Art. 1.
I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di eta', sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennita' a termini di legge.
I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di eta', sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennita' a termini di legge.