Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 2
Conformemente alla "ratio" ispiratrice dell'art. 334 cod. proc. civ., volta a rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza solo se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto di impugnazione o della propria acquiescenza, le parti contro le quali è stata proposta impugnazione, e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., possono proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia trascorso il termine o le stesse abbiano prestato acquiescenza alla sentenza, contro qualsiasi statuizione di questa che abbia deciso la controversia in senso ad esse sfavorevole, ed anche quando si tratti dei cosiddetti capi autonomi della pronuncia impugnata,non risultando, dalla lettera della disposizione normativa, alcun limite oggettivo all'ammissibilità di detta impugnazione.
L'art. 1453, secondo comma, cod. civ., secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora uno dei contraenti non adempia la propria obbligazione, l'altra parte può chiedere la risoluzione anche se abbia già promosso il giudizio per ottenere l'adempimento, stabilisce un principio di ordine processuale che deroga alle disposizioni del codice di rito che vietano la "mutatio libelli" nel corso del giudizio. Detta facoltà è, peraltro,giuridicamente ammissibile in quanto la domanda di risoluzione resti nell'ambito dei fatti medesimi posti a base dell'inadempimento originariamente dedotto, costituisca,cioè, la prosecuzione della facoltà di scelta iniziale tra la domanda di adempimento e quella di risoluzione; mentre , ove siano prospettati fatti nuovi, configuranti una nuova "causa petendi", con l'introduzione di un nuovo tema di indagine,trovano applicazione le preclusioni di cui agli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato UI OR, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.A.R. COSTR. AUGUSTE RESIDENZIALI S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 35, presso lo studio dell'avvocato VALERIO CELESTI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 757/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato OR GU, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CELESTI Valerio, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 4 ottobre 1985 la C.A.R. - Costruzioni Auguste Residenziali s.r.l., di seguito società, convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Roma, GU OR invitandolo a comparire dinanzi al notaio Dinacci il 24 successivo per la stipula degli atti pubblici di vendita di due immobili che con scrittura privata del 7 ottobre 1982 il OR intendeva acquistare, ed, in difetto, perché si accertasse l'autenticità della sottoscrizione in calce a detta scrittura con la condanna del convenuto al pagamento della residua parte del prezzo ed al risarcimento dei danni.
Espose la società che aveva comunicato per iscritto l'accettazione della proposta di vendita formulata dal OR con quella scrittura, accettazione comunque reiterata con la citazione;
il OR pur avendo versato L.20.000.000 rispetto al prezzo convenuto di L.152.000.000 era stato immesso nel possesso degli immobili ma aveva rifiutato la voltura pubblica del contratto di vendita ed il pagamento della parte residua del prezzo.
Costituitosi nel giudizio, il OR oppose la carenza della titolarità passiva nel rapporto negoziale dedotto "ex adverso" avendo egli agito in sede contrattuale quale rappresentante della GU, come precisato nelle variazioni aggiunte alla scrittura privata del 7 ottobre 1982 "di pugno" del defunto rag. NO della C.A.R.; secondo accordi intercorsi con il NO, il prezzo della vendita era stato fissato in L. 147.000.000; egli era seriamente intenzionato a stipulare il contratto di vendita alle condizioni antescritte in rappresentanza della GU.
Nel corso del giudizio il convenuto propose querela di falso per le aggiunte risultanti nella scrittura del 7 ottobre 1982 prodotta dalla società; questa dichiarò di non volersi avvalere di detto atto bensì dell'esemplare privo di aggiunte prodotto dal convenuto e del quale riconobbe l'autenticità.
In sede di definitive precisazioni delle conclusioni la società chiese, in luogo dell'adempimento del contratto, la risoluzione dello stesso per l'inadempimento del OR che espressamente dichiarò di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova, reiterando il diniego anche nella successiva ripresa dell'istruzione a seguito della rimessione della causa all'istruttore.
Con sentenza del 10 giugno 1992 il tribunale, in parziale accoglimento delle domande della società, pronunziò la sola risoluzione del contratto di vendita per l'inadempimento dell'acquirente OR avendo rigettato la domanda risarcitoria. Adita con i gravami, principale del OR, ed incidentale della società, con sentenza del 7 marzo 1995 la corte d'appello di Roma, ha rigettato l'appello principale ed ha accolto quello incidentale condannando il OR al risarcimento del danno liquidandolo in L.42.180.000.000, oltre gli interessi dal giorno della sentenza, ferma restando la pronuncia di risoluzione del contratto per l'inadempimento del OR.
Per quel che in questa sede interessa, la corte ha osservato che inutilmente il OR si era doluto della violazione dell'art.184 c.p.c. per non aver egli accettato il contraddittorio in ordine alla tardiva proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, non avendo l'appellante principale considerato la specialità dell'art.1453 c.c. che consente alla parte non inadempiente di mutare l'originaria domanda di adempimento in quella di risoluzione negoziale.
Inutilmente, poi, il OR si era doluto della pronunzia di risoluzione di inadempimento in relazione ad un vincolo negoziale rinvenuto in una scrittura diversa da quella "azionata" dalla società; che non era a lui addebitabile il tempo inutilmente trascorso in quanto la convocazione dinanzi al notaio concerneva la voltura pubblica di una scrittura privata recante "aggiunte" che non era tenuto a "rispettare".
Non aveva considerato l'appellante principale che la pronunzia di risoluzione concerneva l'inadempimento dell'obbligazione del pagamento del residuo prezzo di L.132.000.000, già prospettata dalla società e coerente a quella rappresentata nella scrittura privata priva di "aggiunte" ritenuta valida "inter partes" e nella quale il prezzo era stato fissato in L. 152.000.000, delle quali L.20.000.000 già corrisposte.
Neppure aveva considerato il OR che la sua disponibilità a versare il residuo prezzo era stata manifestata in relazione a quello, estraneo alla scrittura ritenuta valida, di L.147.000.000 ne' che il trascorrere del tempo rendeva ancora più improrogabile l'esigenza della voltura pubblica di una vendita dei due immobili la cui consegna era avvenuta già nel 1982.
Non avevano pregio le ulteriori doglianze con le quali il OR aveva dedotto che l'obbligazione assunta era quella rappresentata nell'atto contenente le "aggiunte" del NO e che prevedeva l'accollo del mutuo in nome e per conto della GU avendo il NO "pieni poteri" nell'ambito della C.A.R. ed inutilmente l'appellante incidentale aveva reiterato l'istanza di ammissione di prove per testi ed interrogatorio formale in ordine alla pattuizione del prezzo in L. 147.000.000 ed alla spendita del nome della GU con ordine di esibizione alla G.d.F. degli accertamenti fiscali a carico del NO nel 1983.
Era incontestabile l'apposizione delle aggiunte di cui intendeva avvalersi il OR in data successiva alla sua sottoscrizione della scrittura privata del 7 ottobre 1982 e che prevedeva l'assunzione personale delle obbligazioni in questa rappresentate fra le quali il pagamento del prezzo di L.152.000.000 senza previsione alcuna delle modalità di pagamento.
La scrittura era stata certamente firmata dal OR senza "aggiunta" alcuna perché, altrimenti, quegli non avrebbe potuto produrre un esemplare privo delle medesime.
Non rilevava in contrario la mancata indicazione delle modalità del pagamento posto che la carenza di previsione - in ordine all'accollo del mutuo lasciava all'acquirente la facoltà di avvalersene senza incidere sulla validità della proposta, poi tempestivamente accettata nei termini indicati, completa degli elementi essenziali della vendita.
Era privo di giuridica rilevanza l'assunto dell'appellante principale secondo il quale la proposta sarebbe stata modificata prima della accettazione ove non fosse provato che il NO aveva i poteri di rappresentanza della C.A.R. e che le modifiche fossero state portate a conoscenza del legale rappresentante della società medesima.
Sul punto la prova era irrilevante mentre l'interrogatorio formale appariva defatigatorio perché relativo all'operato di un soggetto diverso dal legale rappresentante della società. Infatti le circostanze delle pattuizioni aggiuntive intercorse con il NO presupponevano che questi avesse il potere di negoziare in nome della società: il che era pacificamente escluso non essendo quello il legale rappresentante della società; del resto lo stesso appellante non aveva mai chiarito il significato della locuzione "pieni poteri" specificando a qual titolo e sotto quale forma il NO operasse in rappresentanza della società. Dall'istanza di esibizione alla G.d.F. poteva evincersi che l'appellante attribuiva al NO la posizione di socio maggioritario della C.A.R., ma tale posizione non poteva comportare l'assunzione di poteri rappresentativi.
Inoltre, il OR avrebbe dovuto chiedere di provare che quelle "aggiunte" erano state portate a conoscenza del legale rappresentante della C.A.R, prima della accettazione dell'impegno originario da parte di quest'ultima.
Inutilmente - secondo la corte di merito - il OR aveva opposto la tardività dell'appello incidentale con il quale la società si era doluta del diniego della domanda risarcitoria non avendo considerato che la parte soccombente poteva proporre impugnazione incidentale tardiva anche in relazione a capi della stessa pronuncia non investiti dall'impugnazione principale. Per la cassazione della sentenza, esponendo due motivi di doglianza articolati in più censure, ricorre il OR;
resiste con controricorso la società.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il OR, in relazione al n.3 dell'art.360 c.p.c. denunzia la violazione degli artt. 184, 327, 343 c.p.c. e 2697 c.c.
La corte di merito aveva rigettato il motivo concernente la violazione dell'art. 184 c.p.c. non considerando che solo in sede di precisazione delle conclusioni la società istante aveva, operando una "mutatio libelli", chiesto la pronunzia di risoluzione del contratto per inadempimento, in ordine alla quale il convenuto aveva espressamente e reiteratamente dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Palese, poi era la violazione dell'art.2697 c.c. posto che si era pronunziata la risoluzione contrattuale in ordine ad obbligazioni diverse da quelle assunte non essendosi consentito, con il diniego delle istanze dei mezzi istruttori, di fornirne la prova. La corte di merito aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità per decadenza dell'appello incidentale della società non considerando che questo, investendo un capo della pronunzia autonomo rispetto a quelli oggetto della impugnazione principale, era stata proposto oltre il termine prescritto dall'art.327 c.c. Le censure esposte in questo complesso motivo non possono essere accolte.
In particolare, quanto alla doglianza concernente la ritenuta ammissibilità dell'appello incidentale tardivo della società, occorre aver riguardo alla "ratio" dell'art.334 c.p.c.. Questa risiede nel rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la composizione di interessi risultante dalla sentenza solamente se la medesima venga accettata dall'altra parte, senza subire gli effetti pregiudizievoli della decadenza dall'impugnazione.
Ne consegue che le parti, contro le quali questa è stata proposta (e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.) possono proporre l'impugnazione incidentale (art.333 c.p.c.), anche quando per esse sia trascorso il termine fissato dalla legge o le medesime abbiano fatto acquiescenza alla sentenza art. 329 c.p.c.), contro qualsiasi statuizione di questa che abbia deciso la controversia in senso loro sfavorevole ed anche quando si tratti dei c.d. capi autonomi della pronunzia impugnata, non risultando, dalla formula dell'art.334 c.p.c. alcun limite oggettivo all'ammissibilità di detta impugnazione (in proposito vedasi anche la giurisprudenza di questa corte consolidatasi con le pronunzie nn. 399/89, 1459/89, 652/94, 5007/96). A questi principi si è all'evidenza adeguata la corte di merito così che la pronuncia in esame sul punto è esente da censure. Quanto, poi, alla denunziata inosservanza dell'art. 184 c.p.c. non considera il ricorrente che il disposto del secondo comma dell'art. 1453 c.c., a tenore del quale, nei contratti a prestazioni corrispettive nel cui ambito si inserisce quello in esame, la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, mentre non può chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. La norma, di sicura valenza processuale nonostante la sua collocazione in una disciplina di carattere "sostanziale", deroga le disposizioni del codice di rito che vietano la "mutatio libelli" nel corso del giudizio, limitatamente alla introduzione di un nuovo e sostitutivo "petitum" immediato (il provvedimento richiesto). Detta facoltà, come si evince dalla formula della norma in esame, è giuridicamente ammissibile in quanto la domanda di risoluzione resti nell'ambito dei fatti medesimi posti a base dell'inadempimento originariamente dedotto così che quella si configuri come la prosecuzione della facoltà di scelta iniziale fra la domanda di adempimento e quella di risoluzione.
Diversamente, ove siano prospettati fatti nuovi configuranti una nuova "causa petendi", con l'introduzione di un nuovo tema di indagine, trovano applicazione le preclusioni degli artt. 183, 184, 185 c.p.c. in proposito vedansi le pronunzie di questa corte nn 4445/82, 4325/87 e ss.uu. n. 962/89). Dagli esposti principi non si è certamente discostato il giudice del merito che ha ritenuto ammissibile la domanda, proposta dalla società nelle conclusioni definitive in prime cure, di risoluzione contrattuale per inadempimento in sostituzione di quella di adempimento coattivo delle obbligazioni, in queste compresa quella del pagamento del prezzo, assunte dal OR con il contratto in parola, essendo stata posta a fondamento della seconda domanda la stessa obbligazione inadempiuta della quale si era originariamente chiesto l'adempimento.
Contrariamente a quanto denunzia il ricorrente, il giudice del merito ha ritenuto che il consenso si fosse formato sugli elementi negoziali rappresentati dalla scrittura prodotta dallo stesso convenuto ed ha escluso l'esistenza di pattuizioni diverse, fornendo adeguata e sufficiente motivazione del perché non fossero ammissibili e comunque irrilevanti i mezzi di prova in proposito richiesti dal OR.
Con il secondo motivo, in relazione al n.5 dell'art.360 c.p.c., il OR denunzia il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. La corte di merito aveva ritenuto corretta la risoluzione per inadempimento del contratto del 7 ottobre 1982 rappresentato nell'esemplare privo di "aggiunte" senza considerare che a fondamento della domanda la società istante aveva posto la scrittura della stessa data contenente numerose "aggiunte".
Non si era così avveduto il giudice del merito di aver, a distanza di anni, "sconvolto il documento posto a base della obbligazione che si ritiene violata".
Consequenziale era la omessa valutazione della disponibilità del convenuto a corrispondere il residuo prezzo, maggiorato degli interessi, ed il rifiuto ad un voltura pubblica di un contratto "pieno di aggiunte e di clausole vessatorie" che la stessa parte istante aveva ritenuto non vincolante.
Inoltre, la corte di merito aveva espressamente affermato:
"L'assunto dell'appellante, secondo cui la proposta sarebbe stata modificata prima della accettazione con le aggiunte che egli attribuisce al defunto rg. NO, è privo di giuridica rilevanza ove non sia provato che il NO avesse i poteri di rappresentanza del soc. C.A.R. e che le modifiche dell'accordo originario siano state portate a conoscenza del legale rappresentante della C.A.R." Non si era la corte territoriale così avveduta della impossibilità dell'appellante principale di provare il proprio assunto posto che non erano stati ammessi i mezzi di prova più idonei: onde la evidente contraddittorietà della motivazione, esulando da coerenza logica il diniego dei mezzi di prova ed il rimprovero di non aver provato gli assunti difensivi. Le censure esposte non trovano consenso.
Contrariamente a quanto denunzia il ricorrente, la corte di merito ha pronunziato la risoluzione del contratto quale risultava dall'accettazione della società della proposta scritta del OR, in proprio, secondo l'esemplare da questo stesso prodotto e privo delle "aggiunte", e nella quale erano rappresentati gli elementi negoziali essenziali del negozio di compravendita, la "cosa" ed il prezzo", corrispondenti a quegli stessi indicati dalla società nell'atto introduttivo del giudizio.
Di tanto, ed in particolare quanto al diniego dei mezzi istruttori, la corte di merito ha reso, per quel che in questa sede rileva, compiuta e adeguata ragione così che la pronunzia è sul punto immune da censure proponibili in questo giudizio. Concludendo la disamina, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del OR al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del giudizio di legittimità. Queste sono liquidate nel dispositivo.
p.q.m.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in L.172.600 oltre L.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999