TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2701/2022 R.G.(cui è riunito 2797/2022 vertente
fra
e rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCA Parte_1 Parte_2
LIDEO, NICOLA ZAMPIERI GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI, FABIO GANCI
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Infante;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 21.10.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente, in servizio presso il convenuto, deduceva di aver ivi lavorato in forza di un contratto a tempo CP_2
determinato in riferimento agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Adiva il giudice del lavoro esponendo di essere stata illegittimamente esclusa, in quanto titolare di
1 contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015; che,
l'aggiornamento professionale è previsto dall'art. 282 d.lgs n. 2971994 e dall'art. 28 CCNL
Comparto scuola del 4.8.1995, e che l'art. 63 del CCNL 27.11.2007 onera l'Amministrazione
a fornire strumenti e risorse per la formazione del personale senza alcuna distinzione di ruolo o non di ruolo;
che l'art. 1 legge del 13 luglio 2015 n. 107 ha istituito la Carta Docenti e che con DPCM n. 32313 del 23.9.2015 art. 2 è stato previsto per i docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale , compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta , precisando al punto 4 che spetta solo al personale docente a tempo indeterminato e che, da ultimo, è intervenuto l'art. 2 del DL 22 aprile 2020 (emergenza COVID formazione scolastica a distanza), e che tutte queste disposizioni escludendo di fatto i docenti non di ruolo dai beneficiari della Carta, risultano in contrasto con il diritto comunitario, parità di trattamento, integrando una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro CR 1999/70 oltre alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel frattempo venutasi a formare con orientamento recepito dal Consiglio di Stato e poi da giudici dei Tribunali Ordinari;
Tanto premesso, la ricorrente adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 in riferimento agli anni scolastici 2017/18, 2018/19,
2019/20 e 2020/21 e per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in tal senso CP_2
con assegnazione della Carta Elettronica docente in riferimento alle predette annualità. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Con distinto ricorso docente assunta a tempo indeterminato il Parte_2
01.09.2022, con il nel procedimento R.G. n. 2797/22, chiedeva a questo Ill.mo Giudice di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
e 2021/22 con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
Si costituiva il , (già Controparte_3 Controparte_4
), in persona del in carica, e l'
[...] CP_5 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ribadendo la
[...]
2 legittimità dell'operato dell'Amministrazione e l'infondatezza del ricorso, in via subordinata escludere dal riconoscimento del diritto il periodo prescritto e quello di eventuale svolgimento dell'attività in modo discontinuo.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. La domanda merita accoglimento.
È circostanza documentata, e non contestata, che le parti ricorrenti abbiano prestato la propria attività con contratti a tempo determinato in riferimento rispettivamente agli anni scolastici
2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21e 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Con il presente giudizio le lavoratrici lamentano di essere stata illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 e domanda la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di euro CP_2
500,00 in riferimento agli anni scolastici sopra riportati.
Sulla questione in esame, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha affermato che “... la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_3
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_2
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
3 professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza …”.
Anche il Consiglio di Stato, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha affermato, in parte motiva, che spetta all'amministrazione “… l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio … E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo… “ così dichiarando la illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
Da ultimo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27.10.2023 ha statuito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta
4 il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, in applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente, provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla carta docenti, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docenti in riferimento agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 per l'importo di euro 2000,00,
l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo di € 2000,00 in favore di , oltre accessori come per legge, il diritto della parte ricorrente ad Parte_1
ottenere la carta docenti in riferimento agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e
2020/21, 2021/2022 per l'importo di euro 2000,00, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo di € 2500,00 in favore di Parte_2
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande così provvede:
5 1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta Parte_1
docenti in relazione agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 per un importo di 2.000,00 euro;
2. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_3 CP_5 pagamento in favore di , dell'importo nominale di € 2.000,00 oltre Parte_1
accessori come per legge;
3. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docenti Parte_2
in relazione agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21; 2021/2022 per un importo di 2.500,00 euro;
4. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_3 CP_5 pagamento in favore di , dell'importo nominale di € 2.500,00 oltre accessori Parte_2
come per legge;
5. condanna il , in persona del in carica, alla Controparte_3 CP_5 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 29 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
6