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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11134/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Rel. dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 11134/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata a Bologna, Via del Monte, n. 10 (Avv.ti Cinzia Gibello e Gianandrea Gaddoni), rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIANANDREA GADDONI e GIBELLO CINZIA del Foro di Bologna;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato a Bologna, Via del Monte, n. 10 (Avv.ti Cinzia Gibello e Gianandrea Gaddoni), rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIBELLO CINZIA e GIANANDREA GADDONI del Foro di Bologna;
con l'intervento del P.M. in data 13.11.2025.
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 31.07.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate, in data 05.08.2012, la figlia e, Per_1 successivamente, in data 13.06.2015, la figlia entrambe residenti a [...] Anselmo Marabini 5, minorenni e non economicamente autosufficienti;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 25.10.2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 14.11.2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 13.11.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], celebrato a Bologna il Parte_2 02.07.2011 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 269 parte
1 anno 2011;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- i coniugi, che già vivono separati, chiedono all'Ill.mo Tribunale di volere confermare e autorizzare la loro separazione di fatto, con l'obbligo del mutuo rispetto, rimanendo la moglie nella casa sita in Bologna (BO), alla Via Anselmo Marabini, 5 int 7, di comune proprietà con il di lei marito, venendo ad essa assegnata. Si precisa che per l'acquisto dell'abitazione i coniugi contraevano con l'Istituto di credito il 12 aprile 2017 il mutuo ipotecario n. 717/003990594 CP_2 che avrà scadenza al 15 aprile 2036. All'attualità, la rata mensile del mutuo ammonta ad € 402,64 e la stessa verrà corrisposta da entrambi i divorziandi coniugi ciascuno nella misura del 50%. Parimenti gli oneri condominiali afferenti la suddetta abitazione verranno corrisposti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- l'affidamento delle figlie minori ed è condiviso, con collocazione delle Per_1 CP_1 stesse presso la residenza della madre, presso cui, inoltre, conserveranno la residenza. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno, comunque, essere riportati per iscritto e concordati a mezzo mail, oppure anche tramite messaggi scritti telefonici, e tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative delle minori, la frequentazione del padre con le figlie sarà come di seguito calendarizzata:
• il padre si rende disponibile ad accompagnare tutti i giorni a scuola e al CP_1 Per_1 bisogno nonchè in caso di maltempo o sciopero dei mezzi pubblici che attualmente la bimba prende in maniera autonoma.
• il lunedì, il martedì ed il giovedì, la madre prenderà da scuola (alle 16:30) e si CP_1 occuperà di accompagnarla ad eventuali corsi extrascolastici sportivi/musicali. al Per_1 termine della scuola, rientrerà a casa della madre in autonomia dall'uscita di scuola, le bambine staranno con la di loro madre che si curerà di accompagnarle ad eventuali corsi extrascolastici sportivi e/o musicali;
• il mercoledì il padre, riprenderà tra le 14:00/14:30 da scuola e la terrà con sè presso CP_1 la propria abitazione seguendola nello svolgimento dei compiti assegnati per il giorno successivo. Dopo la merenda, verso le ore 17:30/18:00 la accompagnerà presso l'abitazione materna;
• il venerdì pomeriggio il padre, tra le 14:00 e le 14:30, andrà a riprendere da scuola CP_1 e la terrà con sé fino alle ore 17:30/18:00, e si curerà di seguirla nello svolgimento dei compiti scolastici assegnati per il fine settimana e di accompagnarla ad eventuali attività extrascolastiche.
• il padre terrà con sé il venerdì dall'uscita di scuola fino alle 17,30/18,00, allorquando Per_1 rientrerà, unitamente alla sorella, presso l'abitazione della madre;
il padre la seguirà nello svolgimento dei compiti e delle attività extrascolastiche;
• A settimane alterne il padre terrà con sé le figlie, prelevandole dalla casa materna il sabato mattina dopo le ore 11:00 e riaccompagnandole la domenica pomeriggio entro le ore 17:30/18:00. Durante la permanenza delle bimbe presso il padre, egli si occuperà di seguirle nello svolgimento dei compiti e le accompagnerà alle varie attività del fine settimana: catechismo di che CP_1 si svolge il sabato pomeriggio, eventuali feste di compleanno, ecc.
