Articolo 30 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 settembre 1984
Art. 30. (Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare) 1. I superstiti del lavoratore marittimo rientrante tra i soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 29 possono conseguire la pensione loro spettante - nel caso in cui, per eventi della navigazione, non si abbiano piu' notizie del medesimo lavoratore facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale - qualora dalla competente autorita' sia stato redatto l'atto previsto dagli articoli 206 e 211 del codice della navigazione .
2. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei superstiti dei marittimi italiani imbarcati tra gli equipaggi di navi straniere, dei quali manchino notizie, purche' dalle competenti autorita' sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.
3. Qualora il marittimo torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di se' o si abbiano di lui notizie, egli rientrera' nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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