Art. 3.
Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalita' ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38 .
Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestiti di cui al precedente art. 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e fara' carico ai corrispondenti fondi di rotazione.
La differenza fra il saggio di interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma e' trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.
Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 , e successive modificazioni. E', inoltre, facolta' degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.
Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalita' ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38 .
Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestiti di cui al precedente art. 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e fara' carico ai corrispondenti fondi di rotazione.
La differenza fra il saggio di interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma e' trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.
Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 , e successive modificazioni. E', inoltre, facolta' degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.