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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/12/2025, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Proc. nr. R.G. 30/2025
PROVVEDIMENTO RESO ALL'ESITO DI TRATTAZIONE SCRITTA
Il giorno 17/12 /2025 il giudice dr. Luigi Bobbio,; rilevato che il proprio provvedimento con il quale si disponeva la trattazione scritta della presente udienza è stato regolarmente comu- nicato a cura della cancelleria a tutte le parti costituite;
rilevato che nel termine fissato sono pervenute le note scritte come in atti.
dispone che si proceda ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
1 All'esito, il giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione mono- cratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex 281 sexies c.p.c nella causa civile iscritta al n. 30/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente
TRA , rappresentata e difesa, come da mandato Parte_1
in calce dell'atto introduttivo, dall'avv. Pisapia Anna e domiciliata come in atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d.
2 per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui am- missibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giu- risprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli li- mitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non an- dranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risul- tare semplicemente assorbite (ovvero superate) per in- compatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di CP_2
che, seppur regolarmente evocato in giudizio, CP_1
non si è costituito.
Con ricorso ritualmente introdotto ai sensi dell'art. 281-
3 decies c.p.c., la sig.ra ha adito questo Tri- Parte_1
bunale chiedendo che venisse accertata l'esistenza, in capo all'ex coniuge dell'obbligo di trasferi- Controparte_1
re in suo favore la quota del 50% della proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale, obbligo assun- to in sede di separazione consensuale e rimasto inadem- piuto, e che, per l'effetto, fosse pronunciata sentenza co- stitutiva ex art. 2932 c.c., idonea a produrre gli effetti del contratto definitivo non concluso.
Il resistente, regolarmente evocato in giudizio, non si è co- stituito, sicché ne va dichiarata la contumacia. Tale eve- nienza, tuttavia, non esonera il giudice dall'esame del me- rito della pretesa, dovendosi comunque verificare la sussi- stenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fonda- mento della domanda.
Dall'istruttoria documentale emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel 1988 e, nel corso del rapporto coniugale, hanno acquistato in regime di comproprietà pa- ritaria l'immobile sito in Cava de' Tirreni, Via Caselle In- feriori n. 15, destinandolo a casa familiare. A seguito della crisi coniugale, i coniugi hanno instaurato procedimento di separazione giudiziale, successivamente definito in via consensuale, con accordo sottoscritto dalle parti e omolo- gato dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Nel verbale di separazione, regolarmente prodotto in atti, i coniugi hanno disciplinato in modo analitico i reciproci
4 rapporti personali e patrimoniali, prevedendo, tra l'altro,
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e, soprat- tutto, l'impegno del sig. a rinunciare e trasferire CP_1
alla stessa la propria quota del 50% della proprietà dell'immobile. Il bene risulta puntualmente individuato mediante indicazione dell'ubicazione e dei dati catastali, senza margini di incertezza quanto all'oggetto del trasfe- rimento.
Nonostante l'assunzione di tale obbligo e il successivo in- vito a comparire dinanzi al notaio per la stipula dell'atto pubblico, il sig. non ha mai prestato il proprio CP_1
consenso al trasferimento, rendendo necessario il ricorso alla tutela giudiziale. La domanda è fondata.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassa- zione, gli accordi di separazione consensuale, una volta omologati, non si esauriscono nella regolamentazione dei rapporti personali, ma possono contenere pattuizioni di na- tura patrimoniale aventi efficacia negoziale piena, anche con riferimento al trasferimento di diritti reali immobiliari.
Tali pattuizioni, ove risultino complete nei loro elementi essenziali, sono suscettibili di esecuzione in forma specifi- ca ex art. 2932 c.c.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che «l'accordo di separazione consensuale omologato può costituire titolo per l'assunzione di obblighi giuridicamente vincolanti, an-
5 che di natura traslativa, azionabili davanti al giudice ordi- nario» (Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2014, n. 1202). È sta- to altresì affermato che «l'obbligo di trasferire un bene immobile, contenuto in un accordo di separazione, è su- scettibile di esecuzione specifica qualora il bene sia de- terminato o determinabile e l'impegno risulti inequivoco»
(Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2016, n. 3387).
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che, ai fi- ni dell'azione ex art. 2932 c.c., è necessario che l'accordo presenti i requisiti del cosiddetto “preliminare valido”, os- sia che siano individuabili con certezza il bene oggetto del trasferimento e il contenuto dell'obbligazione assunta, po- tendo tali elementi risultare anche dal complessivo tenore dell'accordo e non richiedendosi formule sacramentali
(Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2017, n. 27145).