• ad anni alterni, il padre starà con le figlie il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, dalle ore 10,30, fino alle ore 18,00; ad anni alterni, il padre starà con le figlie il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10,30, fino alle ore 18,00. Nel corso dello stesso anno, il genitore che trascorrerà con le figlie la Vigilia di Natale trascorrerà, di poi, con le stesse, il giorno di Pasqua;
in via speculare, chi trascorrerà con le figlie il giorno di Natale trascorrerà, di poi, con le stesse, il Lunedì dell'Angelo; il giorno di San Silvestro le figlie rimarranno con la madre;
il Primo dell'anno, dalle ore 10,30, fino alle ore 18,00 staranno con il padre. Fermo quanto sopra, i genitori fin da ora convengono che di comune accordo ed in accordo con le figlie sarà loro facoltà seguire anche per le suddette festività il calendario di frequentazione già prestabilito in via ordinaria, ovvero di attuare eventuali modifiche in base agli impegni e desideri delle figlie.
• in occasione delle suddette festività, per i rimanenti giorni di sospensione scolastica, il padre terrà con sé le figlie il mercoledì ed il venerdì fino alle ore 17:30/18:00 e i fine settimana alternati dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 17:30/18. Inoltre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, i genitori si suddivideranno il periodo delle vacanze natalizie e pasquali. Le bimbe trascorreranno le giornate dal padre, dalle 8:30 alle 18:30 con la possibilità di valutare qualche pernottamento o a Bologna o in altre località comunicate e concordate precedentemente con la madre;
• il 25 di aprile, l'1maggio, il 2 giugno, la festa patronale (4 ottobre), l'1novembre e l'8 dicembre, ad anni alterni, il padre starà con le figlie: il 25 di aprile, il 2 giugno e l'1 novembre, ovvero: il 1 maggio, la festa patronale (4 ottobre) e l'8 dicembre, dalle ore 10,30 fino alle ore 18,00;
• per il giorno del compleanno delle bimbe si rispetterà il calendario di frequentazione prestabilito;
• per il periodo di vacanze estive, ferma la frequenza delle minori dei campi estivi per le settimane di giugno, parte di luglio e le prime due settimane di settembre, si manterrà il calendario già definito;
il padre le riprenderà all'uscita dei campi solari il mercoledì e venerdì tenendole con sé fino alle ore 18:00 e i fine settimana alternati. Le bimbe trascorreranno con il padre una settimana consecutiva a giugno e una a luglio dalle ore 8:30 alle 18:30. Il padre avrà cura di comunicare alla madre, entro il 5 maggio, quale delle settimane di giugno e luglio trascorrerà con le figlie ed il luogo eventuale di villeggiatura se non resteranno tutto il periodo a Bologna. La madre avrà facoltà di trascorre 15 giorni, anche consecutivi, con le minori in un luogo di villeggiatura a sua scelta, il cui recapito verrà comunicato al padre entro il 5 giugno;
• in caso di sospensione di attività scolastica (scioperi), DAD ecc. il padre e la madre, con spirito di leale collaborazione e nell'interesse delle minori, concorderanno tra di loro, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, la gestione delle stesse, eventualmente anche coinvolgendo eventuali baby-sitter oppure i nonni;
• in caso di malattie delle figlie, il padre e la madre concorderanno tra di loro, nel rispetto del preminente interesse delle minori, la gestione delle stesse. Al fine di garantire alla prole un graduale inserimento nel nuovo ménage familiare le parti concordano la calendarizzazione delle visite come sopra specificato e fin da ora si dichiarano disponibili a valutare di comune accordo ed in concerto tra di loro, possibili graduali modificazioni del modus di frequentazione padre/figlie, nel rispetto delle esigenze di queste ultime ed in considerazione delle reali possibilità del padre, riguardo alla somministrazione del pasto serale delle minori presso l'abitazione del padre nei giorni in cui il medesimo le avrà presso di sé e per quanto concerne il pernottamento delle minori sempre presso la casa paterna;
- ciascun genitore provvederà a soddisfare le esigenze morali e materiali delle figlie, nei periodi di propria spettanza, provvedendo secondo le modalità del mantenimento diretto alla cura della persona, dell'educazione e della crescita delle stesse;
il padre si obbliga a versare alla madre, al giorno 5 di ciascun mese dell'anno, l'importo di € 500,00, rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ed € 500,00, rivalutare Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di
, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c intestato a CP_1 Controparte_3
aperto presso Poste Italiane SPA, IBAN ITX0760102400000035622588;
[...]
- le spese straordinarie che saranno da sostenersi nell'interesse delle figlie saranno a carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese relative a percorsi terapeutici/cure specificamente riguardanti i disturbi dell'apprendimento, per i quali il padre contribuirà nella misura del 65% e la madre del 35%. Si rimanda alla disciplina del “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017;
- per quanto concerne il percepimento dell'assegno unico erogato dall'Ente INPS a sostegno economico delle famiglie con figli minori, lo stesso verrà integralmente riscosso e trattenuto dalla madre;
precisamente l'importo che mensilmente verrà elargito (per l'anno 2025 in ragione dell'ISEE del nucleo familiare l'assegno è pari a circa € 400,00; tale importo Persona_2 verrà a mutare anno per anno in ragione dell'ISEE annuale di riferimento) sarà trattenuto dalla Signora nella misura di € 200,00 quale assegno divorzile ed il residuo € 200,00 sarà dalla CP_3 stessa integralmente trattenuto quale sussidio INPS;
- l'assegno divorzile sarà integrato da un contributo fisso nella misura di € 100,00 mensili quale misura compensativa e perequativa;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro;
- essi si autorizzano a richiedere alle competenti autorità il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi documenti per l'espatrio e ad ivi iscrivere le figlie minori e Per_1 CP_1
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Rel. dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 11134/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata a Bologna, Via del Monte, n. 10 (Avv.ti Cinzia Gibello e Gianandrea Gaddoni), rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIANANDREA GADDONI e GIBELLO CINZIA del Foro di Bologna;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato a Bologna, Via del Monte, n. 10 (Avv.ti Cinzia Gibello e Gianandrea Gaddoni), rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIBELLO CINZIA e GIANANDREA GADDONI del Foro di Bologna;
con l'intervento del P.M. in data 13.11.2025.
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 31.07.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate, in data 05.08.2012, la figlia e, Per_1 successivamente, in data 13.06.2015, la figlia entrambe residenti a [...] Anselmo Marabini 5, minorenni e non economicamente autosufficienti;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 25.10.2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 14.11.2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 13.11.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], celebrato a Bologna il Parte_2 02.07.2011 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 269 parte
1 anno 2011;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- i coniugi, che già vivono separati, chiedono all'Ill.mo Tribunale di volere confermare e autorizzare la loro separazione di fatto, con l'obbligo del mutuo rispetto, rimanendo la moglie nella casa sita in Bologna (BO), alla Via Anselmo Marabini, 5 int 7, di comune proprietà con il di lei marito, venendo ad essa assegnata. Si precisa che per l'acquisto dell'abitazione i coniugi contraevano con l'Istituto di credito il 12 aprile 2017 il mutuo ipotecario n. 717/003990594 CP_2 che avrà scadenza al 15 aprile 2036. All'attualità, la rata mensile del mutuo ammonta ad € 402,64 e la stessa verrà corrisposta da entrambi i divorziandi coniugi ciascuno nella misura del 50%. Parimenti gli oneri condominiali afferenti la suddetta abitazione verranno corrisposti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- l'affidamento delle figlie minori ed è condiviso, con collocazione delle Per_1 CP_1 stesse presso la residenza della madre, presso cui, inoltre, conserveranno la residenza. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno, comunque, essere riportati per iscritto e concordati a mezzo mail, oppure anche tramite messaggi scritti telefonici, e tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative delle minori, la frequentazione del padre con le figlie sarà come di seguito calendarizzata:
• il padre si rende disponibile ad accompagnare tutti i giorni a scuola e al CP_1 Per_1 bisogno nonchè in caso di maltempo o sciopero dei mezzi pubblici che attualmente la bimba prende in maniera autonoma.
• il lunedì, il martedì ed il giovedì, la madre prenderà da scuola (alle 16:30) e si CP_1 occuperà di accompagnarla ad eventuali corsi extrascolastici sportivi/musicali. al Per_1 termine della scuola, rientrerà a casa della madre in autonomia dall'uscita di scuola, le bambine staranno con la di loro madre che si curerà di accompagnarle ad eventuali corsi extrascolastici sportivi e/o musicali;
• il mercoledì il padre, riprenderà tra le 14:00/14:30 da scuola e la terrà con sè presso CP_1 la propria abitazione seguendola nello svolgimento dei compiti assegnati per il giorno successivo. Dopo la merenda, verso le ore 17:30/18:00 la accompagnerà presso l'abitazione materna;
• il venerdì pomeriggio il padre, tra le 14:00 e le 14:30, andrà a riprendere da scuola CP_1 e la terrà con sé fino alle ore 17:30/18:00, e si curerà di seguirla nello svolgimento dei compiti scolastici assegnati per il fine settimana e di accompagnarla ad eventuali attività extrascolastiche.
• il padre terrà con sé il venerdì dall'uscita di scuola fino alle 17,30/18,00, allorquando Per_1 rientrerà, unitamente alla sorella, presso l'abitazione della madre;
il padre la seguirà nello svolgimento dei compiti e delle attività extrascolastiche;
• A settimane alterne il padre terrà con sé le figlie, prelevandole dalla casa materna il sabato mattina dopo le ore 11:00 e riaccompagnandole la domenica pomeriggio entro le ore 17:30/18:00. Durante la permanenza delle bimbe presso il padre, egli si occuperà di seguirle nello svolgimento dei compiti e le accompagnerà alle varie attività del fine settimana: catechismo di che CP_1 si svolge il sabato pomeriggio, eventuali feste di compleanno, ecc.
• ad anni alterni, il padre starà con le figlie il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, dalle ore 10,30, fino alle ore 18,00; ad anni alterni, il padre starà con le figlie il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10,30, fino alle ore 18,00. Nel corso dello stesso anno, il genitore che trascorrerà con le figlie la Vigilia di Natale trascorrerà, di poi, con le stesse, il giorno di Pasqua;
in via speculare, chi trascorrerà con le figlie il giorno di Natale trascorrerà, di poi, con le stesse, il Lunedì dell'Angelo; il giorno di San Silvestro le figlie rimarranno con la madre;
il Primo dell'anno, dalle ore 10,30, fino alle ore 18,00 staranno con il padre. Fermo quanto sopra, i genitori fin da ora convengono che di comune accordo ed in accordo con le figlie sarà loro facoltà seguire anche per le suddette festività il calendario di frequentazione già prestabilito in via ordinaria, ovvero di attuare eventuali modifiche in base agli impegni e desideri delle figlie.
• in occasione delle suddette festività, per i rimanenti giorni di sospensione scolastica, il padre terrà con sé le figlie il mercoledì ed il venerdì fino alle ore 17:30/18:00 e i fine settimana alternati dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 17:30/18. Inoltre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, i genitori si suddivideranno il periodo delle vacanze natalizie e pasquali. Le bimbe trascorreranno le giornate dal padre, dalle 8:30 alle 18:30 con la possibilità di valutare qualche pernottamento o a Bologna o in altre località comunicate e concordate precedentemente con la madre;
• il 25 di aprile, l'1maggio, il 2 giugno, la festa patronale (4 ottobre), l'1novembre e l'8 dicembre, ad anni alterni, il padre starà con le figlie: il 25 di aprile, il 2 giugno e l'1 novembre, ovvero: il 1 maggio, la festa patronale (4 ottobre) e l'8 dicembre, dalle ore 10,30 fino alle ore 18,00;
• per il giorno del compleanno delle bimbe si rispetterà il calendario di frequentazione prestabilito;
• per il periodo di vacanze estive, ferma la frequenza delle minori dei campi estivi per le settimane di giugno, parte di luglio e le prime due settimane di settembre, si manterrà il calendario già definito;
il padre le riprenderà all'uscita dei campi solari il mercoledì e venerdì tenendole con sé fino alle ore 18:00 e i fine settimana alternati. Le bimbe trascorreranno con il padre una settimana consecutiva a giugno e una a luglio dalle ore 8:30 alle 18:30. Il padre avrà cura di comunicare alla madre, entro il 5 maggio, quale delle settimane di giugno e luglio trascorrerà con le figlie ed il luogo eventuale di villeggiatura se non resteranno tutto il periodo a Bologna. La madre avrà facoltà di trascorre 15 giorni, anche consecutivi, con le minori in un luogo di villeggiatura a sua scelta, il cui recapito verrà comunicato al padre entro il 5 giugno;
• in caso di sospensione di attività scolastica (scioperi), DAD ecc. il padre e la madre, con spirito di leale collaborazione e nell'interesse delle minori, concorderanno tra di loro, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, la gestione delle stesse, eventualmente anche coinvolgendo eventuali baby-sitter oppure i nonni;
• in caso di malattie delle figlie, il padre e la madre concorderanno tra di loro, nel rispetto del preminente interesse delle minori, la gestione delle stesse. Al fine di garantire alla prole un graduale inserimento nel nuovo ménage familiare le parti concordano la calendarizzazione delle visite come sopra specificato e fin da ora si dichiarano disponibili a valutare di comune accordo ed in concerto tra di loro, possibili graduali modificazioni del modus di frequentazione padre/figlie, nel rispetto delle esigenze di queste ultime ed in considerazione delle reali possibilità del padre, riguardo alla somministrazione del pasto serale delle minori presso l'abitazione del padre nei giorni in cui il medesimo le avrà presso di sé e per quanto concerne il pernottamento delle minori sempre presso la casa paterna;
- ciascun genitore provvederà a soddisfare le esigenze morali e materiali delle figlie, nei periodi di propria spettanza, provvedendo secondo le modalità del mantenimento diretto alla cura della persona, dell'educazione e della crescita delle stesse;
il padre si obbliga a versare alla madre, al giorno 5 di ciascun mese dell'anno, l'importo di € 500,00, rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ed € 500,00, rivalutare Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di
, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c intestato a CP_1 Controparte_3
aperto presso Poste Italiane SPA, IBAN ITX0760102400000035622588;
[...]
- le spese straordinarie che saranno da sostenersi nell'interesse delle figlie saranno a carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese relative a percorsi terapeutici/cure specificamente riguardanti i disturbi dell'apprendimento, per i quali il padre contribuirà nella misura del 65% e la madre del 35%. Si rimanda alla disciplina del “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017;
- per quanto concerne il percepimento dell'assegno unico erogato dall'Ente INPS a sostegno economico delle famiglie con figli minori, lo stesso verrà integralmente riscosso e trattenuto dalla madre;
precisamente l'importo che mensilmente verrà elargito (per l'anno 2025 in ragione dell'ISEE del nucleo familiare l'assegno è pari a circa € 400,00; tale importo Persona_2 verrà a mutare anno per anno in ragione dell'ISEE annuale di riferimento) sarà trattenuto dalla Signora nella misura di € 200,00 quale assegno divorzile ed il residuo € 200,00 sarà dalla CP_3 stessa integralmente trattenuto quale sussidio INPS;
- l'assegno divorzile sarà integrato da un contributo fisso nella misura di € 100,00 mensili quale misura compensativa e perequativa;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro;
- essi si autorizzano a richiedere alle competenti autorità il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi documenti per l'espatrio e ad ivi iscrivere le figlie minori e Per_1 CP_1
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla