Ordinanza collegiale 3 novembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01765/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2025, proposto da
GI LU NS, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Antonio Rodà e Michele Borello, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Lentasio n. 8;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 5685/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, pubblicata il 17/12/2024 al termine della causa R.G. n. 12361/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. RI OS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 21 maggio 2025, il signor GI LU NS agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5685/2024 del 17 dicembre 2024 (R.G. n. 12361/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, in relazione all’anno scolastico 2024/2025, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00.
Le spese del giudizio civile non formano oggetto del presente giudizio di ottemperanza in quanto sono state distratte in favore dei procuratori antistatari che ne dichiarano l’avvenuto pagamento.
Il ricorrente chiede, altresì, che sia nominato un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza e che l’intimato Ministero sia condannato al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza nonché a titolo di risarcimento dei danni, da valutarsi equitativamente.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Preso atto che non era stato prodotto il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, è stato assegnato alla parte ricorrente, con l’ordinanza n. 3538 del 3 novembre 2025, il termine di giorni dieci per depositare in giudizio detto documento, contestualmente segnalando alle parti che la carenza in parola, qualora non tempestivamente sanata, avrebbe potuto determinare l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza. L’interessato ha tempestivamente ottemperato l’ordine istruttorio.
All’udienza in camera di consiglio del 23 gennaio 2026, quindi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Nei termini di seguito precisati, il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e, sia pure a seguito dell’ordine istruttorio sopra citato, della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 18 dicembre 2024, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza in parte qua ; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando al ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 500,00. Tale importo è indicato al valore nominale dall’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, sicché non spetta alcuna maggiorazione, pure richiesta dalla parte ricorrente, a titolo di interessi e rivalutazione.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Non può trovare accoglimento, infine, l’ulteriore domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, non potendo considerarsi un danno in re ipsa ed in totale assenza di prova al riguardo.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa, poiché il comportamento processuale della parte ricorrente, che ha completato le necessarie produzioni documentali solo all’esito dell’ordine impartito dal Tribunale, ha provocato una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio e ulteriore difficoltà a gestire i ruoli di udienza già resi saturi dai ricorsi in materia di carta del docente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5685/2024 del 17 dicembre 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI OS |
IL SEGRETARIO