Articolo 52 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 51Articolo 53
Versione
15 maggio 1971
Art. 52.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1971, l'assegnazione straordinaria di lire 19 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971