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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2024, n. 8054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8054 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NI UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 27/9/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto l'inammissibilità del ricorso 2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8054 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Perugia con sentenza in data 27/9/2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Perugia del 13/2/2020 con la quale NI UC è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di ricettazione ( di cui al capo 2 della rubrica ) e 9, comma 1 D.Igs. 37621/2018. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione NI UC il quale, con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione mancando il dolo specifico. Sostiene che la condotta, consistita nell'aver ricevuto farmaci anabolizzanti la cui vendita non è autorizzata in Italia, non sarebbe sorretta dal fine di profitto posto che detta finalità, che connota la fattispecie di ricettazione, non può identificarsi con la finalità di miglioramento delle proprie prestazioni e del proprio aspetto fisico. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 9 L. n. 376/2000 ( oggi 586— bis cod. pen.) . CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516), secondo cui il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire. Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato con la conseguenza che, essendo il reato prescritto, la sentenza va annullata in parte qua. Per rispondere alla censura difensiva sulla mancanza del dolo specifico (trattandosi di imputato che, non svolgendo attività professionistica né dilettantistica, aveva assunto anabolizzanti al solo fine di modificare l'aspetto fisico), la sentenza di appello richiama una sentenza della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 16437 del 21/01/2020, Vergiani, Rv. 279274), secondo cui, per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il "doping" (fattispecie ora inserita nell'art. 586-bis cod. pen.), non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico. Tale interpretazione non sembra condivisibile, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il dolo specifico anche 3 per il reato di commercio illegale delle sostanze dopanti (per violazione dell'art. 76 Cost., non essendo stati rispettati i criteri della legge delega). La Consulta distingue le diverse fattispecie previste dalla norma: primo comma (chiunque procura, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo delle sostanze dopanti), con dolo specifico (al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), a tutela non solo della salute, ma anche della regolarità delle competizioni agonistiche, punito con pena meno grave (tre mesi a tre anni); settimo comma (chiunque commercia le sostante dopanti), con dolo generico, a tutela principalmente della salute, punito più gravemente (da due a sei anni). Nel caso di specie, sono contestati al NI sia il primo che il settimo comma, ma dalla ricostruzione operata dalla Corte territoriale, non si comprende se la condotta dell'imputato sia stata inquadrata nella fattispecie di cui al primo comma, che però di riferisce ad attività sportive svolte a livello professionale o comunque agonistico, facendo la norma espresso riferimento alle "prestazioni agonistiche", essendo volta a tutelare la regolarità delle competizioni agonistiche;
ovvero al settimo comma che invece punisce la condotta di commercio, a tutela della salute individuale e collettiva e per la quale è irrilevante che siano poste in essere attività sportive (agonistiche o dilettantistiche), essendo richiesto il dolo generico. Rileva, dunque il collegio che la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, consente alla prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, di spiegare i propri effetti comportando l'annullamento senza rinvio, per tale causa, del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 9 L. n. 376/2000 perchè il reato è estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro trentatrè di multa. Dichiara inammissibile nel reato il ricorso. Così deciso, il 26/1/2024
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto l'inammissibilità del ricorso 2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8054 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Perugia con sentenza in data 27/9/2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Perugia del 13/2/2020 con la quale NI UC è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di ricettazione ( di cui al capo 2 della rubrica ) e 9, comma 1 D.Igs. 37621/2018. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione NI UC il quale, con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione mancando il dolo specifico. Sostiene che la condotta, consistita nell'aver ricevuto farmaci anabolizzanti la cui vendita non è autorizzata in Italia, non sarebbe sorretta dal fine di profitto posto che detta finalità, che connota la fattispecie di ricettazione, non può identificarsi con la finalità di miglioramento delle proprie prestazioni e del proprio aspetto fisico. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 9 L. n. 376/2000 ( oggi 586— bis cod. pen.) . CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516), secondo cui il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire. Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato con la conseguenza che, essendo il reato prescritto, la sentenza va annullata in parte qua. Per rispondere alla censura difensiva sulla mancanza del dolo specifico (trattandosi di imputato che, non svolgendo attività professionistica né dilettantistica, aveva assunto anabolizzanti al solo fine di modificare l'aspetto fisico), la sentenza di appello richiama una sentenza della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 16437 del 21/01/2020, Vergiani, Rv. 279274), secondo cui, per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il "doping" (fattispecie ora inserita nell'art. 586-bis cod. pen.), non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico. Tale interpretazione non sembra condivisibile, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il dolo specifico anche 3 per il reato di commercio illegale delle sostanze dopanti (per violazione dell'art. 76 Cost., non essendo stati rispettati i criteri della legge delega). La Consulta distingue le diverse fattispecie previste dalla norma: primo comma (chiunque procura, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo delle sostanze dopanti), con dolo specifico (al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), a tutela non solo della salute, ma anche della regolarità delle competizioni agonistiche, punito con pena meno grave (tre mesi a tre anni); settimo comma (chiunque commercia le sostante dopanti), con dolo generico, a tutela principalmente della salute, punito più gravemente (da due a sei anni). Nel caso di specie, sono contestati al NI sia il primo che il settimo comma, ma dalla ricostruzione operata dalla Corte territoriale, non si comprende se la condotta dell'imputato sia stata inquadrata nella fattispecie di cui al primo comma, che però di riferisce ad attività sportive svolte a livello professionale o comunque agonistico, facendo la norma espresso riferimento alle "prestazioni agonistiche", essendo volta a tutelare la regolarità delle competizioni agonistiche;
ovvero al settimo comma che invece punisce la condotta di commercio, a tutela della salute individuale e collettiva e per la quale è irrilevante che siano poste in essere attività sportive (agonistiche o dilettantistiche), essendo richiesto il dolo generico. Rileva, dunque il collegio che la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, consente alla prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, di spiegare i propri effetti comportando l'annullamento senza rinvio, per tale causa, del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 9 L. n. 376/2000 perchè il reato è estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro trentatrè di multa. Dichiara inammissibile nel reato il ricorso. Così deciso, il 26/1/2024