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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 271/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Unica Civile – Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PRACUCCI SILVIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA RAFFAELLO SANZIO N. 79 47521 CESENA RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI All'udienza del 15.10.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti cioè chiedendo che
“il Tribunale di Forlì voglia pronunciare con sentenza la separazione dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI 1) i coniugi vivranno separati, garantendosi il mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale e la relativa autorimessa di cui il signor è comproprietario, contraddistinte al Catasto fabbricati del Comune di Cesena al foglio 128, particella Parte_1
1008, subalterni 9 e 42, verranno assegnate, unitamente agli arredi ivi contenuti, al signor anche rilevato Parte_1 il fatto che la signora se ne è allontanata da tempo e che la coppia non ha figli minori o maggiorenni ma non CP_1 economicamente autosufficienti;
3) il signor verserà alla moglie, a titolo di assegno per il di lei mantenimento, Pt_1
l'importo di € 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa all'esito del giudizio;
4) con condanna alle spese ed ai compensi di giudizio, oltre che al rimborso forfettario del 15% per spese generali di Studio ex art. 13 T.F., 4% cassa Previdenza Avvocati e 22% per IVA, in caso di opposizione”. Inoltre, decorsi i termini di legge, chiedeva che “Il tribunale di Forlì voglia pronunciare la sentenza di scioglimento del loro matrimonio alle medesime CONDIZIONI di cui alla separazione legale, da ritenersi qui interamente trascritte, con ordine alla Cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza al Comune di Cesena per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato civile”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. – Con ricorso depositato il 02/02/2024 ha chiesto pronunziare la separazione Parte_1 giudiziale e il divorzio da con la quale si era unito in matrimonio in Cesena il Controparte_1 23.6.2005 (Atto n. 29, P. 1, anno 2005) in regime di separazione dei beni. Dall'unione coniugale non erano nati figli. Rappresentava che la convivenza coniugale si era protratta sino ai primi giorni del mese di novembre 2019, quando la signora è partita alla volta dell'Ucraina per assistere la madre infortunata;
da CP_1 allora la resistente non è più rientrata nella casa coniugale e lui ne riceveva sporadiche notizie tramite terze persone;
in un primo tempo la donna gli diceva di aver incontrato difficoltà nel rientro a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19 e, successivamente, a causa della guerra in atto fra l'Ucraina e l'Unione Sovietica. Tuttavia, rappresentava il ricorrente, che già da due anni sono ormai decadute tutte le restrizioni imposte per gli spostamenti da/per l'Italia e da/per l'Ucraina conseguenti alla diffusione della pandemia e che la città di Klevan, ove si trova la casa natale della si trova nell'area nord- CP_1 occidentale dell'Ucraina, non lontana dal confine con la Polonia e distante dalle zone teatro di guerra. Ne inferiva pertanto che per la moglie, di cui ignora il luogo di domicilio, la convivenza coniugale dovesse ritenersi conclusa e ne prendeva atto avanzando le presenti istanze. Rappresentava tuttavia di aver continuato a sostenere economicamente la moglie, corrispondendole somme variabili e di essere intenzionato a continuare a farlo con la somma di euro 200 mensili, compatibili con le sue condizioni di pensionato, proprietario al 50% della casa dove vive, che percepisce dall'INPS l'importo di circa € 1.570,00 mensili. All'udienza del 11.9.2025, dopo che il ricorrente esperiva anche il tentativo di notifica all'estero presso un indirizzo segnalato dalla figlia della resistente, il Giudice dichiarava la contumacia della resistente, che peraltro aveva mantenuto la residenza presso la casa coniugale senza curarsi di fornire un diverso domicilio presso il quale rintracciarla. Nella stessa data veniva sentito il ricorrente che confermava le richieste di cui al ricorso. Alla successiva udienza del 15.10.2025 veniva sentita la teste Testimone_1 sorella del ricorrente e la causa, ritenuta matura era la decisione, era rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate a verbale di udienza e in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini a difesa. 2. – La domanda di separazione è fondata stante una separazione di fatto che si protrae, ininterrotta, dal 2019 allorché la è partita alla volta dell'Ucraina e non è più tornata senza fornire adeguate CP_1 notizie di sé. La circostanza del mancato rientro è stata confermata dalla teste che ha riferito di Testimone_1 convivere con il fratello e di essere a conoscenza, pertanto, del fatto che la si era allontanata CP_1 dall'abitazione coniugale in ottobre 2019 senza farvi più rientro e senza fornirgli notizie esatte. La narrazione in atti di parte ricorrente, confermata dall'istruttoria, depone nel senso della intervenuta crisi irreversibile della comunione materiale e spirituale della coppia, posto che la donna si è allontanata dal tetto coniugale senza più fornire notizie certe di sé. Se in un primo momento l'allontanamento poteva essere giustificato da esigenze familiari e da difficoltà di rientro, successivamente siffatte motivazioni non potevano più giustificare la prolungata assenza soprattutto in assenza di contatti, di notizie e senza la comunicazione di alcun progetto che avrebbe potuto essere comune o quantomeno condiviso con il marito. Nessuna prova vi è in atti di ulteriori circostanze che abbiano, per tutto il lungo periodo di assenza, impedito siffatte comunicazioni. La circostanza per cui la donna si trovi o sia stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, emersa in termini non precisi nell'istruttoria, è sfornita di ogni prova e comunque non esclude la condotta pregressa di prolungato allontanamento, già di per sè sufficiente. 3. – Il ricorrente si mostra comunque disponibile a sostenere la resistente con un assegno di euro 200 al mese fino ad ora fornito per il tramite della figlia della donna;