Con specifico riferimento agli accordi di separazione, è stato ulteriormente chiarito che la volontà delle parti di at- tribuire efficacia obbligatoria o traslativa alle pattuizioni patrimoniali deve essere ricostruita alla luce del contesto complessivo dell'accordo e della funzione di sistemazione definitiva degli assetti economici conseguenti alla crisi coniugale (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2019, n. 14732).
Nel caso di specie, l'esame del verbale di separazione consente di ritenere pienamente integrati tali presupposti.
L'immobile oggetto del trasferimento è individuato in modo analitico e univoco, e l'obbligo assunto dal resisten-
6 te non si configura come una generica manifestazione di intenti, bensì come un impegno chiaro, attuale e immedia- tamente esigibile al trasferimento della quota di compro- prietà. L'accordo, peraltro, è stato letto, confermato e sot- toscritto dalle parti ed è stato oggetto di omologazione, sicché non residuano dubbi circa la sua vincolatività.
La persistente inerzia del resistente integra, pertanto, un inadempimento che legittima la pronuncia di sentenza co- stitutiva ex art. 2932 c.c., destinata a produrre gli stessi ef- fetti del contratto di trasferimento non concluso.
La sentenza così pronunciata costituisce titolo idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2643,
n. 12, c.c., al fine di rendere opponibile ai terzi l'avvenuto trasferimento del diritto reale.
Quanto alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla doman- da proposta da così provvede: Parte_1
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) accerta che, in forza dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Nocera In- feriore, è obbligato a trasferire in Controparte_1
7 favore di la quota del 50% della pro- Parte_1
prietà dell'immobile sito in Cava de' Tirreni, Via
Caselle Inferiori n. 15, come meglio identificato nel verbale di separazione allegato in atti;
3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., pronuncia sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto de- finitivo di trasferimento non concluso e, per l'effetto, trasferisce in favore di , nata a [...] Parte_1
de' Tirreni il 6 maggio 1969, la quota pari al 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Cava de'
Tirreni, Via Caselle Inferiori n. 15, meglio identifi- cato in atti;
4) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobilia- ri;
5) condanna al pagamento delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.850,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 del d.P.R. n.
115/2002, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.;
Nocera Inferiore, 17.12.25
8 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
Seconda Sezione Civile
Proc. nr. R.G. 30/2025
PROVVEDIMENTO RESO ALL'ESITO DI TRATTAZIONE SCRITTA
Il giorno 17/12 /2025 il giudice dr. Luigi Bobbio,; rilevato che il proprio provvedimento con il quale si disponeva la trattazione scritta della presente udienza è stato regolarmente comu- nicato a cura della cancelleria a tutte le parti costituite;
rilevato che nel termine fissato sono pervenute le note scritte come in atti.
dispone che si proceda ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
1 All'esito, il giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione mono- cratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex 281 sexies c.p.c nella causa civile iscritta al n. 30/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente
TRA , rappresentata e difesa, come da mandato Parte_1
in calce dell'atto introduttivo, dall'avv. Pisapia Anna e domiciliata come in atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d.
2 per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui am- missibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giu- risprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli li- mitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non an- dranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risul- tare semplicemente assorbite (ovvero superate) per in- compatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di CP_2
che, seppur regolarmente evocato in giudizio, CP_1
non si è costituito.
Con ricorso ritualmente introdotto ai sensi dell'art. 281-
3 decies c.p.c., la sig.ra ha adito questo Tri- Parte_1
bunale chiedendo che venisse accertata l'esistenza, in capo all'ex coniuge dell'obbligo di trasferi- Controparte_1
re in suo favore la quota del 50% della proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale, obbligo assun- to in sede di separazione consensuale e rimasto inadem- piuto, e che, per l'effetto, fosse pronunciata sentenza co- stitutiva ex art. 2932 c.c., idonea a produrre gli effetti del contratto definitivo non concluso.
Il resistente, regolarmente evocato in giudizio, non si è co- stituito, sicché ne va dichiarata la contumacia. Tale eve- nienza, tuttavia, non esonera il giudice dall'esame del me- rito della pretesa, dovendosi comunque verificare la sussi- stenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fonda- mento della domanda.
Dall'istruttoria documentale emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel 1988 e, nel corso del rapporto coniugale, hanno acquistato in regime di comproprietà pa- ritaria l'immobile sito in Cava de' Tirreni, Via Caselle In- feriori n. 15, destinandolo a casa familiare. A seguito della crisi coniugale, i coniugi hanno instaurato procedimento di separazione giudiziale, successivamente definito in via consensuale, con accordo sottoscritto dalle parti e omolo- gato dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Nel verbale di separazione, regolarmente prodotto in atti, i coniugi hanno disciplinato in modo analitico i reciproci
4 rapporti personali e patrimoniali, prevedendo, tra l'altro,
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e, soprat- tutto, l'impegno del sig. a rinunciare e trasferire CP_1
alla stessa la propria quota del 50% della proprietà dell'immobile. Il bene risulta puntualmente individuato mediante indicazione dell'ubicazione e dei dati catastali, senza margini di incertezza quanto all'oggetto del trasfe- rimento.
Nonostante l'assunzione di tale obbligo e il successivo in- vito a comparire dinanzi al notaio per la stipula dell'atto pubblico, il sig. non ha mai prestato il proprio CP_1
consenso al trasferimento, rendendo necessario il ricorso alla tutela giudiziale. La domanda è fondata.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassa- zione, gli accordi di separazione consensuale, una volta omologati, non si esauriscono nella regolamentazione dei rapporti personali, ma possono contenere pattuizioni di na- tura patrimoniale aventi efficacia negoziale piena, anche con riferimento al trasferimento di diritti reali immobiliari.
Tali pattuizioni, ove risultino complete nei loro elementi essenziali, sono suscettibili di esecuzione in forma specifi- ca ex art. 2932 c.c.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che «l'accordo di separazione consensuale omologato può costituire titolo per l'assunzione di obblighi giuridicamente vincolanti, an-
5 che di natura traslativa, azionabili davanti al giudice ordi- nario» (Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2014, n. 1202). È sta- to altresì affermato che «l'obbligo di trasferire un bene immobile, contenuto in un accordo di separazione, è su- scettibile di esecuzione specifica qualora il bene sia de- terminato o determinabile e l'impegno risulti inequivoco»
(Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2016, n. 3387).
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che, ai fi- ni dell'azione ex art. 2932 c.c., è necessario che l'accordo presenti i requisiti del cosiddetto “preliminare valido”, os- sia che siano individuabili con certezza il bene oggetto del trasferimento e il contenuto dell'obbligazione assunta, po- tendo tali elementi risultare anche dal complessivo tenore dell'accordo e non richiedendosi formule sacramentali
(Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2017, n. 27145).
Con specifico riferimento agli accordi di separazione, è stato ulteriormente chiarito che la volontà delle parti di at- tribuire efficacia obbligatoria o traslativa alle pattuizioni patrimoniali deve essere ricostruita alla luce del contesto complessivo dell'accordo e della funzione di sistemazione definitiva degli assetti economici conseguenti alla crisi coniugale (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2019, n. 14732).
Nel caso di specie, l'esame del verbale di separazione consente di ritenere pienamente integrati tali presupposti.
L'immobile oggetto del trasferimento è individuato in modo analitico e univoco, e l'obbligo assunto dal resisten-
6 te non si configura come una generica manifestazione di intenti, bensì come un impegno chiaro, attuale e immedia- tamente esigibile al trasferimento della quota di compro- prietà. L'accordo, peraltro, è stato letto, confermato e sot- toscritto dalle parti ed è stato oggetto di omologazione, sicché non residuano dubbi circa la sua vincolatività.
La persistente inerzia del resistente integra, pertanto, un inadempimento che legittima la pronuncia di sentenza co- stitutiva ex art. 2932 c.c., destinata a produrre gli stessi ef- fetti del contratto di trasferimento non concluso.
La sentenza così pronunciata costituisce titolo idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2643,
n. 12, c.c., al fine di rendere opponibile ai terzi l'avvenuto trasferimento del diritto reale.
Quanto alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla doman- da proposta da così provvede: Parte_1
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) accerta che, in forza dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Nocera In- feriore, è obbligato a trasferire in Controparte_1
7 favore di la quota del 50% della pro- Parte_1
prietà dell'immobile sito in Cava de' Tirreni, Via
Caselle Inferiori n. 15, come meglio identificato nel verbale di separazione allegato in atti;
3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., pronuncia sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto de- finitivo di trasferimento non concluso e, per l'effetto, trasferisce in favore di , nata a [...] Parte_1
de' Tirreni il 6 maggio 1969, la quota pari al 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Cava de'
Tirreni, Via Caselle Inferiori n. 15, meglio identifi- cato in atti;
4) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobilia- ri;
5) condanna al pagamento delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.850,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 del d.P.R. n.
115/2002, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.;
Nocera Inferiore, 17.12.25
8 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio