Articolo 1 della Legge 30 giugno 1949, n. 365
Articolo 2
Versione
10 luglio 1949
Art. 1.
I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di eta', sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennita' a termini di legge.
Entrata in vigore il 10 luglio 1949