Art. 52.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1971, l'assegnazione straordinaria di lire 19 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1971, l'assegnazione straordinaria di lire 19 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.