TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 420/2025 v.g promossa da:
, Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. PESCATORI GIANLUCA che li rappresenta Parte_2 e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 TORINO il 21/09/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1349 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 22/03/1995. Per_1
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: CP_ DÀ ATTO che la sig.ra permarrà presso la dimora ex coniugale ubicata in Santena, alla via Cristoforo Colombo n. 15; il sig. potrà ivi permanere sino al reperimento di nuova abitazione;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti si impegnano a dividere gli arredi acquistati in corso di matrimonio;
CP_ DÀ ATTO che la sig.ra resterà esclusiva proprietaria del conto corrente e del conto titoli già a suo nome (c.c. Banca d'Asti, agenzia di Cambiano, n. 23668, con saldo di circa euro 19.000 - conto titoli n. 96-71000179, del valore di circa 61.000 euro) con le somme ed i risparmi in essi custoditi;
DÀ ATTO che il sig. resterà esclusivo proprietario del conto corrente e del conto titoli già a Parte_1 suo nome (c.c. Banca D'Asti, agenzia di Cambiano, n. 23667, con saldo di euro 15.000 - conto titoli n. 96-71000180, del valore di circa 138.000 euro) con le somme ed i risparmi in essi custoditi;
CP_ DÀ ATTO che la sig.ra tratterrà l'intero suo TFR che l'ente previdenziale verserà nei prossimi tre anni seppure già maturato dalla lavoratrice e che ammonta a circa 77.000 euro;
CP_ DÀ ATTO che l'autovettura FIAT Panda targata FF455JP resterà alla sig.ra che ne diverrà esclusiva proprietaria, mentre il sig. terrà l'uso dei mezzi a noleggio dei quali provvederà al pagamento Parte_1 dei canoni;
DÀ ATTO che finché perdurerà la convivenza presso l'abitazione in Santena le parti provvederanno al pagamento delle spese domestiche attraverso le giacenze in essere sul conto corrente cointestato presso NL (circa 8.600 euro). Al momento della fine della convivenza, perché il sig. avrà reperito Parte_1 pagina 2 di 3 CP_ altro immobile, le eventuali giacenze resteranno alla sig.ra , detratti i costi di trasloco;
DÀ ATTO che le parti non posseggono immobili cointestati;
DÀ ATTO che nulla sarà dovuto dall'una all'altra parte a titolo di mantenimento o alimenti, ai sensi dell'art. 156 c.c. [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262], anche in ragione dell'indipendenza economica della figlia , che ormai vive fuori casa provvedendo autonomamente alle proprie Per_1 necessità;
DÀ ATTO che, allo stesso modo, ciascuna delle parti si impegna a continuare a supportare la figlia dandole ogni sostegno, sia di natura morale che materiale, di cui questa dovesse necessitare;
Per_1
DÀ ATTO che le parti si impegnano a collaborare lealmente per gestire eventuali spese che dovessero sopraggiungere nel periodo di convivenza residuo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 420/2025 v.g promossa da:
, Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. PESCATORI GIANLUCA che li rappresenta Parte_2 e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 TORINO il 21/09/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1349 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 22/03/1995. Per_1
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: CP_ DÀ ATTO che la sig.ra permarrà presso la dimora ex coniugale ubicata in Santena, alla via Cristoforo Colombo n. 15; il sig. potrà ivi permanere sino al reperimento di nuova abitazione;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti si impegnano a dividere gli arredi acquistati in corso di matrimonio;
CP_ DÀ ATTO che la sig.ra resterà esclusiva proprietaria del conto corrente e del conto titoli già a suo nome (c.c. Banca d'Asti, agenzia di Cambiano, n. 23668, con saldo di circa euro 19.000 - conto titoli n. 96-71000179, del valore di circa 61.000 euro) con le somme ed i risparmi in essi custoditi;
DÀ ATTO che il sig. resterà esclusivo proprietario del conto corrente e del conto titoli già a Parte_1 suo nome (c.c. Banca D'Asti, agenzia di Cambiano, n. 23667, con saldo di euro 15.000 - conto titoli n. 96-71000180, del valore di circa 138.000 euro) con le somme ed i risparmi in essi custoditi;
CP_ DÀ ATTO che la sig.ra tratterrà l'intero suo TFR che l'ente previdenziale verserà nei prossimi tre anni seppure già maturato dalla lavoratrice e che ammonta a circa 77.000 euro;
CP_ DÀ ATTO che l'autovettura FIAT Panda targata FF455JP resterà alla sig.ra che ne diverrà esclusiva proprietaria, mentre il sig. terrà l'uso dei mezzi a noleggio dei quali provvederà al pagamento Parte_1 dei canoni;
DÀ ATTO che finché perdurerà la convivenza presso l'abitazione in Santena le parti provvederanno al pagamento delle spese domestiche attraverso le giacenze in essere sul conto corrente cointestato presso NL (circa 8.600 euro). Al momento della fine della convivenza, perché il sig. avrà reperito Parte_1 pagina 2 di 3 CP_ altro immobile, le eventuali giacenze resteranno alla sig.ra , detratti i costi di trasloco;
DÀ ATTO che le parti non posseggono immobili cointestati;
DÀ ATTO che nulla sarà dovuto dall'una all'altra parte a titolo di mantenimento o alimenti, ai sensi dell'art. 156 c.c. [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262], anche in ragione dell'indipendenza economica della figlia , che ormai vive fuori casa provvedendo autonomamente alle proprie Per_1 necessità;
DÀ ATTO che, allo stesso modo, ciascuna delle parti si impegna a continuare a supportare la figlia dandole ogni sostegno, sia di natura morale che materiale, di cui questa dovesse necessitare;
Per_1
DÀ ATTO che le parti si impegnano a collaborare lealmente per gestire eventuali spese che dovessero sopraggiungere nel periodo di convivenza residuo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3