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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa IA EO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 286 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Elio Scaramuzzino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lamezia Terme (CZ), alla Via G. Carducci n. 18;
- Parte attrice- E
P.I. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo, dall'Avv. Teresa Torchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Amantea
(CS), alla Via Lungomare n. 13;
-Parte Convenuta-
con sede legale in Mogliano Veneto, p.i. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa come da procura generale alle liti conferitagli in data
18.12.2014 dal Dott. e dal Dott. , atto Notaio Controparte_3 Persona_1 [...] di Treviso (rep. n. 186.905 e racc. n. 30.367) dall'Avv. Vittorio Quercia, Per_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Crotone, alla Via Silvio Paternostro n. 6;
-Terza chiamata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 il locale in persona del l.r.p.t., esponendo: che il giorno Controparte_1 08.02.2020 mentre scendeva le scale dell'esercizio commerciale denominato Bar Nonna
Lola sito in Lamezia Terme (CZ) per recarsi al piano seminterrato, scivolava e cadeva a terra a causa di presenza di liquido oleoso apposto sulla scala;
che, a seguito di tale sinistro riportava delle lesioni personali per la cura delle quali si recava presso l'Ospedale di
Lamezia Terme ove i sanitari gli diagnosticavano una “distorsione e distrazione di sito non specificato del ginocchio sx” con prognosi di giorni 15; che, per la cura di tali lesioni esborsava € 162,00.
Tanto premesso concludeva come in atti.
Si costituiva la parte convenuta con comparsa di costituzione e chiamata di terzo che preliminarmente chiedeva di chiamare in causa il terzo essendo coperta da polizza assicurativa ai fini di essere manlevata da ogni responsabilità. Nel merito impugnava e contestava l'assunto attoreo e ne chiedeva il rigetto.
Concludeva come in atti.
Previa autorizzazione della chiamata del terzo e stante la regolare notifica dell'atto di chiamata, si costituiva la che impugnava e contestava l'assunto Controparte_2 attoreo e ne chiedeva il rigetto. Esponeva che la polizza assicurativa prevedeva una franchigia di € 1.000,00.
Concludeva come in atti.
Incardinatosi il contraddittorio;
disposta la delega a questo giudice per la trattazione e definizione del giudizio;
concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.; depositate le rispettive memorie istruttorie;
ammessa la prova testimoniale;
escussi due testimoni di parte attrice;
accolta la richiesta di CTU medico-legale; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 09.09.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt. 281 quinquies e 190, 2 comma, c.p.c..
Scaduti i termini la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
La norma applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia.
La giurisprudenza di legittimità, ritiene che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o
2 meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato .
Ne consegue, che, è onere che incombe sul danneggiato, quello di provare ai sensi dell'art. 2051 c.c. il fatto concreto e la sua derivazione causale della cosa, ciò che rileva ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio, è la ricognizione in concreto, attraverso una circostanziata descrizione del fatto e del contesto, della derivazione dell'evento di danno e non può prescindere pertanto da una sufficiente individuazione della consistenza dalla cosa.
Il danneggiato ha l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto – nonché il rapporto di CP_ custodia tra la cosa medesima e l' convenuto. Graverà, invece, al custode, al fine di andare esente da responsabilità, la dimostrazione del caso fortuito, ossia di un'alterazione dello stato della cosa repentina e non specificamente prevedibile che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. Civ. 8157/2009).
Passando al merito e dall'esame delle prove espletate si ritiene che il danneggiato abbia assolto pienamente all'onere della prova su di esso gravante.
La convenuta, infatti, in qualità di custode del locale ove si è verificata la caduta, si è difesa con mere contestazioni generiche, senza fornire prova del caso fortuito, unico mezzo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c..
I testi di parte attrice hanno confermato la dinamica del sinistro per come descritta dall'attore e quindi la presenza di liquido su un solo gradino, la caduta dell'attore e la circostanza che tali scale erano accessibili al pubblico.
Ciò risulta sufficiente ad accogliere la tesi di parte attrice secondo la quale l'esclusiva responsabilità del sinistro è da attribuirsi al custode, in quanto essendo il luogo illuminato ed aperto al pubblico tant'è che i testi hanno riferito che le scale per scendere al seminterrato erano strette e si scendeva in “ fila indiana”, non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante ai fini della dimostrazione del caso fortuito e dell'adeguato controllo e pulizia sui luoghi accessibili al pubblico.
Passando al quantum debeatur.
3 Passando alla quantificazione del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, si osserva, quanto al nesso di causalità, che appare provato che, in conseguenza dell'incidente per cui è causa, l'attore ha riportato “ distorsione e distrazione ginocchio sx e contusione spalla dx” per come risulta dal verbale di PS e richiamato nella CTU redatta dal dott.
, le cui conclusioni sono del tutto condivisibili perché adeguatamente Persona_3 motivate, immuni da vizi logici e scientifici e fondate su un'indagine approfondita e scrupolosa, svolta secondo corretti criteri medico/scientifici .
Il consulente ha accertato che la malattia traumatica si è esaurita con una inabilità temporanea totale di giorni 60, una inabilità parziale (50%) di giorni 30, un'inabilità parziale (25%) di giorni 20, con un danno biologico permanente pari al 4 %.
Ciò posto, il calcolo del danno biologico e morale va liquidato all'attualità (tabelle 2025), in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (43), ed ammonta a €
11.569,68.
La parte convenuta deve pertanto, essere condannata al pagamento in favore dell'attore, della complessiva somma di € 11.569,68 (danno biologico permanente € 4.183,08, danno biologico temporaneo € 4.494,40 e danno morale (33,33%) € 2.892,20).
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, mirante all'effettiva reintegrazione del patrimonio dal danneggiato, detta somma va aumentata a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Pertanto sulla suddetta somma, complessivamente dovuta, devalutata alla data del sinistro
(08.02.2020 ) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire a partire dalla data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (somma sulla quale decorreranno ovviamente gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza).
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta e liquidate in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, valori minimi, tutte le fasi.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Sulla domanda di manleva, ritenuto che la polizza, sebbene non allegata dalla convenuta, non appare contestata, deve ritenersi pacifica la sua operatività ad esclusione della copertura riguardante la franchigia e delle altre condizioni contrattuali che non prevedono
4 il rimborso delle spese (art. 4.2) in favore della parte assicurata e che, conseguentemente restano esclusivamente a carico di quest'ultima parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona giudice onorario dott.ssa
IA EO, definitivamente pronunziando nella causa contrassegnata dal n. 286/2021
R.G.A.C. promossa da - parte attrice- contro Parte_1 Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore - parte convenuta- e
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore - terza chiamata - ogni altra CP_2 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la colpa esclusiva della parte convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 11.569,68 a titolo di risarcimento del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del sinistro (08.02.2020) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché al pagamento, sulla somma così liquidata, degli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
c) accoglie la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata e per l'effetto condanna la in persona del l.r.p.t., a tenere Controparte_2 indenne e manlevare la parte convenuta da ogni somma che essa è tenuta a corrispondere all'attore, ivi incluse le spese di lite e di CTU nei limiti di cui in motivazione, detratta la franchigia contrattuale per come prevista dalla polizza assicurativa restando a carico della parte convenuta l'importo corrispondente alla stessa;
d) condanna la parte convenuta, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge;
e) compensa le spese di lite tra la parte convenuta e il terzo chiamato;
d) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Lamezia Terme, 14.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa IA EO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa IA EO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 286 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Elio Scaramuzzino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lamezia Terme (CZ), alla Via G. Carducci n. 18;
- Parte attrice- E
P.I. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo, dall'Avv. Teresa Torchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Amantea
(CS), alla Via Lungomare n. 13;
-Parte Convenuta-
con sede legale in Mogliano Veneto, p.i. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa come da procura generale alle liti conferitagli in data
18.12.2014 dal Dott. e dal Dott. , atto Notaio Controparte_3 Persona_1 [...] di Treviso (rep. n. 186.905 e racc. n. 30.367) dall'Avv. Vittorio Quercia, Per_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Crotone, alla Via Silvio Paternostro n. 6;
-Terza chiamata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 il locale in persona del l.r.p.t., esponendo: che il giorno Controparte_1 08.02.2020 mentre scendeva le scale dell'esercizio commerciale denominato Bar Nonna
Lola sito in Lamezia Terme (CZ) per recarsi al piano seminterrato, scivolava e cadeva a terra a causa di presenza di liquido oleoso apposto sulla scala;
che, a seguito di tale sinistro riportava delle lesioni personali per la cura delle quali si recava presso l'Ospedale di
Lamezia Terme ove i sanitari gli diagnosticavano una “distorsione e distrazione di sito non specificato del ginocchio sx” con prognosi di giorni 15; che, per la cura di tali lesioni esborsava € 162,00.
Tanto premesso concludeva come in atti.
Si costituiva la parte convenuta con comparsa di costituzione e chiamata di terzo che preliminarmente chiedeva di chiamare in causa il terzo essendo coperta da polizza assicurativa ai fini di essere manlevata da ogni responsabilità. Nel merito impugnava e contestava l'assunto attoreo e ne chiedeva il rigetto.
Concludeva come in atti.
Previa autorizzazione della chiamata del terzo e stante la regolare notifica dell'atto di chiamata, si costituiva la che impugnava e contestava l'assunto Controparte_2 attoreo e ne chiedeva il rigetto. Esponeva che la polizza assicurativa prevedeva una franchigia di € 1.000,00.
Concludeva come in atti.
Incardinatosi il contraddittorio;
disposta la delega a questo giudice per la trattazione e definizione del giudizio;
concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.; depositate le rispettive memorie istruttorie;
ammessa la prova testimoniale;
escussi due testimoni di parte attrice;
accolta la richiesta di CTU medico-legale; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 09.09.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt. 281 quinquies e 190, 2 comma, c.p.c..
Scaduti i termini la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
La norma applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia.
La giurisprudenza di legittimità, ritiene che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o
2 meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato .
Ne consegue, che, è onere che incombe sul danneggiato, quello di provare ai sensi dell'art. 2051 c.c. il fatto concreto e la sua derivazione causale della cosa, ciò che rileva ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio, è la ricognizione in concreto, attraverso una circostanziata descrizione del fatto e del contesto, della derivazione dell'evento di danno e non può prescindere pertanto da una sufficiente individuazione della consistenza dalla cosa.
Il danneggiato ha l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto – nonché il rapporto di CP_ custodia tra la cosa medesima e l' convenuto. Graverà, invece, al custode, al fine di andare esente da responsabilità, la dimostrazione del caso fortuito, ossia di un'alterazione dello stato della cosa repentina e non specificamente prevedibile che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. Civ. 8157/2009).
Passando al merito e dall'esame delle prove espletate si ritiene che il danneggiato abbia assolto pienamente all'onere della prova su di esso gravante.
La convenuta, infatti, in qualità di custode del locale ove si è verificata la caduta, si è difesa con mere contestazioni generiche, senza fornire prova del caso fortuito, unico mezzo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c..
I testi di parte attrice hanno confermato la dinamica del sinistro per come descritta dall'attore e quindi la presenza di liquido su un solo gradino, la caduta dell'attore e la circostanza che tali scale erano accessibili al pubblico.
Ciò risulta sufficiente ad accogliere la tesi di parte attrice secondo la quale l'esclusiva responsabilità del sinistro è da attribuirsi al custode, in quanto essendo il luogo illuminato ed aperto al pubblico tant'è che i testi hanno riferito che le scale per scendere al seminterrato erano strette e si scendeva in “ fila indiana”, non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante ai fini della dimostrazione del caso fortuito e dell'adeguato controllo e pulizia sui luoghi accessibili al pubblico.
Passando al quantum debeatur.
3 Passando alla quantificazione del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, si osserva, quanto al nesso di causalità, che appare provato che, in conseguenza dell'incidente per cui è causa, l'attore ha riportato “ distorsione e distrazione ginocchio sx e contusione spalla dx” per come risulta dal verbale di PS e richiamato nella CTU redatta dal dott.
, le cui conclusioni sono del tutto condivisibili perché adeguatamente Persona_3 motivate, immuni da vizi logici e scientifici e fondate su un'indagine approfondita e scrupolosa, svolta secondo corretti criteri medico/scientifici .
Il consulente ha accertato che la malattia traumatica si è esaurita con una inabilità temporanea totale di giorni 60, una inabilità parziale (50%) di giorni 30, un'inabilità parziale (25%) di giorni 20, con un danno biologico permanente pari al 4 %.
Ciò posto, il calcolo del danno biologico e morale va liquidato all'attualità (tabelle 2025), in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (43), ed ammonta a €
11.569,68.
La parte convenuta deve pertanto, essere condannata al pagamento in favore dell'attore, della complessiva somma di € 11.569,68 (danno biologico permanente € 4.183,08, danno biologico temporaneo € 4.494,40 e danno morale (33,33%) € 2.892,20).
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, mirante all'effettiva reintegrazione del patrimonio dal danneggiato, detta somma va aumentata a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Pertanto sulla suddetta somma, complessivamente dovuta, devalutata alla data del sinistro
(08.02.2020 ) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire a partire dalla data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (somma sulla quale decorreranno ovviamente gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza).
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta e liquidate in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, valori minimi, tutte le fasi.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Sulla domanda di manleva, ritenuto che la polizza, sebbene non allegata dalla convenuta, non appare contestata, deve ritenersi pacifica la sua operatività ad esclusione della copertura riguardante la franchigia e delle altre condizioni contrattuali che non prevedono
4 il rimborso delle spese (art. 4.2) in favore della parte assicurata e che, conseguentemente restano esclusivamente a carico di quest'ultima parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona giudice onorario dott.ssa
IA EO, definitivamente pronunziando nella causa contrassegnata dal n. 286/2021
R.G.A.C. promossa da - parte attrice- contro Parte_1 Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore - parte convenuta- e
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore - terza chiamata - ogni altra CP_2 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la colpa esclusiva della parte convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 11.569,68 a titolo di risarcimento del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del sinistro (08.02.2020) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché al pagamento, sulla somma così liquidata, degli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
c) accoglie la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata e per l'effetto condanna la in persona del l.r.p.t., a tenere Controparte_2 indenne e manlevare la parte convenuta da ogni somma che essa è tenuta a corrispondere all'attore, ivi incluse le spese di lite e di CTU nei limiti di cui in motivazione, detratta la franchigia contrattuale per come prevista dalla polizza assicurativa restando a carico della parte convenuta l'importo corrispondente alla stessa;
d) condanna la parte convenuta, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge;
e) compensa le spese di lite tra la parte convenuta e il terzo chiamato;
d) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Lamezia Terme, 14.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa IA EO
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