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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/11/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1199 del ruolo generale degli affari di Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025, promosso da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cabras, in Corso Umberto I n. 22, presso lo studio dell'Avv. MADAU
AL che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al presente ricorso e
, (C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in San Vito (CA), in Via De Candia n. 11, presso lo studio dell'Avv.
SA IL che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al presente ricorso
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1. il figlio minore nato , il [...], sarà affidato congiuntamente a entrambi Per_1 Per_2
i genitori, dai quali continuerà a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con entrambi, rapporti equilibrati e continuativi, conservando, altresì, rapporti significativi, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. avrà domiciliazione prevalente presso la madre in Cabras (OR), alla Via Per_1 Parte_2
Pascoli n. 3, ove già ha la residenza anagrafica;
3. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, adottando sempre, consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle inerenti alle scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto
e l'utilizzo di mezzi di trasporto personali;
4. sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
5. in ordine all'esercizio del diritto di visita, il padre , incontrerà il figlio Parte_1 Per_1 salvo diversi accordi tra le parti, secondo le modalità che seguono:
a) Durante la settimana: nei giorni di mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 21.00 (ore
22.00 nei mesi estivi). Il fine settimana alternato tra i genitori, il padre terrà e vedrà il minore da sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 della domenica;
b) durante le vacanze natalizie: secondo il regime dell'alternanza annuale, trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale col padre, la vigilia di Capodanno con la madre e il giorno di Capodanno col padre, la vigilia dell'epifania con la madre, il giorno dell'Epifania con il padre;
c) durante le vacanze pasquali: trascorrerà secondo il regime dell'alternanza annuale, il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo col padre;
e) durante le vacanze estive: starà con il padre, almeno Per_1 venti giorni anche non consecutivi, che le parti concorderanno, entro e non oltre il 20 maggio di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori;
starà con la madre, almeno venti Per_1 giorni anche non consecutivi, che le parti concorderanno, entro e non oltre il 20 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori;
d) il giorno del compleanno e tutte le altre festività, secondo il regime dell'alternanza annuale;
Part 6. il Sig. si obbliga a corrispondere a € 200,00 (euro duecento/00) mensili, a titolo Parte_2 di contributo di mantenimento del figlio somma da pagarsi il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Per_1 bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al sostenimento delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche e ricreative) sostenute nell'interesse del figlio e previamente documentate concordate, nella misura del 50%;
7. i genitori prestano, fin da ora, reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto proprio e del figlio minore nonché per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per il Per_1 minore.
8. Spese legali compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia accogliere le richieste indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/04/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente adito l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore (C.F. , Per_1 C.F._3 nato a [...] [...]. Per_2
In particolare, a fondamento di quanto domandato, le parti hanno attestato che:
• in relazione al figlio nato dalla loro unione in il 28/08/2010, non è stato Per_1 Per_2 emesso alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità;
• a seguito della cessazione della convivenza, ha domiciliazione prevalente e residenza Per_1 anagrafica presso la casa materna residente, in Cabras, alla Via Pascoli n. 3;
• il minore continua a mantenere rapporti continuativi e significativi con il padre;
• la è priva di occupazione e, pertanto, non percepisce alcun reddito;
Pt_2
Part
• il di professione barman, è contitolare di un'attività artigianale, ossia un bar sito in
Cabras.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2, c.p.c. le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte per mezzo delle quali hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice, alla luce della documentazione in atti e delle allegazioni fornite delle parti, non ha ritenuto necessario richiedere ulteriori chiarimenti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte con riserva di riferire al Collegio.
In quanto eque e conformi alla tutela degli interessi del figlio minore, nonché degli stessi genitori, devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite nell'accordo dalle parti.
In particolare, per quanto concerne le condizioni di affidamento del figlio minore i ricorrenti hanno richiesto che venga affidato a entrambi i genitori, affinché continui a ricevere da ambedue Per_1 cura, educazione e istruzione.
Il previsto affidamento condiviso, difatti, è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto, come nel caso di specie, di non proseguire la loro relazione sentimentale. Peraltro, tali condizioni di affidamento, permettono al minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La genitorialità condivisa, inoltre, consente di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. A tale proposito, le parti hanno precisato che sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente mentre le scelte più significative dovranno essere adottate sempre consensualmente.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori;
conseguentemente l'affido esclusivo rappresenta una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori o comunque una situazione di pregiudizio tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore, aspetti non rinvenibili nella fattispecie in esame.
Il collocamento del minore presso la madre è pienamente condivisibile considerato che corrisponde alla situazione abitativa già consolidata, in quanto risalente alla cessazione della convivenza tra i genitori. Pertanto, si ritiene che soluzione proposta sia la più adatta a garantire al figlio la giusta stabilità nella conservazione delle abitudini di vita e dei legami familiari.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita del padre, a fronte del prevalente collocamento del minore presso l'abitazione della madre, sono certamente condivisibili, in quanto idonee a garantire un'adeguata partecipazione della figura paterna al percorso di crescita e di sviluppo del minore, nonché l'assolvimento in misura paritaria dei propri compiti di cura e di assistenza, strumentali rispetto alla realizzazione degli interessi superiori del minore stesso.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto Parte dal , così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita del minore e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, è emerso che la non possiede alcun reddito mentre il CAU, lavoratore autonomo, è Pt_2 contitolare di un bar sito in Cabras.
Occorre osservare che le parti non hanno prodotto documentazione utile ai fini della precisa quantificazione dei redditi. Tuttavia, l'evidente squilibrio economico emerso a fronte della inoccupazione della , considerato unitamente ai tempi di permanenza del minore, può ritenersi Pt_2 adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata a carico del genitore non collocatario, specialmente se si tiene conto della volontà manifestata dalla di reperire una propria Pt_2 occupazione, quale aspetto da cui può desumersi la piena sussistenza in capo alla medesima di una personale capacità lavorativa. Peraltro, alla luce del quadro fattuale sopra descritto è ragionevole presumere riguardo alla la disponibilità di fatto di adeguati redditi o di capacità patrimoniali Pt_2 che, seppure non dichiarati, corroborano la condivisibilità dell'assegno previsto quale contributo del padre al mantenimento del figlio.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, sull'accordo delle parti:
- dispone che figlio minore nato , il [...], sia affidato in maniera condivisa Per_1 Per_2
a entrambi i genitori, dai quali continuerà a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con entrambi, rapporti equilibrati e continuativi, conservando, altresì, rapporti significativi, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- dispone che abbia domiciliazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Cabras Per_1
(OR), alla Via Pascoli n. 3, ove già ha la residenza anagrafica;
- dispone che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale, adottando sempre, consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle inerenti alle scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'utilizzo di mezzi di trasporto personali;
- dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale;
- dispone che in ordine all'esercizio del diritto di visita, il padre incontri il figlio salvo Per_1 diversi accordi tra le parti, secondo le modalità che seguono:
a) durante la settimana: nei giorni di mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 21.00 (ore
22.00 nei mesi estivi). Il fine settimana alternato tra i genitori, il padre terrà e vedrà il minore da sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 della domenica;
b) durante le vacanze natalizie: secondo il regime dell'alternanza annuale, trascorrerà la Vigilia di
Natale con la madre e il giorno di Natale col padre, la vigilia di capodanno con la madre e il giorno di Capodanno col padre, la vigilia dell'epifania con la madre, il giorno dell'Epifania con il padre;
c) durante le vacanze pasquali: trascorrerà secondo il regime dell'alternanza annuale, il giorno di
Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo col padre;
d) il giorno del compleanno e tutte le altre festività, secondo il regime dell'alternanza annuale;
e) durante le vacanze estive, starà con il padre, almeno venti giorni anche non consecutivi, Per_1 che le parti concorderanno, entro e non oltre il 20 maggio di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori;
starà con la madre, almeno venti giorni anche non consecutivi, che Per_1 le parti concorderanno, entro e non oltre il 20 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori;
Parte
- dispone che il versi in favore della la somma di euro 200,00 mensili, a titolo di Pt_2 contributo di mantenimento del figlio da pagarsi il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Per_1 bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gi indici ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche e ricreative), sostenute nell'interesse del figlio e previamente documentate concordate, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- prende atto che i genitori prestano, fin da ora, reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto del proprio figlio minore nonché per il rilascio della carta d'identità valida per Per_1
l'espatrio per il minore.
Compensa le spese di lite per il presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
4/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela