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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
CIMINI CARLO, OR
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 409/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02I600648-2014 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02I600648-2014 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02I600648-2014 IRAP 2005
- sul ricorso n. 410/2025 depositato il 05/11/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02X100677-2014 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02X100677-2014 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02X100677-2014 IRAP 2006
- sul ricorso n. 414/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Nominativo_2 - CF_1
Difeso da
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 CONTR PREV INPS 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 IRPEF-ALTRO 2005 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 IRAP 2005
- sul ricorso n. 415/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Nominativo_2 - CF_1
Difeso da
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 CONTR PREV INPS 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10 novembre 2014 il liquidatore della “Ricorrente_1 s.r.l.” (società incorporante della “Società_1 s.r.l.”, già
“Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”), Nominativo_4, ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria contro l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ancona, in data 4 giugno 2014, con il quale l'Ufficio, per l'anno 2005, ha contestato l'utilizzazione e contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalle società “Società_2 s.r.l.” “Società_3 LP”, “Ricorrente_1 s.r.l.”,” e “Società_4 s.r.l.” per un totale di 702.534,46 euro. L'Ufficio ha considerato indeducibili ex art. 109 TUIR i costi esposti nelle suddette fatture, oltre la relativa I.V.A. di 213.198,75 euro, ritenuta indetraibile ex art. 19 D.P.R. n. 633/72.
Sempre nella stessa data il liquidatore Nominativo_5 ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria contro l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ancona, in pari data (4 giugno 2014), con il quale l'Ufficio, per l'anno 2006, ha contestato l'utilizzazione e contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalle società “Società_2 s.r.l.” “Società_3 LP”, “Ricorrente_1 s.r.l.”,” e “Società_4 s.r.l.” per un totale di 635.504,95 euro. L'Ufficio ha considerato indeducibili ex art. 109 TUIR i costi esposti nelle suddette fatture.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli avvisi di accertamento per i seguenti motivi: 1) intervenuta decadenza dell'azione impositiva e mancata allegazione della segnalazione di reato;
2) inesistenza di un reddito da riprendere a tassazione e connessa detraibilità dell'I.V.A.; 3) mancanza di motivazione e di prova della pretesa impositiva e validità della prova contraria offerta.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona, con atti depositati in data 19 dicembre 2014, si è costituita in giudizio e ha proposto controdeduzioni a tutte le argomentazioni del ricorrente, chiedendo la conferma del proprio operato, producendo copia della comunicazione di reato a carico del legale rappresentante della società.
In data 17 febbraio 2015 Nominativo_2, quale socio al 50% della “Ricorrente_1 s.r.l.” in liquidazione (società incorporante della “Società_1 s.r.l.”, già “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”), ha proposto ricorso presso Corte di Giustizia Tributaria di Macerata contro l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Macerata in data 5 gennaio 2015, con il quale l'Ufficio, per l'anno 2005, ha contestato un maggior reddito di partecipazione di € 389.502,00, contro un reddito dichiarato di € 38.236,00, richiedendo una maggior IRPEF di € 151.033,00 oltre addizionali, sanzioni e interessi.
Sempre nella stessa data e nella medesima veste, Nominativo_2 ha proposto ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Macerata contro l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate di
Macerata in data 5 gennaio 2015, con il quale l'Ufficio, per l'anno 2006, ha contestato un maggior reddito di partecipazione di € 322.836,00, contro un reddito dichiarato di € 5.083,00, richiedendo una maggior IRPEF di € 136.633,00 oltre addizionali, sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti per i seguenti motivi: 1) illegittimità per delega del potere di accertamento a soggetto non legittimato;
2) illegittimità per difetto assoluto di motivazione;
3) mancata allegazione del PVC;
4) nullità per notifica fuori termine;
5) potenziale illegittimità per sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario non munito di delega.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Macerata, con atto depositato in data 17 aprile 2015, si è costituita in giudizio e ha proposto controdeduzioni a tutte le argomentazioni del ricorrente, chiedendo la conferma del proprio operato.
Sia questa Corte di Giustizia Tributaria [con le sentenze n. 1533/2016 e n. 1535/2016, depositate il 14.6.2016, all'esito dell'udienza tenutasi il 26.4.2016] che la Corte di Giustizia Tributaria di Macerata [con le sentenze n. 509/2016 e n. 508/2016, depositate il 14.10.2016, all'esito dell'udienza tenutasi il 17.12.2015] hanno accolto i ricorsi.
Tutte le sentenze sono state impugnate dall'Agenzia delle Entrate e la Corte di Giustizia di secondo grado, dopo aver riunito per annualità i ricorsi proposti dal liquidatore Nominativo_5 e dal socio Nominativo_2, preso atto che le due coppie di processi (instaurati ad Ancona e Macerata) riguardavano la “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2
& c.” ed il suo socio Nominativo_2, ha ritenuto che si versasse in un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, conseguentemente, che i giudici di primo grado fossero incorsi nella violazione dell'art. 14 d. lgs. n. 546/92.
Pertanto, [con le decisioni n. 834/2024 e n. 835/2024 depositate in data 1.10.2024, all'esito dell'udienza tenutasi il 15.5.2024] ha dichiarato la nullità di tutte le sentenze di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di Ancona affinché celebrasse un nuovo processo unitario di primo grado.
Di qui la fissazione dei procedimenti n. 409/2025, 410/2025 [ricorsi proposti dal liquidatore della “Ricorrente_1 s. r.l.” (società incorporante della “Società_1 s.r.l.”, già “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”) per le annualità 2005 e 2006], n. 414/2025, 415/2025 [ricorsi proposti da Nominativo_2, quale socio al 50% della “Ricorrente_1 s. r.l.” in liquidazione (società incorporante della “Società_1 s.r.l.”, già “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”] all'udienza del 30 gennaio 2026.
Il 19 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate di Ancona ha depositato memorie di costituzione, richiamando succintamente le argomentazioni già contenute nelle controdeduzioni ed insistendo, in primo luogo, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 546/92 per la riunione del ricorso R.G.R. 409/2025 con il R.G.R. 414/2025 e del R.
G.R. 410/2025 con il R.G.R. 415/2025; nel merito, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi.
All'odierna udienza tutti e quattro i procedimenti sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la riunione dei quattro procedimenti viene disposta ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 546/1992, in conformità alle statuizioni del giudice di appello rese in applicazione dell'art. 14 d. lgs. 546/1992
(litisconsorzio necessario), al fine di assicurare una pronuncia unitaria e coerente sulle posizioni inscindibilmente dipendenti (società/socio).
Va altresì dato atto che la società ricorrente risulta cessata a seguito di chiusura della procedura concorsuale e cancellata dal Registro delle imprese in data 10 settembre 2025, in epoca successiva alla rimessione e trasmissione degli atti disposta dal giudice di appello;
tale evento non incide sulla regolare instaurazione del presente giudizio unitario, nel quale è comunque parte necessaria il socio, e non preclude la decisione allo stato degli atti.
Ciò premesso, questa Corte ritiene di poter accogliere i ricorsi proposti dalla società “Ricorrente_1 s.r.l.” limitatamente al recupero a tassazione dei costi indebitamente detratti.
Vanno invece integralmente accolti nel merito i ricorsi proposti dal socio Nominativo_2.
1. Devono essere esaminati, in primo luogo, i ricorsi proposti dal liquidatore della società incorporante, posto che il loro esito si ripercuote sugli avvisi di accertamento notificati al socio Nominativo_2.
1.1 Sul piano procedurale si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha versato in atti copia della denuncia penale, che ha determinato il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento. Di qui l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal ricorrente.
1.2 Venendo al merito l'ente accertatore ha correttamente adempiuto al suo onere di prova in ordine alla fittizietà delle fatture ricevute dalle società “Società_2 s.r.l.” “Società_3 LP”, “Ricorrente_1 s.r.l.”,” e “Società_4 s. r.l.” negli anni 2005 e 2006, intesa come insussistenza delle prestazioni di servizi oggetto delle stesse.
Dalla lettura degli avvisi di accertamento, infatti, si ricava che gli stessi sono fondati non solo sulle dichiarazioni rese dal liquidatore Nominativo_5 ai militari della G.d.F. nel corso della verifica fiscale[1] da cui ha preso le mosse l'azione accertativa dell'Agenzia - dichiarazioni, peraltro, non contestate dal ricorrente e già da sole idonee ad integrare una presunzione comportante l'inversione dell'onere di prova - ma anche su una dettagliata analisi dei rapporti intercorsi con le società “Società_2 s.r.l.” “Società_3 LP”, “Ricorrente_1 s.r.l.”,” e
“Società_4 s.r.l.”, che avrebbero intrattenuto “relazioni commerciali” con l'azienda verificata (all'epoca dei fatti “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”), sintetizzata nell'atto impugnato e diffusamente trattata nel P.V. C. redatto il 20.9.2013 dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona, richiamato per relationem e validamente utilizzabile a fini probatori, in quanto atto conosciuto dalla parte.
Deve, pertanto, ritenersi che l'Amministrazione abbia adempiuto al suo “onere di prova”.
Una volta dimostrato che tutte le fatture indicate negli avvisi di accertamento impugnati (si rimanda agli specchi riassuntivi riportati a pag. 7 dell'avviso n. TQY02I600648/2014 e a pag. 9 dell'avviso n.
TQY02X100677/2014) si riferiscono ad operazioni oggettivamente inesistenti, si tratta di stabilire se la ripresa a tassazione dei soli componenti negativi abbia determinato un effettivo maggior imponibile.
Al riguardo questa Corte, condividendo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia di secondo grado in relazione alle successive annualità accertate (dal 2007 al 2011), definite con sentenze omologhe divenute definitive (le sentenze sono state allegate dalla stessa Agenzia delle Entrate alle memorie depositate il
19.1.2026), ritiene che sia applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 8, comma II D.L 2/3/2012 n. 16
(convertito nella L. 26/4/2012 n. 44) che ha modificato l'art. 14 L. 24/12/1993 n. 537.
La disciplina dell'art. 14 L. 537/1993, come modificata dall'art. 8 D.L. 16/2012, distingue:
a) l'ipotesi di cui al comma 1 (costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi), che presuppone l'accertamento del fatto-reato e non viene in rilievo, nel caso di specie, ai fini della decisione;
b) la regola di cui al comma 2, secondo cui, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. V, n. 33915/2019) ha chiarito che la previsione introdotta dal D. L. 16/2012, relativa ai costi “da delitto”, è invocabile soltanto in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti e non anche in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti;
ciò esclude, dunque, che il comma
1 possa fungere da criterio decisorio nel presente giudizio.
Nel caso in esame, rileva invece il comma 2, che impone di evitare una rettifica “asimmetrica” del reddito: laddove le risultanze istruttorie descrivano un meccanismo di fatturazioni incrociate e/o di gruppo con formazione di componenti negativi e positivi parimenti non corrispondenti a operazioni reali, l'accertamento deve essere costruito in modo coerente, neutralizzando – nei limiti di legge – i componenti positivi direttamente afferenti, al fine di pervenire a un maggior imponibile netto effettivo.
Poiché gli avvisi qui impugnati procedono al recupero dei soli costi senza una correlata e puntuale ricostruzione e neutralizzazione dei componenti positivi direttamente afferenti, l'accertamento non risulta idoneo, per tale profilo, a dimostrare un maggior reddito imponibile per le annualità 2005 e 2006 nei termini contestati;
la ripresa a tassazione dei costi deve pertanto essere annullata.
1.3 Tuttavia gli avvisi di accertamento in questione, se vanno ritenuti illegittimi per quel che riguarda il recupero a tassazione dei costi dedotti, devono essere confermati per quel che concerne l'irrogazione delle sanzioni, atteso che le dichiarazioni presentate dalla società e le scritture contabili sono state oggettivamente infedeli;
vanno confermate anche le sanzioni inflitte per la violazione della normativa sull'IRAP.
1.4 Questa Corte ritiene altresì corretto l'operato dell'amministrazione finanziaria, con riferimento al recupero dell'IVA di 213.198,75 euro relativa all'anno di imposta 2005.
Invero, l'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 prevede espressamente che, in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. L'art. 21, comma 7, citato va interpretato nel senso che il tributo viene considerato «fuori conto», e la relativa obbligazione, conseguentemente, isolata da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione (tra I.V.A. c.d. «a valle» ed «a monte») che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. 633/72.
Pertanto, così come l'emittente della fattura per operazione inesistente è tenuto a versare l'I.V.A. in essa riportata, analogamente, in forza degli artt. 19, comma I, e 26, comma III, del citato d.P.R. anche il destinatario della fattura medesima, non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'acquisto di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa.
In conclusione, dimostrato che le fatture utilizzate fiscalmente dalla società verificata si riferivano ad operazioni oggettivamente inesistenti, non sussisteva in capo alla società il diritto ex art. 19 D.P.R. n. 633/72 di procedere alla detrazione dell'I.V.A.
2. Per quanto concerne i ricorsi proposti dal socio Nominativo_2, una volta ritenuto illegittimo il recupero a tassazione dei costi dedotti dalla “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”, che aveva determinato una rettifica del reddito di impresa, viene meno il presupposto che ha determinato i maggiori redditi di partecipazione imputati (in ragione del 50%) per trasparenza al socio.
Di qui l'accoglimento dei gravami.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, in ragione dell'accoglimento per difetto del presupposto sostanziale dell'imputazione per trasparenza.
3. La parziale soccombenza dell'amministrazione, da un lato, la irregolare tenuta della contabilità e le dichiarazioni infedeli della società di persone facente capo ad Nominativo_2 , dall'altro, giustificano la compensazione delle spese di lite di tutti i giudizi sino ad ora svolti.
[1] Nominativo_5, in sostanza, ha dichiarato che le fatture attive e passive emesse reciprocamente dalle società del gruppo a lui facente capo non trovavano corrispondenza con reali prestazioni di servizi, ma avevano l'unica finalità di generare flussi finanziari per consentire loro di aver accesso al credito bancario;
il meccanismo, pertanto, non era finalizzato ad ottenere indebiti risparmi di imposta né ai fini I.V.A né delle imposte dirette (cfr. fogli 16, 21, 22, 27, 28, 49 del P.V.C. in atti).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie i ricorsi della società Ricorrente_1 srl, per le annualità 2005 e 2006, limitatamente al recupero a tassazione dei costi indebitamente detratti e rigetta per il resto. Accoglie i ricorsi, per le annualità 2006 e 2006, del socio Nominativo_2. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
CIMINI CARLO, OR
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 409/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02I600648-2014 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02I600648-2014 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02I600648-2014 IRAP 2005
- sul ricorso n. 410/2025 depositato il 05/11/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02X100677-2014 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02X100677-2014 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY02X100677-2014 IRAP 2006
- sul ricorso n. 414/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Nominativo_2 - CF_1
Difeso da
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 CONTR PREV INPS 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 IRPEF-ALTRO 2005 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01738/2014 IRAP 2005
- sul ricorso n. 415/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Nominativo_2 - CF_1
Difeso da
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 CONTR PREV INPS 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E01742/2014 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10 novembre 2014 il liquidatore della “Ricorrente_1 s.r.l.” (società incorporante della “Società_1 s.r.l.”, già
“Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”), Nominativo_4, ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria contro l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ancona, in data 4 giugno 2014, con il quale l'Ufficio, per l'anno 2005, ha contestato l'utilizzazione e contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalle società “Società_2 s.r.l.” “Società_3 LP”, “Ricorrente_1 s.r.l.”,” e “Società_4 s.r.l.” per un totale di 702.534,46 euro. L'Ufficio ha considerato indeducibili ex art. 109 TUIR i costi esposti nelle suddette fatture, oltre la relativa I.V.A. di 213.198,75 euro, ritenuta indetraibile ex art. 19 D.P.R. n. 633/72.
Sempre nella stessa data il liquidatore Nominativo_5 ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria contro l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ancona, in pari data (4 giugno 2014), con il quale l'Ufficio, per l'anno 2006, ha contestato l'utilizzazione e contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalle società “Società_2 s.r.l.” “Società_3 LP”, “Ricorrente_1 s.r.l.”,” e “Società_4 s.r.l.” per un totale di 635.504,95 euro. L'Ufficio ha considerato indeducibili ex art. 109 TUIR i costi esposti nelle suddette fatture.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli avvisi di accertamento per i seguenti motivi: 1) intervenuta decadenza dell'azione impositiva e mancata allegazione della segnalazione di reato;
2) inesistenza di un reddito da riprendere a tassazione e connessa detraibilità dell'I.V.A.; 3) mancanza di motivazione e di prova della pretesa impositiva e validità della prova contraria offerta.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona, con atti depositati in data 19 dicembre 2014, si è costituita in giudizio e ha proposto controdeduzioni a tutte le argomentazioni del ricorrente, chiedendo la conferma del proprio operato, producendo copia della comunicazione di reato a carico del legale rappresentante della società.
In data 17 febbraio 2015 Nominativo_2, quale socio al 50% della “Ricorrente_1 s.r.l.” in liquidazione (società incorporante della “Società_1 s.r.l.”, già “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”), ha proposto ricorso presso Corte di Giustizia Tributaria di Macerata contro l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Macerata in data 5 gennaio 2015, con il quale l'Ufficio, per l'anno 2005, ha contestato un maggior reddito di partecipazione di € 389.502,00, contro un reddito dichiarato di € 38.236,00, richiedendo una maggior IRPEF di € 151.033,00 oltre addizionali, sanzioni e interessi.
Sempre nella stessa data e nella medesima veste, Nominativo_2 ha proposto ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Macerata contro l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate di
Macerata in data 5 gennaio 2015, con il quale l'Ufficio, per l'anno 2006, ha contestato un maggior reddito di partecipazione di € 322.836,00, contro un reddito dichiarato di € 5.083,00, richiedendo una maggior IRPEF di € 136.633,00 oltre addizionali, sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti per i seguenti motivi: 1) illegittimità per delega del potere di accertamento a soggetto non legittimato;
2) illegittimità per difetto assoluto di motivazione;
3) mancata allegazione del PVC;
4) nullità per notifica fuori termine;
5) potenziale illegittimità per sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario non munito di delega.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Macerata, con atto depositato in data 17 aprile 2015, si è costituita in giudizio e ha proposto controdeduzioni a tutte le argomentazioni del ricorrente, chiedendo la conferma del proprio operato.
Sia questa Corte di Giustizia Tributaria [con le sentenze n. 1533/2016 e n. 1535/2016, depositate il 14.6.2016, all'esito dell'udienza tenutasi il 26.4.2016] che la Corte di Giustizia Tributaria di Macerata [con le sentenze n. 509/2016 e n. 508/2016, depositate il 14.10.2016, all'esito dell'udienza tenutasi il 17.12.2015] hanno accolto i ricorsi.
Tutte le sentenze sono state impugnate dall'Agenzia delle Entrate e la Corte di Giustizia di secondo grado, dopo aver riunito per annualità i ricorsi proposti dal liquidatore Nominativo_5 e dal socio Nominativo_2, preso atto che le due coppie di processi (instaurati ad Ancona e Macerata) riguardavano la “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2
& c.” ed il suo socio Nominativo_2, ha ritenuto che si versasse in un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, conseguentemente, che i giudici di primo grado fossero incorsi nella violazione dell'art. 14 d. lgs. n. 546/92.
Pertanto, [con le decisioni n. 834/2024 e n. 835/2024 depositate in data 1.10.2024, all'esito dell'udienza tenutasi il 15.5.2024] ha dichiarato la nullità di tutte le sentenze di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di Ancona affinché celebrasse un nuovo processo unitario di primo grado.
Di qui la fissazione dei procedimenti n. 409/2025, 410/2025 [ricorsi proposti dal liquidatore della “Ricorrente_1 s. r.l.” (società incorporante della “Società_1 s.r.l.”, già “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”) per le annualità 2005 e 2006], n. 414/2025, 415/2025 [ricorsi proposti da Nominativo_2, quale socio al 50% della “Ricorrente_1 s. r.l.” in liquidazione (società incorporante della “Società_1 s.r.l.”, già “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”] all'udienza del 30 gennaio 2026.
Il 19 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate di Ancona ha depositato memorie di costituzione, richiamando succintamente le argomentazioni già contenute nelle controdeduzioni ed insistendo, in primo luogo, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 546/92 per la riunione del ricorso R.G.R. 409/2025 con il R.G.R. 414/2025 e del R.
G.R. 410/2025 con il R.G.R. 415/2025; nel merito, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi.
All'odierna udienza tutti e quattro i procedimenti sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la riunione dei quattro procedimenti viene disposta ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 546/1992, in conformità alle statuizioni del giudice di appello rese in applicazione dell'art. 14 d. lgs. 546/1992
(litisconsorzio necessario), al fine di assicurare una pronuncia unitaria e coerente sulle posizioni inscindibilmente dipendenti (società/socio).
Va altresì dato atto che la società ricorrente risulta cessata a seguito di chiusura della procedura concorsuale e cancellata dal Registro delle imprese in data 10 settembre 2025, in epoca successiva alla rimessione e trasmissione degli atti disposta dal giudice di appello;
tale evento non incide sulla regolare instaurazione del presente giudizio unitario, nel quale è comunque parte necessaria il socio, e non preclude la decisione allo stato degli atti.
Ciò premesso, questa Corte ritiene di poter accogliere i ricorsi proposti dalla società “Ricorrente_1 s.r.l.” limitatamente al recupero a tassazione dei costi indebitamente detratti.
Vanno invece integralmente accolti nel merito i ricorsi proposti dal socio Nominativo_2.
1. Devono essere esaminati, in primo luogo, i ricorsi proposti dal liquidatore della società incorporante, posto che il loro esito si ripercuote sugli avvisi di accertamento notificati al socio Nominativo_2.
1.1 Sul piano procedurale si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha versato in atti copia della denuncia penale, che ha determinato il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento. Di qui l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal ricorrente.
1.2 Venendo al merito l'ente accertatore ha correttamente adempiuto al suo onere di prova in ordine alla fittizietà delle fatture ricevute dalle società “Società_2 s.r.l.” “Società_3 LP”, “Ricorrente_1 s.r.l.”,” e “Società_4 s. r.l.” negli anni 2005 e 2006, intesa come insussistenza delle prestazioni di servizi oggetto delle stesse.
Dalla lettura degli avvisi di accertamento, infatti, si ricava che gli stessi sono fondati non solo sulle dichiarazioni rese dal liquidatore Nominativo_5 ai militari della G.d.F. nel corso della verifica fiscale[1] da cui ha preso le mosse l'azione accertativa dell'Agenzia - dichiarazioni, peraltro, non contestate dal ricorrente e già da sole idonee ad integrare una presunzione comportante l'inversione dell'onere di prova - ma anche su una dettagliata analisi dei rapporti intercorsi con le società “Società_2 s.r.l.” “Società_3 LP”, “Ricorrente_1 s.r.l.”,” e
“Società_4 s.r.l.”, che avrebbero intrattenuto “relazioni commerciali” con l'azienda verificata (all'epoca dei fatti “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”), sintetizzata nell'atto impugnato e diffusamente trattata nel P.V. C. redatto il 20.9.2013 dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona, richiamato per relationem e validamente utilizzabile a fini probatori, in quanto atto conosciuto dalla parte.
Deve, pertanto, ritenersi che l'Amministrazione abbia adempiuto al suo “onere di prova”.
Una volta dimostrato che tutte le fatture indicate negli avvisi di accertamento impugnati (si rimanda agli specchi riassuntivi riportati a pag. 7 dell'avviso n. TQY02I600648/2014 e a pag. 9 dell'avviso n.
TQY02X100677/2014) si riferiscono ad operazioni oggettivamente inesistenti, si tratta di stabilire se la ripresa a tassazione dei soli componenti negativi abbia determinato un effettivo maggior imponibile.
Al riguardo questa Corte, condividendo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia di secondo grado in relazione alle successive annualità accertate (dal 2007 al 2011), definite con sentenze omologhe divenute definitive (le sentenze sono state allegate dalla stessa Agenzia delle Entrate alle memorie depositate il
19.1.2026), ritiene che sia applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 8, comma II D.L 2/3/2012 n. 16
(convertito nella L. 26/4/2012 n. 44) che ha modificato l'art. 14 L. 24/12/1993 n. 537.
La disciplina dell'art. 14 L. 537/1993, come modificata dall'art. 8 D.L. 16/2012, distingue:
a) l'ipotesi di cui al comma 1 (costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi), che presuppone l'accertamento del fatto-reato e non viene in rilievo, nel caso di specie, ai fini della decisione;
b) la regola di cui al comma 2, secondo cui, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. V, n. 33915/2019) ha chiarito che la previsione introdotta dal D. L. 16/2012, relativa ai costi “da delitto”, è invocabile soltanto in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti e non anche in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti;
ciò esclude, dunque, che il comma
1 possa fungere da criterio decisorio nel presente giudizio.
Nel caso in esame, rileva invece il comma 2, che impone di evitare una rettifica “asimmetrica” del reddito: laddove le risultanze istruttorie descrivano un meccanismo di fatturazioni incrociate e/o di gruppo con formazione di componenti negativi e positivi parimenti non corrispondenti a operazioni reali, l'accertamento deve essere costruito in modo coerente, neutralizzando – nei limiti di legge – i componenti positivi direttamente afferenti, al fine di pervenire a un maggior imponibile netto effettivo.
Poiché gli avvisi qui impugnati procedono al recupero dei soli costi senza una correlata e puntuale ricostruzione e neutralizzazione dei componenti positivi direttamente afferenti, l'accertamento non risulta idoneo, per tale profilo, a dimostrare un maggior reddito imponibile per le annualità 2005 e 2006 nei termini contestati;
la ripresa a tassazione dei costi deve pertanto essere annullata.
1.3 Tuttavia gli avvisi di accertamento in questione, se vanno ritenuti illegittimi per quel che riguarda il recupero a tassazione dei costi dedotti, devono essere confermati per quel che concerne l'irrogazione delle sanzioni, atteso che le dichiarazioni presentate dalla società e le scritture contabili sono state oggettivamente infedeli;
vanno confermate anche le sanzioni inflitte per la violazione della normativa sull'IRAP.
1.4 Questa Corte ritiene altresì corretto l'operato dell'amministrazione finanziaria, con riferimento al recupero dell'IVA di 213.198,75 euro relativa all'anno di imposta 2005.
Invero, l'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 prevede espressamente che, in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. L'art. 21, comma 7, citato va interpretato nel senso che il tributo viene considerato «fuori conto», e la relativa obbligazione, conseguentemente, isolata da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione (tra I.V.A. c.d. «a valle» ed «a monte») che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. 633/72.
Pertanto, così come l'emittente della fattura per operazione inesistente è tenuto a versare l'I.V.A. in essa riportata, analogamente, in forza degli artt. 19, comma I, e 26, comma III, del citato d.P.R. anche il destinatario della fattura medesima, non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'acquisto di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa.
In conclusione, dimostrato che le fatture utilizzate fiscalmente dalla società verificata si riferivano ad operazioni oggettivamente inesistenti, non sussisteva in capo alla società il diritto ex art. 19 D.P.R. n. 633/72 di procedere alla detrazione dell'I.V.A.
2. Per quanto concerne i ricorsi proposti dal socio Nominativo_2, una volta ritenuto illegittimo il recupero a tassazione dei costi dedotti dalla “Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 & c.”, che aveva determinato una rettifica del reddito di impresa, viene meno il presupposto che ha determinato i maggiori redditi di partecipazione imputati (in ragione del 50%) per trasparenza al socio.
Di qui l'accoglimento dei gravami.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, in ragione dell'accoglimento per difetto del presupposto sostanziale dell'imputazione per trasparenza.
3. La parziale soccombenza dell'amministrazione, da un lato, la irregolare tenuta della contabilità e le dichiarazioni infedeli della società di persone facente capo ad Nominativo_2 , dall'altro, giustificano la compensazione delle spese di lite di tutti i giudizi sino ad ora svolti.
[1] Nominativo_5, in sostanza, ha dichiarato che le fatture attive e passive emesse reciprocamente dalle società del gruppo a lui facente capo non trovavano corrispondenza con reali prestazioni di servizi, ma avevano l'unica finalità di generare flussi finanziari per consentire loro di aver accesso al credito bancario;
il meccanismo, pertanto, non era finalizzato ad ottenere indebiti risparmi di imposta né ai fini I.V.A né delle imposte dirette (cfr. fogli 16, 21, 22, 27, 28, 49 del P.V.C. in atti).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie i ricorsi della società Ricorrente_1 srl, per le annualità 2005 e 2006, limitatamente al recupero a tassazione dei costi indebitamente detratti e rigetta per il resto. Accoglie i ricorsi, per le annualità 2006 e 2006, del socio Nominativo_2. Spese compensate.