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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/04/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3176 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. LEMBO VIVIANA , giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. FAZIO MARCO;
- resistente -
OGGETTO: pensione ordinaria di inabilità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 , conveniva in Parte_1 giudizio l' al fine di sentir dichiarare nullo il provvedimento di rigetto dell'istanza, presentata il CP_1
30.1.2024, volta all'ottenimento della pensione ordinaria di inabilità.
A tal fine, premetteva di essere stato impossibilitato per problemi di salute a presentarsi alla visita medica di verifica, cui era stato convocato per il giorno 07.03.2024, e che ne aveva dato comunicazione all' allegando certificato medico. CP_1
Lamentava che l' , invece di disporre una nuova convocazione a visita, rigettava CP_1
l'istanza.
Eccepiva vizi formali e di merito del provvedimento di rigetto, di cui chiedeva dichiararsi la nullità o comunque disporsi l'annullamento, e chiedeva, previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, condannarsi l' al pagamento della pensione di inabilità ordinaria a decorrere CP_1 dall'istanza amministrativa. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, in subordine ne eccepiva l'improcedibilità, in ulteriore subordine l'infondatezza comunque nel merito per assenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di legge utili all'ottenimento della prestazione invocata. Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, qualora la parte ricorrente non offra al giudicante la possibilità di verificare, sia pur con accertamento sommario ed incidentale, la ricorrenza di tutti gli altri presupposti amministrativi per l'ottenimento della prestazione cui è sotteso l'accertamento sanitario.
Ciò posto, nel merito l'oggetto della domanda riguarda la prestazione previdenziale della pensione ordinaria (in caso di accertata totale inabilità ad ogni proficuo lavoro) in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno
3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
Ciò posto, ancora prima di vagliare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario come domandato in giudizio, non risulta dimostrato il possesso, da parte del ricorrente, dell'ulteriore requisito contributivo prescritto dalla legge ai fini della percezione della pensione ordinaria di inabilità dal momento che, ferma la contestazione mossa dall' , il ricorrente nulla ha dedotto e CP_1
provato in merito al possesso dei necessari contributi di legge.
Al contrario, dall'estratto contributivo in atti emerge chiaramente che il ricorrente non possiede 156 settimane di contributi nel quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa.
A questo punto appare evidente l'inammissibilità della domanda relativa all'accertamento ed alla declaratoria di un requisito sanitario che, altrimenti, risulterebbe pure in caso di esito positivo inutiliter data, inammissibilità che va pertanto dichiarata con la presente sentenza, restando assorbita ogni altra questione, anche in ordine alla predicata illegittimità del provvedimento di rigetto dell' , domanda che, invero, involgendo vizi propri dell'atto amministrativo sarebbe comunque CP_1 inammissibile in sede di giurisdizione ordinaria, laddove l'oggetto del giudizio è il diritto e non l'atto.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 24/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio. Così deciso in Patti, 10/04/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena