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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 16 Aprile 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6735 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1
G. Carini n. 52, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 50, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Biondo, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Resistente
OGGETTO: pagamento emolumenti previdenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'11.07.2024, la ricorrente premetteva di essere già invalida al 100% con diritto all'indennità
d'accompagnamento dal gennaio 2013; che in data 12.04.2024 presentava domanda volta ad ottenere il c.d.
"trattamento di famiglia", allegando il certificato medico (modello SS3); che con determinazione del CP_ 13.05.2024, l' , procedeva alla riliquidazione della pensione SO n. 003-210020098072, di cui era in godimento dall'1.08.2019 con l'aggiunta del c.d. "assegno familiare ai pensionati invalidi", con decorrenza dall'1.01.2024, anziché dai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda amministrativa;
che avverso detto provvedimento proponeva ricorso gerarchico chiedendo il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno familiare sulla predetta pensione SO n. 003-210020098072 con decorrenza dai cinque anni
1 precedenti la data di presentazione dell'istanza (12 aprile 2024); che con nota dell'11.06.2024 veniva rigettato il predetto ricorso, assumendo che la domanda presentata era relativa alla "... riliquidazione della pensione
SO" e non al riconoscimento degli assegni familiari. CP_ Contestava, quindi, l'operato dell' , in quanto il trattamento di famiglia doveva essere riconosciuto con decorrenza dai cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
Chiedeva, quindi che venissero accolti le seguenti conclusioni “I) Ritenere e dichiarare che in data 12 aprile
2024 la ricorrente ha presentato domanda volta ad ottenere l'"assegno familiare ai pensionati invalidi" sulla propria pensione SO n. 003-210020098072 di cui è in godimento dall'1 agosto 2019; II) Ritenere e dichiarare CP_ illegittimo il provvedimento reso dall' il 13 gennaio 2024 (ivi compresi quelli pregressi e consequenziali) con il quale ha riconosciuto il c.d. trattamento di famiglia, così come richiesto con decorrenza dall'1° gennaio
2024, anziché dai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda proposta in sede amministrativa (prescrizione quinquennale), ivi compresi quelli pregressi e consequenziali;
III) CP_ Conseguentemente condannare l' a corrispondere gli arretrati sul c.d. "assegno familiare ai pensionati invalidi" con decorrenza dai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda in sede amministrativa (12 aprile 2024) e, quindi, dal 1° maggio 2019 con gli interessi e rivalutazione monetaria, così CP_ come per legge dovuti;
IV) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di causa distraendoli in favore del sottoscritto Avv. Giuseppe Biondo, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, l restava intimata.
Con provvedimento del 09.12.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
La causa chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In punto di diritto occorre ricordare che l'istituto degli assegni familiari è stato radicalmente riformato dall'art. 2
D.L. 13.03.1988 n. 69, conv. in Legge n. 153/88 e, attualmente, la prestazione non è più riferita al familiare a carico, bensì al nucleo familiare nel suo complesso.
Al coniuge spettano per sé stesso gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti (detta SO) a due condizioni:
a) sia minorenne ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
b) sia percettore di redditi entro i limiti definiti annualmente dalla legge.
2 Invero la normativa che ha istituito gli ANF, per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione del relativo fondo pensionistico, in luogo degli assegni familiari, all'art. 2, comma 8, D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88, al comma 1 così dispone “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”. Il secondo comma del citato articolo prevede che la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto;
che i livelli di reddito sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Il comma 8 - che rileva in particolare nel caso de quo - stabilisce che “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Il comma 9 prevede poi che il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili ad IRPEF conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno...…che alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte.... che l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 7668/1996 ha affermato che l'assegno per il nucleo familiare “spetta, ai sensi dell'art.2, comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare dì pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Con riferimento al concetto di proficuo lavoro, va sottolineato che esso può essere interpretato sia con riferimento al suo significato lessicale, in cui per proficuo si intende “giovevole, utile, profittevole, vantaggioso”, sia dal punto di vista giuridico.
Tuttavia, il legislatore ha più volte, e per diverse prestazioni, affermato una presunzione di inabilità a proficuo lavoro, come in caso di superamento dell'età pensionabile dei 65 anni, ovvero se si è in possesso di verbali delle Commissioni di invalidità civile con riconoscimento di accompagnamento o di invalidità civile al 100%.
3 Ebbene, nel caso di specie, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 2, comma 8, del D.L. n.
69/1988, che riconosce il diritto all'assegno per il nucleo familiare alle vedove e ai vedovi invalidi. La citata norma, in particolare, stabilisce che il nucleo familiare, ai fini della spettanza degli assegni può essere composto anche soltanto da una sola persona, se risulta titolare di pensione ai superstiti e si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
La ricorrente è in stato vedovile, è titolare di una pensione di reversibilità ed è totalmente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (cfr. all. n. 5).
Si tratta di elementi costitutivi della pretesa (come evincibile dal tenore della normativa richiamata), che parte ricorrente ha senza dubbio allegato e dimostrato e che parte convenuta, rimasta contumace, non ha in alcun modo contestato.
Per quanto riguarda, invece, la decorrenza gli assegni al nucleo familiare, la Legge 13.05.1988 n.153, di conversione del D.L. 13.03.1988 n. 69, al comma 3 dell'art 2, richiama espressamente, per tutto quanto non previsto, le norme contenute nel Testo Unico sugli Assegni Familiari approvato con D.P.R. 30.05.1955 n. 797.
L'articolo 11, del D.P.R. 30.05.1555 n. 797, afferma che "il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare".
La decorrenza di detto diritto, pertanto, è da ricondursi unicamente alla data in cui si verificano i previsti requisiti, e quindi, decorre dal primo giorno del mese di pagamento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente in cui si sia verificato lo stato di inabilità a proficuo lavoro, e sempre che si rientri nei limiti reddituali relativi al proprio scaglione.
Nel caso di specie, essendo il requisito reddituale altro elemento che concorre al riconoscimento della prestazione reclamata, era onere di parte ricorrente dimostrare, che per i periodi pregressi a quello in cui l'ente previdenziale ha riconosciuto la prestazione e per i quali si chiede il riconoscimento in questa sede, di essere in possesso di redditi che consentivano l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare dalla data di erogazione della pensione di reversibilità SO n. 003-210020098072 (01.08.2019).
Né può in alcun modo presumersi che la ricorrente non abbia superato i limiti reddituali per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel periodo dall'1.08.2019 al 31.12.2023, in quanto dal provvedimento di riliquidazione del 13.05.2024, si evince che la stessa oltre alla pensione di reversibilità SO n. 003-
210020098072, gode anche della prestazione pensionistica Cat. VRS n. 48001278 e Cat. InvCiv. n.
07191099.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c. attestante il limite reddituale.
4
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.07.2024 da , nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.
2. Rigetta il ricorso.
3. Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 16.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 16 Aprile 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6735 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1
G. Carini n. 52, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 50, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Biondo, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Resistente
OGGETTO: pagamento emolumenti previdenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'11.07.2024, la ricorrente premetteva di essere già invalida al 100% con diritto all'indennità
d'accompagnamento dal gennaio 2013; che in data 12.04.2024 presentava domanda volta ad ottenere il c.d.
"trattamento di famiglia", allegando il certificato medico (modello SS3); che con determinazione del CP_ 13.05.2024, l' , procedeva alla riliquidazione della pensione SO n. 003-210020098072, di cui era in godimento dall'1.08.2019 con l'aggiunta del c.d. "assegno familiare ai pensionati invalidi", con decorrenza dall'1.01.2024, anziché dai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda amministrativa;
che avverso detto provvedimento proponeva ricorso gerarchico chiedendo il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno familiare sulla predetta pensione SO n. 003-210020098072 con decorrenza dai cinque anni
1 precedenti la data di presentazione dell'istanza (12 aprile 2024); che con nota dell'11.06.2024 veniva rigettato il predetto ricorso, assumendo che la domanda presentata era relativa alla "... riliquidazione della pensione
SO" e non al riconoscimento degli assegni familiari. CP_ Contestava, quindi, l'operato dell' , in quanto il trattamento di famiglia doveva essere riconosciuto con decorrenza dai cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
Chiedeva, quindi che venissero accolti le seguenti conclusioni “I) Ritenere e dichiarare che in data 12 aprile
2024 la ricorrente ha presentato domanda volta ad ottenere l'"assegno familiare ai pensionati invalidi" sulla propria pensione SO n. 003-210020098072 di cui è in godimento dall'1 agosto 2019; II) Ritenere e dichiarare CP_ illegittimo il provvedimento reso dall' il 13 gennaio 2024 (ivi compresi quelli pregressi e consequenziali) con il quale ha riconosciuto il c.d. trattamento di famiglia, così come richiesto con decorrenza dall'1° gennaio
2024, anziché dai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda proposta in sede amministrativa (prescrizione quinquennale), ivi compresi quelli pregressi e consequenziali;
III) CP_ Conseguentemente condannare l' a corrispondere gli arretrati sul c.d. "assegno familiare ai pensionati invalidi" con decorrenza dai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda in sede amministrativa (12 aprile 2024) e, quindi, dal 1° maggio 2019 con gli interessi e rivalutazione monetaria, così CP_ come per legge dovuti;
IV) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di causa distraendoli in favore del sottoscritto Avv. Giuseppe Biondo, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, l restava intimata.
Con provvedimento del 09.12.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
La causa chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In punto di diritto occorre ricordare che l'istituto degli assegni familiari è stato radicalmente riformato dall'art. 2
D.L. 13.03.1988 n. 69, conv. in Legge n. 153/88 e, attualmente, la prestazione non è più riferita al familiare a carico, bensì al nucleo familiare nel suo complesso.
Al coniuge spettano per sé stesso gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti (detta SO) a due condizioni:
a) sia minorenne ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
b) sia percettore di redditi entro i limiti definiti annualmente dalla legge.
2 Invero la normativa che ha istituito gli ANF, per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione del relativo fondo pensionistico, in luogo degli assegni familiari, all'art. 2, comma 8, D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88, al comma 1 così dispone “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”. Il secondo comma del citato articolo prevede che la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto;
che i livelli di reddito sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Il comma 8 - che rileva in particolare nel caso de quo - stabilisce che “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Il comma 9 prevede poi che il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili ad IRPEF conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno...…che alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte.... che l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 7668/1996 ha affermato che l'assegno per il nucleo familiare “spetta, ai sensi dell'art.2, comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare dì pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Con riferimento al concetto di proficuo lavoro, va sottolineato che esso può essere interpretato sia con riferimento al suo significato lessicale, in cui per proficuo si intende “giovevole, utile, profittevole, vantaggioso”, sia dal punto di vista giuridico.
Tuttavia, il legislatore ha più volte, e per diverse prestazioni, affermato una presunzione di inabilità a proficuo lavoro, come in caso di superamento dell'età pensionabile dei 65 anni, ovvero se si è in possesso di verbali delle Commissioni di invalidità civile con riconoscimento di accompagnamento o di invalidità civile al 100%.
3 Ebbene, nel caso di specie, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 2, comma 8, del D.L. n.
69/1988, che riconosce il diritto all'assegno per il nucleo familiare alle vedove e ai vedovi invalidi. La citata norma, in particolare, stabilisce che il nucleo familiare, ai fini della spettanza degli assegni può essere composto anche soltanto da una sola persona, se risulta titolare di pensione ai superstiti e si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
La ricorrente è in stato vedovile, è titolare di una pensione di reversibilità ed è totalmente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (cfr. all. n. 5).
Si tratta di elementi costitutivi della pretesa (come evincibile dal tenore della normativa richiamata), che parte ricorrente ha senza dubbio allegato e dimostrato e che parte convenuta, rimasta contumace, non ha in alcun modo contestato.
Per quanto riguarda, invece, la decorrenza gli assegni al nucleo familiare, la Legge 13.05.1988 n.153, di conversione del D.L. 13.03.1988 n. 69, al comma 3 dell'art 2, richiama espressamente, per tutto quanto non previsto, le norme contenute nel Testo Unico sugli Assegni Familiari approvato con D.P.R. 30.05.1955 n. 797.
L'articolo 11, del D.P.R. 30.05.1555 n. 797, afferma che "il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare".
La decorrenza di detto diritto, pertanto, è da ricondursi unicamente alla data in cui si verificano i previsti requisiti, e quindi, decorre dal primo giorno del mese di pagamento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente in cui si sia verificato lo stato di inabilità a proficuo lavoro, e sempre che si rientri nei limiti reddituali relativi al proprio scaglione.
Nel caso di specie, essendo il requisito reddituale altro elemento che concorre al riconoscimento della prestazione reclamata, era onere di parte ricorrente dimostrare, che per i periodi pregressi a quello in cui l'ente previdenziale ha riconosciuto la prestazione e per i quali si chiede il riconoscimento in questa sede, di essere in possesso di redditi che consentivano l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare dalla data di erogazione della pensione di reversibilità SO n. 003-210020098072 (01.08.2019).
Né può in alcun modo presumersi che la ricorrente non abbia superato i limiti reddituali per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel periodo dall'1.08.2019 al 31.12.2023, in quanto dal provvedimento di riliquidazione del 13.05.2024, si evince che la stessa oltre alla pensione di reversibilità SO n. 003-
210020098072, gode anche della prestazione pensionistica Cat. VRS n. 48001278 e Cat. InvCiv. n.
07191099.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c. attestante il limite reddituale.
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P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.07.2024 da , nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.
2. Rigetta il ricorso.
3. Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 16.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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