non vi sono motivi per rigettare siffatta richiesta, che appare equa e proporzionata, considerata la sua situazione economica e reddituale che emerge dai documenti in atti e la sua volontà espressa di contribuire al sostentamento della moglie. Non vi sono invece i presupposti per pronunciarsi in merito all'assegnazione della casa data l'assenza di figli, posto che l'assegnazione della casa familiare è misura finalizzata alla tutela della prole. Va pertanto emessa la pronunzia di separazione alle condizioni richieste, con la precisazione di cui sopra in merito alla casa, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
4. – Considerato che contestualmente alla domanda di separazione il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale e rilevato che, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data di comparazione dei coniugi– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 1 l. n° 898/1970 con conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
5. – La pronuncia sulle spese è rinviata alla complessiva conclusione del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, con sentenza non definitiva, sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1. pronunzia la separazione personale fra nato a CESENA (FC) il 03/10/1954 e Parte_1 nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in Cesena il 23.6.2005 Controparte_1
(Atto n. 29, P. 1, anno 2005);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2005 Atto n. 29 Parte I
3. dispone che contribuisca al mantenimento di con la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di euro 200 secondo le modalità che gli saranno indicate dalla stessa o che comunque riterrà più opportune.
4. rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dal ricorrente.
5. dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata in atti dal ricorrente;
6. spese al definitivo.
7. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025 Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI
N. R.G. 271/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Unica Civile - Famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PRACUCCI SILVIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA RAFFAELLO SANZIO N. 79 47521 CESENA RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace Letti gli atti e i documenti di causa, vista la sentenza di separazione emanata in data 24.11.2025; rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda di scioglimento del vincolo del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dal ricorrente, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa Serena CHIMICHI, fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del 22.10.2026, ore 12.00; manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Unica Civile – Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PRACUCCI SILVIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA RAFFAELLO SANZIO N. 79 47521 CESENA RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI All'udienza del 15.10.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti cioè chiedendo che
“il Tribunale di Forlì voglia pronunciare con sentenza la separazione dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI 1) i coniugi vivranno separati, garantendosi il mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale e la relativa autorimessa di cui il signor è comproprietario, contraddistinte al Catasto fabbricati del Comune di Cesena al foglio 128, particella Parte_1
1008, subalterni 9 e 42, verranno assegnate, unitamente agli arredi ivi contenuti, al signor anche rilevato Parte_1 il fatto che la signora se ne è allontanata da tempo e che la coppia non ha figli minori o maggiorenni ma non CP_1 economicamente autosufficienti;
3) il signor verserà alla moglie, a titolo di assegno per il di lei mantenimento, Pt_1
l'importo di € 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa all'esito del giudizio;
4) con condanna alle spese ed ai compensi di giudizio, oltre che al rimborso forfettario del 15% per spese generali di Studio ex art. 13 T.F., 4% cassa Previdenza Avvocati e 22% per IVA, in caso di opposizione”. Inoltre, decorsi i termini di legge, chiedeva che “Il tribunale di Forlì voglia pronunciare la sentenza di scioglimento del loro matrimonio alle medesime CONDIZIONI di cui alla separazione legale, da ritenersi qui interamente trascritte, con ordine alla Cancelleria di trasmettere l'emananda sentenza al Comune di Cesena per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato civile”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. – Con ricorso depositato il 02/02/2024 ha chiesto pronunziare la separazione Parte_1 giudiziale e il divorzio da con la quale si era unito in matrimonio in Cesena il Controparte_1 23.6.2005 (Atto n. 29, P. 1, anno 2005) in regime di separazione dei beni. Dall'unione coniugale non erano nati figli. Rappresentava che la convivenza coniugale si era protratta sino ai primi giorni del mese di novembre 2019, quando la signora è partita alla volta dell'Ucraina per assistere la madre infortunata;
da CP_1 allora la resistente non è più rientrata nella casa coniugale e lui ne riceveva sporadiche notizie tramite terze persone;
in un primo tempo la donna gli diceva di aver incontrato difficoltà nel rientro a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19 e, successivamente, a causa della guerra in atto fra l'Ucraina e l'Unione Sovietica. Tuttavia, rappresentava il ricorrente, che già da due anni sono ormai decadute tutte le restrizioni imposte per gli spostamenti da/per l'Italia e da/per l'Ucraina conseguenti alla diffusione della pandemia e che la città di Klevan, ove si trova la casa natale della si trova nell'area nord- CP_1 occidentale dell'Ucraina, non lontana dal confine con la Polonia e distante dalle zone teatro di guerra. Ne inferiva pertanto che per la moglie, di cui ignora il luogo di domicilio, la convivenza coniugale dovesse ritenersi conclusa e ne prendeva atto avanzando le presenti istanze. Rappresentava tuttavia di aver continuato a sostenere economicamente la moglie, corrispondendole somme variabili e di essere intenzionato a continuare a farlo con la somma di euro 200 mensili, compatibili con le sue condizioni di pensionato, proprietario al 50% della casa dove vive, che percepisce dall'INPS l'importo di circa € 1.570,00 mensili. All'udienza del 11.9.2025, dopo che il ricorrente esperiva anche il tentativo di notifica all'estero presso un indirizzo segnalato dalla figlia della resistente, il Giudice dichiarava la contumacia della resistente, che peraltro aveva mantenuto la residenza presso la casa coniugale senza curarsi di fornire un diverso domicilio presso il quale rintracciarla. Nella stessa data veniva sentito il ricorrente che confermava le richieste di cui al ricorso. Alla successiva udienza del 15.10.2025 veniva sentita la teste Testimone_1 sorella del ricorrente e la causa, ritenuta matura era la decisione, era rimessa al Collegio sulle conclusioni precisate a verbale di udienza e in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini a difesa. 2. – La domanda di separazione è fondata stante una separazione di fatto che si protrae, ininterrotta, dal 2019 allorché la è partita alla volta dell'Ucraina e non è più tornata senza fornire adeguate CP_1 notizie di sé. La circostanza del mancato rientro è stata confermata dalla teste che ha riferito di Testimone_1 convivere con il fratello e di essere a conoscenza, pertanto, del fatto che la si era allontanata CP_1 dall'abitazione coniugale in ottobre 2019 senza farvi più rientro e senza fornirgli notizie esatte. La narrazione in atti di parte ricorrente, confermata dall'istruttoria, depone nel senso della intervenuta crisi irreversibile della comunione materiale e spirituale della coppia, posto che la donna si è allontanata dal tetto coniugale senza più fornire notizie certe di sé. Se in un primo momento l'allontanamento poteva essere giustificato da esigenze familiari e da difficoltà di rientro, successivamente siffatte motivazioni non potevano più giustificare la prolungata assenza soprattutto in assenza di contatti, di notizie e senza la comunicazione di alcun progetto che avrebbe potuto essere comune o quantomeno condiviso con il marito. Nessuna prova vi è in atti di ulteriori circostanze che abbiano, per tutto il lungo periodo di assenza, impedito siffatte comunicazioni. La circostanza per cui la donna si trovi o sia stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, emersa in termini non precisi nell'istruttoria, è sfornita di ogni prova e comunque non esclude la condotta pregressa di prolungato allontanamento, già di per sè sufficiente. 3. – Il ricorrente si mostra comunque disponibile a sostenere la resistente con un assegno di euro 200 al mese fino ad ora fornito per il tramite della figlia della donna;
non vi sono motivi per rigettare siffatta richiesta, che appare equa e proporzionata, considerata la sua situazione economica e reddituale che emerge dai documenti in atti e la sua volontà espressa di contribuire al sostentamento della moglie. Non vi sono invece i presupposti per pronunciarsi in merito all'assegnazione della casa data l'assenza di figli, posto che l'assegnazione della casa familiare è misura finalizzata alla tutela della prole. Va pertanto emessa la pronunzia di separazione alle condizioni richieste, con la precisazione di cui sopra in merito alla casa, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
4. – Considerato che contestualmente alla domanda di separazione il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale e rilevato che, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data di comparazione dei coniugi– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 1 l. n° 898/1970 con conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
5. – La pronuncia sulle spese è rinviata alla complessiva conclusione del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, con sentenza non definitiva, sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1. pronunzia la separazione personale fra nato a CESENA (FC) il 03/10/1954 e Parte_1 nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in Cesena il 23.6.2005 Controparte_1
(Atto n. 29, P. 1, anno 2005);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2005 Atto n. 29 Parte I
3. dispone che contribuisca al mantenimento di con la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di euro 200 secondo le modalità che gli saranno indicate dalla stessa o che comunque riterrà più opportune.
4. rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dal ricorrente.
5. dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata in atti dal ricorrente;
6. spese al definitivo.
7. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025 Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI
N. R.G. 271/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Unica Civile - Famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PRACUCCI SILVIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA RAFFAELLO SANZIO N. 79 47521 CESENA RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace Letti gli atti e i documenti di causa, vista la sentenza di separazione emanata in data 24.11.2025; rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda di scioglimento del vincolo del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dal ricorrente, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa Serena CHIMICHI, fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del 22.10.2026, ore 12.00; manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI