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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7639 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3617 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 e vertente tra
TRA
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Massimo Luconi per procura in atti;
APPELLANTE
E
C.F: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IU AC per procura in atti;
APPELLATO
Nonché
c.f. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Massimo Luconi per procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Su ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., depositato dalla il Tribunale Parte_1 di Velletri ha emesso e pubblicato in data 28-29/11/2021 il decreto ingiuntivo telematico n. 2958/2021, con cui ha ingiunto a a ed a Parte_2 Parte_3 CP_1
, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 344.407,99 quale saldo debitore derivante
[...] dal finanziamento n. 741789607 erogato dalla Filiale di Anzio, in data 02.03.2017 di originari Pt_1
€ 700.000,00, di cui € 252.887,96 per n. 19 rate scadute e insolute dal 29.02.2020 al 31.08.2021 ed €
91.520,03 in capitale a scadere in capitale a scadere alla data di risoluzione del 25.09.2021, oltre accessori ed interessi di mora maturati e maturandi al tasso contrattuale da calcolarsi dal 26.09.2021 sino al soddisfo, nonché il compenso per la procedura monitoria pari a € 3.000,00 (oltre spese per euro 634,00, CPA, IVA e spese generali ex art. 13, c. 10, L. 247/2012).
All'esito della notifica del provvedimento monitorio, nella qualità di garante per Controparte_1 fideiussione di oggi in liquidazione, ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_2 all'Ill.mo Tribunale di Velletri la Banca, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) IN VIA
PRELIMINARE, autorizzare l'opponente ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti di (C.F. ) in Parte_2 P.IVA_3 persona del rapp.te legale p.t. , con sede in Via Costantino Corvisieri n. 54 – 00162 CP_3
Roma e (C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 16 – 00047 AR (Rm) e di conseguenza differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
2958/2021 emesso in data 28.11.2021 dal Tribunale di Velletri, Giudice dott. Renato Buzi, nel procedimento monitorio n. 7140/2021 RG, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
3) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istanze rese in via principale, ridurre l'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 2958/2021 emesso in data 28.11.2021 dal Tribunale di Velletri, Giudice dott. Renato Buzi, nel procedimento monitorio n. 7140/2021 RG, nella minor somma risultante all'esito della ctu contabile, che sin da ora si richiede, e per le ragioni tutte esposte in diritto;
Contr il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” (cfr. doc. 4 fascicolo I grado . A sostegno dei propri assunti, l'opponente ha eccepito:
1. la mancata preventiva attivazione da parte della Banca della garanzia del fondo pubblico ex L. 662/96 che assiste il finanziamento de quo,
2. la nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente per asserita sproporzione genetica della garanzia in violazione degli artt. 2872 c.c. e 39 TUB, nonché per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990 con riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c. e 3. l'illegittimità della somma ingiunta, a fronte di pretesa indeterminatezza delle condizioni pattuite in contratto ed applicazione di interessi usurari.
La banca opposta resisteva alla proposta opposizione. All'udienza del 21/04/2022 il procuratore del sig. ha rilevato l'incompetenza del Tribunale CP_1 adito in favore del Tribunale delle Imprese di Roma e chiesto termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale ritenuto competente, in virtù della sollevata contestazione avente ad oggetto la nullità della fideiussione sottoscritta per condotta “anticoncorrenziale”. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “Dichiara, ex art. 3 e 4 del d. lgs. n. 168/2003, l'incompetenza per materia del Tribunale di Velletri a decidere la causa di opposizione del garante , per essere competente il Tribunale delle Imprese, da Controparte_1 individuarsi territorialmente nella Sezione Specializzata avente sede nel Tribunale di Roma;
2. per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2958/2021, nei confronti del garante CP_1
;
3. assegna alla parte interessata il termine di mesi 3 (tre), decorrenti dalla data odierna, per
[...] la riassunzione della causa avanti al Tribunale dichiarato competente;
4. Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra banca intimante e ”. Controparte_1
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice , vista l'eccezione preliminare in rito e ritenuto di doversi pronunciare sull'intera controversia con necessità di emettere sentenza e non ordinanza - ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Passando alla disamina dell'eccezione di incompetenza, il Giudice evidenzia che l'opponente ha eccepito che il Tribunale di Velletri, adito in via monitoria, non sarebbe competente, atteso che sarebbe competente il Tribunale delle Imprese di Roma.
Nel merito, l'eccezione di incompetenza svolta dal garante opponente è fondata, e va pertanto accolta, per i seguenti motivi.
Sul punto va ribadito quanto affermato dalla Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 6523 del 10/3/2021, ove si è ribadito che la Sezione Specializzata per le Imprese è competente a decidere le cause concernenti la nullità della fideiussione per condotta anticoncorrenziale. In particolare, la Corte ha chiarito che il nesso funzionale tra i contratti stipulati a valle e l'intesa concorrenziale vietata a monte, come non è irrilevante ai fini dell'accertamento dell'attuazione dell'intesa vietata, non lo è neppure per la determinazione della competenza. Il ridetto nesso presuppone infatti che la violazione della normativa antitrust assuma la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto.
In buona sostanza la dedotta nullità della fideiussione deriverebbe dall'invalidità dell'intesa a monte per contrarietà al diritto della concorrenza, sicché l'accertamento dell'intesa restrittiva rientrerebbe nell'oggetto del processo e dunque nella competenza della Sezione Specializzata in materia di
Imprese. Ha osservato la Corte che la conclusione rassegnata è in linea con il precedente orientamento delle Sezioni Unite, le quali, nel vigore della normativa previgente di cui alla Legge n. 287/1990, avevano chiarito che anche il consumatore è legittimato ad agire ex art. 33 comma 2 l. n. 287/1990 al fine di ottenere l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivategli da un'intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 comma 2 l. n. 287/1990; ciò in quanto, da un lato, non sussistono espresse limitazioni in proposito, dall'altro, la 'ratio' dell'art. 2 l. n. 287/1990 non va individuata esclusivamente nella tutela del rapporto concorrenziale tra gli imprenditori operanti sul mercato ma anche nella tutela dei consumatori, con l'ulteriore conseguenza che la relativa azione rientra nella competenza per materia della Corte d'Appello ex art. 33, comma 2, l. n. 287/1990.
In avanti, va ricordato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Da ciò discende, da un lato, che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al
Tribunale competente v. Cass. N. 19738/17).
Dall'altro, per converso, che sebbene si tratti di i controversia in materia di antitrust, le sezioni specializzate non sono competenti, per ragione di connessione ex art. 134 del d. lgs. n. 30 del 2005,
a decidere anche la (eventuale) causa di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dalla correntista debitrice principale garantita.
Applicando i suddetti principi al caso concreto, riguardo alla posizione del garante CP_1
, deve essere dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale di Velletri, essendo
[...] competente il Tribunale delle Imprese da individuarsi territorialmente nella Sezione Specializzata avente sede nel Tribunale di Roma. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo impugnato da
.]» Parte_4
§ 2 — Ha proposto appello contestando la Parte_1 sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “1) in riforma della sentenza impugnata, accogliere il primo motivo di appello e, così, rigettare, siccome infondate, tutte le domande ed eccezioni formulate dal sig. con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
2) Controparte_1 nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado quanto al capo 1. Del dispositivo in merito alla competenza ex artt. 3 e 4 D.Lgs 168/2003 della Sezione Specializzata Imprese a decidere sulla eccezione di nullità della fideiussione firmata dal sig. riformare Controparte_1
i capi 2. e 3. del dispositivo, con cui il Giudice a quo ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ordinato la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente, anziché, come avrebbe dovuto, separare le cause, rimettere la questione di nullità della fideiussione alla Sezione
Specializzata delle Imprese e sospendere ex art. 295 c.p.c. la decisione sul merito delle altre eccezioni in attesa della decisione sulla separata causa da parte del Giudice Specializzato, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno alla decisione da parte di codesta Ecc.ma Corte;
3) in ogni caso, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio”.
In data 2.2.23 interveniva ex art. 111 CPC - Controparte_2 quale cessionaria del credito vantato dall'appellante – facendo proprie tutte le eccezioni, istanze, domande e conclusioni già proposte dalla cedente e dichiarando di sostituirsi a quest'ultima.
Si è costituito in giudizio l'appellato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello per intervenuta estinzione del procedimento per mancata riassunzione nonché:
“• in via principale: rigettare integralmente l'atto d'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla sostituta ex art. 111 c.p.c.
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermare quanto statuito nella sentenza n. 959/2022, emessa dal Tribunale di Velletri, in data 12.05.2022;
• in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado in relazione alla dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale di Velletri in favore del
Tribunale delle Imprese di Roma, si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di rinviare la causa innanzi al Giudice di primo grado ritenuto competente, con salvezza di diritti;
• in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere di pronunciarsi nel merito, si chiede in via principale e nel merito di accertare e dichiarare l'infondatezza, insussistenza e inesigibilità della avversa pretesa creditoria, nonché la nullità della fideiussione sottoscritta dal sig. per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare la CP_1 revoca del d.i. opposto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istanze rese in via principale, ridurre l'ammontare del credito azionato nella minore somma che risulterà all'esito del giudizio, anche in considerazione del pagamento effettuato della e della ctu contabile, per le ragioni tutte esposte in diritto;
In via Parte_5 istruttoria In caso di ritenuta opportunità qualora si decida di entrare nel merito, si reitera la richiesta di CTU contabile al fine accertare e verificare l'usura del tasso di interesse applicato dall'Istituto di Credito nonché al fine di verificare l'esistenza di un derivato e/o derivato sottostante al contratto, con spese relative da porsi a carico della parte appellante”.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale del 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi, a loro volta contenenti varie doglianze.
§ 3.1 — Col primo motivo la banca appellante lamenta “ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 33 L. 287/1990 E
DELL'ART. 34 C.P.C., PER AVERE IL TRIBUNALE DI VELLETRI DICHIARATO IL PROPRIO DIFETTO DI COMPETENZA”, deducendo che il Tribunale avrebbe ha errato in quanto l'art. 33 L.
287/1990 sancisce la riserva di competenza in favore della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese solo per il diritto fatto valere in via di “azione”, il che esclude che l'eccezione o, come nel caso di specie, la “eccezione riconvenzionale” (nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust) possa determinare uno spostamento di competenza, collocandosi fuori dal campo di operatività della richiamata norma.
La suddetta eccezione di nullità della fideiussione non determina, quindi, lo spostamento della competenza per materia, atteso che l'eccezione in senso proprio comporta, per il principio del simultaneus processo, che il Giudice adito debba decidere su tutte le domande, anche su quelle pregiudiziali ex art. 34 c.p.c. sicchè avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di difetto di competenza ex adverso sollevata e, per l'effetto, confermare la competenza funzionale ed inderogabile in capo all'ufficio giudiziario di emissione del titolo opposto e, cioè, il Tribunale Civile di Velletri, disponendo per il prosieguo del giudizio di opposizione.
In particolare, deduce l'appellante che l'art. 33 c. 2 L. n. 287/1990 riguarda le sole azioni di nullità, mentre nel caso in esame si è trattato di una eccezione finalizzata solo a bloccare l'azione creditoria, senza che rivestisse la natura di domanda riconvenzionale, con la conseguenza che la competenza a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionalmente ed inderogabilmente in capo all'Ufficio Giudiziario di emissione del provvedimento monitorio e che sussisteva indubitabilmente in capo al Giudice dell'opposizione il potere di valutare l'asserita nullità della fideiussione, considerata l'inidoneità della pronuncia sul punto a fare stato. Prosegue l'appellante rilevando che trattandosi di eccezione riconvenzionale, non poteva comportare uno spostamento della competenza , chiedendo che la Corte, accertata la natura di eccezione riconvenzionale della questione sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sollevata dal nell'opposizione a decreto ingiuntivo ed in riforma dell'impugnata CP_1 sentenza, dichiari la competenza del Tribunale di Velletri a decidere anche sulla suddetta questione di nullità e, per l'effetto, pronunci nel merito in secondo grado, senza rinvio.
§ 3.2 — Col secondo motivo la appellante si duole di “ in procedendo: violazione Pt_1 CP_5 dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte dalla
deducendo che il primo giudice, declinando la propria competenza, non si è pronunciato sul Pt_1 rapporto di garanzia ed evidenzia che nelle more, in data 6.6.22, il Fondo di Garanzia ha erogato la complessiva somma di euro 272.006,24, con conseguente riduzione del credito e surroga. In ordine alla fideiussione, deduce l'appellante che, contrariamente a quanto aveva dedotto l'opponente in primo grado, non vi è alcuna sproporzione, che non è stata violata la normativa sulla concorrenza e che, al più, vi sarebbe una nullità parziale che non avrebbe però alcuna rilevanza sia perché si tratta di un contratto autonomo di garanzia sia perché non vi è stata alcuna decadenza, essendo l'azione intervenuta entro i sei mesi dal recesso (22.9.21-12.11.21).
Prosegue l'appellante affermando che trattandosi di contratto autonomo di garanzia,
l'appellato/opponente non poteva far valere alcuna eccezione del rapporto principale, che tutte le voci erano determinate e determinabili stante il deposito del contratto, del piano di ammortamento e dell'estratto conto certificato, così come non vi era usura, con conseguente natura esplorativa della CTU richiesta dall'opponente in primo grado.
§ 3.3 — Col terzo motivo la società appellante denuncia “ERROR IN PROCEDENDO:
ILLEGITTIMITÀ DELLA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELL'OPPONENTE”, esponendo che qualora la Corte ritenesse esistente una vera e propria
“domanda riconvenzionale” di accertamento della nullità della fideiussione attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, come tale di esclusiva competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, la conseguenza di tale qualificazione non avrebbe dovuto essere la statuizione revoca del decreto ingiuntivo verso l'opponente come invece ha fatto il primo giudice;
aggiunge che CP_1 la rimessione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione avanti la sezione specializzata in materia di impresa competente per territorio avrebbe dovuto comportare altresì la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione quanto alle restanti domande ed eccezioni, stante la pregiudizialità tecnica della domanda di nullità proposta dal fideiussore rispetto alla domanda di condanna, sino alla decisione della Sezione Specializzata sulla domanda così separata. In conclusione, sostiene l'appellante che il giudice dell'opposizione (quale giudice funzionalmente competente a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo), pur nel caso in cui si ritenesse corretta la motivazione censurata invece con il precedente motivo di appello, avrebbe dovuto:
1) separare la causa introdotta con la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità per violazione della normativa Antitrust, da quella di opposizione, 2) rimettere la prima causa avanti la Sezione Specializzata in materia di Impresa competente per territorio, assegnando termine per riassumere così la causa separata e
3) sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione quanto alle restanti domande ed eccezioni, stante la pregiudizialità tecnica della domanda di nullità proposta dal fideiussore rispetto alla domanda di condanna, in attesa della decisione del Giudice specializzato in materia di Imprese. Ciò in ragione anche della giurisprudenza che si è espressa sul punto.
§ 4 — L'appello è fondato.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. Preliminarmente, però, va affrontata la eccezione in rito sollevata dall'appellato con riguardo alla estinzione in cui sarebbe incorso il giudizio originariamente instaurato dalla banca a seguito della mancata riassunzione da parte della banca medesima dinanzi al Tribunale delle Imprese di Roma.
Tale eccezione, invero, non tiene in alcun conto i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di applicabilità, in via appunto generale, dell'art. 48 CPC con riguardo al giudizio dinanzi al quale interviene una declaratoria di incompetenza, poi oggetto di impugnazione.
In particolare, è stato affermato (v. Cass. N. 6512/14) che ogni qualvolta vi sia l'impugnazione di detta sentenza (sia per regolamento di competenza, sia mediante impugnazione ordinaria), quel giudizio resta quiescente. Ciò al fine di evitare contrasti di giudicati e soprattutto una pronuncia da parte di un giudice che, in caso di accoglimento dell'impugnazione di detta sentenza declinatoria della competenza, risulti poi incompetente.
In sostanza, la riassunzione non solo non è necessaria ma per di più viene considerata nulla, proprio perché in contrasto con la “ratio” sopra descritta (v. anche art. 298 comma 1 CPC).
In ragione di tali considerazioni, pertanto, la mancata riassunzione da parte della banca dinanzi al giudice indicato come competente nella sentenza qui impugnata non genera alcuna estinzione perché detta sentenza è stata impugnata con il presente gravame. Detta questione, poi, è strettamente correlata alla denunciata erroneità della sentenza con la quale è stata declinata l'intera controversia, senza alcuna distinzione tra il motivo di opposizione relativo al merito e quello correlato alla nullità per violazione della normativa antitrust.
Il profilo principale, però, da affrontare riguarda la natura della richiesta di dichiarare la nullità – per detto contrasto – della garanzia. La giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma chiaramente che la competenza funzionale ed esclusiva – in caso di opposizione al decreto ingiuntivo – appartiene all'ufficio giudiziario presso il quale il provvedimento monitorio è stato emesso;
per derogare ad essa, dunque, occorre che vi sia una richiesta di bene della vita estranea alla competenza per materia o per valore di quel giudice. E perché ciò avvenga è necessario che vi sia stata una domanda riconvenzionale e non una mera eccezione riconvenzionale: la distinzione è fondamentale per la verifica della detta competenza.
A questo proposito, va ricordato che la domanda riconvenzionale deve consistere in una
contro
- domanda finalizzata all'attribuzione di un bene utile;
l'eccezione riconvenzionale è invece mero strumento di contrapposizione alla domanda della controparte ed è finalizzata a “bloccare” detta domanda.
E' stato, in particolare, affermato (v. Cass. N. 16162/25) “ “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte (v. Cass., n. 4131 del 14/02/2024)”; e ancora (v. Cass. N. 31010/23):
“La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande”. Nel caso in esame, dall'atto di opposizione originario del Monghese si evince che, richiamata la giurisprudenza (all'epoca) pronunciatasi con riguardo al modello ABI ed alla conseguente nullità per violazione delle norme antitrust, viene contestata, in particolare, la deroga all'art. 1957 C.C. e, infine, viene formulata la seguente richiesta: “tutti gli atti di fideiussione rilasciate a favore di parte creditrice dall'odierno opponente a garanzia del debito assunto dalla D.G. Multiservizi 2003 S.r.L. nei confronti della banca, in quanto prevedono la deroga di cui all'art. 1957 c.c., devono considerarsi nulle;
di conseguenza, il fideiussore Sig. non è coobbligato solidalmente con il Controparte_1 debitore principale” (v. pagg. 8/9).
Nelle conclusioni finali, la nullità non viene chiesta in via principale come accertamento o declaratoria, bensì costituisce uno dei motivi (richiamati genericamente) con i quali si invoca
“revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo” opposto.
E' evidente, allora, che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – nel caso in esame si è dinanzi ad una eccezione riconvenzionale (e non una domanda riconvenzionale) che non è idonea a scardinare la competenza funzionale ed esclusiva del giudice dinanzi al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo poi opposto. Di qui l'assenza dei presupposti per declinare la competenza in favore del Tribunale delle Imprese
(v. Cass. N. 23801/25). In sostanza, era onere del Tribunale pronunciarsi nel merito dell'opposizione, valutando l'eccezione di nullità della garanzia al fine di accertare la sussistenza o meno della posizione di co-obbligato del
CP_1
Di qui la nullità della sentenza di primo grado che, in modo erroneo, ha dichiarato la incompetenza del giudice dell'opposizione (nella sua interezza valutata), con l'ulteriore conseguenza che non Cont trattandosi di ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 , non è possibile disporre (come richiesto dall'appellato) la rimessione al giudice di primo grado. In forza dell'effetto devolutivo dell'appello, dunque, la Corte deve pronunciarsi nel merito e decidere la causa di opposizione (v. Cass. N. 12.584/03); resta così assorbito il motivo di gravame relativo alla omessa pronuncia sulle dette questioni di merito.
Vanno, pertanto, esaminati i motivi di opposizione. Il primo attiene alla esistenza di altro garante – quale è il fondo pubblico di garanzia ex L. 662/96.
Secondo l'originario opponente, oggi appellato, l'esistenza di questa garanzia impediva, in sostanza, alla banca di ottenere altre garanzie o in ogni caso vi sarebbe una sproporzione genetica in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Il motivo va respinto. In primo luogo perché la disciplina di legge non prevede alcun divieto di cumulo tra le varie garanzie e in particolare tra quella pubblica del detto fondo e quella personale rilasciata dal Monghese: “la disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito” (cfr. Cass. n. 2540/2016)”. Tale principio, poi, va valutato alla luce della normativa di settore: l'art.
4.4. del D.M. 23.09.2005 recita: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E.3.15, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Secondo l'opponente/appellato la propria garanzia è da qualificarsi come “bancaria”, senza però spiegare alcuna argomentazione al riguardo;
in realtà, si tratta di una garanzia rilasciata non da una banca, ma da una persona fisica e dunque una garanzia personale del tutto legittima perché consentita dalla citata norma.
In ordine, poi, alla “sproporzione genetica” lamentata dall'opponente, viene citata giurisprudenza dell'arbitro bancario senza in realtà supportare tale apodittica affermazione. Esaminando il concetto così creato da detta giurisprudenza, rileva la Corte che nel caso in esame non risulta ravvisabile alcuna notevole sproporzione né tanto meno l'esistenza di condizioni contrattuali irragionevoli e ingiustificate.
Va, infatti ,tenuto conto dell'ammontare del finanziamento (pari ad Euro 700.000,00) rispetto al quale l'odierno appellato ha prestato garanzia in misura esattamente pari;
quanto, invece, al fondo di garanzia, l'importo massimo garantito è pari ad euro 560.000,00 a copertura di un'insolvenza pari all'80% del finanziamento da erogarsi, sicchè – come è facile evincere – la pluralità di garanzie ha una evidente “ratio” di copertura totale del rischio e non vi è alcuna sovrabbondanza rispetto all'ammontare del debito stesso. Infine, la tesi dell'odierno appellato circa la necessità di escutere prima il fondo rispetto all'escussione della garanzia personale non trova alcun appiglio né normativo né tanto meno contrattuale, non essendo previsto il beneficio di escussione.
Va, invece, dato atto che proprio in ragione della garanzia di interesse pubblico, il CP_7
ha eseguito – nelle more del giudizio – il pagamento sopra riportato, di cui deve darsi atto
[...] quale evento riduttivo dell'importo originario.
Di qui la necessità di revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare esistente un credito inferiore in capo alla odierna appellante ed oggi alla sua cessionaria CP_2
Occorre, a questo punto, una precisazione rispetto ai rilievi formulati dall'appellato anche in sede di atti finali.
L'importo originario del provvedimento monitorio era per complessivi Euro 344.407,99, di cui Euro 252.997,96 per rate insolute ed euro 91.520,03 per capitale da restituire del mutuo erogato;
il fondo di garanzia ha eseguito il pagamento per Euro 272.006,24 di cui Euro 252.887,96 per le rate insolute ed Euro 19.118,28 per il capitale residuo. Ne consegue che le rate insolute sono state interamente percepite dalla banca creditrice, mentre per il capitale residuo vi è ancora un importo a credito pari ad Euro 72.402,75.
Di tale somma la banca ed oggi la cessionaria chiedono venga disposta la condanna a carico dell'odierno appellato, il quale – oltre al motivo già sopra espresso – ha, come si è visto, eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Posto che nelle stesse argomentazioni svolte nella originaria opposizione detta nullità – come poi affermato dalla giurisprudenza di legittimità – è solo parziale e riguarda singole clausole, nel caso in esame la questione era stata sollevata con riguardo alla deroga contrattualmente pattuita all'art. 1957 C.C.
Sul punto, la banca appellante ha dedotto che la garanzia ha natura autonoma, con conseguente irrilevanza della questione e che ciò impedirebbe al garante di sollevare eccezioni sul rapporto principale.
La questione, in realtà, è irrilevante quanto all'art. 1957 C.C.: come riconosciuto dalla stessa banca appellante, le parti ben posso formulare una pattuizione di tal genere anche in sede di garanzia autonoma che, però, in questo caso , non sembra ricorrere, atteso che la sola formula “a prima richiesta” – a fronte di un dato letterale ove si cita solo ed esclusivamente la fideiussione ed in assenza di una rinuncia a proporre le eccezioni, unitamente ad un richiamo persistente in tutto il contratto al rapporto principale ed alla conseguente obbligazione sì da confermare l'accessorietà della garanzia – non è di certo sufficiente.
Dunque, ben può affermarsi la natura di fideiussione, come contrattualmente è definita la garanzia in oggetto.
La questione riguarda, invece, la violazione della normativa antitrust che sarebbe avvenuta con riguardo alla sola clausola derogativa dell'art. 1957 C.C.: ed allora, anche a voler ritenere che la deroga sia nulla, occorrerebbe applicare il termine di mesi sei per l'attività di recupero del credito al fine di non incorrere, da parte della banca creditrice, nella decadenza.
Ma a questo proposito l'appellato, oltre a non esprimere alcuna eccezione (e si tratta di eccezione in senso stretto v. Cass. N. 1851/15) al riguardo, non tiene in alcun conto che i sei mesi sono stati rispettati dalla banca che ha agito il 12.11.21 dopo il recesso del 22.9.21. In assenza di
contro
- argomentazioni da parte dell'appellato, nessuna decadenza è avvenuta sicchè la banca ben può esercitare il proprio diritto di credito.
Occorre, ora, affrontare la questione della esistenza del credito: a tale proposito, è certo che la somma finanziata è stata erogata e non è in discussione che sono state pagate solo alcune rate, sicchè vi è piena prova che le rate insolute e il capitale residuo sono le voci, anche quantificate nel monitorio, correttamente azionate.
Il “quantum”, invece, va rivisto alla luce del pagamento parziale avvenuto ad opera del Fondo di
Garanzia pubblico, sicchè revocato il decreto ingiuntivo il fideiussore oggi appellato va condannato al pagamento della residua somma di Euro 72.402,75 a titolo di capitale da restituire, oltre accessori ed interessi di mora maturati e maturandi al tasso contrattuale da calcolarsi dal 26.09.2021 sino al soddisfo.
Va, poi, respinta l'eccezione dell'appellato in ordine alla carenza di domanda della banca (e di conseguenza della cessionaria che ha aderito totalmente alle difese della cedente): in realtà, con l'appello viene richiesta, previa riforma della sentenza, la reiezione dell'opposizione e quindi la conferma del decreto ingiuntivo;
di conseguenza è richiesta la condanna del garante al pagamento della somma azionata in via monitoria, che va però ridotta a seguito dell'avvenuto pagamento da parte dell'altro garante. Lo stesso appellato, del resto, in via subordinata ha chiesto accertarsi l'eventuale somma inferiore, sicchè la questione è irrilevante.
In ordine, poi, alla illegittimità di alcune voci, vi è da evidenziare che in realtà il contratto è stato depositato (con tutte le condizioni contrattuali pattuite), il piano di ammortamento egualmente così come l'estratto conto finale, sicchè le allegazioni della originaria opposizione erano e restano del tutto generiche ed apodittiche (così come sull'usura) al punto da non giustificare una CTU che sarebbe meramente esplorativa. Egualmente generica ed apodittica è l'allegazione circa l'esistenza di un “derivato” – verosimilmente finanziario – non identificato né descritto, con conseguente inammissibilità di tale prospettazione, tanto più nella richiesta di CTU.
Alla luce, allora, di tali considerazioni, la sentenza impugnata va dichiarata nulla, il decreto ingiuntivo va revocato e l'appellato va condannato al pagamento di Euro 72.402,75 come sopra indicato, unitamente agli accessori e agli interessi come pure indicato, in favore della quale cessionaria CP_2 del credito originariamente azionato.
§ 5 — Per le spese del doppio grado non può che applicarsi il principio della soccombenza sicchè vanno poste a carico dell'appellato, liquidate secondo le tabelle vigenti, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Da precisare che le spese di primo grado possono essere liquidate solo in favore di Parte_1
, mentre quelle di secondo grado anche in favore dell'intervenuta
[...] CP_2
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00 Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 959/22 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara nulla la sentenza impugnata;
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di Euro Controparte_2
72.402,75 a titolo di capitale da restituire, oltre accessori ed interessi di mora maturati e maturandi al tasso contrattuale da calcolarsi dal 26.09.2021 sino al soddisfo.
3. Condanna alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di primo grado che si liquidano in Euro 14.103,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
4. Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 nonché di delle spese di secondo grado Controparte_2 che si liquidano – per ciascuna parte - in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3617 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 e vertente tra
TRA
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Massimo Luconi per procura in atti;
APPELLANTE
E
C.F: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IU AC per procura in atti;
APPELLATO
Nonché
c.f. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Massimo Luconi per procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Su ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., depositato dalla il Tribunale Parte_1 di Velletri ha emesso e pubblicato in data 28-29/11/2021 il decreto ingiuntivo telematico n. 2958/2021, con cui ha ingiunto a a ed a Parte_2 Parte_3 CP_1
, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 344.407,99 quale saldo debitore derivante
[...] dal finanziamento n. 741789607 erogato dalla Filiale di Anzio, in data 02.03.2017 di originari Pt_1
€ 700.000,00, di cui € 252.887,96 per n. 19 rate scadute e insolute dal 29.02.2020 al 31.08.2021 ed €
91.520,03 in capitale a scadere in capitale a scadere alla data di risoluzione del 25.09.2021, oltre accessori ed interessi di mora maturati e maturandi al tasso contrattuale da calcolarsi dal 26.09.2021 sino al soddisfo, nonché il compenso per la procedura monitoria pari a € 3.000,00 (oltre spese per euro 634,00, CPA, IVA e spese generali ex art. 13, c. 10, L. 247/2012).
All'esito della notifica del provvedimento monitorio, nella qualità di garante per Controparte_1 fideiussione di oggi in liquidazione, ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_2 all'Ill.mo Tribunale di Velletri la Banca, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) IN VIA
PRELIMINARE, autorizzare l'opponente ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti di (C.F. ) in Parte_2 P.IVA_3 persona del rapp.te legale p.t. , con sede in Via Costantino Corvisieri n. 54 – 00162 CP_3
Roma e (C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 16 – 00047 AR (Rm) e di conseguenza differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
2958/2021 emesso in data 28.11.2021 dal Tribunale di Velletri, Giudice dott. Renato Buzi, nel procedimento monitorio n. 7140/2021 RG, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
3) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istanze rese in via principale, ridurre l'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 2958/2021 emesso in data 28.11.2021 dal Tribunale di Velletri, Giudice dott. Renato Buzi, nel procedimento monitorio n. 7140/2021 RG, nella minor somma risultante all'esito della ctu contabile, che sin da ora si richiede, e per le ragioni tutte esposte in diritto;
Contr il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” (cfr. doc. 4 fascicolo I grado . A sostegno dei propri assunti, l'opponente ha eccepito:
1. la mancata preventiva attivazione da parte della Banca della garanzia del fondo pubblico ex L. 662/96 che assiste il finanziamento de quo,
2. la nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente per asserita sproporzione genetica della garanzia in violazione degli artt. 2872 c.c. e 39 TUB, nonché per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990 con riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c. e 3. l'illegittimità della somma ingiunta, a fronte di pretesa indeterminatezza delle condizioni pattuite in contratto ed applicazione di interessi usurari.
La banca opposta resisteva alla proposta opposizione. All'udienza del 21/04/2022 il procuratore del sig. ha rilevato l'incompetenza del Tribunale CP_1 adito in favore del Tribunale delle Imprese di Roma e chiesto termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale ritenuto competente, in virtù della sollevata contestazione avente ad oggetto la nullità della fideiussione sottoscritta per condotta “anticoncorrenziale”. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “Dichiara, ex art. 3 e 4 del d. lgs. n. 168/2003, l'incompetenza per materia del Tribunale di Velletri a decidere la causa di opposizione del garante , per essere competente il Tribunale delle Imprese, da Controparte_1 individuarsi territorialmente nella Sezione Specializzata avente sede nel Tribunale di Roma;
2. per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2958/2021, nei confronti del garante CP_1
;
3. assegna alla parte interessata il termine di mesi 3 (tre), decorrenti dalla data odierna, per
[...] la riassunzione della causa avanti al Tribunale dichiarato competente;
4. Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra banca intimante e ”. Controparte_1
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice , vista l'eccezione preliminare in rito e ritenuto di doversi pronunciare sull'intera controversia con necessità di emettere sentenza e non ordinanza - ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Passando alla disamina dell'eccezione di incompetenza, il Giudice evidenzia che l'opponente ha eccepito che il Tribunale di Velletri, adito in via monitoria, non sarebbe competente, atteso che sarebbe competente il Tribunale delle Imprese di Roma.
Nel merito, l'eccezione di incompetenza svolta dal garante opponente è fondata, e va pertanto accolta, per i seguenti motivi.
Sul punto va ribadito quanto affermato dalla Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 6523 del 10/3/2021, ove si è ribadito che la Sezione Specializzata per le Imprese è competente a decidere le cause concernenti la nullità della fideiussione per condotta anticoncorrenziale. In particolare, la Corte ha chiarito che il nesso funzionale tra i contratti stipulati a valle e l'intesa concorrenziale vietata a monte, come non è irrilevante ai fini dell'accertamento dell'attuazione dell'intesa vietata, non lo è neppure per la determinazione della competenza. Il ridetto nesso presuppone infatti che la violazione della normativa antitrust assuma la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto.
In buona sostanza la dedotta nullità della fideiussione deriverebbe dall'invalidità dell'intesa a monte per contrarietà al diritto della concorrenza, sicché l'accertamento dell'intesa restrittiva rientrerebbe nell'oggetto del processo e dunque nella competenza della Sezione Specializzata in materia di
Imprese. Ha osservato la Corte che la conclusione rassegnata è in linea con il precedente orientamento delle Sezioni Unite, le quali, nel vigore della normativa previgente di cui alla Legge n. 287/1990, avevano chiarito che anche il consumatore è legittimato ad agire ex art. 33 comma 2 l. n. 287/1990 al fine di ottenere l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivategli da un'intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 comma 2 l. n. 287/1990; ciò in quanto, da un lato, non sussistono espresse limitazioni in proposito, dall'altro, la 'ratio' dell'art. 2 l. n. 287/1990 non va individuata esclusivamente nella tutela del rapporto concorrenziale tra gli imprenditori operanti sul mercato ma anche nella tutela dei consumatori, con l'ulteriore conseguenza che la relativa azione rientra nella competenza per materia della Corte d'Appello ex art. 33, comma 2, l. n. 287/1990.
In avanti, va ricordato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Da ciò discende, da un lato, che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al
Tribunale competente v. Cass. N. 19738/17).
Dall'altro, per converso, che sebbene si tratti di i controversia in materia di antitrust, le sezioni specializzate non sono competenti, per ragione di connessione ex art. 134 del d. lgs. n. 30 del 2005,
a decidere anche la (eventuale) causa di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dalla correntista debitrice principale garantita.
Applicando i suddetti principi al caso concreto, riguardo alla posizione del garante CP_1
, deve essere dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale di Velletri, essendo
[...] competente il Tribunale delle Imprese da individuarsi territorialmente nella Sezione Specializzata avente sede nel Tribunale di Roma. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo impugnato da
.]» Parte_4
§ 2 — Ha proposto appello contestando la Parte_1 sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “1) in riforma della sentenza impugnata, accogliere il primo motivo di appello e, così, rigettare, siccome infondate, tutte le domande ed eccezioni formulate dal sig. con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
2) Controparte_1 nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado quanto al capo 1. Del dispositivo in merito alla competenza ex artt. 3 e 4 D.Lgs 168/2003 della Sezione Specializzata Imprese a decidere sulla eccezione di nullità della fideiussione firmata dal sig. riformare Controparte_1
i capi 2. e 3. del dispositivo, con cui il Giudice a quo ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ordinato la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente, anziché, come avrebbe dovuto, separare le cause, rimettere la questione di nullità della fideiussione alla Sezione
Specializzata delle Imprese e sospendere ex art. 295 c.p.c. la decisione sul merito delle altre eccezioni in attesa della decisione sulla separata causa da parte del Giudice Specializzato, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno alla decisione da parte di codesta Ecc.ma Corte;
3) in ogni caso, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio”.
In data 2.2.23 interveniva ex art. 111 CPC - Controparte_2 quale cessionaria del credito vantato dall'appellante – facendo proprie tutte le eccezioni, istanze, domande e conclusioni già proposte dalla cedente e dichiarando di sostituirsi a quest'ultima.
Si è costituito in giudizio l'appellato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello per intervenuta estinzione del procedimento per mancata riassunzione nonché:
“• in via principale: rigettare integralmente l'atto d'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla sostituta ex art. 111 c.p.c.
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermare quanto statuito nella sentenza n. 959/2022, emessa dal Tribunale di Velletri, in data 12.05.2022;
• in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado in relazione alla dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale di Velletri in favore del
Tribunale delle Imprese di Roma, si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di rinviare la causa innanzi al Giudice di primo grado ritenuto competente, con salvezza di diritti;
• in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere di pronunciarsi nel merito, si chiede in via principale e nel merito di accertare e dichiarare l'infondatezza, insussistenza e inesigibilità della avversa pretesa creditoria, nonché la nullità della fideiussione sottoscritta dal sig. per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare la CP_1 revoca del d.i. opposto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istanze rese in via principale, ridurre l'ammontare del credito azionato nella minore somma che risulterà all'esito del giudizio, anche in considerazione del pagamento effettuato della e della ctu contabile, per le ragioni tutte esposte in diritto;
In via Parte_5 istruttoria In caso di ritenuta opportunità qualora si decida di entrare nel merito, si reitera la richiesta di CTU contabile al fine accertare e verificare l'usura del tasso di interesse applicato dall'Istituto di Credito nonché al fine di verificare l'esistenza di un derivato e/o derivato sottostante al contratto, con spese relative da porsi a carico della parte appellante”.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale del 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi, a loro volta contenenti varie doglianze.
§ 3.1 — Col primo motivo la banca appellante lamenta “ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 33 L. 287/1990 E
DELL'ART. 34 C.P.C., PER AVERE IL TRIBUNALE DI VELLETRI DICHIARATO IL PROPRIO DIFETTO DI COMPETENZA”, deducendo che il Tribunale avrebbe ha errato in quanto l'art. 33 L.
287/1990 sancisce la riserva di competenza in favore della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese solo per il diritto fatto valere in via di “azione”, il che esclude che l'eccezione o, come nel caso di specie, la “eccezione riconvenzionale” (nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust) possa determinare uno spostamento di competenza, collocandosi fuori dal campo di operatività della richiamata norma.
La suddetta eccezione di nullità della fideiussione non determina, quindi, lo spostamento della competenza per materia, atteso che l'eccezione in senso proprio comporta, per il principio del simultaneus processo, che il Giudice adito debba decidere su tutte le domande, anche su quelle pregiudiziali ex art. 34 c.p.c. sicchè avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di difetto di competenza ex adverso sollevata e, per l'effetto, confermare la competenza funzionale ed inderogabile in capo all'ufficio giudiziario di emissione del titolo opposto e, cioè, il Tribunale Civile di Velletri, disponendo per il prosieguo del giudizio di opposizione.
In particolare, deduce l'appellante che l'art. 33 c. 2 L. n. 287/1990 riguarda le sole azioni di nullità, mentre nel caso in esame si è trattato di una eccezione finalizzata solo a bloccare l'azione creditoria, senza che rivestisse la natura di domanda riconvenzionale, con la conseguenza che la competenza a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionalmente ed inderogabilmente in capo all'Ufficio Giudiziario di emissione del provvedimento monitorio e che sussisteva indubitabilmente in capo al Giudice dell'opposizione il potere di valutare l'asserita nullità della fideiussione, considerata l'inidoneità della pronuncia sul punto a fare stato. Prosegue l'appellante rilevando che trattandosi di eccezione riconvenzionale, non poteva comportare uno spostamento della competenza , chiedendo che la Corte, accertata la natura di eccezione riconvenzionale della questione sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sollevata dal nell'opposizione a decreto ingiuntivo ed in riforma dell'impugnata CP_1 sentenza, dichiari la competenza del Tribunale di Velletri a decidere anche sulla suddetta questione di nullità e, per l'effetto, pronunci nel merito in secondo grado, senza rinvio.
§ 3.2 — Col secondo motivo la appellante si duole di “ in procedendo: violazione Pt_1 CP_5 dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte dalla
deducendo che il primo giudice, declinando la propria competenza, non si è pronunciato sul Pt_1 rapporto di garanzia ed evidenzia che nelle more, in data 6.6.22, il Fondo di Garanzia ha erogato la complessiva somma di euro 272.006,24, con conseguente riduzione del credito e surroga. In ordine alla fideiussione, deduce l'appellante che, contrariamente a quanto aveva dedotto l'opponente in primo grado, non vi è alcuna sproporzione, che non è stata violata la normativa sulla concorrenza e che, al più, vi sarebbe una nullità parziale che non avrebbe però alcuna rilevanza sia perché si tratta di un contratto autonomo di garanzia sia perché non vi è stata alcuna decadenza, essendo l'azione intervenuta entro i sei mesi dal recesso (22.9.21-12.11.21).
Prosegue l'appellante affermando che trattandosi di contratto autonomo di garanzia,
l'appellato/opponente non poteva far valere alcuna eccezione del rapporto principale, che tutte le voci erano determinate e determinabili stante il deposito del contratto, del piano di ammortamento e dell'estratto conto certificato, così come non vi era usura, con conseguente natura esplorativa della CTU richiesta dall'opponente in primo grado.
§ 3.3 — Col terzo motivo la società appellante denuncia “ERROR IN PROCEDENDO:
ILLEGITTIMITÀ DELLA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELL'OPPONENTE”, esponendo che qualora la Corte ritenesse esistente una vera e propria
“domanda riconvenzionale” di accertamento della nullità della fideiussione attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, come tale di esclusiva competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, la conseguenza di tale qualificazione non avrebbe dovuto essere la statuizione revoca del decreto ingiuntivo verso l'opponente come invece ha fatto il primo giudice;
aggiunge che CP_1 la rimessione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione avanti la sezione specializzata in materia di impresa competente per territorio avrebbe dovuto comportare altresì la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione quanto alle restanti domande ed eccezioni, stante la pregiudizialità tecnica della domanda di nullità proposta dal fideiussore rispetto alla domanda di condanna, sino alla decisione della Sezione Specializzata sulla domanda così separata. In conclusione, sostiene l'appellante che il giudice dell'opposizione (quale giudice funzionalmente competente a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo), pur nel caso in cui si ritenesse corretta la motivazione censurata invece con il precedente motivo di appello, avrebbe dovuto:
1) separare la causa introdotta con la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità per violazione della normativa Antitrust, da quella di opposizione, 2) rimettere la prima causa avanti la Sezione Specializzata in materia di Impresa competente per territorio, assegnando termine per riassumere così la causa separata e
3) sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione quanto alle restanti domande ed eccezioni, stante la pregiudizialità tecnica della domanda di nullità proposta dal fideiussore rispetto alla domanda di condanna, in attesa della decisione del Giudice specializzato in materia di Imprese. Ciò in ragione anche della giurisprudenza che si è espressa sul punto.
§ 4 — L'appello è fondato.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. Preliminarmente, però, va affrontata la eccezione in rito sollevata dall'appellato con riguardo alla estinzione in cui sarebbe incorso il giudizio originariamente instaurato dalla banca a seguito della mancata riassunzione da parte della banca medesima dinanzi al Tribunale delle Imprese di Roma.
Tale eccezione, invero, non tiene in alcun conto i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di applicabilità, in via appunto generale, dell'art. 48 CPC con riguardo al giudizio dinanzi al quale interviene una declaratoria di incompetenza, poi oggetto di impugnazione.
In particolare, è stato affermato (v. Cass. N. 6512/14) che ogni qualvolta vi sia l'impugnazione di detta sentenza (sia per regolamento di competenza, sia mediante impugnazione ordinaria), quel giudizio resta quiescente. Ciò al fine di evitare contrasti di giudicati e soprattutto una pronuncia da parte di un giudice che, in caso di accoglimento dell'impugnazione di detta sentenza declinatoria della competenza, risulti poi incompetente.
In sostanza, la riassunzione non solo non è necessaria ma per di più viene considerata nulla, proprio perché in contrasto con la “ratio” sopra descritta (v. anche art. 298 comma 1 CPC).
In ragione di tali considerazioni, pertanto, la mancata riassunzione da parte della banca dinanzi al giudice indicato come competente nella sentenza qui impugnata non genera alcuna estinzione perché detta sentenza è stata impugnata con il presente gravame. Detta questione, poi, è strettamente correlata alla denunciata erroneità della sentenza con la quale è stata declinata l'intera controversia, senza alcuna distinzione tra il motivo di opposizione relativo al merito e quello correlato alla nullità per violazione della normativa antitrust.
Il profilo principale, però, da affrontare riguarda la natura della richiesta di dichiarare la nullità – per detto contrasto – della garanzia. La giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma chiaramente che la competenza funzionale ed esclusiva – in caso di opposizione al decreto ingiuntivo – appartiene all'ufficio giudiziario presso il quale il provvedimento monitorio è stato emesso;
per derogare ad essa, dunque, occorre che vi sia una richiesta di bene della vita estranea alla competenza per materia o per valore di quel giudice. E perché ciò avvenga è necessario che vi sia stata una domanda riconvenzionale e non una mera eccezione riconvenzionale: la distinzione è fondamentale per la verifica della detta competenza.
A questo proposito, va ricordato che la domanda riconvenzionale deve consistere in una
contro
- domanda finalizzata all'attribuzione di un bene utile;
l'eccezione riconvenzionale è invece mero strumento di contrapposizione alla domanda della controparte ed è finalizzata a “bloccare” detta domanda.
E' stato, in particolare, affermato (v. Cass. N. 16162/25) “ “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte (v. Cass., n. 4131 del 14/02/2024)”; e ancora (v. Cass. N. 31010/23):
“La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande”. Nel caso in esame, dall'atto di opposizione originario del Monghese si evince che, richiamata la giurisprudenza (all'epoca) pronunciatasi con riguardo al modello ABI ed alla conseguente nullità per violazione delle norme antitrust, viene contestata, in particolare, la deroga all'art. 1957 C.C. e, infine, viene formulata la seguente richiesta: “tutti gli atti di fideiussione rilasciate a favore di parte creditrice dall'odierno opponente a garanzia del debito assunto dalla D.G. Multiservizi 2003 S.r.L. nei confronti della banca, in quanto prevedono la deroga di cui all'art. 1957 c.c., devono considerarsi nulle;
di conseguenza, il fideiussore Sig. non è coobbligato solidalmente con il Controparte_1 debitore principale” (v. pagg. 8/9).
Nelle conclusioni finali, la nullità non viene chiesta in via principale come accertamento o declaratoria, bensì costituisce uno dei motivi (richiamati genericamente) con i quali si invoca
“revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo” opposto.
E' evidente, allora, che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – nel caso in esame si è dinanzi ad una eccezione riconvenzionale (e non una domanda riconvenzionale) che non è idonea a scardinare la competenza funzionale ed esclusiva del giudice dinanzi al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo poi opposto. Di qui l'assenza dei presupposti per declinare la competenza in favore del Tribunale delle Imprese
(v. Cass. N. 23801/25). In sostanza, era onere del Tribunale pronunciarsi nel merito dell'opposizione, valutando l'eccezione di nullità della garanzia al fine di accertare la sussistenza o meno della posizione di co-obbligato del
CP_1
Di qui la nullità della sentenza di primo grado che, in modo erroneo, ha dichiarato la incompetenza del giudice dell'opposizione (nella sua interezza valutata), con l'ulteriore conseguenza che non Cont trattandosi di ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 , non è possibile disporre (come richiesto dall'appellato) la rimessione al giudice di primo grado. In forza dell'effetto devolutivo dell'appello, dunque, la Corte deve pronunciarsi nel merito e decidere la causa di opposizione (v. Cass. N. 12.584/03); resta così assorbito il motivo di gravame relativo alla omessa pronuncia sulle dette questioni di merito.
Vanno, pertanto, esaminati i motivi di opposizione. Il primo attiene alla esistenza di altro garante – quale è il fondo pubblico di garanzia ex L. 662/96.
Secondo l'originario opponente, oggi appellato, l'esistenza di questa garanzia impediva, in sostanza, alla banca di ottenere altre garanzie o in ogni caso vi sarebbe una sproporzione genetica in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Il motivo va respinto. In primo luogo perché la disciplina di legge non prevede alcun divieto di cumulo tra le varie garanzie e in particolare tra quella pubblica del detto fondo e quella personale rilasciata dal Monghese: “la disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito” (cfr. Cass. n. 2540/2016)”. Tale principio, poi, va valutato alla luce della normativa di settore: l'art.
4.4. del D.M. 23.09.2005 recita: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E.3.15, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Secondo l'opponente/appellato la propria garanzia è da qualificarsi come “bancaria”, senza però spiegare alcuna argomentazione al riguardo;
in realtà, si tratta di una garanzia rilasciata non da una banca, ma da una persona fisica e dunque una garanzia personale del tutto legittima perché consentita dalla citata norma.
In ordine, poi, alla “sproporzione genetica” lamentata dall'opponente, viene citata giurisprudenza dell'arbitro bancario senza in realtà supportare tale apodittica affermazione. Esaminando il concetto così creato da detta giurisprudenza, rileva la Corte che nel caso in esame non risulta ravvisabile alcuna notevole sproporzione né tanto meno l'esistenza di condizioni contrattuali irragionevoli e ingiustificate.
Va, infatti ,tenuto conto dell'ammontare del finanziamento (pari ad Euro 700.000,00) rispetto al quale l'odierno appellato ha prestato garanzia in misura esattamente pari;
quanto, invece, al fondo di garanzia, l'importo massimo garantito è pari ad euro 560.000,00 a copertura di un'insolvenza pari all'80% del finanziamento da erogarsi, sicchè – come è facile evincere – la pluralità di garanzie ha una evidente “ratio” di copertura totale del rischio e non vi è alcuna sovrabbondanza rispetto all'ammontare del debito stesso. Infine, la tesi dell'odierno appellato circa la necessità di escutere prima il fondo rispetto all'escussione della garanzia personale non trova alcun appiglio né normativo né tanto meno contrattuale, non essendo previsto il beneficio di escussione.
Va, invece, dato atto che proprio in ragione della garanzia di interesse pubblico, il CP_7
ha eseguito – nelle more del giudizio – il pagamento sopra riportato, di cui deve darsi atto
[...] quale evento riduttivo dell'importo originario.
Di qui la necessità di revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare esistente un credito inferiore in capo alla odierna appellante ed oggi alla sua cessionaria CP_2
Occorre, a questo punto, una precisazione rispetto ai rilievi formulati dall'appellato anche in sede di atti finali.
L'importo originario del provvedimento monitorio era per complessivi Euro 344.407,99, di cui Euro 252.997,96 per rate insolute ed euro 91.520,03 per capitale da restituire del mutuo erogato;
il fondo di garanzia ha eseguito il pagamento per Euro 272.006,24 di cui Euro 252.887,96 per le rate insolute ed Euro 19.118,28 per il capitale residuo. Ne consegue che le rate insolute sono state interamente percepite dalla banca creditrice, mentre per il capitale residuo vi è ancora un importo a credito pari ad Euro 72.402,75.
Di tale somma la banca ed oggi la cessionaria chiedono venga disposta la condanna a carico dell'odierno appellato, il quale – oltre al motivo già sopra espresso – ha, come si è visto, eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Posto che nelle stesse argomentazioni svolte nella originaria opposizione detta nullità – come poi affermato dalla giurisprudenza di legittimità – è solo parziale e riguarda singole clausole, nel caso in esame la questione era stata sollevata con riguardo alla deroga contrattualmente pattuita all'art. 1957 C.C.
Sul punto, la banca appellante ha dedotto che la garanzia ha natura autonoma, con conseguente irrilevanza della questione e che ciò impedirebbe al garante di sollevare eccezioni sul rapporto principale.
La questione, in realtà, è irrilevante quanto all'art. 1957 C.C.: come riconosciuto dalla stessa banca appellante, le parti ben posso formulare una pattuizione di tal genere anche in sede di garanzia autonoma che, però, in questo caso , non sembra ricorrere, atteso che la sola formula “a prima richiesta” – a fronte di un dato letterale ove si cita solo ed esclusivamente la fideiussione ed in assenza di una rinuncia a proporre le eccezioni, unitamente ad un richiamo persistente in tutto il contratto al rapporto principale ed alla conseguente obbligazione sì da confermare l'accessorietà della garanzia – non è di certo sufficiente.
Dunque, ben può affermarsi la natura di fideiussione, come contrattualmente è definita la garanzia in oggetto.
La questione riguarda, invece, la violazione della normativa antitrust che sarebbe avvenuta con riguardo alla sola clausola derogativa dell'art. 1957 C.C.: ed allora, anche a voler ritenere che la deroga sia nulla, occorrerebbe applicare il termine di mesi sei per l'attività di recupero del credito al fine di non incorrere, da parte della banca creditrice, nella decadenza.
Ma a questo proposito l'appellato, oltre a non esprimere alcuna eccezione (e si tratta di eccezione in senso stretto v. Cass. N. 1851/15) al riguardo, non tiene in alcun conto che i sei mesi sono stati rispettati dalla banca che ha agito il 12.11.21 dopo il recesso del 22.9.21. In assenza di
contro
- argomentazioni da parte dell'appellato, nessuna decadenza è avvenuta sicchè la banca ben può esercitare il proprio diritto di credito.
Occorre, ora, affrontare la questione della esistenza del credito: a tale proposito, è certo che la somma finanziata è stata erogata e non è in discussione che sono state pagate solo alcune rate, sicchè vi è piena prova che le rate insolute e il capitale residuo sono le voci, anche quantificate nel monitorio, correttamente azionate.
Il “quantum”, invece, va rivisto alla luce del pagamento parziale avvenuto ad opera del Fondo di
Garanzia pubblico, sicchè revocato il decreto ingiuntivo il fideiussore oggi appellato va condannato al pagamento della residua somma di Euro 72.402,75 a titolo di capitale da restituire, oltre accessori ed interessi di mora maturati e maturandi al tasso contrattuale da calcolarsi dal 26.09.2021 sino al soddisfo.
Va, poi, respinta l'eccezione dell'appellato in ordine alla carenza di domanda della banca (e di conseguenza della cessionaria che ha aderito totalmente alle difese della cedente): in realtà, con l'appello viene richiesta, previa riforma della sentenza, la reiezione dell'opposizione e quindi la conferma del decreto ingiuntivo;
di conseguenza è richiesta la condanna del garante al pagamento della somma azionata in via monitoria, che va però ridotta a seguito dell'avvenuto pagamento da parte dell'altro garante. Lo stesso appellato, del resto, in via subordinata ha chiesto accertarsi l'eventuale somma inferiore, sicchè la questione è irrilevante.
In ordine, poi, alla illegittimità di alcune voci, vi è da evidenziare che in realtà il contratto è stato depositato (con tutte le condizioni contrattuali pattuite), il piano di ammortamento egualmente così come l'estratto conto finale, sicchè le allegazioni della originaria opposizione erano e restano del tutto generiche ed apodittiche (così come sull'usura) al punto da non giustificare una CTU che sarebbe meramente esplorativa. Egualmente generica ed apodittica è l'allegazione circa l'esistenza di un “derivato” – verosimilmente finanziario – non identificato né descritto, con conseguente inammissibilità di tale prospettazione, tanto più nella richiesta di CTU.
Alla luce, allora, di tali considerazioni, la sentenza impugnata va dichiarata nulla, il decreto ingiuntivo va revocato e l'appellato va condannato al pagamento di Euro 72.402,75 come sopra indicato, unitamente agli accessori e agli interessi come pure indicato, in favore della quale cessionaria CP_2 del credito originariamente azionato.
§ 5 — Per le spese del doppio grado non può che applicarsi il principio della soccombenza sicchè vanno poste a carico dell'appellato, liquidate secondo le tabelle vigenti, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Da precisare che le spese di primo grado possono essere liquidate solo in favore di Parte_1
, mentre quelle di secondo grado anche in favore dell'intervenuta
[...] CP_2
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00 Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 959/22 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara nulla la sentenza impugnata;
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di Euro Controparte_2
72.402,75 a titolo di capitale da restituire, oltre accessori ed interessi di mora maturati e maturandi al tasso contrattuale da calcolarsi dal 26.09.2021 sino al soddisfo.
3. Condanna alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di primo grado che si liquidano in Euro 14.103,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
4. Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 nonché di delle spese di secondo grado Controparte_2 che si liquidano – per ciascuna parte - in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore