Articolo 41 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 40Articolo 42
Versione
14 aprile 1979
Art. 41.
Il Ministro del tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1979, buoni ordinari del tesoro per un importo massimo, al netto dei buoni da rimborsare, di 10.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1979 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che puo' tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1979 e' stabilito nella somma di lire 55.000 miliardi.
E' data facolta', altresi', al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979