full-time, dalle 07:30 alle 18:30 dal Lunedì al Venerdì, e il sabato dalle 07:30 alle
13:00, beneficiando anche del servizio mensa.
2. Avverso tale decreto ha proposto opposizione chiedendo la revoca del Parte_1 decreto opposto, previa sua sospensione.
A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito, in primo luogo, la prescrizione Pt_1 presuntiva ai sensi dell'art. 2955 n. 1 e 3 c.c. e, ad ogni modo, dell'art. 2956 n. 4 c.c., ritenendo comunque il credito prescritto “anche nella ipotesi (non ritenuta applicabile) della prescrizione quinquennale”. Nel merito, premesso il disconoscimento delle fatture prodotte in fase monitoria poché mai ricevute e disconosciute anche per le modalità di calcolo e negli importi,
l'opponente ha allegato il proprio puntuale adempimento, producendo copia delle ricevute di pagamento e di assegni con quietanze sottoscritte da parte dell'opposta, di talché, secondo l'opponente, l'ingiungente non avrebbe più alcuna ragione di credito nei propri confronti.
3. Si è costituita “ , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
In particolare, contestata la fondatezza dell'avversa richiesta di sospensione ex art. 649
c.p.c. nel fumus e nel periculum, l'opposta ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avversa, sostenendo che la fattispecie in esame soggiace alla prescrizione estintiva decennale. Nel merito, stante il disconoscimento delle fatture allegate al ricorso monitorio,
l'opposta ha fatto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., pur evidenziando la singolarità del disconoscimento avverso, in quanto non riguardante la sottoscrizione o la conformità del documento, ma la veridicità dello stesso, evidenziandone pertanto l'inammissibilità. Quanto invece alla documentazione prodotta dalla a sostegno del proprio adempimento, Pt_1 pagina 2 di 7 l'opposta ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la stessa, precisando che “come per controparte nel caso di specie non si disconosce una sottoscrizione ma la veridicità del documento prodotto, che la rappresentata riferisce essere artefatto e abilmente modificato dalla odierna opponente”, chiedendone comunque la produzione in originale, essendo stata depositata in copia, in ragione della divergenza rispetto alla medesima documentazione in suo possesso. Difatti, con riguardo alle quietanze depositate e, in particolare, la prima, recante la copia dell'assegno bancario n. 3714566958-11, sottoscritto dal l.r.p.t. della l'opposta ha evidenziato che tale titolo era stato emesso per il Parte_2 pagamento della prestazione lavorativa della e che la somma, quietanzata nel Pt_1 medesimo documento con sottoscrizione dell'opponente, doveva poi, secondo gli accordi assunti tra le parti, essere restituita alla per il pagamento delle rette dei minori, cosa CP_1 che invece non avvenne. Allo stesso modo, rispetto agli ulteriori due assegni prodotti dall'opponente, l'opposta ha evidenziato di aver prodotto l'originale della quietanza, divergente da quella prodotta dalla in quanto privo della dicitura “+ iscrizione”, così Pt_1 insistendo per il disconoscimento di quelli prodotti dall'opponente.
4. Disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposta, la causa è proseguita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti e rigetto delle richieste di prova orale. Pertanto, la causa è stata rinviata per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 3.10.2025 e così trattenuta in decisione.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
5. L'opponente, nel costituirsi, ha eccepito la prescrizione presuntiva annuale o triennale dell'avversa pretesa creditoria, non senza evidenziarne l'inesistenza, mediante contestazione delle fatture prodotte dall'opposta a fondamento del ricorso monitorio – così deve intendersi il
“disconoscimento” delle stesse- ; difatti, come meglio chiarisce la stessa opponente nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., “la sig.ra a sostegno delle proprie ragioni ha esibito i Parte_1 documenti contabili di pagamento al tempo emanati proprio dalla ditta per cui le fatture “oggi” CP_1 prodotte a sostegno del D.I. opposto appaiono come un illegittimo duplicato”, sostenendo così l'inesistenza del credito vantato con il decreto ingiuntivo, proprio perché duplicazione di quanto già a suo tempo regolarmente pagato.
Se così è, tale difesa è certamente incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, la quale invece presuppone l'avvenuto adempimento dell'obbligazione ed implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (ex plurimis v. Cassazione civile sez. II, 21/06/2022, n.20047), finendo così la difesa dell'opponente per pagina 3 di 7 ricadere nel disposto di cui all'art. 2959 c.c., così come inteso da consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante si veda Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, n.17595: “Il debitore che neghi
l'esistenza del credito ovvero lo svolgimento delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese sono incompatibili con la relativa ratio, fondata sulla presunzione che il debito sia stato pagato, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore”, ma anche Cassazione civile sez. II, 16/02/2016, n.2977: “Il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che
l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile”).
Non può invece essere esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva, stante la sua incompatibilità con quella presuntiva, quest'ultima prospettata dalla stessa parte come l'unica applicabile, con conseguente preferenza per essa (Cassazione civile sez. II, 11/12/2023,
n.34464: “La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi”) e inammissibilità – per incompatibilità logica e giuridica con la prima- dell'altra.
6. Nel merito, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'oggetto del processo non è costituito dal controllo sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, ma dalla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato;
ne consegue che grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, secondo la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c.
6.1. Nel caso in esame, l'opponente non ha contestato la frequenza, da parte dei propri figli minori, dell'asilo privato “ ” nei termini allegati dall'opposta e per il periodo CP_1 specificatamente indicato ai fini di causa, ovvero gli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e
2015/16.
Difatti, la ha esposto di aver provveduto al pagamento delle rette scolastiche per le Pt_1 tre annualità richieste, con importi perfettamente coincidenti con quelli riportati nelle fatture di cui al monitorio- ad eccezione dell'anno 2015/2016-, producendo la seguente documentazione: per l'anno scolastico 2013/2014: ricevute fiscali di pagamento n. 432 e 439 bis del
12.12.2014 per l'importo di € 1.680,00 ed € 2.660,00, nonché scrittura privata “saldo A.S. pagina 4 di 7 2013/2014 + corso di inglese (settembre 2013 – luglio 2014)”, sottoscritta in data 19.1.2016 dalla opponente e dalla rappresentante della ditta opposta;
per l'anno scolastico 2014/2015: ricevute fiscali n. 439 del 12.12.2014 per € 380,00 – n. 389 del 19.11.2014 per € 380,00 e n. 321 del 07.10.2014 per € 760,00; due pagamenti per €
2.170,00 ed €2.170,00 mediante emissione di due assegni postali nn. 7192887695-06 e
7192887694-05 del 9.2.2016, con quietanza sottoscritta recante la dicitura “Saldo A.S.
2014/2015 + iscrizione”; per l'anno scolastico 2015/2016: ricevute fiscali emesse dalla ditta opposta e mai consegnate alla opponente (N°391 del 22.09.2015 per €380,00- la N°434 del 31.10.2015 per
€380,00 -la N°496 del 15.12.2015 per €760,00 -la N°40 del 30.01.2016 per €380,00 -la N°76 del 10.02.20216 per €380,00 e la N°117 del 10.03.2016 per €380,00) per un totale di €2.660,00, importo pagato brevi manu in data 14.03.2016, come da estratto conto allegato in atti.
6.2. L'opposta, a fronte di tale documentazione, non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, ma ha allegato la non veridicità di quanto lì riportato per alterazione del contenuto, chiedendo la produzione dei relativi originali;
in particolare, quanto alla quietanza del 19.1.2016, l'opposta ha prodotto quella in suo possesso, indicata come conforme all'originale, priva della dicitura“+ corso inglese”, riportata invece su quella dell'opponente; parimenti, la quietanza resa in calce ai due assegni, ciascuno di importo pari ad euro 2.170,00
(nn. 7192887695-05 e 7192887695.06), non recherebbe la dicitura “+ iscrizione”, come da originale in suo possesso e prodotto in atti.
Orbene, deve rammentarsi che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (tra le tante Cass. 30/10/2018, n. 27633). Viceversa, il c.d. “diniego di originale” non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso pagina 5 di 7 altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 06/09/2024, n. 24029).
Nel caso di specie, il disconoscimento effettuato dall'opposta, da intendersi con riguardo alla conformità all'originale, è stato validamente proposto rispetto alle sole scritture per quietanza dalla stessa contestate, avendo l'oppostadato conto delle difformità tramite la produzione di quelle in suo possesso, indicate come conformi agli originali. Ciò nondimeno, assumendo come veritiere proprio quest'ultime, dovendosi ritenere le aggiunte presenti in quelle dell'opponente necessariamente un posterius, resta comunque ferma la circostanza che da tali documenti emerge che le odierne parti in causa riconoscevano, mediante sottoscrizione in calce a taluni assegni, l'avvenuto saldo per le annualità scolastiche lì riportate, evidentemente in favore della;
a fronte di ciò, non è stato provato quanto dedotto dall'opposta, CP_1 ovvero che l'assegno datato 4.2.2015, dalla stessa emesso, non le veniva riconsegnato, risultando piuttosto l'esatto opposto, come si desume dalla sottoscrizione apposta in calce a tale assegno, ovvero preso a saldo proprio per la retta annuale 2013/2014, e quasi un anno dopo la data di emissione riportata sul titolo.
Nessuna contestazione poi vi è stata da parte dell'opposta con riguardo all'allegazione della corresponsione dell'importo di euro 2.660,00, come da estratto conto e ricevute menzionate dall'opponente. Al riguardo, tuttavia, deve rilevarsi che, non avendo la contestato la Pt_1 frequenza annuale da parte dei minori anche per l'a.s. 2015-2016, per l'importo residuo di €
1.680,00 (quattro mensilità, da aprile a luglio, e quota d'iscrizione) l'opponente non ha dato prova di aver adempiuto al pagamento, di talché la pretesa creditoria è risultata fondata nei soli limiti di tale importo.
7. Il riconoscimento del credito nella limitata somma che precede, a fronte del credito complessivamente richiesto per € 13.020,00, giustifica la compensazione delle spese nella misura di 3/4, ponendo il residuo 1/4 in capo all'opponente, che si liquidano, secondo il criterio del decisum (Cass., Sez. Un., n. 19014 del 11/09/2007), nei valori medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 e succ. agg.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
290/2023, emesso dal Tribunale di Larino il 17.8.2023, e condanna Pt_1
pagina 6 di 7 a corrispondere a Pt_1 Controparte_1
la somma di € 1.680,00, oltre interessi legali;
[...]
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1 ed in favore di , delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 638,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti IACOVINO VINCENZO, FRANCESCO BE e
VI AF dichiaratisi anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ.; compensa nella restante parte (3/4) le spese.
Larino, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
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